Ordinanza presidenziale 28 maggio 2024
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/01/2026, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01814/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01645/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2024, proposto da
Associazione Culturale Radiotelevisioni Alfa Nord Ran Maxximum APS ODV, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vodice n. 7;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Telespazio 1 - Informazioni Soc.Coop.r.l., non costituita in giudizio;
per la declaratoria di nullità o l'annullamento
- del decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all’annualità 2023, adottato il 29 settembre 2023 prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.I.0190057.29-09-2023, inclusi gli allegati, nella parte in cui non include la domanda della ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, inclusa, ove occorra, la nota prot. mimit.AOO_COM_REGISTRO UFFICIALE.U.0196939.10-10-2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Presidente RI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum APS ODV, esercente l’attività di
radiodiffusione locale nella Regione Friuli Venezia Giulia con numero 3 (tre) emittenti televisive a carattere comunitario “RAN SLO”, “RAN GERM” e “RAN FRIUL”, con il ricorso in esame, in trasposizione di ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica, impugna il decreto in epigrafe indicato, recante l’approvazione della graduatoria definitiva per l’ammissione ai contributi ex d.P.R. n. 146/2017, delle TV comunitarie a valere sull’anno 2023, nella parte in cui ne risulta esclusa, nonché la nota, pure riportata in epigrafe, con cui viene comunicata tale esclusione, deducendo il seguente articolato motivo di censura:
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 97 Cost.; dell’art. 1, comma 163, della legge 205/2015; del d.P.R. 146/2017; del D.M. 20 ottobre 2017; della legge n. 241/1990; della delibera Agcom n. 353/11/cons. Eccesso di potere per errore di fatto e di diritto, difetto d’istruttoria, sviamento dal fine, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, contraddittorietà, violazione del principio del giusto procedimento” .
1.1. Essa contesta il fatto, fondante l’esclusione, che il marchio oggetto della domanda di accesso al contributo, in quel momento, fosse “privo di numerazione LCN e pertanto non diffuso, come previsto dal D.P.R. n. 146/2017 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a)” , in quanto ciò non sarebbe imputabile alla stessa, atteso che sarebbe stata l’Amministrazione a violare i termini procedimentali per la conclusione del procedimento, attivato dalla medesima, preordinato alla estensione dell’autorizzazione FSMA ed alla conseguente assegnazione di un canale della tv digitale terrestre. Contesta altresì la contraddittorietà della condotta amministrativa, per averla il Ministero resistente dapprima inserita nella graduatoria provvisoria e poi esclusa da quella definitiva; ed infatti dapprima le è stato dato un preavviso di azzeramento del punteggio per cinque dipendenti (non, dunque, di esclusione) e, poi, ne è stata disposta l’esclusione per mancata diffusione del palinsesto senza preavviso.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato con mero atto di costituzione formale.
2.1. Con ordinanza presidenziale n. 2978 del 28 maggio 2024 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante il ricorso ai pubblici proclami, incombente tempestivamente eseguito dalla ricorrente.
2.2. Fissata l’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 per la trattazione del merito del ricorso, il Ministero resistente ha depositato copiosa documentazione e memoria difensiva ex art. 73 c.p.a.
L’Associazione ricorrente ha prodotto memoria di replica.
3. Infine alla predetta pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3.1. Esso è privo di fondamento.
4. Il Collegio rammenta che su questione analoga si è già pronunciata la Sezione con sentenza n. 21829 del 3 dicembre 2025, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, non rilevando la circostanza, rimarcata da parte ricorrente, che l’estensione dell’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi per i su richiamati marchi per la provincia di Belluno – AT05 sia stata rilasciata il 27 febbraio 2023, perciò entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di concessione dei contributi, essendo un dato inconfutabile che in ogni caso mancasse la trasmissione sul canale assegnato. Infatti, ai fini dell’ammissione ai contributi, la situazione non è diversa da quella in cui, alla data di scadenza del termine per presentare la relativa domanda, mancasse anche l’autorizzazione all’estensione di contributi, in quanto in ogni caso non sussisteva la diffusione sul canale assegnato sull’area in questione.
