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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2152 dell'anno 2021
TRA
(C.F. ) nato a [...] il ARte_1 C.F._1
3.12.1978 in proprio e n.q. di erede di nata a [...] Persona_1 il 26.03.1977 ed ivi deceduta il 25.03.2016, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Diego De Felice e Luca Paternostro Bonomi ed elettivamente domiciliato in Roma, nella via Fedro n. 52,
Attore
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Luca Maria Muccioli, ed elettivamente domiciliata in nella via Formica CP_1
n. 16
Convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 30.9.21, ARte_1
Cont ha agito in giudizio contro l' di chiedendone la condanna al CP_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, sia iure proprio che quale erede della defunta moglie , correlati alle reiterate Persona_1 condotte negligenti, imprudenti ed imperite (in particolare consistite in gravi Cont omissioni diagnostiche) da parte del fisiatra dell' dott. , Controparte_2 cui la si era più volte rivolta su prescrizione del medico curante nel PE periodo dal 2010 al 2013, producendo a supporto le risultanze della CTU espletata nell'ambito nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., incardinato presso questo Tribunale dallo stesso e rubricato al n. R.G. 970/2020. Pt_1
In seno al ricorso introduttivo, l'odierno attore ha ripercorso l'iter diagnostico, clinico e terapeutico seguito dalla defunta , a partire dal 19.10.2009 PE
(data nella quale la si è recata presso il p.o. di Castelvetrano per PE
l'insorgenza di dolori alla schiena e al collo e si è sottoposta a esame RX rachide cervicale con diagnosi di “ipo-lordosi del rachide cervicale con riduzione degli spazi intersomatici”) e fino al giorno del suo decesso.
In particolare, ha segnalato che nelle numerose visite specialiste eseguite presso il p.o. di Castelvetrano, il dott. , nell'arco temporale dal 2010 al 2013, si CP_2 sarebbe limitato a confermare la diagnosi di “Rachialgia da vert. tr. cerv. E discopatia L-S” (diagnosticata alla prima visita del 29.1.2010) e a prescrivere alla paziente dei cicli di sedute di ginnastica posturale-riabilitativa presso lo studio della figlia, dott.ssa , senza disporre alcun approfondimento Persona_2 diagnostico e strumentale, e ciò nonostante i continui e progressivi peggioramenti delle condizioni fisiche della , la quale, a causa del PE costante e continuo aggravamento della propria salute, decideva di sottoporsi di propria iniziativa, in data 17.10.13, ad una visita specialistica neurochirurgica presso l'Ospedale Villa Sofia di Palermo. In quella sede, nella cartella clinica di
P.S. si dà conto della riferita “astenia intensa arti inferiori e perdita degli sfinteri vescicale
e anale da tre giorni. Da giugno u.s. alterazioni della sensibilità arto sup. dx.” e con diagnosi di “sospetta mielopatia dorsale”, con prescrizione di RMN dorsale e lombare, EMG arti inferiori ed eventuali altri conseguenti accertamenti.
Il ricorrente, riscostruiti tutti gli accertamenti eseguiti presso l'Ospedale Villa
Sofia – C.T.O. di Palermo, ha rappresentato anche che: - in data 26.11.2013 la chiedeva di essere dimessa - con la diagnosi di “mielopatia progressiva di PE verosimile natura neoplastica” - recandosi presso l'Ospedale Niguarda di Milano, dove ha proseguito l'iter diagnostico e terapeutico, sottoponendosi ad intervento chirurgico d'urgenza in data 15.12.2013, e successivamente dimessa, in data 19.12.2013, con diagnosi di “Astrocitoma midollare dorsale C7-D1”; - in data 24.1.14 perveniva esito dell'esame istologico con diagnosi di “Neoplasia
2 neuroectodermica di basso grado costituita da cellule fusate con nucleo ipercromatico, monomorfe”, cui sono seguiti ulteriori accertamenti, trattamenti (cicli di radioterapia) e ricoveri ed interventi chirurgici, con un progressivo peggioramento delle condizioni di salute e con atroci sofferenze della paziente, fino alla morte avvenuta in data 25.3.16. Cont ARte attrice si duole della negligenza dei sanitari dell' di i quali non CP_1 avrebbero posto la dovuta attenzione al progressivo aggravamento delle condizioni di salute della , non sottoponendola a congrua intervista PE anamnestica, non prescrivendo i necessari approfondimenti diagnostici e strumentali, così omettendo la tempestiva e corretta diagnosi di neoplasia intramidollare da cui questa era affetta, diagnosi che – ove tempestivamente eseguita - avrebbe determinato la possibilità di intervenire chirurgicamente in maniera risolutiva, evitando così il progredire della malattia fino al decesso della paziente.
L'attore, richiamando a supporto dei propri assunti gli esiti della CTU espletata in fase di ATP, ha, quindi, chiesto, il ristoro sia del danno patrimoniale (sub specie di spese mediche sofferte in dipendenza degli eventi per i quali è causa e quantificate in € 1.007,28), nonché - iure hereditatis - del danno non patrimoniale, adducendo la ricorrenza sia del danno biologico terminale e di quello c.d.
“catastrofale”, nonché di un danno da perdita di chances di sopravvivenza.
Inoltre, l'attore ha chiesto il risarcimento, iure proprio, del danno da c.d. “perdita parentale”, nonché del danno morale soggettivo contingente.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale di: “dichiarare che i danni subiti ARte_1 dal ricorrente, sia iure hereditatis che iure proprio, sono riconducibili alle condotte colpose del personale medico sanitario strutturato presso l' e Controparte_1 comunque alla violazione degli obblighi assunti dalla resistente e per l'effetto condannare quest'ultima, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal Sig.
sia iure hereditatis che iure proprio, così come individuati al punto 3 delle ARte_1 osservazioni in diritto e pari alla somma complessiva di Euro 697.359,78
(seicentonovantasettemilatrecentocinquantanove/78) ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria;
- condannare la
3 resistente al pagamento integrale delle spese, comprese quelle di CTP e CTU, onorari e competenze, relative sia al presente giudizio, sia alla fase di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. r.g. 970/2020, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Costituendosi in giudizio con memoria del 17.12.21, l' di ha CP_1 CP_1 avversato le deduzioni spiegate da parte attrice, sia in fatto, che in diritto, chiedendo l'integrale rigetto delle domande, previo mutamento del rito.
In particolare, parte convenuta ha contestato l'esistenza di qualsivoglia profilo Cont di negligenza ed imperizia da parte dei sanitari dell' convenuta, evidenziando che all'esame clinico eseguito dal fisiatra, alla luce delle radiografie effettuate dalla paziente, emergeva una situazione stabile e pressoché stazionaria, priva di sintomi o segni di sofferenza neurologica (nemmeno segnalati dal medico curante e da altri specialisti che nel periodo in questione hanno visitato la ), manifestatisi solo intorno al giorno 11.10.13 e PE quindi in epoca successiva alla visita con il dott. . CP_2
ARte convenuta - sottolineando anche la mancanza di documentazione attestante la avvenuta esecuzione delle prescrizioni mediche di volta in volta assegnate alla paziente - ha comunque dedotto che il dott. , alla visita CP_2
28.8.13, avrebbe prescritto l'esecuzione di radiografia e/o una risonanza magnetica nucleare del tratto cervicale, in caso di scarso miglioramento, tuttavia non eseguita dalla paziente.
