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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
AKA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 2827/25 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto di rilascio, riservata per la decisione all' udienza del 2/12/25 ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma, vertente tra:
,rappresentata e difesa dall' avv. Cosimo La Fratta per mandato in atti Parte_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso in giudizio dall' avv. Carmela Liuzzi per mandato in atti '
CONVENUTO OPPOSTO
All' udienza designata le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Pt_1 traeva in lite il CP_1 ex art. 615 cpc, primo comma, avversando il precetto di rilascio notificatole il 3/6/25, chiedendo dichiararsene la nullita' per vizi formali, nonche' quale conseguenza della caducazione del titolo esecutivo sotteso alla preannunciata esecuzione, e cio' per effetto della caducazione dell' ordinanza di rilascio, oltre che per carenza di interesse dell' intimante, vinte le spese in favore dell' Erario.
A suffragio dell' opposizione, lamentava la difettosa notificazione del titolo azionato, assunto come privo di formula esecutiva e di sottoscrizione del Cancelliere (esclusa l' applicabilita' dei novati criteri formali sanciti dalla riforma Cartabia), nonche' la sopravvenuta caucazione meno del titolo in virtu' del mancato esperimento della mediazione obbligatoria disposta dal Tribunale a seguito del mutamento di rito, secondo le previsioni in tema di convalida di sfratto.
Evidenziava di aver promosso appello proprio per impugnare l' irrituale pronuncia di stabilizzazione dell'ordinanza di rilascio, disposta dal giudice adito con opposizione tardiva, sostenuto, in punto di diritto, l'onere dell' intimante di attivare la procedura medio-conciliativa, all'esito dell' emissione dell'ordinanza ex art. 665 cpc, a pena di sua inefficacia, alludendo, altresi', ad un contegno contrario agli obblighi di buona fede che il creditore deve osservare nella fase esecutiva (con riferimento esplicito all' inerzia serbata dallo stesso nell' azionare in executivis il provvedimento, onde evitare che la conduttrice rimanesse nel possesso dei locali continuando a versare i canoni di locazione - evenienza ritenuta integrare la sua carenza di interesse all'azione).
L'opposizione veniva contrastata dalla CP_1, il quale, premettendo che il Tribunale adito avesse rigettato l'opposizione interposta dall' intimato ed evidenziando che, nelle more del presente giudizio oppositivo, la Corte Territoriale avesse sospeso l'efficacia esecutiva della relativa sentenza (n.
438/25), sostenuto di aver regolarmente munito il titolo della formula esecutiva, negando, in ogni caso, fondatezza all' eccezione di nullita' relativa a tale aspetto e rivendicando l' efficacia dell' ordinanza di rilascio anche in difetto di esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria (anche in caso di improcedibilita' del giudizio di merito), negata ogni fondatezza all' eccezione di difetto di interesse, concludeva per il rigetto dell' infondata opposizione, vinte le spese.
All' udienza del 11/11/25, parte opposta dava atto dell' intervenuta sentenza della Corte d'Appello, con cui era stata rigettato il gravame, sicche', istruita con i documenti offerti in visione, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, udita la discussione di rito.
MOTIVI
In ordine al profilo di nullita' formale dell' atto di precetto, infondata si palesa l'eccezione di mancata spedizione del titolo in forma esecutiva, rilevato e' dato atto che, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui alla riforma del processo civile cosiddetto "Cartabia" e del successivo correttivo, il novato art. 479 cpc (che non prevede piu' la spedizione del titolo in formula esecutiva, essendo sufficiente, quale atto prodromico all' esecuzione, la notificazione di duplicato informatico o copia, attestati come conformi all' originale) si applica anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al
28/2/23, evenienza riscontrabile nel caso di specie, trattandosi di precetto ( e titolo esecutivo) notificati nel maggio 2025, come evincibile all'esame della originale di notifica prodotto in fascicolo dell' opposto e della copia notificata rinvenibile nel fascicolo dell' opponente.
