Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 63
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per difetto di motivazione

    La Corte rileva che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati, come comprovato dalle istanze di autotutela presentate dalla ricorrente, dimostrando la piena conoscenza della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Illegittimità per mancata notifica atti presupposti

    La Corte rileva che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati in data 28.11.2018, come comprovato dalle istanze di autotutela presentate dalla ricorrente, dimostrando la piena conoscenza della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi richiesti

    La Corte rileva che, in considerazione delle proroghe disposte dalla legislazione emergenziale, le ingiunzioni impugnate sono state notificate nei termini.

  • Rigettato
    Istanza di accesso agli atti rimasta senza esito

    La Corte rileva che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati in data 28.11.2018, tanto che, a seguito delle notifiche, sono state presentate dalla ricorrente istanze di autotutela al fine di ottenere una revisione delle risultanze degli accertamenti, circostanza che comprova la piena conoscenza della pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 63
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 63
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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