Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00444/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01980/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Taffuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del decreto --OMISSIS-, notificato il 9.09.2024, emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva con cui veniva rigettata la domanda di corresponsione dell’equo indennizzo per l’infermità sofferta;
- di ogni atto presupposto, collegato e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. DA IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente, nella qualità di miliare dell’Esercito Italiano, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha respinto la sua istanza protesa ad ottenere l’equo indennizzo per un’infermità sofferta a causa del servizio prestato, in considerazione della intempestività nella presentazione della domanda.
Nello specifico, col provvedimento gravato il Ministero resistente ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza per la concessione dell’equo indennizzo, nonostante il parere favorevole reso dal Comitato di Verifica ai fini del riconoscimento della causa di servizio per la patologia sofferta dal ricorrente, “ in quanto è stata presentata in data 09.02.2024, mentre il richiedente aveva acquisito la piena conoscenza della natura del male da cui era affetto in data 05.08.2023 (come risulta dal verbale mod.-OMISSIS-) facendo decorrere inutilmente il predetto termine perentorio di sei mesi ” stabilito dall’art. 2, co. 1, del d.P.R. n. 461/2001.
Il ricorso è articolato in un'unica censura con cui è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della prefata disposizione normativa, tenuto conto che le infermità “ -OMISSIS-” e “-OMISSIS- sarebbero state menzionate, per la prima volta soltanto nei certificati medici redatti, rispettivamente, il 6 settembre e il 5 ottobre 2023, essendo pertanto inidoneo il referto della risonanza magnetica in precedenza al fine di far decorrere il termine di sei mesi per la presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il respingimento del gravame.
3. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
4. Il secondo periodo del richiamato art. 2, co. 1, del d.P.R. n. 461/2001 stabilisce che “ Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento ”.
Per quanto di interesse ai fini di causa, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto presentare istanza per il riconoscimento della causa di servizio e contestuale richiesta di concessione dell’equo indennizzo entro sei mesi dall’avvenuta conoscenza dell’infermità contratta per effetto dello svolgimento del servizio di istituto.
Come in precedenza anticipato, nel caso in esame il militare ha effettuato una risonanza magnetica nel mese di agosto 2023, ricevendo il relativo referto il giorno 5 agosto 2023, prenotando un appuntamento con lo specialista per la visione della prefata indagine diagnostica nel mese di settembre 2023.
Quest’ultimo, con certificato medico del 6 settembre 2023, ha diagnosticato al ricorrente la patologia di “ -OMISSIS- ”.
Il militare, poi, il successivo 5 ottobre 2023, si è sottoposto ad ulteriore visita specialistica presso diverso nosocomio civile dove ha ricevuto l’ulteriore diagnosi di “-OMISSIS-”.
Il 9 febbraio 2024 presentava, così, domanda di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo per le patologie di cui sopra.
Orbene, come già dato atto in precedenza, l’Amministrazione Difesa ha inteso far decorrere il termine semestrale per la valida presentazione delle istanze anzidette dall’avvenuta conoscenza, da parte del militare, del referto della risonanza magnetica effettuata nel mese di agosto 2023 e non dai certificati medici ottenuti nei successivi mesi di settembre e ottobre 2023.
La posizione del Ministero resistente non può trovare l’avallo del Collegio.
La disposizione normativa sopra richiamata è chiara nello stabilire che il termine per la presentazione delle istanze di cui trattasi decorra dall’avvenuta conoscenza dell’infermità contratta.
Ciò postula che il soggetto istante, dalla lettura della documentazione medica ricevuta, debba essere in grado di poter apprezzare quale sia la patologia di cui risulta essere affetto, essendo in possesso di una diagnosi chiara, intellegibile ed esaustiva.
Orbene, dalla lettura del referto della risonanza magnetica del 5 agosto 2023, ad onta di quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, non risulta possibile riscontrare ictu oculi la sussistenza delle patologie che, solo in seguito, saranno diagnosticate dagli specialisti interpellati dal ricorrente, posto che il referto in questione contiene, in via esclusiva, un elenco articolato di anomalie riscontrate dal medico radiologo a carico dei vari punti di interesse della colonna vertebrale del militare, senza alcuna diagnosi finale.
A parere di questo Collegio la conoscenza dell’infermità, idonea a far decorrere il termine per la tempestiva presentazione delle istanze di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, deve essere valutata secondo un criterio di normalità riferibile alle ordinarie conoscenze di un pubblico dipendente, con ciò significando che la mera presa visione di un referto di un esame diagnostico contenente solo terminologia tecnica specialistica non possa essere considerato sufficiente per fare decorrere l’anzidetto termine.
Del resto, la stessa giurisprudenza amministrativa ha già in passato avuto modo di chiarire come la decorrenza del termine presupponga non solo la conoscenza dell’esistenza di una patologia, ma anche la comprensione della sua natura, della sua gravità e del possibile nesso causale col servizio prestato, dovendosi ritenere come tale momento “ coincide con quello in cui l'infermità, nella sua oggettività accertabile, si sia manifestata in base a indici oggettivi conoscibili dall'interessato alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da diagnosi mediche ” (Cons. Stato, sent. n. 1901/2022).
Sulla necessità che la diagnosi debba essere completa la g.a. di primo grado ha stabilito come “ la mera formulazione di una diagnosi clinica iniziale non determina la decorrenza del termine quando essa costituisca una descrizione parziale che richieda ulteriori approfondimenti diagnostici per una completa definizione del quadro patologico ” (T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 1246/2023).
In altri termini, il termine in argomento non può essere fatto decorrere, come nel caso in di specie, dall’effettuazione di un primo esame strumentale per l’accertamento di una patologia, il cui referto contiene una mera descrizione clinica che, ai fini di una diagnosi completa, richiede una o più visite mediche specialistiche ulteriori di approfondimento, dovendo piuttosto esso decorrere dalla ricezione di un inquadramento diagnostico esaustivo e comprensibile, valutando l’avvenuta conoscenza dell’esistenza dell’infermità e della sua riconducibilità al servizio prestato mediante un criterio di normalità riferibile a quelle che sono le ordinarie conoscenze del pubblico dipendente.
Da quanto pocanzi evidenziato, si ritiene che il dies a quo per la decorrenza del termine semestrale per la tempestiva presentazione delle domande in commento presentate dalla parte ricorrente debba essere fissato al 6 settembre 2023, e non al 5 agosto, ossia dalla prima (vera) diagnosi effettuata dal medico specialista interpellato dalla parte ricorrente, atteso che, solo da quel momento, è ragionevole ritenere che il ricorrente abbia preso contezza delle patologie sofferte.
5. Prendendo a riferimento la data del 6 settembre 2023 per la decorrenza del termine semestrale previsto dal d.P.R. n. 461/2001 la domanda di parte ricorrente risulta essere tempestiva, con conseguente fondatezza del ricorso e annullamento del provvedimento di diniego gravato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR TO, Presidente
DA IL, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA IL | OR TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.