TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/01/2026, n. 1814
TAR
Ordinanza presidenziale 28 maggio 2024
>
TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di norme di legge ed eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che l'eventuale ritardo dell'Amministrazione possa giustificare una richiesta risarcitoria in altra sede, ma non inficia la legittimità dell'esclusione dalla graduatoria, fondata sul mancato possesso di un requisito essenziale alla data di presentazione della domanda. La provvisorietà della graduatoria iniziale esclude un legittimo affidamento sulla permanenza della ricorrente. L'argomento secondo cui il requisito della diffusione non sarebbe richiesto per le emittenti comunitarie è stato considerato nuovo e inammissibile in quanto introdotto solo in memoria difensiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/01/2026, n. 1814
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1814
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo