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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 03/03/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
FARANDA ET NZ, Giudice monocratico in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4933/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240430934842845034464 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240430934842845033454 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240430934842845034969 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024043093484284503353 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29240430934842845033555 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 945/2025 depositato il
10/03/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia , la parte in epigrafe ha impugnato 5 ingiunzioni di con le quali veniva richiesto il versamento di TARI per gli anni di imposta 2014, 2015 e 2016.
Premette parte ricorrente di avere indirizzato una istanza formale di accesso agli atti, a seguito delle notifiche degli atti impugnati, rimasta senza esito con evidente pregiudizio del diritto di difesa.
Eccepisce inoltre la illegittimità degli atti sotto il profilo del difetto di motivazione -non essendo specificato il procedimento in forza del quale si richiede il versamento di un residuo importo, delle sanzioni e degli interessi-, della mancata notifica degli atti presupposti e della intervenuta prescrizione dei tributi richiesti.
Conclude chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il Comune di Milano il quale ha ribadito la piena legittimità degli atti impugnati.
Ha preliminarmente precisato di avere notificato, in data in data 28.11.2018 alla Ricorrente vari avvisi di
Accertamento IMU e TASI:
Avviso di Accertamento RE 3782 Annualità 2013;
Avviso di Accertamento RE 3787 Annualità 2013;
Avviso di Accertamento RE 3776 Annualità 2014;
Avviso di Accertamento RE 3785 Annualità 2014;
Avviso di Accertamento RE 3779 Annualità 2015;
Avviso di Accertamento RE 12650 Annualità 2015;
Avviso di Accertamento RE 3781 Annualità 2016.
Gli Accertamenti, emessi per denuncia infedele, avevano accertato una maggiore superficie rispetto a quella dichiarata dalla Ricorrente in sede di Dichiarazione di occupazione locali ai fini TARI, precisamente, per il sub_1: dichiarati 115 mq, Accertati 253 mq e per il sub_2: dichiarati 34 mq, Accertati 71 mq.
In seguito a tale notifica, in data 17 gennaio 2019, la ricorrente ha presentato istanza di Autotutela per chiedere una riduzione della superficie ripresa a tassazione, con ciò provando, al di là di ogni ragionevole dubbio, di aver ricevuto i precedenti avvisi di accertamento, richiesta parzialmente accolta e seguita da una rettifica degli accertamenti precedenti, in quanto aveva verificato che dalla Planimetria catastale emergeva una superficie leggermente inferiore a quella accertata, anche se comunque maggiore rispetto a quella dichiarata originariamente dalla Contribuente, notificando la relativa rettifica in data 9 febbraio 2022 con
RACC. A/R; la società ripresentava dapprima un'ulteriore istanza di Autotutela in data 4/09/2024 e, successivamente, notificava il presenta ricorso impugnando le Ingiunzioni nel frattempo emesse dall'Ente.
Le notifiche degli atti prodromici sono quindi regolari.
Rileva ancora il Comune che è stato rispettato anche il termine triennale decadenziale per il recapito dell'ingiunzione, di cui all'articolo 1 comma 163 della legge 296/2006: gli avvisi di accertamento sottostanti all'ingiunzione di pagamento impugnati sono stati notificati il 28.11.2018 e sono diventati definitivi, decorsi sessanta giorni per la loro impugnazione, il 28 gennaio 2019. E' da quest'ultima annualità che deve essere conteggiato il successivo termine triennale decadenziale per il recapito dell'ingiunzione che scadeva, al 31 dicembre 2022, termine poi prorogato dalla legislazione emergenziale di ulteriori 542 giorni. (art. 68 del DL
18/2020 che ha sospeso, anche per le ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 639/1910, i termini di versamento dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni ed ha disposto l'applicazione dell'intero art. 12, del d.lgs. n. 159 del 2015 che dispone la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza tributarie in conseguenza di eventi eccezionali). Ne consegue che le ingiunzioni non in scadenza nel 2020 e 2021, come nel caso specie, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono state prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12 citato, dei precitati 542 giorni, individuando quale termine finale per la notifica delle presenti ingiunzioni il 26 giugno 2024, pienamente rispettato considerata la notifica, dedotta in giudizio dalla Controparte, del 24 giugno 2024.
Ha concluso il Comune di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, rileva preliminarmente che gi atti prodromici alle ingiunzioni oggetto dell'odierno gravame, sono state regolarmente notificate in data
28.11.2018, tanto che, a seguito delle notifiche, sono state presentate dalla ricorrente istanze di autotutela al fine di ottenere una revisione delle risultanze degli accertamenti, circostanza che comprova la piena conoscenza della pretesa tributaria.
Del pari infondata è l'eccezione relativa alla maturata prescrizione dei tributi, in considerazione delle proroghe disposte dalla legislazione emergenziale, alla luce della quale le ingiunzioni impugnate sono state notificate nei termini.
