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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/11/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1441/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
IL AR IT e con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA – CONTUMACE
e contro
( ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 CodiceFiscale_3
ES GN, e con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: INTERDIZIONE
1 Causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 03.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “In via principale:
1. Ritenuta la misura dell'interdizione tutela adeguata e proporzionata alle condizioni di salute del sig. , CP_1 che si trova nella impossibilità totale di curare i propri interessi personali ed economici, considerato altresì che egli dispone di un patrimonio di rilevante entità costituito da beni immobili e investimenti diversificati, dichiarare l'interdizione del sig. e nominare tutore la ricorrente sig.ra CP_1 [...]
autorizzando la stessa alla vendita dell'immobile a uso civile abitazione Pt_1 con locale garage sito in Valverde (CT) via PE VE nr. 1 , iscritto in catasto fabbricati al f. 8 , particella 317, sub. 31 e sub. 4 , al sig. per la Parte_2 somma di € 90.000,00 e il deposito della somma spettante al sig. CP_1
(tolte le spese di perizia che saranno divise in parti uguali tra tutti i comproprietari) sul conto corrente di nr. 1043161718 allo stesso Controparte_3 intestato e usato per le necessità del beneficiario della tutela;
in via subordinata:
2. qualora il Tribunale ritenga non sussistenti i presupposti per la pronuncia di interdizione, disporre ex art. 418 c.c. la trasmissione del procedimento al giudice tutelare, autorizzando fin da ora la figlia sig.ra , previa nomina Parte_1 della stessa quale amministratore di sostegno provvisorio, alla vendita dell'immobile a uso civile abitazione con locale garage sito in Valverde (CT) via
PE VE nr. 1 , iscritto in catasto fabbricati al f. 8 , particella 317, sub. 31 e sub. 4 , al sig. per la somma di € 90.000,00 e il deposito della somma Parte_2 spettante al sig. (tolte le spese di perizia che saranno divise in CP_1 parti uguali tra tutti i comproprietari) sul conto nr. 1043161718 allo stesso intestato e usato per le necessità del beneficiario della tutela 3. Porre le spese del presente procedimento a carico del sig. (cfr. Cass. civ. 21718/2005), CP_1 autorizzando il tutore/ADS a prelevare dal conto corrente n. 1043161718 intestato al tutelato la somma corrispondente alle spese legali liquidate dal Tribunale in favore del difensore”;
per parte resistente “3) l'esponente ritiene che Controparte_2
l'amministrazione di sostegno sia l'Istituto giuridico più elastico ed opportuno per la casistica di specie e, pertanto, ritiene che vada accolta la domanda subordinata n. 3 del ricorso, accogliendo la nomina ad Amministratrice di
Sostegno della sorella .à Un tanto premesso, la GN Parte_1 CP_2
, nata a [...] il [...], CF: ,
[...] C.F._4
2 residente in [...], 33074 Fontanafredda (PN), ut supra rappresentata e difesa INSTA acciocché la GN Vostra Illustrissima Voglia nominare al beneficiando quale Amministratore di Sostegno la GN , con Parte_1 ovvio e naturale rendiconto annuale al Tribunale di Pordenone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023.
1. Fatti controversi.
La ricorrente è figlia del convenuto ed ha documentato che, in CP_1
data 18 aprile 2025, è stato rilasciato a favore del padre certificato medico ove si attesta che le condizioni generale del paziente, affetto da “demenza diffusa corpi di Lewy, di grado avanzato”, depongono per la necessaria supervisione costante per tutte le necessità. Ha chiesto, pertanto, con regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti previsti dalla legge, che sia dichiarata la sua interdizione, che sia nominato tutore provvisorio con autorizzazione alla vendita di immobile di cui egli è titolare, o, in via subordinata, che siano trasmessi gli atti al giudice tutelare, con nomina di amministrazione di sostegno provvisorio e autorizzazione alla predetta vendita.
, altra figlia dell'interessato, si è costituita in giudizio aderendo a Controparte_2
quest'ultima domanda subordinata.
2. Merito della lite.
L'interdizione presuppone una infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da qualificarsi come “habitus” normale del soggetto (ancorché in presenza di lucidi intervalli), ed incida inoltre sulla capacità dello stesso di provvedere alla cura dei propri interessi. Nel relativo giudizio, la valutazione del Tribunale si estende sia agli aspetti patrimoniali, sia agli atti della vita civile attinenti alla cura della persona ed ai doveri familiari e pubblici. Sul punto, appare sufficientemente documentato, dalle plurime
3 certificazioni allegate, che lo stato di salute dell'interessato sia alquanto complesso e riconducibile ad una demenza di grado avanzato. Dall'esame diretto dell'interessato emerge che egli si sia mostrato vigile, ma a tratti disorientato;
si riporta stralcio di verbale relativo all'esame: “A questo punto si procede all'esame del
signor il quale si trova seduto sul divano, accanto alla figlia ricorrente, CP_1
vigile e curato nell'aspetto. Risponde al saluto del Giudice. Gli viene chiesto come si
chiama e lui risponde indicando solo il suo nome;
non ricorda il cognome o non riesce a
pronunciarlo, rimane in silenzio. a rispondere alle semplici domande che gli Tes_1
vengono rivolte dal Giudice anche a causa della sua evidente difficoltà di accesso al
lessico. Gli viene chiesto come si sente e lui risponde “bene”; gli viene chiesto chi è la
persona accanto a lui, ma non risponde;
dopo vari tentativi, alla domanda se c'è qualcuno
con lui nella stanza dove si trova, risponde che è “accompagnato”. Dopo aver rivolto lo
sguardo verso la ricorrente, riesce a pronunciare, anche se con difficoltà, ma in modo
comprensibile, il suo nome. Gli viene chiesto se conosce la signora che lo saluta (la figlia
, ma rimane in silenzio. Gli viene chiesto dal Giudice se ha fame o sete, ma non CP_2
risponde. La figlia ricorrente precisa che va supportato in tutte le attività della vita
quotidiana; è assistito giorno e notte da una badante. Con loro riesce, a volte, ad
esprimersi in modo comprensibile e a comunicare le sue necessità primarie;
precisa che
dipende dai momenti della giornata. Lei e la badante, riescono, comunque, a capire se ha
bisogno di qualcosa. A volte riesce a mangiare in autonomia, altre volte deve essere
imboccato. Precisa di avergli spiegato le finalità del ricorso e di averlo sempre aggiornato
in merito alla procedura. Ritiene che abbia compreso i motivi del ricorso. Riferisce di
aiutarlo già da tempo nel disbrigo delle pratiche burocratiche che lo riguardano e di
recarsi presso la sua residenza due volte alla settimana. Il Giudice spiega brevemente al
signor che la procedura è finalizzata alla nomina di un tutore o, eventualmente, CP_1
di un amministratore di sostegno per aiutarlo nella gestione dei suoi interessi. Gli viene
successivamente chiesto se ha compreso un tanto, ma non risponde. Non pare in grado di
comprendere le finalità della procedura”.
4 È accertato, pertanto, che l'interessato non sia in grado di provvedere ai propri interessi.
Tanto assodato, occorre ora affrontare la questione su quale sia la misura più
adeguata per la protezione dell'interessato. Giova premettere che il giudice adito per la pronuncia di interdizione o di inabilitazione, o per la revoca di tali misure,
oltre a valutare le condizioni psicofisiche della persona maggiore di età o minore emancipata, deve considerare la adeguatezza della misura proposta in relazione alle esigenze di tutela della persona inferma di mente (artt. 418 e 429 c.c.). Ciò è
ribadito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 440 del 9.12.2005, nella quale si qualifica la più invasiva misura dell'interdizione come estrema ratio, il cui utilizzo richiede una adeguata valutazione di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela perseguite.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare i seguenti principi di diritto: “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6
del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia,
ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze,
tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia,
5 ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (cass. civ. n. 6079/2020; cass. civ. n. 18171/2013).
“Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni previste dall'art. 418 c.c. per la nomina di un amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso,
grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alle residue capacità e all'esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento dell'attività
lavorativa” (Cass. Sez. 1, 11/09/2015, n. 17962).
