CASS
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/12/2025, n. 34659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34659 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8854/2023 R.G. proposto da Ital Company Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Melucci, giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione;
– ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – e nei confronti di Agenzia delle entrate – riscossione - intimata - avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 6546/05/2022, depositata il 7.10.2022. Oggetto: Tributi – Titolo uniforme UIPE – decreto legislativo n. 149 del 2012 - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – obbligo di allegazione del titolo uniforme Civile Sent. Sez. 5 Num. 34659 Anno 2025 Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 29/12/2025 2 Udita la relazione svolta dal consigliere AN HM all’udienza pubblica del 15 ottobre 2025; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Pepe, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Sentiti, per la ricorrente, l’avvocato Caterina Maffey, per delega dell’avvocato Antonio Melucci, e per la controricorrente l’Avvocato dello Stato IG Simeoli. FATTI DI CAUSA La CTP di Salerno accoglieva il ricorso proposto dalla Ital Company Costruzioni s.r.l. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202000000815000, con riferimento, fra l’altro, al titolo uniforme UIPE per VA (“taxe sur la valeur ajoutee contrainte”) anno 2015, emesso dallo Stato di Lussemburgo, pari ad € 36.909,65, comprensivi di interessi e sanzioni. Con la sentenza indicata in epigrafe la CGT-2 della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando, per quanto qui rileva, che: - dal complessivo tenore delle censure prospettate dalla contribuente in primo grado si evinceva che il lamentato difetto di motivazione era indirizzato verso il prodromico titolo esecutivo, costituito dal titolo uniforme UIPE, in quanto non redatto in lingua italiana, dato che il preavviso di iscrizione non necessitava di particolare motivazione, trattandosi di mera richiesta di pagamento, e recava comunque tutti gli elementi necessari per risalire alla pretesa;
- per comprendere il censurato difetto di motivazione del titolo prodromico, sarebbe stato necessario prenderne visione, ma la contribuente non l’aveva versato in atti, limitandosi ad asserire che 3 faceva parte di un non meglio precisato debito tributario verso l’autorità lussemburghese ed era redatto solo in lingua francese;
- la mancata produzione di tale titolo non consentiva neppure di procedere d’ufficio ad una integrazione probatoria, stante i limiti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992; - le altre censure rimaste assorbite in primo grado erano inammissibili, in quanto proposte solo con la memoria, laddove con il ricorso introduttivo la contribuente si era limitata alla sola deduzione del difetto di motivazione dell’atto. La contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati con memoria. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso, mentre l’ADER rimaneva intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia su domanda ed eccezione di parte, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la CGT-2 pronunciata sul motivo del ricorso introduttivo (riproposto nelle controdeduzioni in appello), riguardante la violazione dell’art. 6 della l. n. 212 del 2000, non essendo stato mai notificato alla contribuente l’atto presupposto di cui la medesima era venuta a conoscenza solo a seguito di accesso agli atti presso l’Ufficio, dopo la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, senza comprenderne il significato, in quanto non tradotto in lingua italiana;
l’omessa notifica dell’atto presupposto ha determinato, pertanto, la nullità dell’atto consequenziale notificato (la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria). 2. Con il secondo motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 4 – omessa e/o errata interpretazione delle domande e delle eccezioni, per avere la CGT-2 erroneamente affermato che la contribuente aveva sollevato, con il ricorso introduttivo, la sola deduzione del difetto di motivazione dell’atto impugnato, senza considerare che, invece, erano state formulate più censure, fra le quali la mancata conoscenza, per omessa notifica, dell’atto presupposto. 3. Con il terzo motivo deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CGT-2 fondato la propria decisione su fatti che non sono stati oggetto di contestazione da parte delle parti resistenti, non avendo queste nulla dedotto in merito alla censura sulla mancata conoscenza dell’atto presupposto, e per avere invertito le regole di ripartizione dell’onere probatorio avendo addossato alla contribuente la produzione di documenti riguardanti l’atto presupposto, che non erano nella disponibilità della stessa in quanto detto atto non le era stato mai notificato. 4. Con il quarto motivo, deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 6 della l. n. 212 del 2000 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CGT-2 rilevato la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la mancata notifica dell’atto presupposto in lingua italiana. 