In definitiva, l' – contestando puntualmente le conclusioni cui CP_1 sono pervenuti i CCTTUU in sede di a.t.p., evidenziandone l'incoerenza e contraddittorietà - ha chiesto il rigetto delle domande risarcitorie, e ciò tanto più che in assenza di prova che l'ipotetica condotta omessa dal sanitario avrebbe potuto modificare l'iter diagnostico-terapeutico.
Con ordinanza del 23.02.2022 è stato disposto il mutamento del rito ed è stata formulata alle parti proposta conciliativa, cui parte convenuta non ha aderito;
pertanto, assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e disposta integrazione della consulenza tecnica (cfr. verbale del 26.9.22), la causa è stata posta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
4 *****
2. Tanto premesso, qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato.
Conseguentemente, rispetto alle pretese azionate jure proprio, l'onere probatorio dell'attore si estende a tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ivi compreso l'elemento soggettivo dell'illecito, ossia la colpa del personale sanitario, non potendo giovarsi della presunzione posta dall'art. 1218 c.c.
Viceversa, per i danni che si assumono subiti direttamente dal paziente e che i superstiti reclamano iure successionis, la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale.
Ed infatti, occorre premettere che, in tema di responsabilità medica, nota è la distinzione tra responsabilità della struttura sanitaria, la quale trova fonte nel
“contratto di spedalità”, che si conclude con l'accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero e/o visita ambulatoriale, e responsabilità del medico, giustificata in base ad un tradizionale indirizzo interpretativo, in virtù del “contatto sociale” che si instaura tra medico e paziente.
In generale deve, infatti, evidenziarsi che, in merito alla responsabilità del medico c.d. “strutturato”, ossia operante all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata, il consolidato diritto vivente riconosceva l'operare del meccanismo della responsabilità di natura contrattuale a fronte del “contatto sociale” tra medico e paziente, cui si affiancava la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria strettamente correlata al c.d. contratto (atipico) di spedalità (Cass. 19670/2016; 20547/2014; 27855/2013; S.U. 589/1999).
Tale principio giurisprudenziale, elaborato nell'ultimo ventennio dalla Suprema
Corte, ha continuato a governare la materia della responsabilità sanitaria – malgrado qualche opinione di dissenziente da parte delle Corti di merito - pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 del d. l. 13 settembre 2012, n. 158, come
5 modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, avendo la
Suprema Corte chiarito, nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, che il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile, contenuto nella citata disposizione, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escluder, in tale ambito,
l'irrilevanza della colpa lieve (Cass. 8940/2014.; in senso conforme, Cass.
27391/2014).
Il delineato regime giuridico che - alla luce della riferita elaborazione giurisprudenziale – accomunava la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata e quella del medico “strutturato” è stato profondamente inciso, rispetto alla seconda, dalla legge n. 24/2017, c.d. Gelli-Bianco, entrata in vigore l'1.4.2017, che, in controtendenza rispetto al diritto vivente di matrice giurisprudenziale, ha inteso creare un doppio binario, confermando, da un canto, che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose, ma qualificando espressamente, dall'altro, la responsabilità del medico come aquiliana ex art. 2043 c.c., con i noti riflessi in termini di aggravamento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato (onerato della dimostrazione di tutti gli elementi – soggettivi e oggettivi - costitutivi dell'illecito) e di riduzione della durata della prescrizione.
Tuttavia, tale normativa non può trovare applicazione nel caso di specie, tenuto conto del principio della irretroattività della legge di cui all' art. 11 disp. prel.
c.c.. In particolare, come pure rilevato in sede di concreta prassi applicativa in fattispecie analoghe a quella per cui è processo, pur non assurgendo il principio di irretroattività della legge in materia civile alla dignità di una norma costituzionale, occorre comunque considerare che qualsiasi intervento legislativo destinato a regolare situazioni pregresse deve essere conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e della tutela del legittimo
6 affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, nonché al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, anche se finalizzato alla necessità di riduzione del contenzioso o di contenimento della spesa pubblica o a far fronte ad evenienze eccezionali (cfr. Trib. Avellino, 12.10.2017 che richiama, sul punto, Cass. 27121/2014. Ma v. anche, sempre in tema di responsabilità medica, Trib. Roma, 4.10.2017).
Considerato che, differentemente da quanto previsto dalla precedente legge
Balduzzi, l'applicazione della l. 24/2017 a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione – atteso che, come noto, la disciplina in tema di illecito aquiliano pone a carico del danneggiato oneri probatori più rigorosi rispetto a quelli discendenti dall'applicazione della regola di cui all'art. 1218 c.c. – così compromettendo, in maniera che non appare giustificata, il legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico, deve ritenersi che le fattispecie, come quella per cui è giudizio, perfezionatesi in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma dovranno continuare ad essere regolate dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, con conseguente applicazione della disciplina prevista in tema di inadempimento anche al medico, la cui responsabilità si fonda, come detto, sulla teoria del contatto sociale.
Ne deriva che trattandosi, in entrambi i casi (responsabilità della struttura e responsabilità del medico), di responsabilità contrattuale, con conseguente attenuazione dell'onere probatorio incombente in capo al paziente-danneggiato, deve quest'ultimo limitarsi a fornire la prova del contratto e/o contatto e dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie, ovvero dell'evento letale per il parente o coniuge, per effetto dall'azione o omissione dei sanitari e del relativo nesso eziologico con la condotta di questi ultimi, “allegando” dunque la colpa medica, mentre rimane a carico dell'obbligato – sia esso il sanitario ovvero la struttura, in base al principio della vicinanza della prova e/o di riferibilità – “provare” che la prestazione professionale è stata eseguita in maniera diligente e che quegli esiti
7 sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile ovvero che, pur se vi è stato inadempimento, esso non è stato eziologicamente rilevante
(cfr. tra le tante Cass. 15993/2011 e, comunque, Cass. S.U. 577/2008), sebbene in caso di intervento di routine, l'insuccesso o il parziale successo dello stesso implica di per sé la prova del nesso di causalità, consistendo tale nesso, in ambito civilistico, nella relazione probabilistica tra il comportamento e l'evento dannoso secondo il criterio del “più probabile che non” (cfr. Cass. 975/2009; cfr. anche per il riparto dell'onere probatorio nei termini indicati, nella giurisprudenza più recente Cass. 26517/2017, là dove è ribadito che
“l'accertamento della diligenza della condotta del medico forma oggetto dell'accertamento della colpa, ed in tema di responsabilità medica non è onere dell'attore provare la colpa del medico, ma è onere di quest'ultimo provare di avere tenuto una condotta diligente”).
