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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4188/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4188/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Chieti Scalo al Viale Parte_1 C.F._1
Abruzzo n. 132 presso lo studio dell'avv. CAPRETTI ANTONELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti SALERNI Controparte_1 C.F._2
IA VI E LL MA ed elettivamente domiciliato in Pescara alla via Milano n.
75 presso lo studio dell'avv. SALERI IA VI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
AVV. SIMOLO CATERINA IN QUALITA' DI CURATORE SPECIALE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Dich. Giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 4 novembre 2022 , nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio minore conveniva in giudizio dichiarando di aver Persona_1 Controparte_1 intrattenuto con quest'ultimo una relazione dalla quale sarebbe nato il minore, mai riconosciuto dall'odierno resistente, nonostante lo stesso fosse a conoscenza della gravidanza. Chiedeva pertanto l'accertamento giudiziale della paternità, nonché il versamento di un contributo mensile per il mantenimento del minore stesso pari ad almeno € 1000,00 con decorrenza dalla data di nascita.
2. Costituitosi in giudizio, il resistente chiedeva la reiezione della domanda relativa al contributo al mantenimento pari ad € 1000,00, tuttavia, previo accertamento positivo della paternità, non si opponeva al mantenimento purché nella misura non superiore ad € 250,00.
3. All'udienza di prima comparizione, la ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi, chiedendo l'ammissione dei mezzi istruttori e l'espletamento di una CTU per esami genetici volti ad accertare la paternità. Il resistente, riportandosi all'atto di costituzione, ne chiedeva l'accoglimento. Il Giudice delegato, ritenendo necessaria la nomina di un curatore speciale, nominava l'avvocato Simolo Caterina.
4. All'udienza del 22 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte, la ricorrente insisteva affinché venisse ammessa CTU emato-genetica. Il curatore speciale, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla richiesta di CTU per l'accertamento della paternità. Per contro, il resistente, resosi disponibile a sottoporsi all'esame del DNA, insisteva per la determinazione di un contributo pari a € 250,00 in caso di accertamento positivo.
5. Con ordinanza del 22.10.2024, il Giudice, ritenendo necessario disporre CTU emato-genetica, nominava quale consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa . Persona_2
6. Con relazione depositata in atti in data 14 aprile 2025, il CTU incaricato di verificare la compatibilità genetica tra il convenuto ed il minore, ha accertato la presenza di una compatibilità genetica per tutti i loci analizzati. Tali compatibilità attestano già di per sé, secondo le linee guida internazionali, di considerare come comprovata la paternità del Sig. e il minore Sulla Controparte_1 Persona_1 base delle linee guida internazionali, è stata condotta un'analisi probabilistica che ha fornito come pagina 2 di 4 risultato una Likelihood Ratio superiore a 10000:1. Pertanto, sulla base delle analisi condotte e dei risultati ottenuti è stata accertata la paternità del sul minore. CP_1
7. All'udienza del 7 maggio 2025 le parti, preso atto delle risultanze della CTU, si dichiaravano disponibili, previo accertamento delle condizioni reddituali e patrimoniali del padre, a valutare un'ipotesi conciliativa e rinunciavano alle richieste di istruttoria orale.
8. All'udienza del 16 ottobre 2025, tenuto conto di quanto emerso all'esito delle indagini di Polizia
Tributaria, la ricorrente chiedeva la corresponsione di un assegno di mantenimento pari a € 300,00, il riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico Universale e il 50% delle spese straordinarie, nonché
l'affidamento esclusivo del minore. Il resistente accettava le conclusioni, associandosi alla richiesta;
il curatore speciale nulla opponeva e, pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione.
9. Atteso l'intervenuto accordo tra le parti in ordine all'assegno di mantenimento in favore del minore e considerato che il resistente si associa integralmente alle richieste formulate dalla ricorrente, ivi compresa quella di affidamento esclusivo, il Collegio ritiene di dover valutare la soluzione più conforme all'interesse superiore del minore.