5. Con il quinto motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 7 della l. n. 212 del 2000 e 3 della l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CGT-2 ritenuto erroneamente che il vizio di motivazione denunciato riguardasse l’atto presupposto, mentre la contribuente lo aveva dedotto in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quale vizio derivato dalla mancata conoscenza / notifica 5 dell’atto presupposto, tanto che la comunicazione preventiva impugnata non conteneva le informazioni minime richieste per comprendere chiaramente la natura e l’ammontare delle pretesa, non essendo indicata neppure la data di notifica del titolo stesso. 6. Il primo e il secondo motivo, che per connessione vanno esaminati unitariamente, riguardando entrambi, sotto diversi profili, l’omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’avviso impugnato, in ragione della mancata notifica del titolo esecutivo, sono fondati, con assorbimento del terzo e del quinto motivo. 6.1 Al riguardo occorre premettere che alla fattispecie in esame si applica la Direttiva n. 2010/24/UE del Consiglio (che ha sostituito la precedente Direttiva n. 2008/55/CE, a sua volta sostitutiva della Direttiva n. 76/308/CE) sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. 6.2 La vigente Direttiva è stata attuata in Italia con il d.lgs. n. 149 del 2012, che fissa la disciplina sulla mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro, nelle materie di cui al comma 2 dell’art. 1, fra cui i crediti relativi “a) ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell’Unione”. 6.3 Va altresì precisato che già nel vigore della precedente disciplina, regolata dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della Direttiva n. 2001/44/CE, questa Corte aveva affermato che dagli artt. 5 e 6 del medesimo d.lgs. si evinceva come il criterio di riparto della giurisdizione importava che per le contestazioni riguardanti l’esistenza del credito e del suo ammontare od il titolo esecutivo, la controversia apparteneva alla giurisdizione dello Stato richiedente, mentre quando le censure investivano gli atti esecutivi e, quindi, la regolarità formale degli atti della sequenza procedimentale relativa alla riscossione, la 6 giurisdizione si radicava nello Stato destinatario adito (Cass. n. 19283 del 2014; Cass. n. 6925 del 2017; Cass. n. 8931 del 2018; Cass. Sez. Un. n. 34981 del 2023), anche sulla base delle considerazioni illustrate dalla Corte di Giustizia (in causa C-233/08, par. 40), secondo cui «corollario del fatto che il credito e il titolo esecutivo vengono emessi sulla base del diritto vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, mentre, per i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, quest'ultima applica, in forza degli artt. 5 e 6 della direttiva 76/308, le disposizioni previste dal proprio diritto nazionale per atti corrispondenti, poiché tale autorità è quella che si trova nella migliore posizione per giudicare della legittimità di un atto in funzione del suo diritto nazionale». 6.4 Si tratta di principi validi anche con riferimento all’odierna normativa che sul punto ha espressamente previsto, all’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 149 cit. che: “1. L'interessato che intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonchè la notifica effettuata dall'autorità competente dello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente dello Stato membro richiedente ai sensi delle leggi ivi vigenti. Tali informazioni sono contenute nel titolo uniforme approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011” e, all’art. 9, comma 6, del d.lgs. n. 149 cit. che: ”6. L'interessato che intende contestare la validità di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro deve adire l'organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti.”. 6.5 Con riguardo alla Direttiva n. 2010/24/UE la Corte di giustizia UE ha confermato, infatti, che “L’articolo 14 della direttiva 2010/24 prevede una ripartizione delle competenze tra gli organi dello Stato 7 membro richiedente e quelli dello Stato membro adito per giudicare delle controversie concernenti, da un lato, il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente, il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro richiedente nonché, dall’altro, le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente di quest’ultimo. Tale ripartizione delle competenze è il corollario del fatto che il credito e i titoli che consentono l’esecuzione del suo recupero sono stabiliti sulla base delle leggi in vigore nello Stato membro richiedente, mentre le misure di esecuzione sono adottate nello Stato membro adito, conformemente alle disposizioni di legge applicabili in quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Metirato, C-695/17, EU:C:2019:209, punti 33 e 34)” (sentenza del 20 gennaio 2021, Heavyinstall OÜ, C- 420/19, punto 33). 6.7 Inoltre, la richiamata disciplina prevede tre forme di assistenza reciproca. La prima ha quale obiettivo la trasmissione di informazioni utili per il recupero dei crediti sorti nello Stato membro richiedente. La seconda è relativa alla notifica al debitore di atti e documenti provenienti dallo Stato membro richiedente, inerenti il credito da riscuotere. La terza è finalizzata al recupero, da parte dello Stato 8 membro adito, dei crediti insorti nello Stato membro richiedente (artt. 4-8 del d.lgs. n. 149 cit.). 