Più specificamente, in tema di ripartizione dell'onere della prova tra le parti, secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte “il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. 18392/2017), e precisando che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. 27606/2019).
Non è dunque sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento, pur qualificato, del professionista, essendo onere del paziente provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia) (Cass. 26907/2020).
Ne discende che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica
è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso
8 causale tra la condotta attiva o omissiva del medico e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento, e tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio c.d. “del più probabile che non”, la causa del danno (Cass.3704/18).
Peraltro, sul punto, nelle ipotesi di responsabilità di natura omissiva, la giurisprudenza più recente ha chiarito che “l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale” (cfr. Cass. 16119/2024).
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3. L'odierno attore ha soddisfatto l'onere della prova su questi gravante sia con riferimento all'esistenza del contratto intercorso tra la paziente e l'ente convenuto (non contestato e comunque dimostrato per tabulas), che in relazione all'allegazione dell'inadempimento e del nesso causale tra il dedotto inadempimento e l'evento dannoso, delineando in maniera adeguata i profili di Cont malpractice della prestazione ricevuta dalla dai sanitari dell' che PE
l'hanno avuta in cura, ed allegando a supporto sia documentazione medica che ha consentito di ricostruire in maniera completa l'iter clinico della PE fino all'exitus, sia la consulenza tecnica di parte, oltre che la consulenza tecnica d'ufficio resa in fase di atp.
Orbene, applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati al caso di specie, ed a seguito di un'attenta analisi del compendio probatorio versato in atti, in special modo la relazione redatta dai nominati CTU nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e successiva integrazione resa all'esito dei chiesti chiarimenti
(depositata in data 5.3.23), le cui risultanze devono appieno condividersi, si
9 riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso il P.O. di Castelvetrano.
Ed infatti, questo Giudice ritiene di doversi uniformare alle conclusioni del collegio peritale, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mosse dai ccttpp
(cfr. sul punto anche Cass. 33742/2022 secondo cui: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”).
L'analisi del collegio peritale muove dal vaglio della documentazione medica versata in atti, dalla quale i ccttuu hanno ripercorso la storia clinica della paziente , a partire dalla prima visita eseguita dal fisiatra dell'Asp PE convenuta (dott. ) in data 29.1.2010 fino al suo decesso. CP_2
Hanno, inoltre, sottolineato i seguenti punti, da intendersi assolutamente centrali ai fini del corretto inquadramento della fattispecie:
- In caso di cervicalgia, al fine di escludere patologie cervicali specifiche e gravi, costituiscono principali raccomandazioni diagnostiche l'applicazione di sistema di ricerca dei segnali d'allarme (red flags) in riferimento ai criteri medico specialistici per la diagnostica differenziale e ai criteri medico legali per la responsabilità medica di buona pratica clinica;
il compimento di un'indagine anamnestica esaustiva (con particolare riguardo a momento di esordio, caratteristiche e topografia del dolore, sintomi neurovegetativi, ergonomia), classificando il paziente nelle categorie acuto, subacuto e cronico, al fine dell'inquadramento prognostico del paziente e in previsione dell'impostazione terapeutica;
nel caso di sintomi persistenti, rivalutare la possibilità di cause
10 specifiche/gravi ed estendere l'indagine anamnestica anche ai fattori psicologici, familiari e sociali;
il compimento di valutazione obiettiva completa, che includa ispezione cutanea e delle caratteristiche posturali, palpazione vertebrale pluridirezionale e muscolare superficiale/profonda, esame della motilità attiva e passiva, nonché
l'esame obiettivo neurologico per la valutazione di sensibilità, forza e riflessi;
per la diagnosi differenziale tra neuropatie centrali e periferiche;
per evidenziare patologie cervicali specifiche;
per rendere evidenti clinicamente segni di sofferenza neurologica raccolti in sede anamnestica, con prescrizione di Tomografia Computerizzata o
Risonanza Magnetica nel caso di documentata compressione neurologica periferica all'esame clinico;
- In caso di cervicalgia cronica, costituisce regola diagnostica di buona pratica clinica, la presa in carico multidimensionale secondo l'approccio bio- psico-sociale (dolore, disabilità, alterazioni cognitivo-comportamentali, difficoltà lavorativa e sociale) rispetto alla presa in carico della singola diagnosi ortopedica (discopatia, frattura, sindrome delle faccette, etc.) o della diagnosi neurologica (radicolopatia, etc.);
- Per i tumori del canale spinale (tra cui rientra l'ependimoma, tumore intramidollare da cui era affetta la de cuius) il dolore è un segno precoce
(Quando il tumore si trova nel midollo spinale, provoca inevitabilmente compressione nervosa: il paziente avverte generalmente dolore al collo o alla schiena, a seconda della localizzazione precisa della massa tumorale).
Tanto premettendo, il collegio peritale ha sottolineato gravi profili di negligenza del fisiatra che ebbe in cura la sin dalla prima visita, eseguita in data PE
29.1.2010, e nelle successive 3 visite dalla fine del 2010 all'aprile 2012: “In data
29.01.2010 atteso che la paziente era superobesa, lamentava rachialgia ed aveva recentemente eseguito (19.10.2009) un esame radiografico del rachide cervicale che documentava “Spondilolordosi del rachide cervicale con riduzione degli spazi intersomatici”, il
Fisiatra, difformemente da quanto posto in essere, avrebbe dovuto provvedere a compiuta intervista anamnestica ed esame obiettivo diretto anche a verificare l'eventuale sussistenza di
11 segni indicativi di sottostante affezione neurologica;
nell'ipotesi in cui già all'epoca dei fatti, il
avesse riscontrato anomalie sensitive o motorie, costituenti un c.d. “red flag”, CP_3 avrebbe dovuto disporre valutazione neurologica ed esecuzione di indagine RM volta ad accertare la natura della patologia sottostante;
per le successive visite (2.12.2010;
11.5.2011; 20.4.2012) considerato che la paziente si ripresentava a visita per “rachialgia”, il Fisiatra, difformemente da quanto esperito, per il tramite di intervista anamnestica avrebbe dovuto appurare se la donna avesse beneficiato o meno dal trattamento eseguito, seppur temporaneamente ed, in caso di risposta negativa, anche verificando l'eventuale sussistenza di anomalie sensitive o motorie, avrebbe dovuto disporre valutazione neurologica ed esecuzione di indagine RM volta ad accertare la natura della patologia sottostante”.
Nella condotta posta in essere dal fisiatra in data 28.08.2013, i consulenti hanno ravvisato elementi di imperizia, imprudenza e negligenza, atteso che dall'esame della documentazione medica in atti, è emerso che già dal mese di giugno 2013 la paziente presentava “dolore interscapolare persistente associato a parestesie all'arto sup. dx” (cfr. Relazione di dimissione rilasciata dall'U.O. di Neurologia del P.O.
