Art. 773.
(Libri dell'aeromobile).
Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, ((nonche' del quaderno tecnico di bordo,)) su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.
(Libri dell'aeromobile).
Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, ((nonche' del quaderno tecnico di bordo,)) su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.