6.8 Per quanto qui di interesse, quindi, ai fini del recupero del credito, il titolo uniforme per l'esecuzione in un altro Stato membro costituisce lo strumento idoneo al recupero coattivo del credito fiscale, già accertato dall'autorità dello Stato richiedente. Il titolo uniforme è automaticamente efficace nello Stato membro adito, senza necessità di alcun atto di riconoscimento (art. 12, par. 1, della Direttiva). Lo Stato richiedente può chiedere assistenza all'autorità estera anche quando non siano stati esauriti i mezzi di recupero nazionali e qualora il ricorso a questi ultimi darebbe adito a difficoltà eccessive. Il credito oggetto della domanda di recupero è trattato come un credito dello Stato membro adito, che procederà al recupero in forza delle procedure contemplate dalla normativa interna (art. 13 della Direttiva e art. 8 del d.lgs. n. 149 del 2012). La richiesta di recupero del credito richiede quale condizione che il credito o il titolo non siano contestati nello Stato membro in cui l'autorità richiedente ha sede. Anche in questa ipotesi, tuttavia, è previsto che lo Stato richiedente possa insistere nella domanda di assistenza al recupero. 7. Ciò posto, in tema di recupero del credito fiscale dello Stato membro richiedente mediante titolo uniforme, occorre evidenziare che, ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione dell’atto di riscossione impugnato nello Stato membro adito, non rileva la prova della notificazione del titolo uniforme, essendo sufficiente e necessario che quest’ultimo sia stato allegato alla comunicazione con la quale l’agente della riscossione informa anche il debitore di avere preso in carico le somme per la riscossione e che contenga sia i riferimenti relativi allo Stato membro richiedente, sia le informazioni di dettaglio necessarie per l’individuazione della pretesa (cfr. Cass. n. 14768 del 2025). 9 7.1 L’obbligo di allegazione del titolo uniforme è espressamente previsto dall’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 149 del 2012. 7.2 Va poi precisato che, sebbene qualsiasi contestazione del credito, del titolo iniziale e del titolo uniforme o di una notifica effettuata da un autorità competente dello Stato membro richiedente debba essere promossa dinanzi agli organi competenti di detto Stato membro e non dinanzi a quelli dello Stato membro adito, l’autorità dello Stato membro adito, tuttavia, può eccezionalmente e legittimamente rifiutare l’esecuzione di una domanda di recupero del credito, presentata dallo Stato membro richiedente, qualora risulti che la decisione relativa al credito oggetto di recupero non sia stata correttamente notificata all’interessato prima che la domanda di recupero fosse presentata all’autorità dello Stato membro adito e che l’interessato non abbia avuto la possibilità di adire i giudici dello Stato membro richiedente in condizioni conformi al diritto fondamentale ad un ricorso effettivo, ai sensi dell’art. 47 della Carta dei diritto fondamentali dell’Unione europea (cfr. sentenza Corte di Giustizia dell’UE del 26 aprile 2018, C-34/17, Eammon Donnellan, punti 43 e ss.). 7.3 Nella specie, il titolo uniforme doveva essere comunque allegato al preavviso di iscrizione ipotecaria, avendo l’Ufficio aveva prescelto tale procedura, alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, che può essere effettuata anche senza la previa notificazione dell’intimazione di cui all’art. 50, comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. Sez. U. n. 19667 del 2014). L’avviso di iscrizione ipotecaria sostituisce, quindi, la comunicazione della presa in carico. 7.4 Inquadrata in questi termini la doglianza sul difetto di motivazione della comunicazione impugnata, prospettata dalla contribuente fin dal ricorso introduttivo, i giudici di appello non si sono 10 effettivamente pronunciati sulla stessa, limitandosi ad argomentare sul presunto difetto di motivazione del titolo uniforme. 8. Il quarto motivo, riguardante l’obbligo di traduzione in lingua italiana dell’atto estero presupposto, è invece infondato. 8.1 Questa Corte ha già affermato, con riguardo alla precedente disciplina di cui al d.lgs. n. 69 del 2003, che non è previsto alcun obbligo di allegare, all’atto di riscossione, la traduzione del titolo esecutivo estero per il quale si procede al recupero (cfr. Cass. n. 4102 del 2023; Cass. n. 13279 del 2025). 8.2 Al riguardo è stato, in particolare, precisato (Cass. 13279/2025 cit.) che “ai sensi della Convenzione di reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra Stati membri del Consiglio d'Europa e Paesi membri dell'OCSE, ratificata con l. n. 19 del 2005, al fine di assicurare il diritto di difesa del contribuente, nel caso in cui il titolo da cui deriva la pretesa tributaria provenga da uno Stato estero, la cartella di pagamento deve contenere elementi sufficienti a consentire al destinatario di valutare se contestarla, dovendosi nondimeno commisurare la congruità di tale contenuto all'ambito, ristretto, delle questioni che egli possa sottoporre alla giurisdizione italiana;
detti requisiti sono soddisfatti quando l'Amministrazione finanziaria italiana dichiari di procedere, in adempimento della menzionata Convenzione, nell'interesse e per conto del collaterale ufficio straniero, alla riscossione di un debito tributario dall'importo determinato che l'Amministrazione fiscale estera vanta in forza di un titolo esecutivo ed in relazione ad imposte dovute per un anno specifico. Nella specie, la S.C. ha ritenuto i dati riportati nella cartella sufficienti a consentire una "ragionevole verifica" al destinatario, risolvendosi eventuali ulteriori informazioni sull'"an" e sul "quantum" della pretesa tributaria in dati che il contribuente non avrebbe comunque potuto far valere innanzi al giudice tributario italiano (Cass. 11 n. 20189 del 25 settembre 2020 e giurisprudenza ivi citata). Nella motivazione dello stesso arresto, peraltro, viene rilevato che l’art. 13 della citata Convenzione riguarda i documenti che accompagnano la domanda di assistenza, di cui al precedente art. 11, che lo Stato estero creditore indirizza a quello richiesto, la cui necessaria allegazione, a pena d'invalidità, all'atto di recupero emanato dallo Stato che presta l'assistenza, non è prescritta dalla medesima Convenzione. Nello stesso senso, già Cass. n. 23597 del’11 novembre 2011, con riferimento agli adempimenti previsti dalla “Convenzione sull’assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria fra l’Italia e la Germania” del 1938, osservava che tali adempimenti «riguardano i rapporti tra le due Autorità Supreme […]. Nessuna norma prevede che tali atti debbano corredare l’avvio della procedura di riscossione nei confronti del contribuente». Il principio, espresso da Cass. n. 20189 del 25 settembre 2020 con riferimento alla richiamata convenzione multilaterale (alla quale ha aderito, ratificandola, anche la Repubblica Federale di Germania, come già l’Italia) trova invero corrispondenza in quello espresso da questa Corte con riferimento al d.lgs. del 09/04/2003, n. 69 (idest la norma invocata dal ricorrente e richiamata sia dal controricorrente che dalla sentenza impugnata), che ha attuato la direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonché' ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'VA ed a talune accise (direttiva poi codificata, con testo in parte qua equivalente, nella versione 2008/55/CE del 26 maggio 2008, a sua volta poi abrogata, dall’1/1/2012, dalla versione 2010/24/UE del 16 marzo 2010, recepita dal d.lgs. 14 agosto 2012, n. 149, in vigore dal 14/09/2012). Infatti, questa Corte (Cass. n. 4102 del 9/02/2023) ha ritenuto che «contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., non vi è alcun obbligo di allegare, alla cartella di pagamento, la traduzione del titolo esecutivo 12 estero per il quale si procede al recupero. Invero, in base all’art 5 del d.lgs. n. 69/2003 (che rappresenta attuazione della direttiva europea n.2001/44/CE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonché ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'VA ed a talune accise), occorre distinguere due distinti momenti per il recupero dei crediti tributari derivanti da titoli stranieri. In base ai commi 4 e 5 del citato art. 5 d.lgs. n. 69/2003, infatti, l'autorità richiedente (quindi l’autorità estera) invia all'autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero, e tale domanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti «devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana». In base al successivo comma 8 dello stesso art. 5 d.lgs. n. 69/2003, invece, per il recupero dei crediti di cui al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche e nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni», e quindi, in sostanza, la procedura esattoriale. L’obbligo di traduzione del titolo, quindi, riguarda il momento della trasmissione della domanda di assistenza nel recupero del credito da uno Stato membro ad un altro (quello al quale si chiede l’assistenza), e non già il momento (puramente interno) con il quale lo Stato italiano procede al recupero effettivo, che si fonda sulla procedura esattoriale e, quindi, sulla notificazione della cartella di pagamento, secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 602/1973. Tale impostazione, d’altronde, è coerente con l’art. 8, par.1, della Direttiva 2001/44/CE, secondo il quale «il titolo esecutivo per il recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita», e quindi con il principio per cui 13 il titolo esecutivo si forma prima della notificazione della cartella, con la possibilità, inoltre, per il contribuente, di contestare il credito o il titolo esecutivo nello Stato membro richiedente, ai sensi delle leggi ivi vigenti, ovvero di contestare (soltanto) gli atti della procedura esecutiva, secondo le disposizioni dell’ordinamento interno italiano (art. 6 d.lgs. n. 69/2003).» 8.3 Anche l’art. 14 del d.lgs. n. 149 del 2012, laddove prescrive la traduzione in lingua italiana della domanda di assistenza, dei moduli standard per la notifica e dei titoli uniformi, si riferisce al momento della trasmissione della domanda di assistenza nel recupero del credito dallo Stato richiedente a quello al quale si chiede l’assistenza, mentre il momento successivo (puramente interno) con il quale lo Stato italiano procede al recupero effettivo si fonda sulla procedura esattoriale, secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 602/1973 (art. 8, comma 9, del d.lgs. n. 149 cit.), che non richiede la traduzione in lingua italiana. 9. In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, rigettato il quarto e dichiarati assorbiti i restanti motivi;
la sentenza impugnata va cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigetta il quarto e dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 14 Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025 La Presidente AN – MA NO Il Consigliere est. AN HM
– ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – e nei confronti di Agenzia delle entrate – riscossione - intimata - avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 6546/05/2022, depositata il 7.10.2022. Oggetto: Tributi – Titolo uniforme UIPE – decreto legislativo n. 149 del 2012 - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – obbligo di allegazione del titolo uniforme Civile Sent. Sez. 5 Num. 34659 Anno 2025 Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 29/12/2025 2 Udita la relazione svolta dal consigliere AN HM all’udienza pubblica del 15 ottobre 2025; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Pepe, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Sentiti, per la ricorrente, l’avvocato Caterina Maffey, per delega dell’avvocato Antonio Melucci, e per la controricorrente l’Avvocato dello Stato IG Simeoli. FATTI DI CAUSA La CTP di Salerno accoglieva il ricorso proposto dalla Ital Company Costruzioni s.r.l. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202000000815000, con riferimento, fra l’altro, al titolo uniforme UIPE per VA (“taxe sur la valeur ajoutee contrainte”) anno 2015, emesso dallo Stato di Lussemburgo, pari ad € 36.909,65, comprensivi di interessi e sanzioni. Con la sentenza indicata in epigrafe la CGT-2 della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando, per quanto qui rileva, che: - dal complessivo tenore delle censure prospettate dalla contribuente in primo grado si evinceva che il lamentato difetto di motivazione era indirizzato verso il prodromico titolo esecutivo, costituito dal titolo uniforme UIPE, in quanto non redatto in lingua italiana, dato che il preavviso di iscrizione non necessitava di particolare motivazione, trattandosi di mera richiesta di pagamento, e recava comunque tutti gli elementi necessari per risalire alla pretesa;
- per comprendere il censurato difetto di motivazione del titolo prodromico, sarebbe stato necessario prenderne visione, ma la contribuente non l’aveva versato in atti, limitandosi ad asserire che 3 faceva parte di un non meglio precisato debito tributario verso l’autorità lussemburghese ed era redatto solo in lingua francese;
- la mancata produzione di tale titolo non consentiva neppure di procedere d’ufficio ad una integrazione probatoria, stante i limiti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992; - le altre censure rimaste assorbite in primo grado erano inammissibili, in quanto proposte solo con la memoria, laddove con il ricorso introduttivo la contribuente si era limitata alla sola deduzione del difetto di motivazione dell’atto. La contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati con memoria. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso, mentre l’ADER rimaneva intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia su domanda ed eccezione di parte, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la CGT-2 pronunciata sul motivo del ricorso introduttivo (riproposto nelle controdeduzioni in appello), riguardante la violazione dell’art. 6 della l. n. 212 del 2000, non essendo stato mai notificato alla contribuente l’atto presupposto di cui la medesima era venuta a conoscenza solo a seguito di accesso agli atti presso l’Ufficio, dopo la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, senza comprenderne il significato, in quanto non tradotto in lingua italiana;
l’omessa notifica dell’atto presupposto ha determinato, pertanto, la nullità dell’atto consequenziale notificato (la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria). 2. Con il secondo motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 4 – omessa e/o errata interpretazione delle domande e delle eccezioni, per avere la CGT-2 erroneamente affermato che la contribuente aveva sollevato, con il ricorso introduttivo, la sola deduzione del difetto di motivazione dell’atto impugnato, senza considerare che, invece, erano state formulate più censure, fra le quali la mancata conoscenza, per omessa notifica, dell’atto presupposto. 3. Con il terzo motivo deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CGT-2 fondato la propria decisione su fatti che non sono stati oggetto di contestazione da parte delle parti resistenti, non avendo queste nulla dedotto in merito alla censura sulla mancata conoscenza dell’atto presupposto, e per avere invertito le regole di ripartizione dell’onere probatorio avendo addossato alla contribuente la produzione di documenti riguardanti l’atto presupposto, che non erano nella disponibilità della stessa in quanto detto atto non le era stato mai notificato. 4. Con il quarto motivo, deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 6 della l. n. 212 del 2000 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CGT-2 rilevato la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la mancata notifica dell’atto presupposto in lingua italiana. 5. Con il quinto motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 7 della l. n. 212 del 2000 e 3 della l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CGT-2 ritenuto erroneamente che il vizio di motivazione denunciato riguardasse l’atto presupposto, mentre la contribuente lo aveva dedotto in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quale vizio derivato dalla mancata conoscenza / notifica 5 dell’atto presupposto, tanto che la comunicazione preventiva impugnata non conteneva le informazioni minime richieste per comprendere chiaramente la natura e l’ammontare delle pretesa, non essendo indicata neppure la data di notifica del titolo stesso. 6. Il primo e il secondo motivo, che per connessione vanno esaminati unitariamente, riguardando entrambi, sotto diversi profili, l’omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’avviso impugnato, in ragione della mancata notifica del titolo esecutivo, sono fondati, con assorbimento del terzo e del quinto motivo. 6.1 Al riguardo occorre premettere che alla fattispecie in esame si applica la Direttiva n. 2010/24/UE del Consiglio (che ha sostituito la precedente Direttiva n. 2008/55/CE, a sua volta sostitutiva della Direttiva n. 76/308/CE) sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. 6.2 La vigente Direttiva è stata attuata in Italia con il d.lgs. n. 149 del 2012, che fissa la disciplina sulla mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro, nelle materie di cui al comma 2 dell’art. 1, fra cui i crediti relativi “a) ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell’Unione”. 6.3 Va altresì precisato che già nel vigore della precedente disciplina, regolata dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della Direttiva n. 2001/44/CE, questa Corte aveva affermato che dagli artt. 5 e 6 del medesimo d.lgs. si evinceva come il criterio di riparto della giurisdizione importava che per le contestazioni riguardanti l’esistenza del credito e del suo ammontare od il titolo esecutivo, la controversia apparteneva alla giurisdizione dello Stato richiedente, mentre quando le censure investivano gli atti esecutivi e, quindi, la regolarità formale degli atti della sequenza procedimentale relativa alla riscossione, la 6 giurisdizione si radicava nello Stato destinatario adito (Cass. n. 19283 del 2014; Cass. n. 6925 del 2017; Cass. n. 8931 del 2018; Cass. Sez. Un. n. 34981 del 2023), anche sulla base delle considerazioni illustrate dalla Corte di Giustizia (in causa C-233/08, par. 40), secondo cui «corollario del fatto che il credito e il titolo esecutivo vengono emessi sulla base del diritto vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, mentre, per i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, quest'ultima applica, in forza degli artt. 5 e 6 della direttiva 76/308, le disposizioni previste dal proprio diritto nazionale per atti corrispondenti, poiché tale autorità è quella che si trova nella migliore posizione per giudicare della legittimità di un atto in funzione del suo diritto nazionale». 6.4 Si tratta di principi validi anche con riferimento all’odierna normativa che sul punto ha espressamente previsto, all’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 149 cit. che: “1. L'interessato che intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonchè la notifica effettuata dall'autorità competente dello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente dello Stato membro richiedente ai sensi delle leggi ivi vigenti. Tali informazioni sono contenute nel titolo uniforme approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011” e, all’art. 9, comma 6, del d.lgs. n. 149 cit. che: ”6. L'interessato che intende contestare la validità di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro deve adire l'organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti.”. 6.5 Con riguardo alla Direttiva n. 2010/24/UE la Corte di giustizia UE ha confermato, infatti, che “L’articolo 14 della direttiva 2010/24 prevede una ripartizione delle competenze tra gli organi dello Stato 7 membro richiedente e quelli dello Stato membro adito per giudicare delle controversie concernenti, da un lato, il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente, il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro richiedente nonché, dall’altro, le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente di quest’ultimo. Tale ripartizione delle competenze è il corollario del fatto che il credito e i titoli che consentono l’esecuzione del suo recupero sono stabiliti sulla base delle leggi in vigore nello Stato membro richiedente, mentre le misure di esecuzione sono adottate nello Stato membro adito, conformemente alle disposizioni di legge applicabili in quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Metirato, C-695/17, EU:C:2019:209, punti 33 e 34)” (sentenza del 20 gennaio 2021, Heavyinstall OÜ, C- 420/19, punto 33). 6.7 Inoltre, la richiamata disciplina prevede tre forme di assistenza reciproca. La prima ha quale obiettivo la trasmissione di informazioni utili per il recupero dei crediti sorti nello Stato membro richiedente. La seconda è relativa alla notifica al debitore di atti e documenti provenienti dallo Stato membro richiedente, inerenti il credito da riscuotere. La terza è finalizzata al recupero, da parte dello Stato 8 membro adito, dei crediti insorti nello Stato membro richiedente (artt. 4-8 del d.lgs. n. 149 cit.). 6.8 Per quanto qui di interesse, quindi, ai fini del recupero del credito, il titolo uniforme per l'esecuzione in un altro Stato membro costituisce lo strumento idoneo al recupero coattivo del credito fiscale, già accertato dall'autorità dello Stato richiedente. Il titolo uniforme è automaticamente efficace nello Stato membro adito, senza necessità di alcun atto di riconoscimento (art. 12, par. 1, della Direttiva). Lo Stato richiedente può chiedere assistenza all'autorità estera anche quando non siano stati esauriti i mezzi di recupero nazionali e qualora il ricorso a questi ultimi darebbe adito a difficoltà eccessive. Il credito oggetto della domanda di recupero è trattato come un credito dello Stato membro adito, che procederà al recupero in forza delle procedure contemplate dalla normativa interna (art. 13 della Direttiva e art. 8 del d.lgs. n. 149 del 2012). La richiesta di recupero del credito richiede quale condizione che il credito o il titolo non siano contestati nello Stato membro in cui l'autorità richiedente ha sede. Anche in questa ipotesi, tuttavia, è previsto che lo Stato richiedente possa insistere nella domanda di assistenza al recupero. 7. Ciò posto, in tema di recupero del credito fiscale dello Stato membro richiedente mediante titolo uniforme, occorre evidenziare che, ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione dell’atto di riscossione impugnato nello Stato membro adito, non rileva la prova della notificazione del titolo uniforme, essendo sufficiente e necessario che quest’ultimo sia stato allegato alla comunicazione con la quale l’agente della riscossione informa anche il debitore di avere preso in carico le somme per la riscossione e che contenga sia i riferimenti relativi allo Stato membro richiedente, sia le informazioni di dettaglio necessarie per l’individuazione della pretesa (cfr. Cass. n. 14768 del 2025). 9 7.1 L’obbligo di allegazione del titolo uniforme è espressamente previsto dall’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 149 del 2012. 7.2 Va poi precisato che, sebbene qualsiasi contestazione del credito, del titolo iniziale e del titolo uniforme o di una notifica effettuata da un autorità competente dello Stato membro richiedente debba essere promossa dinanzi agli organi competenti di detto Stato membro e non dinanzi a quelli dello Stato membro adito, l’autorità dello Stato membro adito, tuttavia, può eccezionalmente e legittimamente rifiutare l’esecuzione di una domanda di recupero del credito, presentata dallo Stato membro richiedente, qualora risulti che la decisione relativa al credito oggetto di recupero non sia stata correttamente notificata all’interessato prima che la domanda di recupero fosse presentata all’autorità dello Stato membro adito e che l’interessato non abbia avuto la possibilità di adire i giudici dello Stato membro richiedente in condizioni conformi al diritto fondamentale ad un ricorso effettivo, ai sensi dell’art. 47 della Carta dei diritto fondamentali dell’Unione europea (cfr. sentenza Corte di Giustizia dell’UE del 26 aprile 2018, C-34/17, Eammon Donnellan, punti 43 e ss.). 7.3 Nella specie, il titolo uniforme doveva essere comunque allegato al preavviso di iscrizione ipotecaria, avendo l’Ufficio aveva prescelto tale procedura, alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, che può essere effettuata anche senza la previa notificazione dell’intimazione di cui all’art. 50, comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. Sez. U. n. 19667 del 2014). L’avviso di iscrizione ipotecaria sostituisce, quindi, la comunicazione della presa in carico. 7.4 Inquadrata in questi termini la doglianza sul difetto di motivazione della comunicazione impugnata, prospettata dalla contribuente fin dal ricorso introduttivo, i giudici di appello non si sono 10 effettivamente pronunciati sulla stessa, limitandosi ad argomentare sul presunto difetto di motivazione del titolo uniforme. 8. Il quarto motivo, riguardante l’obbligo di traduzione in lingua italiana dell’atto estero presupposto, è invece infondato. 8.1 Questa Corte ha già affermato, con riguardo alla precedente disciplina di cui al d.lgs. n. 69 del 2003, che non è previsto alcun obbligo di allegare, all’atto di riscossione, la traduzione del titolo esecutivo estero per il quale si procede al recupero (cfr. Cass. n. 4102 del 2023; Cass. n. 13279 del 2025). 8.2 Al riguardo è stato, in particolare, precisato (Cass. 13279/2025 cit.) che “ai sensi della Convenzione di reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra Stati membri del Consiglio d'Europa e Paesi membri dell'OCSE, ratificata con l. n. 19 del 2005, al fine di assicurare il diritto di difesa del contribuente, nel caso in cui il titolo da cui deriva la pretesa tributaria provenga da uno Stato estero, la cartella di pagamento deve contenere elementi sufficienti a consentire al destinatario di valutare se contestarla, dovendosi nondimeno commisurare la congruità di tale contenuto all'ambito, ristretto, delle questioni che egli possa sottoporre alla giurisdizione italiana;