Villa Sofia in data 26.11.2013): “se il avesse effettuato un'intervista anamnestica Per_3 congrua avrebbe appreso della persistente sintomatologia accusata dalla paziente e dell'esordio de novo dei disturbi sensitivi;
ciò avrebbe dovuto fungere da “red flag” per il Sanitario, inducendolo ad ipotizzare – quantomeno - una compressione neurologica periferica e, quindi, ad effettuare un approfondito esame neurologico ed indicare l'esecuzione di RMN cervico- dorsale. Nel caso in specie, invece, il , omettendo di procedere sia all'intervista CP_3 anamnestica, sia ad esame obiettivo, si limitava a prescrivere ulteriore ciclo fisiokinesiterapico seguito da terapia antinfiammatoria indicando di procedere a radiografia o RMN cervicale solo nell'ipotesi in cui la donna avesse avuto modesto beneficio dal trattamento. Tale prescrizione testimonia, pertanto, come il Fisiatra - per omessa o inadeguata attuazione dell'intervista anamnestica – abbia trascurato che la paziente aveva eseguito un esame radiografico del rachide cervicale appena 9 giorni prima e che certamente, anche per i limiti intrinseci della metodica, essa non avrebbe mai potuto apportare alcun contributo diagnostico per appurare la causa della genesi della cervicalgia associata a disturbi sensitivi”.
In definitiva, il collegio peritale ha messo in luce che l'omessa esecuzione di intervista anamnestica, nonché il mancato, compiuto esame obiettivo da parte
12 Cont del Fisiatra dell' convenuta (in assenza di prova contraria da parte di quest'ultima – cfr. sul punto il principio di diritto espresso da Cass. 34427/2023 valevole sia per la dimostrazione di profili di colpa sia in punto di accertamento del nesso causale tra omissione e evento), impedisce in questa sede di stabilire se in occasione delle visite fisiatriche esperite dal 2010 al Persona_1
2012, presentasse o meno degli elementi soggettivi obiettivi costituenti “red flag”, idonei ad indurre la prescrizione di RMN del rachide cervicale, esame questo che avrebbe, di fatto, svelato la sussistenza della neoformazione cervico- dorsale, avendo, poi, pure colposamente trascurato l'intervenuto mutamento della sintomatologia nel 2013 che avrebbe certamente costituito motivo di prescrizione della RMN del rachide cervico-dorsale, indicata, in quella sede, solo in caso di modesti miglioramenti e dopo aver svolto la terapia fisioterapica, ovvero con tempistiche assolutamente incompatibili con l'urgenza resa palese dalla sintomatologia come sviluppata dalla paziente.
Come è noto, la raccolta anamnestica rappresenta, in linea generale, il primo contatto tra l'operatore sanitario ed il paziente, momento fondamentale in cui il medico acquisisce informazioni sul suo stato di salute, la cui accuratezza si rifletterà sulle decisioni da intraprendere, orientando il successivo percorso di cure.
Rientra dunque nel dovere di diligenza qualificata imposto al medico dall'art. 1176 comma 2 c.c. porre la massima cura nella formulazione del questionario anamnestico ed accertarsi della effettiva comprensione, da parte del paziente, delle domande ivi contenute;
anche il codice deontologico, all'art. 33, stabilisce che il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento. Completezza, chiarezza e comprensibilità sono quindi i tratti connotanti la raccolta anamnestica che il medico è chiamato ad eseguire, senza possibilità di addebitare al paziente eventuali lacune derivanti da omissioni di indagine. L'anamnesi non consiste infatti in un flusso di informazioni unidirezionale, dal paziente al medico, che quest'ultimo deve limitarsi a recepire ed interpretare, (in tal senso Trib. Pavia Sez. III, Sent.,
13 18/01/2022, n. 63), richiedendosi che il medico adotti una condotta attiva finalizzata ad ottenere dal paziente, con domande chiare e adeguate alla sua capacità di comprensione, le informazioni necessarie e di cui egli solo può conoscere la rilevanza per le attività ad eseguirsi. Ne deriva che non può attribuirsi alcun rilievo eziologico alla condotta del paziente e alle sue eventuali omesse dichiarazioni, se non adeguatamente interrogato sul punto.
Ed è questo il caso della , alla quale non risulta che sia stata posta PE alcuna domanda in ordine alle sintomatologie via via percepite nelle diverse visite, ovvero sugli elementi soggettivi obiettivi costituenti “red flag”.
Peraltro, in punto di onere della prova, come sopra chiarito, una volta che il paziente dimostri l'esistenza del rapporto contrattuale, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, spetta al debitore della prestazione dimostrare il nesso eziologico fra causa esterna, imprevedibile e inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, primo comma, cod. civ., e impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218) (Cass. n. 5632/2023; 13107/2023), o di aver eseguito la prestazione in conformità a canoni di diligenza, prudenza e perizia e in consonanza con le raccomandazioni e i protocolli terapeutici pertinenti al caso concreto.
Una volta iniziato il rapporto curativo, infatti, la ricerca della situazione effettivamente esistente in capo al paziente è affidata interamente al sanitario, che deve condurla in piena autonomia, anche rispetto alle dichiarazioni rese dal paziente in sede di anamnesi, integrando un diverso operare una palese mancanza di diligenza (Cass. Civ. sez. III 12.9.2013 n. 20904), senza che rilevino eventuali omissioni di informazioni da parte dello stesso paziente (cfr. sul punto Cass. 26426/2020: In tema di responsabilità medica, il paziente che ometta di fornire alcune notizie nel corso dell'anamnesi, senza ricevere specifiche richieste dal medico, non può ritenersi corresponsabile delle carenze informative, verificatesi in quella sede, che hanno poi determinato l'errore diagnostico, perché non rientra tra i suoi obblighi né avere specifiche cognizioni di scienza medica, né sopperire a mancanze investigative del professionista).
14 L'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi (Cass. pen. Sez. 4, n.
23252/2019)
Gli ausiliari hanno, dunque, ritenuto censurabile l'omissione dei necessari accertamenti diagnostici e, prima ancora, l'omissione di una accurata valutazione della paziente e della sintomatologia presentata, determinando, in prima battuta, un ritardo diagnostico della patologia da cui era affetta la
(ependimoma cellulare - Grado II/ WHO). PE
Nel caso in esame, alla luce della documentazione in atti, va, dunque, affermato che la paziente è stata sottoposta a visite incomplete e superficiali: la patologia diagnosticata, a seguito delle visite effettuate, è stata sempre quella di “rachialgia da discopatia”; le cure prescritte alla paziente sono state, quindi, essenzialmente di tipo fisioterapico;
non è stato mai posto un dubbio diagnostico in relazione ad altra patologia.
Si palesa, di tal fatta, l'inadempimento colposo del sanitario dell'azienda convenuta, considerato che un esame obiettivo completo ed attento e l'espletamento di raccolta anamnestica avrebbero consentito quantomeno di porre un dubbio diagnostico. Conclusione che si impone con maggiore evidenza in forza della persistenza del dolore, del numero di visite eseguite e dell'inefficacia delle cure di volta in volta prescritte.
3.1. Sulla scorta di tali premesse, il collegio peritale ha conclusivamente affermato: “Alla luce degli elementi promananti dalla letteratura scientifica di riferimento si ritiene – secondo il criterio del più probabile che non – che il decesso di PE
Contr
sia concausalmente imputabile alla condotta omissiva tenuta dal Fisiatra dell'
[...] di in occasione della visita effettuata in data 28.08.2013”. CP_1
Ed infatti, hanno sostenuto che “laddove in osservanza delle Raccomandazioni della
, il Fisiatra, in data 28.08.2013, avesse prescritto l'esecuzione della RMN del CP_4 rachide cervico-dorsale, spiegandone le finalità, la paziente – tanto più che a settembre 2013
15 iniziava ad accusare anche “parestesie agli arti inferiori > a livello distale” – avrebbe tempestivamente potuto procedere a tale indagine strumentale che avrebbe svelato la presenza della neoformazione cervico-dorsale”.
Ed ancora, più specificamente, ripercorso il processo espansivo della massa tumorale, hanno affermato che “laddove la RMN fosse stata effettuata i primi di settembre 2013, quando ancora la paziente aveva solamente disturbi della sensibilità, in termini di elevata probabilità non si sarebbero riscontrati reperti strumentali di non univoca interpretazione (potenzialmente suggestivi di mielite necrotizzante) poiché il danno midollare da compressione ed edema non si era, di fatto, ancora concretizzato (come indirettamente comprovato dalla mancata compromissione neuromotoria) con ciò consentendo di stabilire che si trattava di un processo espansivo tumorale. Tale genere di diagnosi strumentale avrebbe chiaramente indotto la paziente a rivolgersi a specialista neurologo o neurochirurgo e, quindi, di beneficiare anzitempo di ricovero in ambiente specialistico ove aver garantito sia un monitoraggio clinico-strumentale, sia l'asportazione radicale della neoformazione in elezione, quando ancora non erano presenti gravi disturbi neuromotori e sfinteriali, né elementi comportanti confondimento diagnostico. Ciò avrebbe consentito, pertanto, a PE
di:
[...]
- poter essere candidata ad un trattamento chirurgico più radicale in luogo dello “svuotamento della cisti e prelievo per esame istologico” cui fu sottoposta presso l'Ospedale Niguarda il
5.12.2013; - giungere all'intervento in migliori condizioni neurologiche”.
Hanno, poi, ulteriormente approfondito siffatte conclusioni in seno alla relazione integrativa (cfr. relazione del 5.3.23), sottolineando come la diagnosi e la conseguente exeresi chirurgica avrebbero dovuto essere eseguite il prima possibile: “Quello che si deve perseguire – entro i limiti anatomici della fattibilità – è
l'asportazione chirurgica radicale cioè totale del tumore poiché questa, come dimostrato da tutte le pubblicazioni scientifiche internazionali (già precedentemente annoverate), consente di ambire a migliore e più lunga sopravvivenza. Al riguardo, come illustrato nel precedente elaborato tecnico, le probabilità di sopravvivenza per l'ependimoma dipendono sostanzialmente dalla localizzazione della neoplasia, dal grado della stessa e dall'entità
(radicale o parziale) dell'asportazione chirurgica della neoplasia. Da una revisione delle Con casistiche descritte in letteratura operata da et al.1 è emerso che: - Le neoplasie a
16 localizzazione cervico-toracica, come quella presentata dalla de cuius, erano più facilmente aggredibili chirurgicamente e, quindi, più inclini all'asportazione chirurgica radicale;
-
L'asportazione chirurgica radicale (GTR) era associata a migliore sopravvivenza libera da malattia (PFS) e sopravvivenza globale (OS) anche dopo controllo con radioterapia adiuvante;
- Gli ependimomi di grado II asportati radicalmente avevano un tasso di recidiva significativamente più basso rispetto ai pazienti con resezione subtotale;
- Gli ependimomi localizzati a livello cervico-toracico (upper spinal ependymomas), prevalentemente rappresentati da tumori di grado II (75%), avevano una mortalità a 5 anni del 7.4% ed una probabilità di recidiva a 5 anni dell'11%. La rarità del tumore rende difficile rinvenire in letteratura casistiche ampie concernenti il solo ependimoma spinale di grado II e, peraltro, le classificazioni oncogenetiche recentemente introdotte non aiutano nel definire in modo univoco la probabilità di sopravvivenza connessa alla patologia oncologica in questione. Purtuttavia,
l'analisi delle casistiche e delle review rinvenute (che in parte si riportano2/3/4/5) consente di ritenere che, nel caso in specie, la probabilità di sopravvivenza a 5 anni era superiore al
70%”.
Tirando dunque le fila delle analitiche considerazioni tratte dallo studio del caso, i CCTTU hanno, sostanzialmente, individuato la causa del decesso nella Cont condotta omissiva posta in essere dal sanitario dell' soprattutto in occasione dell'ultima visita eseguita dalla paziente nell'agosto 2013.
Ed infatti, dalla complessiva lettura dell'elaborato peritale è evidente che il concetto di “probabilità di sopravvivenza” utilizzato non può esser assimilato a quello della mera chance, anche in ragione della percentuale del 70% come indicata dai consulenti, sintomatica di una concreta e significativa probabilità di sopravvivenza della alla malattia, non degradabile a mera possibilità. PE
Sussistevano, infatti, nel caso concreto (tenuto conto anche della letteratura citata dai consulenti), concrete e significative probabilità di guarigione all'esito di intervento chirurgico di asportazione totale del tumore, intervento di cui la de cuius non ha potuto beneficiare a causa dello stadio evolutivo della massa tumorale (e del conseguente edema midollare) al momento in cui è stata sottoposta ad intervento presso il nosocomio milanese.
17 È noto, infatti, che la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la possibile maggior durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente, secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica, alla condotta colposa del sanitario ed integra un evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (Cass. 25886/2022; 28993/2019). La chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui “perdita”, ossia l'evento di danno,
è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato.
Ove sia invece dimostrabile, sul piano eventistico e secondo i noti criteri che presiedono all'accertamento del nesso causale nell'ambito della responsabilità civile, che la condotta del sanitario abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale (come nella specie), non di perdita della chance – ossia di un evento di danno costituito da una mera possibilità, sinonimo di incertezza - potrà parlarsi, costituendo, in tale ipotesi, un evidente paralogismo l'evocazione della fattispecie della chance – fondato sull'equivoco lessicale indotto dalla locuzione “perdita della possibilità di vivere meglio
e più a lungo”, mentre l'evento di danno è specularmente costituito dalla perdita anticipata della vita (Cass. sez. 3, 11.11.2019 n. 28993).
Ed è tale situazione che ricorre nel caso che ci occupa, avendo i consulenti espressamente riconosciuto l'esistenza del nesso eziologico tra il decesso e la condotta omissiva del sanitario: l'immediato e corretto intervento sanitario avrebbe evitato l'evento morte così come concretamente verificatosi.
A tale conclusione si perviene attraverso un giudizio contro fattuale che pone, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, il comportamento dovuto al posto dell'omissione.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha elaborato il principio di diritto secondo cui «In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno,
18 riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del più probabile che non, conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa- statistica delle frequenze di classi di eventi c.d. probabilità quantitativa o pasca liana), la quale potrebbe anche mancare o essere in conferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”(cfr
Cass 8114/2022; cfr. anche Cass. 16119/2024 cit.).
Il giudizio sul nesso causale deve muovere necessariamente dall'evento concretamente verificatosi (hic et nunc) e può dirsi soddisfatto quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto secondo il criterio della cd maggiore probabilità logica, ipotizzandosi come avvenuta l'azione doverosa omessa o, al contrario, non compiuta la condotta commissiva assunta a causa dell'evento, esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento non si sarebbe verificato, o sarebbe avvenuto molto dopo o avrebbe comunque avuto minore intensità lesiva.
Sulla scorta di tali premesse, può dirsi quindi accertato che la prescrizione di adeguati accertamenti ed il corretto inquadramento diagnostico avrebbe “più probabilmente che non” evitato alla paziente il processo espansivo dell'ependimoma intramidollare ed il conseguente verificarsi dell'edema midollare (causa di gravi danno al midollo stesso e dell'ulteriore difficoltà di diagnosi da parte delle strutture sanitarie che ebbero successivamente in cura la AR
); l'eventuale corretta prescrizione della – quale condotta PE doverosa omessa – avrebbe, infatti, determinato un diverso decorso causale, tale da far escludere il verificarsi dell'evento morte, per come nel caso concreto effettivamente palesatosi.
Il nesso causale riguarda, infatti, l'evento morte in concreto verificatosi, irrilevante essendo la circostanza che la morte avrebbe potuto verificarsi comunque per il decorso della malattia, in un tempo assai più lontano.
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19 4. Quanto ai danni risarcibili, va evidenziato che l'odierno attore ha domandato il ristoro del danno iure proprio per perdita parentale, ex art. 29 Cost. ed ex art. 2059 c.c. - ossia il danno derivante dalla recisione grave e irreparabile del legame familiare costituzionalmente tutelato, derivante dal decesso del congiunto - ed ancora il ristoro dei danni patiti personalmente dalla coniuge e trasmessi iure hereditatis (sub specie indicati in termini di “danno biologico terminale” e di “danno catastrofale” nonché di danno da “perdita di chances di guarigione e di sopravvivenza”).
Vanno, sul punto, richiamati gli approdi ermeneutici della più recente giurisprudenza secondo cui “se la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un
“danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, come visto, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: è possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si
è fruito;
in conclusione, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della
(apprezzabile) possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
in nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da “perdita anticipata della vita” con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente stesso” (cfr.
Cass. n. 21415/2024; conf. cfr. Cass. n. 26851/2023; Cass. n. 35998/2023).
4.1. Tanto premesso, come sopra evidenziato, parte attrice ha chiesto iure hereditatis il ristoro del pregiudizio subito dalla , consistito nel patire PE
20 un costante e progressivo peggioramento delle proprie condizioni di salute fino al decesso del 25.03.2016. Il ha, infatti, allegato che la consorte, Pt_1
Cont proprio a causa del ritardo diagnostico imputabile ai sanitari dell' convenuta, ha subito gli effetti della espansione non controllata della massa tumorale che ne hanno determinato tetraparesi, gravi disturbi neuromotori e sfinterali, allegazioni confermate dalla documentazione medica allegata, nonché dalle risultanze della consulenza tecnica come sopra richiamate. L'attore ha, poi, chiesto la liquidazione del danno c.d. “morale catastrofale”, stante la condizione di consapevole agonia della , essendo la stessa rimasta lucida e PE collaborante fino al giorno della sua morte.
Nel caso di specie, è certamente risarcibile il danno biologico terminale, in ragione del periodo in cui la è sopravvissuta in condizioni menomate PE stante l'esistenza del nesso causale tra dette condizioni e la colpevole condotta omissiva.
Va, infatti, osservato che il danno biologico, che rappresenta una delle voci descrittive del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione del diritto alla salute, rientrante tra gli interessi primari della persona costituzionalmente tutelati, secondo la definizione accolta negli artt. 138 e 139 Cod. Ass., estesa ad altri settori dell'ordinamento e mutuata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. S.U. 26972, 26973, 26974/08), è costituito dalla menomazione temporanea e/o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, la quale esplica un'incidenza negativa sulle attività ordinarie, intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito.
Nel caso di specie, va esclusa la sussistenza di un danno biologico da invalidità permanente, posto che, come è noto, se la malattia conduce alla morte, essa ha causato “solo” un'invalidità temporanea (Cass. 32372/2018).
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. 18056/2019), l'esistenza
d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: sinché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non
v'è ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno
21 stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea.
Dunque, nel caso in cui sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte da esse determinata, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato fino al decesso, che è trasmissibile iure hereditatis e che va commisurato soltanto alla inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi (Cass. 4658/2024; 15491/2014); tale danno biologico terminale, che è sempre presente a prescindere dallo stato di coscienza del leso, va liquidato – quanto meno – negli importi previsti dalle tabelle relative alla invalidità temporanea assoluta, salvo il riconoscimento di un maggior risarcimento (da apprezzarsi con criterio equitativo puro) nel caso in cui alla gravità delle lesioni si accompagni la sofferenza psichica (danno catastrofico) determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine imminente.
Tale sofferenza può essere multiforme, potendo consistere nella paura della morte, nel dispiacere di lasciare sole le persone care, nella disperazione provocata dall'abbandono delle bellezze e gioie della vita, e presuppone che la vittima sia cosciente e si prefiguri quindi la gravità delle proprie condizioni e l'approssimarsi della propria morte.
In altri termini, in caso di morte causata da un illecito, “il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità,
22 sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (tra le più recenti, Cass. sez.
3, 7923/2024; 18056/2019).
Quanto alla liquidazione – necessariamente equitativa in considerazione della natura non economica dei diritti fondamentali vulnerati - ritiene il Tribunale di poter adottare quale mero parametro valutativo la forbice risarcitoria prevista nelle Tabelle milanesi per il danno da inabilità temporanea, che ristora il soggetto della temporanea privazione dell'attitudine allo svolgimento delle ordinarie attività quotidiane a causa della menomazione della salute ed al contempo il riflesso, per così dire soggettivo interiore, del non poter fare, ossia la sofferenza morale procurata dalla condizione di inabilità totale o parziale
Si ritiene, dunque, di procedere alla liquidazione del danno mediante il riconoscimento di una diaria, da calcolarsi per il tempo dalla visita eseguita il
28.8.13 fino al suo decesso avvenuto il 25.3.16 (giorni 940) e che, partendo dal dato tabellare di € 115,00 (anche al fine di adeguare la misura del risarcimento al quantum come specificato in domanda attorea) per l'invalidità temporanea totale
(e tale è stata la condizione della paziente) trovi una personalizzazione in relazione al lungo periodo trascorso e della differenziazione e progressione peggiorativa del quadro clinico della paziente come riscontrato dalla documentazione medica prodotta ed analizzata dal collegio peritale:
-per i primi 51 giorni (dal 28.8.13 fino al 17.10.2013) considerata una invalidità del 25% come indicato dai CTU, sarà liquidabile la somma di € 1.466,25
(115,00 x 51 - 75%);
-per i successivi 52 giorni, dal 18.10.13 all'8.12.13 (durante i quali la condizione clinica della paziente era caratterizzata da paraplegia flaccida agli arti inferiori, paresi agli arti superiori con anestesia dai primi metameteri toracici in giù, nonché incontinenza fecale e ritenzione urinaria, con un grado di invalidità stimato dai ctu nella misura del 75%) sarà liquidabile la somma di € 4.485,00
(115,00 x 52 – 25%);
23 - per i residui 837 giorni (dal 9.12.13 fino al 25.3.16), in ragione del gravissimo quadro clinico riscontrato nel post operatorio (indicato dai CTU con invalidità pari al 90%) e della tragica condizione di consapevolezza delle funzionalità perdute e dell'approssimarsi all'evento morte (tale da far escludere alcuna detrazione percentuale in tale arco temporale), può liquidarsi la complessiva somma di € 96.255,00 (115,00 x 837).
Si arriva così ad un danno non patrimoniale acquisibile dal – della cui Pt_1 qualità di erede non è dato dubitare (anche in ragione della documentazione allegata al ricorso) - pari a complessivi € 102.206,25 in valori attuali.
Tale danno non può esser cumulato con l'altra voce di danno pure richiesta dall'attore, configurandosi il danno da perdita di chance di sopravvivenza in termini di alternatività rispetto al danno biologico come sopra già riconosciuto e liquidato (cfr. Cass. 21415/2024 cit.), dovendosi precisare che il danno da perdita di chance di sopravvivenza può esser risarcito, equitativamente, ogni qual volta “vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem”
(cfr. Cass. 23851/2023), e non già nei casi in cui, come nella fattispecie, sia stato accertato il nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il decesso.
Come sopra chiarito non può, infatti, discorrersi della risarcibilità di chance future quando sia stato accertato, secondo gli ordinari criteri civilistici, il nesso causale tra la condotta del medico e la morte anticipata del paziente, perché la morte stessa diviene, in tal caso, di regola, evento assorbente.
4.2. ha, inoltre, chiesto il ristoro del danno parentale, inteso ARte_1 quale insieme di tutte le sofferenze morali ed esistenziali patite in conseguenza della perdita della congiunta, deducendo, al fine di comprovarlo, la solidità del matrimonio ed il forte legame esistente tra i coniugi, legame che ha spinto il a restare accanto alla moglie durante tutto il suo lungo calvario e fino Pt_1 alla sua morte.
Va, allora, rammentato che la Suprema Corte, sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., secondo la quale, nel caso di compromissione di valori della persona di rango costituzionale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti
24 assoluti della persona, ha il suo referente normativo direttamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p., ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi in capo agli stretti congiunti della vittima, non ostandovi il disposto contenuto nell'art. 1223 c.c. in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. Il medesimo fatto illecito lede, infatti, in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo di parentela: l'uccisione della vittima causa non solo il massimo danno configurabile in capo alla stessa, ma anche e simultaneamente, l'estinzione del rapporto parentale con gli stretti congiunti che a loro volta subiscono immediatamente e direttamente la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare. Ciascun danneggiato da tale illecito
(contrattuale o extracontrattuale) plurioffensivo – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 1 della Carta di Nizza – è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo pertanto sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duratura, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello dinamico relazionale (consistente nel peggioramento delle condizioni ed abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente secondo massime di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio (Cass. 9231/13).
25 L'onere probatorio dell'effettività e consistenza della relazione parentale - rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (ex multis, Cass. 7743/2020) - grava, dunque, sul danneggiato, e tuttavia l'intensità del legame può valere come prova presuntiva del pregiudizio, essendo ammesso a tal fine il ricorso alle presunzioni fondate sul normale atteggiarsi delle relazioni all'interno della famiglia, specie (ma non solo) nucleare, non potendo considerarsi quella presuntiva una prova deminuta, subordinata o più debole di quella c.d. “diretta” o “rappresentativa”.
Ebbene, nel caso di specie, risulta incontestato e comunque documentato (cfr. all. 30 e 31 al ricorso) il rapporto di coniugio del con la . Pt_1 PE
Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con la defunta e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultima.
I metodi liquidatori, nella prassi giurisprudenziale, divergono e pervengono a risultati talvolta sensibilmente distanti, rinvenendosi decisioni che, partendo dal dato – base rappresentato dai valori espressi dalle tabelle di Milano o Roma per il risarcimento del danno parentale, applicano dei correttivi, riducendo quegli importi secondo equità (valorizzando le circostanze del caso concreto), ovvero in misura rigorosamente proporzionale al rapporto tra aspettativa di vita (di soggetto non sano) e sua minor durata (effettiva o stimata), altre pronunce che invece applicano coefficienti riduttivi proporzionali alla liquidazione del danno c.d. “catastrofale” spettante alla vittima primaria, altre infine che ricorrono all'equità pura.
Appare, in questa sede, preferibile muovere dai parametri previsti dalle tabelle di Milano per il risarcimento del danno parentale in favore dei congiunti e ridimensionare equitativamente il risultato in relazione alle circostanze. Difatti,
a partire dalla nota sentenza del 7 giugno 2011 n. 12408, i giudici di legittimità, hanno preso atto che le "tabelle di Milano" costituiscono parametri equi suscettibili di applicazione su tutto il territorio nazionale in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne
26 o ridurne l'entità (Cassazione, n. 14402 del 30/06/2011) e ciò al fine di garantire un adeguato bilanciamento tra eguaglianza di trattamento sul territorio nazionale ed il rispetto del principio dell'integralità della riparazione dei pregiudizi subiti dalla vittima di un illecito. La nota esplicativa che accompagna le tabelle avverte, peraltro, che in materia non esiste un importo minimo garantito e che è compito del giudice di merito adattare la liquidazione alle peculiarità del caso sottoposto alla sua attenzione, riducendo o incrementando i valori tabellari, dandone adeguata motivazione. Inoltre, partendo dalla constatazione che i parametri tabellari, a motivo dell'ampiezza di ciascuna
"forbice", lasciavano al Giudice ampia discrezionalità, esaltando il ruolo dell'equità pura nella valutazione della specificità del caso concreto, con l'unico limite della motivazione e dell'ossequio alle soglie inferiori e superiori previste, la terza sezione civile della Suprema Corte, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, ha recentemente mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. “sistema a punti”, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali – necessariamente - l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella" (Cass. n. 33005 del 10/11/2021; n.10579 del
21/04/2021).