Il ricorso va quindi rigettato e, quanto alle spese di lite, la non univocità interpretativa della normativa sottesa alla questione dedotta in ricorso ne giustifica la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 03/03/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
FARANDA ET NZ, Giudice monocratico in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4933/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240430934842845034464 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240430934842845033454 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240430934842845034969 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024043093484284503353 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29240430934842845033555 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 945/2025 depositato il
10/03/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia , la parte in epigrafe ha impugnato 5 ingiunzioni di con le quali veniva richiesto il versamento di TARI per gli anni di imposta 2014, 2015 e 2016.
Premette parte ricorrente di avere indirizzato una istanza formale di accesso agli atti, a seguito delle notifiche degli atti impugnati, rimasta senza esito con evidente pregiudizio del diritto di difesa.
Eccepisce inoltre la illegittimità degli atti sotto il profilo del difetto di motivazione -non essendo specificato il procedimento in forza del quale si richiede il versamento di un residuo importo, delle sanzioni e degli interessi-, della mancata notifica degli atti presupposti e della intervenuta prescrizione dei tributi richiesti.
Conclude chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il Comune di Milano il quale ha ribadito la piena legittimità degli atti impugnati.
Ha preliminarmente precisato di avere notificato, in data in data 28.11.2018 alla Ricorrente vari avvisi di
Accertamento IMU e TASI:
Avviso di Accertamento RE 3782 Annualità 2013;
Avviso di Accertamento RE 3787 Annualità 2013;
Avviso di Accertamento RE 3776 Annualità 2014;
Avviso di Accertamento RE 3785 Annualità 2014;
Avviso di Accertamento RE 3779 Annualità 2015;
Avviso di Accertamento RE 12650 Annualità 2015;
Avviso di Accertamento RE 3781 Annualità 2016.
Gli Accertamenti, emessi per denuncia infedele, avevano accertato una maggiore superficie rispetto a quella dichiarata dalla Ricorrente in sede di Dichiarazione di occupazione locali ai fini TARI, precisamente, per il sub_1: dichiarati 115 mq, Accertati 253 mq e per il sub_2: dichiarati 34 mq, Accertati 71 mq.
In seguito a tale notifica, in data 17 gennaio 2019, la ricorrente ha presentato istanza di Autotutela per chiedere una riduzione della superficie ripresa a tassazione, con ciò provando, al di là di ogni ragionevole dubbio, di aver ricevuto i precedenti avvisi di accertamento, richiesta parzialmente accolta e seguita da una rettifica degli accertamenti precedenti, in quanto aveva verificato che dalla Planimetria catastale emergeva una superficie leggermente inferiore a quella accertata, anche se comunque maggiore rispetto a quella dichiarata originariamente dalla Contribuente, notificando la relativa rettifica in data 9 febbraio 2022 con
RACC. A/R; la società ripresentava dapprima un'ulteriore istanza di Autotutela in data 4/09/2024 e, successivamente, notificava il presenta ricorso impugnando le Ingiunzioni nel frattempo emesse dall'Ente.
Le notifiche degli atti prodromici sono quindi regolari.
Rileva ancora il Comune che è stato rispettato anche il termine triennale decadenziale per il recapito dell'ingiunzione, di cui all'articolo 1 comma 163 della legge 296/2006: gli avvisi di accertamento sottostanti all'ingiunzione di pagamento impugnati sono stati notificati il 28.11.2018 e sono diventati definitivi, decorsi sessanta giorni per la loro impugnazione, il 28 gennaio 2019. E' da quest'ultima annualità che deve essere conteggiato il successivo termine triennale decadenziale per il recapito dell'ingiunzione che scadeva, al 31 dicembre 2022, termine poi prorogato dalla legislazione emergenziale di ulteriori 542 giorni. (art. 68 del DL
18/2020 che ha sospeso, anche per le ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 639/1910, i termini di versamento dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni ed ha disposto l'applicazione dell'intero art. 12, del d.lgs. n. 159 del 2015 che dispone la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza tributarie in conseguenza di eventi eccezionali). Ne consegue che le ingiunzioni non in scadenza nel 2020 e 2021, come nel caso specie, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono state prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12 citato, dei precitati 542 giorni, individuando quale termine finale per la notifica delle presenti ingiunzioni il 26 giugno 2024, pienamente rispettato considerata la notifica, dedotta in giudizio dalla Controparte, del 24 giugno 2024.
Ha concluso il Comune di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, rileva preliminarmente che gi atti prodromici alle ingiunzioni oggetto dell'odierno gravame, sono state regolarmente notificate in data
28.11.2018, tanto che, a seguito delle notifiche, sono state presentate dalla ricorrente istanze di autotutela al fine di ottenere una revisione delle risultanze degli accertamenti, circostanza che comprova la piena conoscenza della pretesa tributaria.
Del pari infondata è l'eccezione relativa alla maturata prescrizione dei tributi, in considerazione delle proroghe disposte dalla legislazione emergenziale, alla luce della quale le ingiunzioni impugnate sono state notificate nei termini.
Il ricorso va quindi rigettato e, quanto alle spese di lite, la non univocità interpretativa della normativa sottesa alla questione dedotta in ricorso ne giustifica la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.