detti requisiti sono soddisfatti quando l'Amministrazione finanziaria italiana dichiari di procedere, in adempimento della menzionata Convenzione, nell'interesse e per conto del collaterale ufficio straniero, alla riscossione di un debito tributario dall'importo determinato che l'Amministrazione fiscale estera vanta in forza di un titolo esecutivo ed in relazione ad imposte dovute per un anno specifico. Nella specie, la S.C. ha ritenuto i dati riportati nella cartella sufficienti a consentire una "ragionevole verifica" al destinatario, risolvendosi eventuali ulteriori informazioni sull'"an" e sul "quantum" della pretesa tributaria in dati che il contribuente non avrebbe comunque potuto far valere innanzi al giudice tributario italiano (Cass. 11 n. 20189 del 25 settembre 2020 e giurisprudenza ivi citata). Nella motivazione dello stesso arresto, peraltro, viene rilevato che l’art. 13 della citata Convenzione riguarda i documenti che accompagnano la domanda di assistenza, di cui al precedente art. 11, che lo Stato estero creditore indirizza a quello richiesto, la cui necessaria allegazione, a pena d'invalidità, all'atto di recupero emanato dallo Stato che presta l'assistenza, non è prescritta dalla medesima Convenzione. Nello stesso senso, già Cass. n. 23597 del’11 novembre 2011, con riferimento agli adempimenti previsti dalla “Convenzione sull’assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria fra l’Italia e la Germania” del 1938, osservava che tali adempimenti «riguardano i rapporti tra le due Autorità Supreme […]. Nessuna norma prevede che tali atti debbano corredare l’avvio della procedura di riscossione nei confronti del contribuente». Il principio, espresso da Cass. n. 20189 del 25 settembre 2020 con riferimento alla richiamata convenzione multilaterale (alla quale ha aderito, ratificandola, anche la Repubblica Federale di Germania, come già l’Italia) trova invero corrispondenza in quello espresso da questa Corte con riferimento al d.lgs. del 09/04/2003, n. 69 (idest la norma invocata dal ricorrente e richiamata sia dal controricorrente che dalla sentenza impugnata), che ha attuato la direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonché' ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'VA ed a talune accise (direttiva poi codificata, con testo in parte qua equivalente, nella versione 2008/55/CE del 26 maggio 2008, a sua volta poi abrogata, dall’1/1/2012, dalla versione 2010/24/UE del 16 marzo 2010, recepita dal d.lgs. 14 agosto 2012, n. 149, in vigore dal 14/09/2012). Infatti, questa Corte (Cass. n. 4102 del 9/02/2023) ha ritenuto che «contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., non vi è alcun obbligo di allegare, alla cartella di pagamento, la traduzione del titolo esecutivo 12 estero per il quale si procede al recupero. Invero, in base all’art 5 del d.lgs. n. 69/2003 (che rappresenta attuazione della direttiva europea n.2001/44/CE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonché ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'VA ed a talune accise), occorre distinguere due distinti momenti per il recupero dei crediti tributari derivanti da titoli stranieri. In base ai commi 4 e 5 del citato art. 5 d.lgs. n. 69/2003, infatti, l'autorità richiedente (quindi l’autorità estera) invia all'autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero, e tale domanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti «devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana». In base al successivo comma 8 dello stesso art. 5 d.lgs. n. 69/2003, invece, per il recupero dei crediti di cui al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche e nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni», e quindi, in sostanza, la procedura esattoriale. L’obbligo di traduzione del titolo, quindi, riguarda il momento della trasmissione della domanda di assistenza nel recupero del credito da uno Stato membro ad un altro (quello al quale si chiede l’assistenza), e non già il momento (puramente interno) con il quale lo Stato italiano procede al recupero effettivo, che si fonda sulla procedura esattoriale e, quindi, sulla notificazione della cartella di pagamento, secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 602/1973. Tale impostazione, d’altronde, è coerente con l’art. 8, par.1, della Direttiva 2001/44/CE, secondo il quale «il titolo esecutivo per il recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita», e quindi con il principio per cui 13 il titolo esecutivo si forma prima della notificazione della cartella, con la possibilità, inoltre, per il contribuente, di contestare il credito o il titolo esecutivo nello Stato membro richiedente, ai sensi delle leggi ivi vigenti, ovvero di contestare (soltanto) gli atti della procedura esecutiva, secondo le disposizioni dell’ordinamento interno italiano (art. 6 d.lgs. n. 69/2003).» 8.3 Anche l’art. 14 del d.lgs. n. 149 del 2012, laddove prescrive la traduzione in lingua italiana della domanda di assistenza, dei moduli standard per la notifica e dei titoli uniformi, si riferisce al momento della trasmissione della domanda di assistenza nel recupero del credito dallo Stato richiedente a quello al quale si chiede l’assistenza, mentre il momento successivo (puramente interno) con il quale lo Stato italiano procede al recupero effettivo si fonda sulla procedura esattoriale, secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 602/1973 (art. 8, comma 9, del d.lgs. n. 149 cit.), che non richiede la traduzione in lingua italiana. 9. In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, rigettato il quarto e dichiarati assorbiti i restanti motivi;
la sentenza impugnata va cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigetta il quarto e dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 14 Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025 La Presidente AN – MA NO Il Consigliere est. AN HM