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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/08/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 6/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 6/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Largo Pisacane n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Gabriele FIORITO (c.f.:
[...]
), del Foro di Paola, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni C.F._2 all'indirizzo PEC e presso il cui studio legale, Email_1 sito in Paola (Cs), alla Via Gramsci n. 10 / int. 5, è elettivamente domiciliato,
e
(c.f.: ), nata il [...] a [...] ed ivi residente in CP_1 C.F._3 Largo Pisacane n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Giuseppe SAGGIO (c.f.:
[...]
), del Foro di Paola, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo C.F._4 PEC: e presso il cui studio legale, sito in Paola (Cs) in Via di Email_2 Mare n. 14 è elettivamente domiciliata
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di divorzio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia del divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1 depositato il 3.01.2025, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto, in regime di separazione dei beni, in Paola (Cs) in data 4.10.2008 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n.11 parte I_serie N - anno 2008, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: , nato in data [...] a [...] Persona_1 (MI), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed , nato in [...] CP_2 24.1.2009 a Paola, ancora minorenne, entrambi ancora conviventi con i genitori.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- di avere scelto scegliendo quale casa coniugale l'immobile sito in Paola (CS), in Via Largo Pisacane n. 3, dove hanno fissato la residenza familiare, di proprietà dell' (case CP_3 popolari);
- che l'appartamento predetto, veniva originariamente assegnato dall' al padre del IG. CP_3
, per poi essere volturato in favore di quest'ultimo, che ha sempre corrisposto il Parte_1 dovuto canone di locazione;
- di avere proceduto consensualmente a domandare in via giudiziale la separazione personale, giusta procedimento rubricato al R.G. Vol. 103/2024 che ha visto pronunciarsi la Sentenza n. 07/2024 – pubblicata in data 14.03.2024 e passata in giudicato in data 14.10.2024, che ha statuito secondo gli accordi raggiunti;
- che dalla data della separazione hanno continuato a vivere separati e ad oggi non sussiste alcuna possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale, così ricorrendo tutte le condizioni di legge hanno oggi interesse a chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
- che il è attualmente alle dipendenze della società cooperativa “ Pt_1 Controparte_4
” con sede in Paola (CS) Via Vallone Mattia n. 6, part-time, con la qualifica di
[...] OPERAIO P. T., percependo un reddito da lavoro dipendente pari ad € 450,00 circa mensili (reddito annuo 2023 pari ad € 5.272,00 secondo ultima dichiarazione 730/24);
- che la IG.ra , attualmente inoccupata, ha lavorato fino al giugno 2023 alle dipendenze CP_1 della “DUO Service srl” con qualifica di inserviente – part time - percependo un reddito annuo nel 2023 pari ad € 230,41 ed un reddito esente pari € 9.247,29 secondo quanto certificato dall' ma dal settembre 2023; CP_5
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia del divorzio del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 10.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 12 maggio 2025 ha espresso parere favorevole. Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza n. 07/2024 – pubblicata in data 14.03.2024 e passata in giudicato in data 14.10.2024 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta Parte_1 CP_1 ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. L'appartamento eletto come casa familiare resterà assegnato e nella disponibilità esclusiva del IG. , che continuerà ad essere onerato del pagamento dei canoni. Parte_1
2. La IG.ra , ha provveduto a trasferirsi in diverso appartamento sempre ubicato CP_1 in Paola (CS).
3. Il figlio benché maggiorenne ma non indipendente economicamente resterà Per_1 collocato prevalentemente presso il padre.
4. Il figlio minore invece resterà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con CP_2 collocazione prevalente presso la madre IG.ra , con diritto del padre di poter CP_1 vedere e prendere con sé il figlio secondo gli accordi previsti e concordati nel piano genitoriale allegato al presente ricorso e che costituisce parte integrante dello stesso.
5.
Considerato che
il IG. percepisce un reddito annuo 2023 pari a circa € 5.272,00 Pt_1 (secondo ultima dichiarazione 730/24), mentre la IG.ra , attualmente inoccupata, CP_1 percepisce un reddito annuo (2023) pari ad € 230,41 ed un reddito esente pari € 9.247,29 secondo quanto certificato dall'A.E, le parti concordano che il IG. IG. verserà Parte_1 in favore del figlio , entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo di mantenimento CP_2 sino a quando lo stesso non sarà maggiorenne ed economicamente autosufficiente, per un importo complessivo pari ad € 200,00 (duecento/00), rivalutabile annualmente in rapporto agli indici ISTAT, che sarà corrisposto alla IG.ra . CP_1
6. Le parti si accordano che resta di esclusiva competenza della IG.ra l'importo CP_1 erogato a titolo di assegno unico in favore dei figli.
7. Le spese straordinarie previste in favore dei figli verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate e opportunamente documentate;
al fine di meglio identificare tali spese, si indica sin da ora e come di seguito, seppure genericamente, quali spese dovranno intendersi ordinarie e quali straordinarie, così per evitare possibili equivoci e/o motivi di incomprensioni: a) spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (escluse quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alle cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, doposcuola. b) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- SCOLASTICHE – iscrizioni e rette di scuole private ed iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola. - SPESE DI NATURA LUDICA O PARASCOLASTICA - SPESE SPORTIVE - attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
- SPESE MEDICO SANITARIE - spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche.
8. A titolo di assegno divorzile, il IG. verserà in favore della IG.ra Parte_1 CP_1
la somma di € 50,00, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese.
[...]
9. I coniugi dichiarano di non avere alcun altro bene immobile di cui prevedere assegnazione e/o divisione né alcun conto in comune le cui somme devono essere divise.
10. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i familiari tanto del ramo paterno quanto di quello materno;
entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi a vicenda lo spostamento di domicilio e/o di residenza, rispetto a quella attuale.
11. I ricorrenti si danno l'autorizzazione reciproca al rinnovo e/o rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
12. I coniugi dichiarano, altresì, di avere definito ogni Loro rapporto dipendente dal matrimonio e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 6/2025, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
, in regime di separazione dei beni, in Paola (Cs) in data 4.10.2008 e regolarmente
[...] trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n.11 parte I_serie N - anno 2008;
- omologa le condizion relative ai figli e prende atto di quelle riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Paola (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10.06.2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 6/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Largo Pisacane n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Gabriele FIORITO (c.f.:
[...]
), del Foro di Paola, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni C.F._2 all'indirizzo PEC e presso il cui studio legale, Email_1 sito in Paola (Cs), alla Via Gramsci n. 10 / int. 5, è elettivamente domiciliato,
e
(c.f.: ), nata il [...] a [...] ed ivi residente in CP_1 C.F._3 Largo Pisacane n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Giuseppe SAGGIO (c.f.:
[...]
), del Foro di Paola, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo C.F._4 PEC: e presso il cui studio legale, sito in Paola (Cs) in Via di Email_2 Mare n. 14 è elettivamente domiciliata
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di divorzio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia del divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1 depositato il 3.01.2025, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto, in regime di separazione dei beni, in Paola (Cs) in data 4.10.2008 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n.11 parte I_serie N - anno 2008, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: , nato in data [...] a [...] Persona_1 (MI), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed , nato in [...] CP_2 24.1.2009 a Paola, ancora minorenne, entrambi ancora conviventi con i genitori.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- di avere scelto scegliendo quale casa coniugale l'immobile sito in Paola (CS), in Via Largo Pisacane n. 3, dove hanno fissato la residenza familiare, di proprietà dell' (case CP_3 popolari);
- che l'appartamento predetto, veniva originariamente assegnato dall' al padre del IG. CP_3
, per poi essere volturato in favore di quest'ultimo, che ha sempre corrisposto il Parte_1 dovuto canone di locazione;
- di avere proceduto consensualmente a domandare in via giudiziale la separazione personale, giusta procedimento rubricato al R.G. Vol. 103/2024 che ha visto pronunciarsi la Sentenza n. 07/2024 – pubblicata in data 14.03.2024 e passata in giudicato in data 14.10.2024, che ha statuito secondo gli accordi raggiunti;
- che dalla data della separazione hanno continuato a vivere separati e ad oggi non sussiste alcuna possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale, così ricorrendo tutte le condizioni di legge hanno oggi interesse a chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
- che il è attualmente alle dipendenze della società cooperativa “ Pt_1 Controparte_4
” con sede in Paola (CS) Via Vallone Mattia n. 6, part-time, con la qualifica di
[...] OPERAIO P. T., percependo un reddito da lavoro dipendente pari ad € 450,00 circa mensili (reddito annuo 2023 pari ad € 5.272,00 secondo ultima dichiarazione 730/24);
- che la IG.ra , attualmente inoccupata, ha lavorato fino al giugno 2023 alle dipendenze CP_1 della “DUO Service srl” con qualifica di inserviente – part time - percependo un reddito annuo nel 2023 pari ad € 230,41 ed un reddito esente pari € 9.247,29 secondo quanto certificato dall' ma dal settembre 2023; CP_5
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia del divorzio del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 10.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 12 maggio 2025 ha espresso parere favorevole. Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza n. 07/2024 – pubblicata in data 14.03.2024 e passata in giudicato in data 14.10.2024 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta Parte_1 CP_1 ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. L'appartamento eletto come casa familiare resterà assegnato e nella disponibilità esclusiva del IG. , che continuerà ad essere onerato del pagamento dei canoni. Parte_1
2. La IG.ra , ha provveduto a trasferirsi in diverso appartamento sempre ubicato CP_1 in Paola (CS).
3. Il figlio benché maggiorenne ma non indipendente economicamente resterà Per_1 collocato prevalentemente presso il padre.
4. Il figlio minore invece resterà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con CP_2 collocazione prevalente presso la madre IG.ra , con diritto del padre di poter CP_1 vedere e prendere con sé il figlio secondo gli accordi previsti e concordati nel piano genitoriale allegato al presente ricorso e che costituisce parte integrante dello stesso.
5.
Considerato che
il IG. percepisce un reddito annuo 2023 pari a circa € 5.272,00 Pt_1 (secondo ultima dichiarazione 730/24), mentre la IG.ra , attualmente inoccupata, CP_1 percepisce un reddito annuo (2023) pari ad € 230,41 ed un reddito esente pari € 9.247,29 secondo quanto certificato dall'A.E, le parti concordano che il IG. IG. verserà Parte_1 in favore del figlio , entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo di mantenimento CP_2 sino a quando lo stesso non sarà maggiorenne ed economicamente autosufficiente, per un importo complessivo pari ad € 200,00 (duecento/00), rivalutabile annualmente in rapporto agli indici ISTAT, che sarà corrisposto alla IG.ra . CP_1
6. Le parti si accordano che resta di esclusiva competenza della IG.ra l'importo CP_1 erogato a titolo di assegno unico in favore dei figli.
7. Le spese straordinarie previste in favore dei figli verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate e opportunamente documentate;
al fine di meglio identificare tali spese, si indica sin da ora e come di seguito, seppure genericamente, quali spese dovranno intendersi ordinarie e quali straordinarie, così per evitare possibili equivoci e/o motivi di incomprensioni: a) spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (escluse quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alle cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, doposcuola. b) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- SCOLASTICHE – iscrizioni e rette di scuole private ed iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola. - SPESE DI NATURA LUDICA O PARASCOLASTICA - SPESE SPORTIVE - attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
- SPESE MEDICO SANITARIE - spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche.
8. A titolo di assegno divorzile, il IG. verserà in favore della IG.ra Parte_1 CP_1
la somma di € 50,00, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese.
[...]
9. I coniugi dichiarano di non avere alcun altro bene immobile di cui prevedere assegnazione e/o divisione né alcun conto in comune le cui somme devono essere divise.
10. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i familiari tanto del ramo paterno quanto di quello materno;
entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi a vicenda lo spostamento di domicilio e/o di residenza, rispetto a quella attuale.
11. I ricorrenti si danno l'autorizzazione reciproca al rinnovo e/o rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
12. I coniugi dichiarano, altresì, di avere definito ogni Loro rapporto dipendente dal matrimonio e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 6/2025, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
, in regime di separazione dei beni, in Paola (Cs) in data 4.10.2008 e regolarmente
[...] trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n.11 parte I_serie N - anno 2008;
- omologa le condizion relative ai figli e prende atto di quelle riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Paola (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10.06.2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo