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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/12/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3260/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA MONTE Parte_1
SABOTINO 7 CAMPOBASSO, presso lo studio dell'avv. PASQUALE
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso
[...]
VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv.
AR SO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 12/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 26.8.25 parte ricorrente ha convenuto in giudizio esponendo: CP_1
1 - di aver ricevuto la notifica (cfr.all.1) da parte dell' Controparte_1
di , del provvedimento n. pratica 19560057, con il quale si
[...] CP_1
richiedeva la restituzione della somma di € 7.777,15, a detta dell' CP_1
indebitamente erogate sulla pensione cat. INVCIV n. 044080007072822;
- che i presunti indebiti si riferiscono al periodo che va da gennaio 2023 a novembre 2024;
- che l'ente non poteva procedere al recupero stante la buona fede della percipiente;
- che in ogni caso, relativamente all'annualità 2024 le somme non erano dovute per intervenuta ricostituzione reddituale.
Ha concluso chiedendo “Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 7.777,15 avanzata dall'
[...]
con Provvedimento n. pratica 19560057, nei Controparte_2 CP_1 confronti della ricorrente , a detta dell' indebitamente Parte_1 CP_1
erogate sulla pensione cat. INVCIV n. 044080007072822 quindi -Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 7.777,15 erogata dall' in favore CP_1
di nel periodo dall'01/12/2023 al 30/09/2024, o per il diverso Parte_1
periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi;
-Accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico de qua, condannare l' CP_1 alla restituzione delle somme eventualmente indebitamente trattenute.
2. In via
Subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo dichiarare irripetibili le somme erogate dall in favore della ricorrente CP_1 Pt_1
, relativamente all'anno 2024 pari ad € 3666,63 per le ragioni indicate nel
[...] punto II) del presente atto;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Regolarmente costituito l' , ha eccepito l'infondatezza del ricorso CP_1 chiedendone il rigetto.
2 In via preliminare ha evidenziato che in data 8.5.2025 la ricorrente presentava domanda di ricostituzione reddituale della prestazione in evidenza inserendo i dati del percepito riferito all'anno 2024 ove il reddito da lavoro dipendente risultava ridotto al minor importo di € 1173,00 e che pertanto si è determinato un credito di € 2352,00 per l'anno 2025 che è stato posto a conguaglio della maggiore somma di € 7777,75 di tal ché, allo stato, l'esposizione debitoria della ricorrente, con riferimento alla diffida del 16.11.24, è attualmente ridotta ad €
5425,75 (v. doc . ). CP_1
2.
Ciò premesso e con riferimento al rilievo di parte ricorrente relativo alla percezione in buona fede, va chiarito alle prestazioni pensionistiche trova applicazione il principio di buona fede.
La Suprema Corte, infatti, ha in più occasioni statuito che “In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. CP_3
pure n. 11921/2015) che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata irripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare l'affidamento" (v. Cass. civ., sez. VI,
n. 13223/2020 Cassazione civile sez. VI - 25/06/2020, n. 12608, ordinanza n.
24180/2022).
Ancora, Cass. civ., Sez. Lav., n. 26036 del 15/10/2019 ha affermato che
"L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che
3 accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" (cfr. Cass., Sez. L., n. 28771 del
09/11/2018).
In ordine alla sussistenza del dolo e al legittimo affidamento dell'accipiens (Cass. civ., sez. lav., 11/01/2022 n. 570) si osserva che “la restituzione deve quindi considerarsi ammessa, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione configurabile, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere".
Dal riportato orientamento della giurisprudenza di legittimità si ricava che nessun obbligo di restituzione può sussistere laddove l'accipiens abbia provveduto a dichiarare i propri redditi alla p.a. e quindi gli stessi siano entrati nella sfera di conoscibilità dell in ragione degli obblighi di comunicazione previsti dalla CP_1 legge.
Pertanto, i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all solo i dati reddituali che quest'ultimo non possa già conoscere CP_1
consultando le banche dati a sua disposizione.
Sul punto, insegna la Suprema Corte con sentenza n. 13223/2020: "Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. CP_1
326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato
4 reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le CP_1 banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia […] Lo stesso principio poi risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2020 n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario Assistenza" per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non era già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Ne discende che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc) devono essere però dichiarati all . CP_1
Difatti, a fronte della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.) , con riferimento alle pensioni trova applicazione la diversa regola che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente
5 della erogazione non dovuta (sul punto La Corte Costituzionale, nella sentenza n.
431 del 1993).
L'elemento soggettivo del percipiente, che preclude l'applicazione della regola codicistica di ripetibilità dell'indebito, varia dalla previsione, in negativo, della mancanza di dolo (v. R.d. n. 1422 del 1924, art. 80, L. n. 88 del 1989, artt. 52 e
55; L. n. 412 del 1991, art. 13) alla prescrizione, in positivo, della buona fede (L.
n. 656 del 1986, art. 11). Alcune volte si richiede (L. n. 412 del 1991, art. 13), che la erogazione indebita - e in alcuni casi anche la sua constatazione (L. n. 428 del 1985, art. 3) - siano consacrati in un provvedimento formale, con comunicazione all'interessato (L. n. 412 del 1991, art. 13). In talune ipotesi lo
"ius retentionis" del percipiente è subordinato anche alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza di un suo obbligo di comunicazione
(L. n. 656 del 1986, art. 11; L. n. 412 del 1991, art. 13), con ulteriore limitazione, in un caso, ai soli fatti che non siano già di per sè conosciuti dall'ente erogante
(L. n. 412 del 1991, art. 13).
Ed ancora secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, "Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva CP_1 soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla CP_1
comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico" (Cass. n. 15039/19).
Fatte queste premesse di ordine generale, nella specie, l'indebito per cui è causa è dipeso dal superamento dei limiti reddituali previsti dall'art. 1 comma 41 della legge n. 335/95, per cui, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/91, quando l CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati
6 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, provvede entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccesso e dalla documentazione in atti risulta che l aveva iniziato il recupero dell'indebito CP_1
nel novembre del 2024 a fronte di erogazioni senza titolo effettuate dal gennaio
2023 al novembre 2024.
Sulla base di ciò, appare del tutto irrilevante ogni analisi dello stato soggettivo del percipiente, in quanto il dolo (anche omissivo) avrebbe legittimato il recupero in ogni tempo, mentre nella presente vicenda, il recupero dell'indebito pensionistico da parte dell è avvenuto nel termine annuale Controparte_4
di decadenza per mutamento delle condizioni reddituali della pensionata e non è un indebito dovuto ad errore dell'ente, ipotesi nella quale sarebbe potuto rilevare lo stato soggettivo del pensionato (v. Cassazione civile sez. lav., 16/07/2024, (ud.
13/03/2024, dep. 16/07/2024), n.19561).
3.
Per tali motivi, sono ripetibili le somme indebitamente erogate sull'assegno di mantenimento cat. INVCIV n. 7090415 liquidata in favore della ricorrente per il periodo 1 gennaio 23 -30 novembre 2024 per € 5425,75 al netto del conguaglio operato con le spettanze relative all'anno 2025 a seguito di domanda di ricostituzione della ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso.
4.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando sul ricorso ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso, essendo ripetibili le somme indebitamente erogate sull'assegno di mantenimento cat. INVCIV n. 7090415 liquidata in favore della ricorrente per il periodo 1 gennaio 23 -30 novembre 2024 per € 5425,75; dichiara interamente compensate le spese processuali
7 Così deciso in Benevento, 13/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
8
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3260/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA MONTE Parte_1
SABOTINO 7 CAMPOBASSO, presso lo studio dell'avv. PASQUALE
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso
[...]
VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv.
AR SO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 12/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 26.8.25 parte ricorrente ha convenuto in giudizio esponendo: CP_1
1 - di aver ricevuto la notifica (cfr.all.1) da parte dell' Controparte_1
di , del provvedimento n. pratica 19560057, con il quale si
[...] CP_1
richiedeva la restituzione della somma di € 7.777,15, a detta dell' CP_1
indebitamente erogate sulla pensione cat. INVCIV n. 044080007072822;
- che i presunti indebiti si riferiscono al periodo che va da gennaio 2023 a novembre 2024;
- che l'ente non poteva procedere al recupero stante la buona fede della percipiente;
- che in ogni caso, relativamente all'annualità 2024 le somme non erano dovute per intervenuta ricostituzione reddituale.
Ha concluso chiedendo “Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 7.777,15 avanzata dall'
[...]
con Provvedimento n. pratica 19560057, nei Controparte_2 CP_1 confronti della ricorrente , a detta dell' indebitamente Parte_1 CP_1
erogate sulla pensione cat. INVCIV n. 044080007072822 quindi -Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 7.777,15 erogata dall' in favore CP_1
di nel periodo dall'01/12/2023 al 30/09/2024, o per il diverso Parte_1
periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi;
-Accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico de qua, condannare l' CP_1 alla restituzione delle somme eventualmente indebitamente trattenute.
2. In via
Subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo dichiarare irripetibili le somme erogate dall in favore della ricorrente CP_1 Pt_1
, relativamente all'anno 2024 pari ad € 3666,63 per le ragioni indicate nel
[...] punto II) del presente atto;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Regolarmente costituito l' , ha eccepito l'infondatezza del ricorso CP_1 chiedendone il rigetto.
2 In via preliminare ha evidenziato che in data 8.5.2025 la ricorrente presentava domanda di ricostituzione reddituale della prestazione in evidenza inserendo i dati del percepito riferito all'anno 2024 ove il reddito da lavoro dipendente risultava ridotto al minor importo di € 1173,00 e che pertanto si è determinato un credito di € 2352,00 per l'anno 2025 che è stato posto a conguaglio della maggiore somma di € 7777,75 di tal ché, allo stato, l'esposizione debitoria della ricorrente, con riferimento alla diffida del 16.11.24, è attualmente ridotta ad €
5425,75 (v. doc . ). CP_1
2.
Ciò premesso e con riferimento al rilievo di parte ricorrente relativo alla percezione in buona fede, va chiarito alle prestazioni pensionistiche trova applicazione il principio di buona fede.
La Suprema Corte, infatti, ha in più occasioni statuito che “In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. CP_3
pure n. 11921/2015) che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata irripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare l'affidamento" (v. Cass. civ., sez. VI,
n. 13223/2020 Cassazione civile sez. VI - 25/06/2020, n. 12608, ordinanza n.
24180/2022).
Ancora, Cass. civ., Sez. Lav., n. 26036 del 15/10/2019 ha affermato che
"L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che
3 accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" (cfr. Cass., Sez. L., n. 28771 del
09/11/2018).
In ordine alla sussistenza del dolo e al legittimo affidamento dell'accipiens (Cass. civ., sez. lav., 11/01/2022 n. 570) si osserva che “la restituzione deve quindi considerarsi ammessa, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione configurabile, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere".
Dal riportato orientamento della giurisprudenza di legittimità si ricava che nessun obbligo di restituzione può sussistere laddove l'accipiens abbia provveduto a dichiarare i propri redditi alla p.a. e quindi gli stessi siano entrati nella sfera di conoscibilità dell in ragione degli obblighi di comunicazione previsti dalla CP_1 legge.
Pertanto, i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all solo i dati reddituali che quest'ultimo non possa già conoscere CP_1
consultando le banche dati a sua disposizione.
Sul punto, insegna la Suprema Corte con sentenza n. 13223/2020: "Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. CP_1
326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato
4 reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le CP_1 banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia […] Lo stesso principio poi risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2020 n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario Assistenza" per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non era già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Ne discende che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc) devono essere però dichiarati all . CP_1
Difatti, a fronte della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.) , con riferimento alle pensioni trova applicazione la diversa regola che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente
5 della erogazione non dovuta (sul punto La Corte Costituzionale, nella sentenza n.
431 del 1993).
L'elemento soggettivo del percipiente, che preclude l'applicazione della regola codicistica di ripetibilità dell'indebito, varia dalla previsione, in negativo, della mancanza di dolo (v. R.d. n. 1422 del 1924, art. 80, L. n. 88 del 1989, artt. 52 e
55; L. n. 412 del 1991, art. 13) alla prescrizione, in positivo, della buona fede (L.
n. 656 del 1986, art. 11). Alcune volte si richiede (L. n. 412 del 1991, art. 13), che la erogazione indebita - e in alcuni casi anche la sua constatazione (L. n. 428 del 1985, art. 3) - siano consacrati in un provvedimento formale, con comunicazione all'interessato (L. n. 412 del 1991, art. 13). In talune ipotesi lo
"ius retentionis" del percipiente è subordinato anche alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza di un suo obbligo di comunicazione
(L. n. 656 del 1986, art. 11; L. n. 412 del 1991, art. 13), con ulteriore limitazione, in un caso, ai soli fatti che non siano già di per sè conosciuti dall'ente erogante
(L. n. 412 del 1991, art. 13).
Ed ancora secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, "Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva CP_1 soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla CP_1
comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico" (Cass. n. 15039/19).
Fatte queste premesse di ordine generale, nella specie, l'indebito per cui è causa è dipeso dal superamento dei limiti reddituali previsti dall'art. 1 comma 41 della legge n. 335/95, per cui, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/91, quando l CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati
6 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, provvede entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccesso e dalla documentazione in atti risulta che l aveva iniziato il recupero dell'indebito CP_1
nel novembre del 2024 a fronte di erogazioni senza titolo effettuate dal gennaio
2023 al novembre 2024.
Sulla base di ciò, appare del tutto irrilevante ogni analisi dello stato soggettivo del percipiente, in quanto il dolo (anche omissivo) avrebbe legittimato il recupero in ogni tempo, mentre nella presente vicenda, il recupero dell'indebito pensionistico da parte dell è avvenuto nel termine annuale Controparte_4
di decadenza per mutamento delle condizioni reddituali della pensionata e non è un indebito dovuto ad errore dell'ente, ipotesi nella quale sarebbe potuto rilevare lo stato soggettivo del pensionato (v. Cassazione civile sez. lav., 16/07/2024, (ud.
13/03/2024, dep. 16/07/2024), n.19561).
3.
Per tali motivi, sono ripetibili le somme indebitamente erogate sull'assegno di mantenimento cat. INVCIV n. 7090415 liquidata in favore della ricorrente per il periodo 1 gennaio 23 -30 novembre 2024 per € 5425,75 al netto del conguaglio operato con le spettanze relative all'anno 2025 a seguito di domanda di ricostituzione della ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso.
4.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando sul ricorso ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso, essendo ripetibili le somme indebitamente erogate sull'assegno di mantenimento cat. INVCIV n. 7090415 liquidata in favore della ricorrente per il periodo 1 gennaio 23 -30 novembre 2024 per € 5425,75; dichiara interamente compensate le spese processuali
7 Così deciso in Benevento, 13/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
8