TAR Catania, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 444
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co. 1, del d.P.R. n. 461/2001

    Il Collegio ha ritenuto che la conoscenza dell'infermità, ai fini della decorrenza del termine semestrale, richiede una diagnosi chiara, intellegibile ed esaustiva. Il referto della risonanza magnetica, contenendo solo un elenco di anomalie senza una diagnosi finale, non era sufficiente a far decorrere il termine. La conoscenza deve essere valutata secondo un criterio di normalità riferibile alle ordinarie conoscenze di un pubblico dipendente, e il termine deve decorrere dalla ricezione di un inquadramento diagnostico esaustivo e comprensibile. Pertanto, il termine è stato fatto decorrere dalla data del primo certificato medico specialistico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 444
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 444
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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