Non rilevando, pertanto, la data di emissione del titolo esecutivo ai fini dell' applicazione della novella in esame, rimane oltremodo evidente che parte intimante non fosse piu' tenuta a munire il titolo di formula esecutiva prima di preannunciare l'esecuzione, per cui il motivo va ragionevolmente disatteso per manifesta infondatezza.
Egualmente va argomentato sulla assunta carenza di interesse (dell' intimante precetto di agire esecutivamente), noto che tale condizione dell' azione altro non e' che un rapporto di utilita' corrente tra il provvedimento domandato e la lesione come concretamente prospettata dall'istante, qui pienamente sussistente, ove si consideri che, adattando il principio al caso di specie, l'azione preannunciata, avente ad oggetto il rilascio di immobile di cui alla pronuncia adottata in seno al procedimento di sfratto, soddisfa appieno il requisito dell' utilita'-riparazione della lesione (data, nel caso, dall' omesso rilascio spontaneo nel termine concesso nella stessa ordinanza), essendo funzionale proprio ad ottenere il rilascio coattivamente, ovvero mediante la procedura di cui agli artt. 608 segg. срс.
Cio' senza considerare che, in ogni caso, l' esecuzione sia stata ostacolata dai vari provvedimenti interinali emessi nel corso della vicenda processuale globalmente considerata, con il giudice di prime cure che sospendeva provvisoriamente l'efficacia esecutiva del titolo, per poi confermarlo, cosi' come parimenti provveduto, sempre in fase cautelare, dalla Corte Territoriale, eventi che hanno dilungato, evidentemente, i tempi del rilascio. Pare opportuno, in ogni caso, evidenziare che parte onerata del rilascio, ben avrebbe potuto provvedervi spontaneamente, anche mediante offerta rituale, ove ne avesse avuto l' interesse.
Vanno esclusi, dunque, gli elementi che integrano comportamento contrario ai doveri di buona fede, considerato che, giova puntualizzare, l'inerzia dell' avente diritto, il quale, non puo' rilevare di per se' quale violazione, in difetto di allegazione di concrete evenienze atte a configurare un contegno illecito del locatore, e, in ogni caso, il lasso temporale intercorso tra l' emissione dell' ordinanza e l' intimazione di precetto non puo' rilevare sotto il profilo accertativo della condizione dell'azione.
Anche la relativa censura va, quindi, disattesa.
Rimane d delibare l' eccezione estintiva (del diritto al rilascio) interposta dall' intimata, configurata causalmente quale "caducazione dell' ordinanza di rilascio", "specificata" in termini di mancanza di legittimazione all' azione esecutiva, assunta come venuta meno (per fatto, evidentemente, sopravvenuto), e cio' per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, disposta dallo stesso
Tribunale a seguito del pronunciato mutamento del rito, per cui, secondo il relativo pensiero difensivo,
l'azione stessa sarebbe improcedibile.
La formulazione composita della causale preclusiva, richieda una attenta analisi ermeneutica, avendo cumulativamente l' opponente eccepito, in un unico contesto, sia il difetto di legittimazione che l' improcedibilita' dell' esecuzione, aspetti asimmetricamente confluiti nell' ambito di una eccezione presupposta sul mancato esperimento della mediazione obbligatoria (evidentemente allusa quale condizione di procedibilita' della domanda, giusta previsione ex D. Lgs 28/10, che, ab astracto, all' art. 5, in effetti, prevede che il procedimento di mediazione e' obbligatorio nelle controversie aventi ad oggetto locazione (comma 1), sebbene ne sia esente la fase sommaria, ripristinadosi l' applicabilita' solo a seguito della pronuncia dei provvedimenti di cui agli artt. 665 e 666 cpc (ovvero nei casi in cui il giudizio non venga integralmente definito in detta fase sommaria), a pena di improcedibilita' dell' azione di cognizione innescata dall' opposizione, con relativo obbligo a carico del locatore (secondo orientamento di legittimita' meglio spiegato in atti).
