Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/06/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025, nella causa iscritta al n. 3674 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...] rappresentato e difeso giusto mandato in calce al ricorso dall'avvocato Guido Ciccarelli con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.,Controparte_1 '
rappresentata e difesa - giusta mandato in calce alla memoria, dall'avv. Maria Concetta
Tedesco, con il quale elettivamente domicilia presso l'ufficio legale dell'Azienda sito in
Benevento alla Via Dell'Angelo n.1;
RESISTENTE
NONCHE'
CP_2 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv.ta Emilia
Conrotto, in forza di procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 1, presso l'Avvocatura dell'Ente
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 22.9.2023, IL ricorrente in epigrafe identificato ha dedotto:
di avere lavorato ininterrottamente dal 1° settembre 2014 al 31 settembre 2018 con contratti ex art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 stipulati con l' CP_3
che il rapporto di lavoro intercorso doveva essere inquadrato nello schema della subordinazione in quanto: i contratti non erano stati utilizzati secondo la loro causa tipica, ma per soddisfare esigenze connesse con il fabbisogno ordinario dell'ente ospedaliero;
la sua attività era eterodiretta, nel senso che non aveva alcuna autonomia sulle modalità di organizzazione della propria attività lavorativa, che si svolgeva sulla base di precise direttive del datore di lavoro;
era anche soggetto al potere disciplinare;
era stato inserito in
aveva in molti casi svolto turni in solitaria;
il periodo di ferie era sottoposto ad autorizzazione e doveva giustificare le assenze;
era autorizzato a prescrivere farmaci per conto dell' CP_3
Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità dei contratti
Controparte_4di lavoro autonomo stipulati dal ricorrente con l' perché ad essi era in realtà sottostante un rapporto di lavoro subordinato e quindi accertare che il rapporto di lavoro aveva queste caratteristiche;
- per l'effetto: i) condannare l' [...]
Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente nella misura di € 124.480,36
(€ 108785,52 a titolo di differenze retributive con interessi legali e rivalutazione monetaria;
€ 15.754,84 per trattamento di fine rapporto) o nella misura maggiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo differenza tra quanto ricevuto e quanto avrebbe dovuto ricevere ove fosse stato inquadrato come lavoratore subordinato;
ii)
,Co condannare l a riconoscere al ricorrente l'anzianità di servizio maturata nel periodo settembre 2014 al settembre 2018 ordinandogli di effettuare la conseguente ricostruzione di carriera iii) condannare l' al pagamento in favore Controparte_1 CP dell dei contributi previdenziali dovuti nella misura che sarà stabilita da quest'ultimo". Si è costituita l'azienda Controparte_1 che ha preliminarmente eccepito la prescrizione dei crediti vantati e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Regolarmente citato in giudizio, l' CP_2 ha chiesto di accertare e dichiarare la prescrizione contributiva nei limiti di legge e il conseguente divieto di versare e ricevere contributi prescritti.
La causa è stata rinviata per la discussione e, alla scadenza del termine fissato ex art 127 ter c.p.c. per il deposito di note, è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
Merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall' Controparte_1 dovendosi aderire ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n.
n. 35676 del 19.11.2021.
La Corte, in una fattispecie identica al caso di specie (riconoscimento della natura subordinata dell'attività prestata in virtù di formali contratti di collaborazione ex art. 7
d.lgs. 165/2001), ha chiarito che “La norma regolatrice della fattispecie di causa è l'art. 2126 c.c., che trova applicazione anche nella ipotesi di nullità del rapporto di lavoro in quanto costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (per tutte: Cassazione civile sez. lav.,
05/02/2019, n. 3314 e giurisprudenza ivi citata). Deve preliminarmente darsi atto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui per il rapporto di lavoro subordinato assoggettato alla normativa di cui all'art. 2126 c.c., la prescrizione non decorre in costanza del rapporto, ai sensi dell'art. 2948 c.c., n. 4 – nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966 - siccome la situazione di stabilità è radicalmente esclusa dalla possibilità di determinare, in qualsiasi momento e senza manifestazioni negoziali, la cessazione dell'esecuzione (Cassazione civile 12/11/2007, n. 23472; Cass. S.U. 3098/1985). Si è osservato che sarebbe formalistica e non conforme all'art. 36 Cost., un'interpretazione che differenziasse la situazione di metus del lavoratore di fronte al potere di recesso rispetto a quella derivante dalla prestazione di fatto con violazione di legge, incompatibile sì con il licenziamento, ma comportante la più assoluta libertà del datore di lavoro di rifiutare la prestazione.
Il medesimo principio è stato enunciato in riferimento al rapporto di lavoro qualificato formalmente come lavoro autonomo, di cui sia stata riconosciuta successivamente la natura subordinata con garanzia di stabilità reale, trattandosi di rapporto non immediatamente garantito, in quanto occorre il previo (eventuale) riconoscimento della sua natura subordinata (Cass. sez. lav. 22 settembre 2017, n. 22172; 23 gennaio 2009 n. 1717).
Detti principi sono stati tuttavia espressi per i rapporti di lavoro interamente regolati del diritto privato (anche se intercorrenti, come nel caso esaminato da Cass. SU n. 3098/1985, con un soggetto pubblico).
Diverse indicazioni sono state fornite dalla Corte Costituzionale per l'impiego pubblico, come risulta dalla sentenza del 20/11/1969, n. 143, resa sulla disciplina della prescrizione delle retribuzioni fissata dal D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, comma 1, che stabiliva la prescrizione biennale del diritto agli stipendi ed assegni degli impiegati dello Stato.
Nella citata sentenza il giudice delle leggi ha evidenziato che la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego esclude che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti, aggiungendo che anche nei rapporti di lavoro temporaneo l'impiegato è assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto.
Per quanto in questa sede rileva, la Corte costituzionale ha affermato che, secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità; la non-rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual
è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato.
Si è dunque definitivamente chiarito, nel respingere la censura sollevata sotto il profilo dell'art. 3 Cost., che “la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei menzionati articoli del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 69 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici" (sent. Corte Cost. n. 143/1969, punto 3 del Considerato in diritto). La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, comma 2, ed, alla attualità, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale del D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 36). In definitiva: - da un canto, non può essere invocato il regime derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 63/1966, che - come chiarito nella sentenza n. 143/1969 riguarda i rapporti di lavoro regolati (interamente) dal diritto privato;
- dall'altro non si ravvisano ragioni per sottoporre nuovamente la questione alla Corte Costituzionale a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro pubblico. La inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione risultante della sentenza della Corte Costituzionale n.
63/1966 nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato è stata già affermata da questa Corte, nelle sentenze nn.rr. 10219 e 10220/2020, 11379/2020, 12443/2020, 12503/2020 e
15352/2020, con riguardo all'ipotesi di contratti di lavoro subordinato a termine affetti da nullità. Si è ivi osservato che, essendo impedita per legge la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità, del timore del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia ad una parte dei propri diritti. In questa sede il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. La sentenza impugnata, che ha ritenuto operante la sospensione della prescrizione durante l'intero periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, ha applicato il regime risultante dalla pronuncia di incostituzionalità n.
63/1966 al di fuori dell'ambito suo proprio, che è quello del lavoro privato”.
Si ritiene, quindi, che la prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. decorra in costanza di rapporto e che i crediti scaturenti da ciascun contratto siano autonomi e distinti da quelli derivanti dagli altri. Nel caso di specie, l'istante- previo accertamento della natura subordinata del rapporto- chiede il pagamento di crediti maturati mensilmente (come da contratti in atti), nel periodo dal 1° settembre 2014 al 30 settembre 2018, a titolo di retribuzione e TFR.
Il ricorrente non ha documentato di aver provveduto ad interrompere il termine di prescrizione con diffide stragiudiziali, pertanto, sono prescritte tutte le eventuali differenze retributive maturate considerato che il ricorrente ha notificato il ricorso in data 12.2.2024, oltre il quinquennio (il rapporto di lavoro è cessato il 30.9.2018).
3.
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese considerato l'esistenza di precedenti difformi, anche della Scrivente, in materia di prescrizione.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da
Parte_1 così provvede:
,
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese.
Così deciso in Benevento, il 27.6.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Adriana Mari