Art. 1. Articolo unico
L'art. 9 del decreto ministeriale 16 aprile 1987 e' sostituito dal seguente:
"Gli acquirenti che provvedono sul territorio nazionale alle operazioni di concentrazione e denaturazione del burro, gli importatori che commercializzano ai fini previsti dal 'regolamento' burro concentrato, denaturato e confezionato in un altro Stato membro della Comunita', nonche' le imprese che confezionano burro concentrato denaturato, possono vendere il prodotto direttamente ai commercianti al dettaglio o cederlo a commercianti all'ingrosso che nella successiva vendita ad altra azienda similare debbono impegnare quest'ultima ad effettuare l'ulteriore vendita esclusivamente ai commercianti al dettaglio e/o ai soggetti equiparati ai consumatori indicati all'art. 1 del presente decreto e/o alle imprese indicate all'art. 7, par. 3, del 'regolamento'.
Gli operatori che acquistano burro dall'A.I.M.A. e coloro che importano burro da concentrare e denaturare devono destinare il prodotto esclusivamente ad imprese che s'impegnano a provvedere direttamente alla concentrazione e denaturazione del prodotto. Tale impegno deve risultare dal contratto di cessione.
Su tutta la documentazione commerciale relativa al burro concentrato e denaturato, dovra' essere specificata la partita di burro concentrato denaturato, la quantita' di burro oggetto della cessione, il riferimento al regolamento CEE n. 3143/85 e la data di conclusione del contratto di acquisto con l'organismo di intervento.
Tutti i contratti relativi alle vendite di burro concentrato denaturato devono riportare le indicazioni previste all'art. 7, del 'regolamento' e l'attivita' svolta dall'acquirente".
L'art. 9 del decreto ministeriale 16 aprile 1987 e' sostituito dal seguente:
"Gli acquirenti che provvedono sul territorio nazionale alle operazioni di concentrazione e denaturazione del burro, gli importatori che commercializzano ai fini previsti dal 'regolamento' burro concentrato, denaturato e confezionato in un altro Stato membro della Comunita', nonche' le imprese che confezionano burro concentrato denaturato, possono vendere il prodotto direttamente ai commercianti al dettaglio o cederlo a commercianti all'ingrosso che nella successiva vendita ad altra azienda similare debbono impegnare quest'ultima ad effettuare l'ulteriore vendita esclusivamente ai commercianti al dettaglio e/o ai soggetti equiparati ai consumatori indicati all'art. 1 del presente decreto e/o alle imprese indicate all'art. 7, par. 3, del 'regolamento'.
Gli operatori che acquistano burro dall'A.I.M.A. e coloro che importano burro da concentrare e denaturare devono destinare il prodotto esclusivamente ad imprese che s'impegnano a provvedere direttamente alla concentrazione e denaturazione del prodotto. Tale impegno deve risultare dal contratto di cessione.
Su tutta la documentazione commerciale relativa al burro concentrato e denaturato, dovra' essere specificata la partita di burro concentrato denaturato, la quantita' di burro oggetto della cessione, il riferimento al regolamento CEE n. 3143/85 e la data di conclusione del contratto di acquisto con l'organismo di intervento.
Tutti i contratti relativi alle vendite di burro concentrato denaturato devono riportare le indicazioni previste all'art. 7, del 'regolamento' e l'attivita' svolta dall'acquirente".