10. Ad avviso del Collegio, alla luce della condotta tenuta dal padre, il quale sin dalla nascita del figlio si è disinteressato dello stesso, omettendo ogni forma di sostegno materiale e morale e non instaurando alcuna relazione affettiva o educativa, risulta opportuno disporre un affidamento super esclusivo in favore della madre. Il protratto disinteresse paterno si pone infatti in contrasto con l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e rende necessario attribuire alla madre tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore ivi comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche, educative ed extrascolastiche.
Tale determinazione risulta conforme agli artt. 337-ter e 337-quater del Codice civile, che impongono di orientare ogni decisione al preminente interesse del minore.
11. Ritiene il Collegio, allo stato, in considerazione del superiore interesse del minore, che, non essendovi alcuna consuetudine di vita tra padre e figlio, essendo del tutto assenti i rapporti tra gli stessi in ragione del disinteresse del padre, non risulta possibile alcuna regolamentazione del diritto di visita.
12. Atteso l'esito della controversia le spese vanno dichiarate compensate tra le parti, ivi comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , nella Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nei confronti Persona_1
pagina 3 di 4 di con l'intervento necessario del Pubblico Ministero e la chiamata in causa del Controparte_1 curatore speciale del minore, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara che (1.08.2022) è figlio naturale del sig. e, per l'effetto, Persona_1 Controparte_1 ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di nascita della minore;
b) dispone l'affidamento super esclusivo di alla madre, con collocazione presso Persona_1 quest'ultima, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 337 quater cc anche per le decisioni di maggior interesse della minore, riconoscendo in capo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale;
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il Controparte_1 versamento a dell'importo di euro 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Persona_3 rivalutazione ISTAT annuale, a far data dalla presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti il figlio, disciplinate come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
AUF percepito al 100% dalla sig.ra Per_1
d) compensa le spese di giudizio e pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Pescara, 22 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4188/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Chieti Scalo al Viale Parte_1 C.F._1
Abruzzo n. 132 presso lo studio dell'avv. CAPRETTI ANTONELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti SALERNI Controparte_1 C.F._2
IA VI E LL MA ed elettivamente domiciliato in Pescara alla via Milano n.
75 presso lo studio dell'avv. SALERI IA VI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
AVV. SIMOLO CATERINA IN QUALITA' DI CURATORE SPECIALE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Dich. Giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 4 novembre 2022 , nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio minore conveniva in giudizio dichiarando di aver Persona_1 Controparte_1 intrattenuto con quest'ultimo una relazione dalla quale sarebbe nato il minore, mai riconosciuto dall'odierno resistente, nonostante lo stesso fosse a conoscenza della gravidanza. Chiedeva pertanto l'accertamento giudiziale della paternità, nonché il versamento di un contributo mensile per il mantenimento del minore stesso pari ad almeno € 1000,00 con decorrenza dalla data di nascita.
2. Costituitosi in giudizio, il resistente chiedeva la reiezione della domanda relativa al contributo al mantenimento pari ad € 1000,00, tuttavia, previo accertamento positivo della paternità, non si opponeva al mantenimento purché nella misura non superiore ad € 250,00.
3. All'udienza di prima comparizione, la ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi, chiedendo l'ammissione dei mezzi istruttori e l'espletamento di una CTU per esami genetici volti ad accertare la paternità. Il resistente, riportandosi all'atto di costituzione, ne chiedeva l'accoglimento. Il Giudice delegato, ritenendo necessaria la nomina di un curatore speciale, nominava l'avvocato Simolo Caterina.
4. All'udienza del 22 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte, la ricorrente insisteva affinché venisse ammessa CTU emato-genetica. Il curatore speciale, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla richiesta di CTU per l'accertamento della paternità. Per contro, il resistente, resosi disponibile a sottoporsi all'esame del DNA, insisteva per la determinazione di un contributo pari a € 250,00 in caso di accertamento positivo.