Ritiene, pertanto, il Tribunale di fare ricorso alle tabelle milanesi aggiornate alla luce dei sopra richiamati arresti di legittimità, rielaborate mediante l'introduzione di un sistema “a punti” ,che favorisce l'uniformità delle liquidazioni in situazioni analoghe, riduce i margini di apprezzamento discrezionale del giudice di merito ma salvaguarda adeguatamente l'esigenza di personalizzazione del risarcimento attraverso la valorizzazione degli specifici
27 aspetti del caso concreto (sull'utilizzabilità delle nuove tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano si è espressa affermativamente la Suprema Corte, ritenendole idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “ a punto variabile” - il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione a forbice), e che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse , alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta ( Cass. Sez. III
16.12.2022 n. 37009).
Va, invece, escluso che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che, separatamente, il danno morale e quello
“esistenziale”, poiché il primo già comprende sia la sofferenza interiore per il lutto che lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. 30997/18); e dunque, è indubitabile che vadano ristorati anche gli aspetti dinamico-relazionali, purché emerga un effettivo e rilevante sconvolgimento delle abitudini e dello stile di vita del superstite in conseguenza della recisione (o compromissione) del rapporto affettivo e solidale con la vittima primaria dell'illecito (Cass. 10527/2011).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso
(dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo
28 subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore
(vecchio danno da perdita di rapporto parentale.
Le richiamate Tabelle di Milano, nell'edizione aggiornata all'anno 2024, fissano in € 3.911,00 il valore di ciascun punto nel caso di perdita del genitore, figlio, coniuge, e attribuiscono un punteggio ad alcuni parametri, ossia: a. età della vittima primaria;
b. età della vittima secondaria;
c. convivenza;
d. sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius; e. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. Il risarcimento totale, quindi, risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per il valore del punto.
Premesso che alcuna allegazione specifica e peculiare è stata articolata con riguardo alla intensità e caratteristiche del legame tra i coniugi, tenuto conto dell'età della vittima primaria (39 anni) e dell'età del coniuge superstite (38 anni), la convivenza tra le parti, che non vi sono superstiti nel nucleo familiare
(stante l'assenza di figli nati dal matrimonio), vanno attribuiti al un Pt_1 numero totale di 96 punti (22+22+16+16), pervenendosi così al complessivo importo di € 297.236,00.
Tuttavia, una liquidazione coincidente con il valore monetario restituito dall'applicazione tout-court delle esaminate tabelle non sarebbe adeguato, essendo quei valori riferiti alla perdita del rapporto parentale e non, come nella specie, alla sua minor durata nell'ambito di una sequenza di eventi che avrebbe verosilmente portato alla compromissione della relazione familiare a causa del possibile progredire della malattia e quindi della probabile, prematura recisione del legame.
Appare congrua – alla luce dell'assenza di una stima delle aspettative di vita della de cuius e considerato comunque il dato della probabilità di sopravvivenza a 5 anni nella misura del 70% come indicato dai ccttuu - l'applicazione di un coefficiente riduttivo pari al 30%, considerato che rispetto alla sofferenza interiore e all'elaborazione del lutto da parte del coniuge avrà positivamente
29 inciso la consapevolezza della patologia oncologica da cui era affetta la ed il grado di incertezza circa i possibili diversi sviluppi dei PE trattamenti medico-chirurgici nonché di possibili recidive.
Applicata la riduzione equitativa, il danno parentale ascende a complessivi e
208.065,00.
All'attore spetta, altresì, il ristoro dell'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la produzione del danno e la sua liquidazione per equivalente monetario (all'attualità), danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato ai danneggiati l'equivalente monetario del bene leso. Nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, posso infatti essere corrisposti interessi (ad un tasso che, in mancanza di specifiche indicazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi nei quali il danaro sarebbe stato investito, può determinarsi in misura pari al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712/95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05). Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale dell'importo risarcitorio liquidato in valuta attuale sì da rapportarlo all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo (marzo 2016) e procedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT- FOI costo della vita;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
30 Operati i conteggi, il debito risarcitorio della convenuta va determinato nella misura di € 228.596,51, oltre interessi nella misura legale dalla decisione all'effettivo pagamento.
4.3. Saranno, inoltre, ristorabili i danni patrimoniali allegati dall'attore, nella misura ritenuta congrua dai ccttuu (cfr. pag. 63, 64 relazione peritale resa nel procedimento di atp), per la complessiva somma di € 975,22, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
5. L'attore ha, inoltre, chiesto di aver rifusi gli esborsi sostenuti nel procedimento di istruzione preventiva per il compenso ai CCTTPP, quantificati in € 3.660,00 sulla base di un preventivo di fattura, nonché per le spese di difesa legale. Le spese di c.t.p. non si ritengono né eccessive, né superflue, sicché i convenuti devono essere condannati a rifondere, in favore di parte attrice,
l'ulteriore importo di € 3.660,00.
Tale importo costituisce spesa processuale che, in quanto anticipata dal ricorrente in sede di ATP, segue – nel successivo giudizio di merito - il regime proprio delle spese giudiziali che, salva la compensazione, vanno poste a carico della parte soccombente e che sono rifuse nei limiti previsti dall'art. 92 c.p.c.
Anche le spese di difesa legale nel procedimento di ATP (da liquidarsi secondo i valori di cui al DM 55/14 applicabile ratione temporis) e nell'odierno giudizio di merito (liquidate secondo i parametri previsti dal d.m. 147/2022) seguono, ai Cont sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza e vanno quindi addossate all' convenuta.
Le spese di CTU sostenute nel presente giudizio e nel procedimento di ATP, e liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
5.1. Deve essere, infine, respinta la domanda di condanna avanzata, ex art. 96
c.p.c., da parte attrice non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza o domanda disattese:
31 - condanna l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore
, della complessiva somma di € 331.777,98, oltre ARte_1 interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta a rifondere all'attore le spese processuali sostenute nel procedimento di ATP n. 970/2020 r.g., liquidate in €
2.910,00 per compensi, oltre € 3.946,00 (comprensivi di spese di ctp) per esborsi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, e quelle relative a questo giudizio, liquidate in € 14.170,00, oltre € 870,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di CTU, del procedimento di ATP n. 970/2020 e di questo giudizio, già liquidate con separati decreti, definitivamente a carico di parte convenuta.
Trapani, 3.2.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
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