4.1. Pertanto la citata sentenza n. 21829 del 2025 viene richiamata come precedente ai sensi dell’art. 74 c.p.a. e 88, comma 2, lett. d, c.p.a.
4.2. Di seguito alcuni più significativi passaggi:
“Innanzitutto non coglie nel segno la deduzione di parte ricorrente secondo la quale ciò che renderebbe illegittima l’esclusione impugnata sarebbe “la non imputabilità” a quest’ultima della ridetta mancata diffusione del segnale al momento della domanda, essendo, tale circostanza, in tesi, dovuta alla condotta della stessa Amministrazione.
L’accertamento del colpevole ritardo dell’Amministrazione nella conclusione del procedimento di estensione della propria autorizzazione alla provincia Veneta di Belluno, causa l’esaurimento della capacità trasmissiva nella regione Friuli Venezia Giulia, può essere funzionale alla tutela risarcitoria della ricorrente, attivabile in altra sede, ma non ha alcuna ricaduta sulla legittimità della esclusione subita dalla stessa, essendo questa fondata sul mancato possesso, alla data di presentazione della domanda, di un requisito di partecipazione che la stessa ricorrente ammette di non aver avuto a quella data.
Si vuol dire che dall’eventuale accertanda illegittimità e colpevolezza del ritardo dell’Amministrazione nel diverso procedimento di estensione dell’autorizzazione FSMA alla provincia di Belluno, potrebbe discendere il diritto della ricorrente a pretendere il risarcimento del danno subito in ragione dello stesso, ma non l’illegittimità derivata della esclusione della ricorrente dalla graduatoria, esito di altro e diverso procedimento.
Né coglie nel segno la dedotta contraddittorietà dell’azione amministrativa, per avere il Ministero prima inserito la ricorrente nella graduatoria provvisoria e poi escluso la stessa da quella definitiva.
La provvisorietà della graduatoria nella quale, in prima battuta, è risultata inserita la ricorrente, ben nota a quest’ultima, esclude che possa dirsi formato un legittimo affidamento sulla permanenza della stessa nella graduatoria definitiva.
D’altronde l’articolo 5 del D.P.R. n. 146/2017, a riprova della modificabilità della graduatoria provvisoria, al comma 5, prevede che “Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con le stesse modalità di presentazione della domanda di cui al comma 2, ogni emittente, inclusa o non inclusa nelle graduatorie, può presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica”.
Non solo, ma la ricorrente non poteva non sapere che il potere del Ministero di verificare il possesso dei requisiti è un potere che il legislatore ha previsto come immanente alla intera procedura, essendo sancito, al successivo comma 8 dello stesso articolo 5 citato, che : “Il Ministero effettua idonei controlli, anche in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento”.
L’ulteriore argomento, speso dalla ricorrente, relativo alla circostanza che il requisito dello svolgimento dell’attività diffusiva non sarebbe richiesto per le emittenti televisive a carattere comunitario in ambito locale, identifica un argomento nuovo non portato in ricorso e presente solo nella memoria ex art. 73 c.p.a., sicchè non può essere esaminato da questo giudice quale argomento di censura, in quanto inammissibile.
Nel processo amministrativo, infatti, è affidato alla memoria difensiva “il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2025, n. 2285; Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2024, n. 9902; Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2024, n. 6150), sicchè sono inammissibili le censure dedotte in memoria, non notificata alla controparte, sia quando esse siano completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio.” .
5. In conclusione, per le ragioni esplicitate nella richiamata sentenza che il Collegio condivide e fa proprie, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. La peculiarità della questione trattata induce all’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei Magistrati:
RI CA, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI CA |
IL SEGRETARIO