5. Con ordinanza del 22.10.2024, il Giudice, ritenendo necessario disporre CTU emato-genetica, nominava quale consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa . Persona_2
6. Con relazione depositata in atti in data 14 aprile 2025, il CTU incaricato di verificare la compatibilità genetica tra il convenuto ed il minore, ha accertato la presenza di una compatibilità genetica per tutti i loci analizzati. Tali compatibilità attestano già di per sé, secondo le linee guida internazionali, di considerare come comprovata la paternità del Sig. e il minore Sulla Controparte_1 Persona_1 base delle linee guida internazionali, è stata condotta un'analisi probabilistica che ha fornito come pagina 2 di 4 risultato una Likelihood Ratio superiore a 10000:1. Pertanto, sulla base delle analisi condotte e dei risultati ottenuti è stata accertata la paternità del sul minore. CP_1
7. All'udienza del 7 maggio 2025 le parti, preso atto delle risultanze della CTU, si dichiaravano disponibili, previo accertamento delle condizioni reddituali e patrimoniali del padre, a valutare un'ipotesi conciliativa e rinunciavano alle richieste di istruttoria orale.
8. All'udienza del 16 ottobre 2025, tenuto conto di quanto emerso all'esito delle indagini di Polizia
Tributaria, la ricorrente chiedeva la corresponsione di un assegno di mantenimento pari a € 300,00, il riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico Universale e il 50% delle spese straordinarie, nonché
l'affidamento esclusivo del minore. Il resistente accettava le conclusioni, associandosi alla richiesta;
il curatore speciale nulla opponeva e, pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione.
9. Atteso l'intervenuto accordo tra le parti in ordine all'assegno di mantenimento in favore del minore e considerato che il resistente si associa integralmente alle richieste formulate dalla ricorrente, ivi compresa quella di affidamento esclusivo, il Collegio ritiene di dover valutare la soluzione più conforme all'interesse superiore del minore.
10. Ad avviso del Collegio, alla luce della condotta tenuta dal padre, il quale sin dalla nascita del figlio si è disinteressato dello stesso, omettendo ogni forma di sostegno materiale e morale e non instaurando alcuna relazione affettiva o educativa, risulta opportuno disporre un affidamento super esclusivo in favore della madre. Il protratto disinteresse paterno si pone infatti in contrasto con l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e rende necessario attribuire alla madre tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore ivi comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche, educative ed extrascolastiche.
Tale determinazione risulta conforme agli artt. 337-ter e 337-quater del Codice civile, che impongono di orientare ogni decisione al preminente interesse del minore.
11. Ritiene il Collegio, allo stato, in considerazione del superiore interesse del minore, che, non essendovi alcuna consuetudine di vita tra padre e figlio, essendo del tutto assenti i rapporti tra gli stessi in ragione del disinteresse del padre, non risulta possibile alcuna regolamentazione del diritto di visita.
12. Atteso l'esito della controversia le spese vanno dichiarate compensate tra le parti, ivi comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , nella Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nei confronti Persona_1
pagina 3 di 4 di con l'intervento necessario del Pubblico Ministero e la chiamata in causa del Controparte_1 curatore speciale del minore, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara che (1.08.2022) è figlio naturale del sig. e, per l'effetto, Persona_1 Controparte_1 ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di nascita della minore;
b) dispone l'affidamento super esclusivo di alla madre, con collocazione presso Persona_1 quest'ultima, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 337 quater cc anche per le decisioni di maggior interesse della minore, riconoscendo in capo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale;
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il Controparte_1 versamento a dell'importo di euro 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Persona_3 rivalutazione ISTAT annuale, a far data dalla presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti il figlio, disciplinate come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
AUF percepito al 100% dalla sig.ra Per_1
d) compensa le spese di giudizio e pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Pescara, 22 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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