Richiamati tali principi di diritto, nel caso di specie occorre osservare che,
indubbiamente, il quadro clinico dell'interessato ne compromette la capacità di provvedere adeguatamente ai propri interessi e ne implica l'adozione di misure di protezione;
allo stesso tempo, le residue e limitate possibilità di interazione che sono emerse durante l'esame dello stesso, e cioè la capacità di percepire la propria identità e di riconoscere la figlia, possono essere ancora valorizzate nel raccogliere il suo consenso, ad esempio, per la scelta di cure mediche e/o trattamenti sanitari, laddove possibile, in base alle circostanze del caso;
per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, invece, egli ha indubbiamente la necessità di essere protetto e sostituito da un rappresentante legale, ma la situazione esposta, connotata al momento da un certa sicurezza economica (in quanto è stato dichiarato che percepisce euro 2993,00 mensili di pensione ed ha un patrimonio mobiliare di circa 290.000,00 euro) non sembra connotarsi da una particolare complessità, non necessitando di decisioni, anche quotidiane, imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio;
infatti, gli incombenti che si presentano come necessari appaiono limitati alla gestione degli emolumenti da impiegare per le necessità di cura e assistenza e alle iniziative da assumere rispetto all'alienazione di un immobile di cui è comproprietario. Per
6 tali ragioni, ritiene il Collegio che l'amministrazione di sostegno possa essere misura di protezione più adeguata all'interessato e che possa essere eventualmente potenziata, ai sensi dell'art. 411 c.c., a maggior tutela dell'interessato. Ai sensi dell'art. 418, u.c., c.c., gli atti dovranno essere trasmessi al giudice tutelare per quanto di competenza;
ai sensi della medesima disposizione di legge, non essendo la relativa istanza accompagnata da documentazione o altri elementi che dimostrino ragioni oggettive di urgenza,
non sussistono i presupposti per adottare provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 405 c.c.
3. Spese di lite.
In assenza di sostanziale contenzioso, poiché è stata accolta la domanda subordinata di parte ricorrente, alla quale la parte costituita ha aderito, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
rigetta la domanda di interdizione;
dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare per l'apertura di amministrazione di sostegno e la nomina di un amministratore di sostegno;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
07/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
7
IN NOME DEL POPOLO ITNO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1441/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
IL AR IT e con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA – CONTUMACE
e contro
( ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 CodiceFiscale_3
ES GN, e con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: INTERDIZIONE
1 Causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 03.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “In via principale:
1. Ritenuta la misura dell'interdizione tutela adeguata e proporzionata alle condizioni di salute del sig. , CP_1 che si trova nella impossibilità totale di curare i propri interessi personali ed economici, considerato altresì che egli dispone di un patrimonio di rilevante entità costituito da beni immobili e investimenti diversificati, dichiarare l'interdizione del sig. e nominare tutore la ricorrente sig.ra CP_1 [...]
autorizzando la stessa alla vendita dell'immobile a uso civile abitazione Pt_1 con locale garage sito in Valverde (CT) via PE VE nr. 1 , iscritto in catasto fabbricati al f. 8 , particella 317, sub. 31 e sub. 4 , al sig. per la Parte_2 somma di € 90.000,00 e il deposito della somma spettante al sig. CP_1
(tolte le spese di perizia che saranno divise in parti uguali tra tutti i comproprietari) sul conto corrente di nr. 1043161718 allo stesso Controparte_3 intestato e usato per le necessità del beneficiario della tutela;
in via subordinata:
2. qualora il Tribunale ritenga non sussistenti i presupposti per la pronuncia di interdizione, disporre ex art. 418 c.c. la trasmissione del procedimento al giudice tutelare, autorizzando fin da ora la figlia sig.ra , previa nomina Parte_1 della stessa quale amministratore di sostegno provvisorio, alla vendita dell'immobile a uso civile abitazione con locale garage sito in Valverde (CT) via
PE VE nr. 1 , iscritto in catasto fabbricati al f. 8 , particella 317, sub. 31 e sub. 4 , al sig. per la somma di € 90.000,00 e il deposito della somma Parte_2 spettante al sig. (tolte le spese di perizia che saranno divise in CP_1 parti uguali tra tutti i comproprietari) sul conto nr. 1043161718 allo stesso intestato e usato per le necessità del beneficiario della tutela 3. Porre le spese del presente procedimento a carico del sig. (cfr. Cass. civ. 21718/2005), CP_1 autorizzando il tutore/ADS a prelevare dal conto corrente n. 1043161718 intestato al tutelato la somma corrispondente alle spese legali liquidate dal Tribunale in favore del difensore”;
per parte resistente “3) l'esponente ritiene che Controparte_2
l'amministrazione di sostegno sia l'Istituto giuridico più elastico ed opportuno per la casistica di specie e, pertanto, ritiene che vada accolta la domanda subordinata n. 3 del ricorso, accogliendo la nomina ad Amministratrice di
Sostegno della sorella .à Un tanto premesso, la GN Parte_1 CP_2
, nata a [...] il [...], CF: ,
[...] C.F._4
2 residente in [...], 33074 Fontanafredda (PN), ut supra rappresentata e difesa INSTA acciocché la GN Vostra Illustrissima Voglia nominare al beneficiando quale Amministratore di Sostegno la GN , con Parte_1 ovvio e naturale rendiconto annuale al Tribunale di Pordenone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023.
1. Fatti controversi.
La ricorrente è figlia del convenuto ed ha documentato che, in CP_1
data 18 aprile 2025, è stato rilasciato a favore del padre certificato medico ove si attesta che le condizioni generale del paziente, affetto da “demenza diffusa corpi di Lewy, di grado avanzato”, depongono per la necessaria supervisione costante per tutte le necessità. Ha chiesto, pertanto, con regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti previsti dalla legge, che sia dichiarata la sua interdizione, che sia nominato tutore provvisorio con autorizzazione alla vendita di immobile di cui egli è titolare, o, in via subordinata, che siano trasmessi gli atti al giudice tutelare, con nomina di amministrazione di sostegno provvisorio e autorizzazione alla predetta vendita.
, altra figlia dell'interessato, si è costituita in giudizio aderendo a Controparte_2
quest'ultima domanda subordinata.
2. Merito della lite.
L'interdizione presuppone una infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da qualificarsi come “habitus” normale del soggetto (ancorché in presenza di lucidi intervalli), ed incida inoltre sulla capacità dello stesso di provvedere alla cura dei propri interessi. Nel relativo giudizio, la valutazione del Tribunale si estende sia agli aspetti patrimoniali, sia agli atti della vita civile attinenti alla cura della persona ed ai doveri familiari e pubblici. Sul punto, appare sufficientemente documentato, dalle plurime
3 certificazioni allegate, che lo stato di salute dell'interessato sia alquanto complesso e riconducibile ad una demenza di grado avanzato. Dall'esame diretto dell'interessato emerge che egli si sia mostrato vigile, ma a tratti disorientato;
si riporta stralcio di verbale relativo all'esame: “A questo punto si procede all'esame del
signor il quale si trova seduto sul divano, accanto alla figlia ricorrente, CP_1
vigile e curato nell'aspetto. Risponde al saluto del Giudice. Gli viene chiesto come si
chiama e lui risponde indicando solo il suo nome;
non ricorda il cognome o non riesce a
pronunciarlo, rimane in silenzio. a rispondere alle semplici domande che gli Tes_1
vengono rivolte dal Giudice anche a causa della sua evidente difficoltà di accesso al
lessico. Gli viene chiesto come si sente e lui risponde “bene”; gli viene chiesto chi è la
persona accanto a lui, ma non risponde;
dopo vari tentativi, alla domanda se c'è qualcuno
con lui nella stanza dove si trova, risponde che è “accompagnato”. Dopo aver rivolto lo
sguardo verso la ricorrente, riesce a pronunciare, anche se con difficoltà, ma in modo
comprensibile, il suo nome. Gli viene chiesto se conosce la signora che lo saluta (la figlia
, ma rimane in silenzio. Gli viene chiesto dal Giudice se ha fame o sete, ma non CP_2
risponde. La figlia ricorrente precisa che va supportato in tutte le attività della vita
quotidiana; è assistito giorno e notte da una badante. Con loro riesce, a volte, ad
esprimersi in modo comprensibile e a comunicare le sue necessità primarie;
precisa che
dipende dai momenti della giornata. Lei e la badante, riescono, comunque, a capire se ha
bisogno di qualcosa. A volte riesce a mangiare in autonomia, altre volte deve essere
imboccato. Precisa di avergli spiegato le finalità del ricorso e di averlo sempre aggiornato
in merito alla procedura. Ritiene che abbia compreso i motivi del ricorso. Riferisce di
aiutarlo già da tempo nel disbrigo delle pratiche burocratiche che lo riguardano e di
recarsi presso la sua residenza due volte alla settimana. Il Giudice spiega brevemente al
signor che la procedura è finalizzata alla nomina di un tutore o, eventualmente, CP_1
di un amministratore di sostegno per aiutarlo nella gestione dei suoi interessi. Gli viene
successivamente chiesto se ha compreso un tanto, ma non risponde. Non pare in grado di
comprendere le finalità della procedura”.
4 È accertato, pertanto, che l'interessato non sia in grado di provvedere ai propri interessi.
Tanto assodato, occorre ora affrontare la questione su quale sia la misura più
adeguata per la protezione dell'interessato. Giova premettere che il giudice adito per la pronuncia di interdizione o di inabilitazione, o per la revoca di tali misure,
oltre a valutare le condizioni psicofisiche della persona maggiore di età o minore emancipata, deve considerare la adeguatezza della misura proposta in relazione alle esigenze di tutela della persona inferma di mente (artt. 418 e 429 c.c.). Ciò è
ribadito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 440 del 9.12.2005, nella quale si qualifica la più invasiva misura dell'interdizione come estrema ratio, il cui utilizzo richiede una adeguata valutazione di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela perseguite.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare i seguenti principi di diritto: “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6
del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia,
ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze,
tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia,
5 ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (cass. civ. n. 6079/2020; cass. civ. n. 18171/2013).
“Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni previste dall'art. 418 c.c. per la nomina di un amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso,
grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alle residue capacità e all'esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento dell'attività
lavorativa” (Cass. Sez. 1, 11/09/2015, n. 17962).
Richiamati tali principi di diritto, nel caso di specie occorre osservare che,
indubbiamente, il quadro clinico dell'interessato ne compromette la capacità di provvedere adeguatamente ai propri interessi e ne implica l'adozione di misure di protezione;
allo stesso tempo, le residue e limitate possibilità di interazione che sono emerse durante l'esame dello stesso, e cioè la capacità di percepire la propria identità e di riconoscere la figlia, possono essere ancora valorizzate nel raccogliere il suo consenso, ad esempio, per la scelta di cure mediche e/o trattamenti sanitari, laddove possibile, in base alle circostanze del caso;
per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, invece, egli ha indubbiamente la necessità di essere protetto e sostituito da un rappresentante legale, ma la situazione esposta, connotata al momento da un certa sicurezza economica (in quanto è stato dichiarato che percepisce euro 2993,00 mensili di pensione ed ha un patrimonio mobiliare di circa 290.000,00 euro) non sembra connotarsi da una particolare complessità, non necessitando di decisioni, anche quotidiane, imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio;
infatti, gli incombenti che si presentano come necessari appaiono limitati alla gestione degli emolumenti da impiegare per le necessità di cura e assistenza e alle iniziative da assumere rispetto all'alienazione di un immobile di cui è comproprietario. Per
6 tali ragioni, ritiene il Collegio che l'amministrazione di sostegno possa essere misura di protezione più adeguata all'interessato e che possa essere eventualmente potenziata, ai sensi dell'art. 411 c.c., a maggior tutela dell'interessato. Ai sensi dell'art. 418, u.c., c.c., gli atti dovranno essere trasmessi al giudice tutelare per quanto di competenza;
ai sensi della medesima disposizione di legge, non essendo la relativa istanza accompagnata da documentazione o altri elementi che dimostrino ragioni oggettive di urgenza,
non sussistono i presupposti per adottare provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 405 c.c.
3. Spese di lite.
In assenza di sostanziale contenzioso, poiché è stata accolta la domanda subordinata di parte ricorrente, alla quale la parte costituita ha aderito, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
rigetta la domanda di interdizione;
dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare per l'apertura di amministrazione di sostegno e la nomina di un amministratore di sostegno;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
07/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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