In ogni caso (a prescindere dalla sanzione applicabile) rimane chiaro che, essendo il presupposto comune dell' eccepita improcedibilita'/difetto di legittimazione l' assunta caducazione del titolo esecutivo, pare chiaro che occorra focalizzare l'attenzione proprio su tale antefatto impeditivo, che, tuttavia, non e' aspetto ricevibile, prima che infondato.
E' noto, in effetti, che il processo esecutivo non tolleri eccezioni meritorie mirate a neutralizzare il titolo esecutivo, salvo che siano fondate su fatti impeditivi, estintivi o modificativi sopravvenuti alla sua rituale emissione, oppure, alternativamente, se ne contesti la sua insussistenza ab origine, essendo compito preciso ed esclusivo del giudice dell' esecuzione quello di verificarne la sua ontologica esistenza e la legittimazione attiva (coincidenza tra chi agisce con colui che dal titolo risulti creditore)
e passiva (coincidenza tra parte esecutata con colui che dal titolo stesso risulti debitore), qui condizioni tutte verificate, mentre l'eccezione di inefficacia dell' ordinanza di rilascio, quale eccezione meritoria, puo' essere esaminata solo dal giudice della cognizione (nel caso specifico da quello del gravame, che, effettivamente adito con l' appello, si e' concluso con sentenza di rigetto e conferma della sentenza di primo grado), pena, in caso contrario, violazione del ne bis in idem, o dell' intengibilita' del giudicato, in caso di sentenza definitiva.
Ne discende che, avendo il giudice adito in prime cure dato atto della stabilizzazione dell' ordinanza di rilascio, ogni questione, gia' inammissibile di per se', rimane in ogni caso assorbita dagli sviluppi processuali della vicenda, che, conclusasi con la pronuncia di rigetto del gravame, hanno defintivamente sancito l' efficacia dell' ordinanza di rilascio emessa nella fase sommaria, qui preannunciata in executivis.
Ne', come paventato dall' opponente, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria puo' infierire a discapito del titolo/ordinanza di rilascio, non essendo tale adempimento previsto quale condizione di procedibilita' dell' azione esecutiva, ne' peraltro, esaminando i profili meritori della questione, capace di invalidarla.
Intanto occorre tener presente che l' ordinanza e' rimasta ferma all' esito della conclusione del processo (meglio stabilizzata), affermazione fondata sul dispositivo di primo grado, come argomentato dal giudice dell' opposizione, che, in effetti, ha inteso acclarare tanto (sulla base del convincimento espresso), insuscettibile di censura in questa sede, peraltro, per completezza, non solo pienamente condivisibile, ma anche suffragato dalla pronuncia di diniego in sede di gravame.
Tale dispositivo, dichiarandone la stabilizzazione ( e dunque, la validita' ed efficacia dell' ordinanza di rilascio), integra "dictum", non suscettibile di essere piu' intaccato, se non in sede di legitttimita'.
Il diniego anche di tale motivo specifico, diretto infondatamente, a minare la validita' del provvedimento di rilascio, comporta la piena validita' del precetto azionato, stante il diritto dell' istante di agire esecutivamente in costanza delle relative condizioni legittimanti.
Stante la manifesta infondatezza dell' opposizione, va revocato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio reso dal locale COA in favore della soccombente, che va gravata anche delle spese di lite, giusta applicazione dell' art. 91 cpc.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' opposizione, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, ne rigetta integralmente le ragioni, condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' opposto, che si liquidano in € 2000,00 per compensi, oltre 15%, nonche' IVA
e CAP, se dovuti, come per legge, disponendo la revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio reso in favore della stessa opponente.
Cosi' deciso, Taranto, 12/12/25
II GO A. NO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 2827/25 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto di rilascio, riservata per la decisione all' udienza del 2/12/25 ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma, vertente tra:
,rappresentata e difesa dall' avv. Cosimo La Fratta per mandato in atti Parte_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso in giudizio dall' avv. Carmela Liuzzi per mandato in atti '
CONVENUTO OPPOSTO
All' udienza designata le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Pt_1 traeva in lite il CP_1 ex art. 615 cpc, primo comma, avversando il precetto di rilascio notificatole il 3/6/25, chiedendo dichiararsene la nullita' per vizi formali, nonche' quale conseguenza della caducazione del titolo esecutivo sotteso alla preannunciata esecuzione, e cio' per effetto della caducazione dell' ordinanza di rilascio, oltre che per carenza di interesse dell' intimante, vinte le spese in favore dell' Erario.
A suffragio dell' opposizione, lamentava la difettosa notificazione del titolo azionato, assunto come privo di formula esecutiva e di sottoscrizione del Cancelliere (esclusa l' applicabilita' dei novati criteri formali sanciti dalla riforma Cartabia), nonche' la sopravvenuta caucazione meno del titolo in virtu' del mancato esperimento della mediazione obbligatoria disposta dal Tribunale a seguito del mutamento di rito, secondo le previsioni in tema di convalida di sfratto.
Evidenziava di aver promosso appello proprio per impugnare l' irrituale pronuncia di stabilizzazione dell'ordinanza di rilascio, disposta dal giudice adito con opposizione tardiva, sostenuto, in punto di diritto, l'onere dell' intimante di attivare la procedura medio-conciliativa, all'esito dell' emissione dell'ordinanza ex art. 665 cpc, a pena di sua inefficacia, alludendo, altresi', ad un contegno contrario agli obblighi di buona fede che il creditore deve osservare nella fase esecutiva (con riferimento esplicito all' inerzia serbata dallo stesso nell' azionare in executivis il provvedimento, onde evitare che la conduttrice rimanesse nel possesso dei locali continuando a versare i canoni di locazione - evenienza ritenuta integrare la sua carenza di interesse all'azione).
L'opposizione veniva contrastata dalla CP_1, il quale, premettendo che il Tribunale adito avesse rigettato l'opposizione interposta dall' intimato ed evidenziando che, nelle more del presente giudizio oppositivo, la Corte Territoriale avesse sospeso l'efficacia esecutiva della relativa sentenza (n.
438/25), sostenuto di aver regolarmente munito il titolo della formula esecutiva, negando, in ogni caso, fondatezza all' eccezione di nullita' relativa a tale aspetto e rivendicando l' efficacia dell' ordinanza di rilascio anche in difetto di esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria (anche in caso di improcedibilita' del giudizio di merito), negata ogni fondatezza all' eccezione di difetto di interesse, concludeva per il rigetto dell' infondata opposizione, vinte le spese.
All' udienza del 11/11/25, parte opposta dava atto dell' intervenuta sentenza della Corte d'Appello, con cui era stata rigettato il gravame, sicche', istruita con i documenti offerti in visione, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, udita la discussione di rito.
MOTIVI
In ordine al profilo di nullita' formale dell' atto di precetto, infondata si palesa l'eccezione di mancata spedizione del titolo in forma esecutiva, rilevato e' dato atto che, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui alla riforma del processo civile cosiddetto "Cartabia" e del successivo correttivo, il novato art. 479 cpc (che non prevede piu' la spedizione del titolo in formula esecutiva, essendo sufficiente, quale atto prodromico all' esecuzione, la notificazione di duplicato informatico o copia, attestati come conformi all' originale) si applica anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al
28/2/23, evenienza riscontrabile nel caso di specie, trattandosi di precetto ( e titolo esecutivo) notificati nel maggio 2025, come evincibile all'esame della originale di notifica prodotto in fascicolo dell' opposto e della copia notificata rinvenibile nel fascicolo dell' opponente.
Non rilevando, pertanto, la data di emissione del titolo esecutivo ai fini dell' applicazione della novella in esame, rimane oltremodo evidente che parte intimante non fosse piu' tenuta a munire il titolo di formula esecutiva prima di preannunciare l'esecuzione, per cui il motivo va ragionevolmente disatteso per manifesta infondatezza.
Egualmente va argomentato sulla assunta carenza di interesse (dell' intimante precetto di agire esecutivamente), noto che tale condizione dell' azione altro non e' che un rapporto di utilita' corrente tra il provvedimento domandato e la lesione come concretamente prospettata dall'istante, qui pienamente sussistente, ove si consideri che, adattando il principio al caso di specie, l'azione preannunciata, avente ad oggetto il rilascio di immobile di cui alla pronuncia adottata in seno al procedimento di sfratto, soddisfa appieno il requisito dell' utilita'-riparazione della lesione (data, nel caso, dall' omesso rilascio spontaneo nel termine concesso nella stessa ordinanza), essendo funzionale proprio ad ottenere il rilascio coattivamente, ovvero mediante la procedura di cui agli artt. 608 segg. срс.
Cio' senza considerare che, in ogni caso, l' esecuzione sia stata ostacolata dai vari provvedimenti interinali emessi nel corso della vicenda processuale globalmente considerata, con il giudice di prime cure che sospendeva provvisoriamente l'efficacia esecutiva del titolo, per poi confermarlo, cosi' come parimenti provveduto, sempre in fase cautelare, dalla Corte Territoriale, eventi che hanno dilungato, evidentemente, i tempi del rilascio. Pare opportuno, in ogni caso, evidenziare che parte onerata del rilascio, ben avrebbe potuto provvedervi spontaneamente, anche mediante offerta rituale, ove ne avesse avuto l' interesse.
Vanno esclusi, dunque, gli elementi che integrano comportamento contrario ai doveri di buona fede, considerato che, giova puntualizzare, l'inerzia dell' avente diritto, il quale, non puo' rilevare di per se' quale violazione, in difetto di allegazione di concrete evenienze atte a configurare un contegno illecito del locatore, e, in ogni caso, il lasso temporale intercorso tra l' emissione dell' ordinanza e l' intimazione di precetto non puo' rilevare sotto il profilo accertativo della condizione dell'azione.
Anche la relativa censura va, quindi, disattesa.
Rimane d delibare l' eccezione estintiva (del diritto al rilascio) interposta dall' intimata, configurata causalmente quale "caducazione dell' ordinanza di rilascio", "specificata" in termini di mancanza di legittimazione all' azione esecutiva, assunta come venuta meno (per fatto, evidentemente, sopravvenuto), e cio' per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, disposta dallo stesso
Tribunale a seguito del pronunciato mutamento del rito, per cui, secondo il relativo pensiero difensivo,
l'azione stessa sarebbe improcedibile.
La formulazione composita della causale preclusiva, richieda una attenta analisi ermeneutica, avendo cumulativamente l' opponente eccepito, in un unico contesto, sia il difetto di legittimazione che l' improcedibilita' dell' esecuzione, aspetti asimmetricamente confluiti nell' ambito di una eccezione presupposta sul mancato esperimento della mediazione obbligatoria (evidentemente allusa quale condizione di procedibilita' della domanda, giusta previsione ex D. Lgs 28/10, che, ab astracto, all' art. 5, in effetti, prevede che il procedimento di mediazione e' obbligatorio nelle controversie aventi ad oggetto locazione (comma 1), sebbene ne sia esente la fase sommaria, ripristinadosi l' applicabilita' solo a seguito della pronuncia dei provvedimenti di cui agli artt. 665 e 666 cpc (ovvero nei casi in cui il giudizio non venga integralmente definito in detta fase sommaria), a pena di improcedibilita' dell' azione di cognizione innescata dall' opposizione, con relativo obbligo a carico del locatore (secondo orientamento di legittimita' meglio spiegato in atti).
In ogni caso (a prescindere dalla sanzione applicabile) rimane chiaro che, essendo il presupposto comune dell' eccepita improcedibilita'/difetto di legittimazione l' assunta caducazione del titolo esecutivo, pare chiaro che occorra focalizzare l'attenzione proprio su tale antefatto impeditivo, che, tuttavia, non e' aspetto ricevibile, prima che infondato.
E' noto, in effetti, che il processo esecutivo non tolleri eccezioni meritorie mirate a neutralizzare il titolo esecutivo, salvo che siano fondate su fatti impeditivi, estintivi o modificativi sopravvenuti alla sua rituale emissione, oppure, alternativamente, se ne contesti la sua insussistenza ab origine, essendo compito preciso ed esclusivo del giudice dell' esecuzione quello di verificarne la sua ontologica esistenza e la legittimazione attiva (coincidenza tra chi agisce con colui che dal titolo risulti creditore)
e passiva (coincidenza tra parte esecutata con colui che dal titolo stesso risulti debitore), qui condizioni tutte verificate, mentre l'eccezione di inefficacia dell' ordinanza di rilascio, quale eccezione meritoria, puo' essere esaminata solo dal giudice della cognizione (nel caso specifico da quello del gravame, che, effettivamente adito con l' appello, si e' concluso con sentenza di rigetto e conferma della sentenza di primo grado), pena, in caso contrario, violazione del ne bis in idem, o dell' intengibilita' del giudicato, in caso di sentenza definitiva.
Ne discende che, avendo il giudice adito in prime cure dato atto della stabilizzazione dell' ordinanza di rilascio, ogni questione, gia' inammissibile di per se', rimane in ogni caso assorbita dagli sviluppi processuali della vicenda, che, conclusasi con la pronuncia di rigetto del gravame, hanno defintivamente sancito l' efficacia dell' ordinanza di rilascio emessa nella fase sommaria, qui preannunciata in executivis.
Ne', come paventato dall' opponente, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria puo' infierire a discapito del titolo/ordinanza di rilascio, non essendo tale adempimento previsto quale condizione di procedibilita' dell' azione esecutiva, ne' peraltro, esaminando i profili meritori della questione, capace di invalidarla.
Intanto occorre tener presente che l' ordinanza e' rimasta ferma all' esito della conclusione del processo (meglio stabilizzata), affermazione fondata sul dispositivo di primo grado, come argomentato dal giudice dell' opposizione, che, in effetti, ha inteso acclarare tanto (sulla base del convincimento espresso), insuscettibile di censura in questa sede, peraltro, per completezza, non solo pienamente condivisibile, ma anche suffragato dalla pronuncia di diniego in sede di gravame.
Tale dispositivo, dichiarandone la stabilizzazione ( e dunque, la validita' ed efficacia dell' ordinanza di rilascio), integra "dictum", non suscettibile di essere piu' intaccato, se non in sede di legitttimita'.
Il diniego anche di tale motivo specifico, diretto infondatamente, a minare la validita' del provvedimento di rilascio, comporta la piena validita' del precetto azionato, stante il diritto dell' istante di agire esecutivamente in costanza delle relative condizioni legittimanti.
Stante la manifesta infondatezza dell' opposizione, va revocato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio reso dal locale COA in favore della soccombente, che va gravata anche delle spese di lite, giusta applicazione dell' art. 91 cpc.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' opposizione, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, ne rigetta integralmente le ragioni, condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' opposto, che si liquidano in € 2000,00 per compensi, oltre 15%, nonche' IVA
e CAP, se dovuti, come per legge, disponendo la revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio reso in favore della stessa opponente.
Cosi' deciso, Taranto, 12/12/25
II GO A. NO