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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/12/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 857/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 857 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 11.09.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Pisa, Via della Scuola n. 1 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Alberto Foggia che le rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrici opponenti contro
(P.I. , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Verona, Vicolo San Bernardino n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marco Rossi che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta opposta
Oggetto: “Contratti bancari”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 8.03.2022, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il D.I. n. 210 del 12.02.2022, con il quale il Tribunale di Pisa ha ingiunto loro, in qualità di coobbligate, il pagamento di € 10.750,11 oltre interessi e spese in favore di a saldo dell'esposizione debitoria maturata in forza del contratto di Controparte_1 finanziamento n. 800004763723. A sostegno dell'opposizione, le odierne attrici hanno eccepito: - il difetto di legittimazione attiva della società opposta o, comunque, il difetto di prova della titolarità del diritto di credito per cui è causa;
- la non conformità della copia del contratto di finanziamento all'originale, del quale è contestata l'esistenza; - il difetto di prova del credito azionato, atteso che il titolo contrattuale in tal senso prodotto non reca la firma della finanziante/cedente; - l'irrilevanza del mero saldaconto ai fini della prova del quantum creditorio;
- la nullità del contratto per difetto di causa, in quanto il ruolo di coobbligate è stato assunto dalle comparenti pur non avendo beneficiato del finanziamento;
- in via gradata, qualificando l'assunzione dell'obbligazione quale garanzia fideiussoria, la decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c.; - la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG, che non comprende i costi accessori ed in contratto è stato indicato in misura inferiore a quella effettivamente applicata;
- la mancanza di espressa pattuizione quanto agli interessi moratori, con conseguente invalidità di ogni addebito a tale titolo.
Per tali ragioni, le opponenti hanno domandato all'intestato Tribunale: i) accertarsi il difetto di legittimazione attiva e/o la titolarità del credito;
ii) accertarsi la nullità del contratto;
iii) in via gradata, dichiararsi la creditrice decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c.; iv) accertarsi la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi, con ricalcolo del rapporto dare/avere con applicazione dei tassi BOT;
v) accertarsi la non debenza degli interessi moratori. In ogni caso, con revoca del DI opposto e con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione del 19.10.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1 la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con integrale conferma del D.I. opposto.
Con ordinanza del 23.11.2022 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività formulata dalla difesa opposta;
parimenti, è stato concesso termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo.
La causa è stata istruita documentalmente.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare dell'11.09.2025; in pari data, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il giudizio trae origine dal contratto di “prestito finalizzato” – nonché di rilascio e utilizzo della relativa carta di credito – intercorso tra e (doc. 3 monitorio), avente ad Parte_3 CP_3 oggetto l'erogazione della somma di € 26.043,00 da restituirsi in 48 rate dell'importo di € 648,00 ciascuna, per il quale le odierne opponenti hanno assunto la qualità di “coobbligate”.
A ben vedere, non è contestata tra le parti l'avvenuta erogazione della somma finanziata (art. 115
c.p.c.) e la difesa opponente non ha eccepito alcunché quanto al dedotto inadempimento. La controversia verte invece: 1) della titolarità del diritto di credito in capo alla ingiungente, oggetto di eccezione da parte della difesa opponente;
2) della validità del contratto di finanziamento (del quale, in primis, è contestata la conformità tra copia e originale e, in secundis, l'assenza di causa); 3) della validità delle clausole riferite all'applicazione degli interessi;
4) della quantificazione dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
2. Tale il thema decidendum, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
3. In via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalle opponenti deve essere riqualificata in termini di mancata titolarità del diritto di credito controverso, in linea con i principi, che si condividono, di cui a Cass. civ., Sez. Un. 16.2.2016, n. 2951; ne deriva che la questione, di natura processuale, va esaminata unitamente al merito della lite.
Ciò chiarito, le opponenti hanno dedotto che la società ingiungente, quale cessionaria del credito, non avrebbe adempiuto agli oneri imposti dalla normativa di settore (art. 58 T.U.B.) e che, in ogni caso,
l'ingiungente non avrebbe dimostrato che il diritto di credito azionato sarebbe stato compreso tra quelli oggetto di cessione in blocco.
Dette eccezioni non meritano accoglimento.
3.1 Come noto, la disciplina dettata all'art. 58 T.U.B. ha introdotto oneri pubblicitari in deroga all'art. 1264 c.c. al fine di evitare che nell'ipotesi di cessione di crediti in blocco la società cessionaria fosse costretta ad effettuare un considerevole numero di notifiche ai singoli debitori ceduti, nell'ottica di favorire la medesima cessionaria sul piano degli adempimenti formali (rilevanti anche e soprattutto nella successiva fase di recupero dei crediti acquistati). Ove la cessionaria abbia provveduto a notificare la cessione al debitore ceduto, come avvenuto nella specie (cfr. all. da 7 a 10 al ricorso monitorio), detto adempimento assorbe l'onere di pubblicazione di cui all'art. 58 T.U.B. in quanto maggiormente garantista per il debitore ceduto.
3.2 Quanto alla prova dell'inclusione del diritto di credito azionato tra quelli effettivamente ceduti in blocco, dalla copia dell'atto di cessione del 21.03.2011 si ricava che ha ceduto a Parte_4
– poi divenuta – “crediti scaduti derivanti da concessione di finanziamenti Controparte_4 CP_5 di qualsiasi tipo a persone fisiche ed enti collettivi di diritto privato concessi da CP_6 omissis… oggi incorporate da (doc.
7.2 convenuta). Parte_4
E' poi seguita la cessione del 2016 intercorsa tra e (doc. 4 monitorio); stando CP_5 CP_1 alla lettera del contratto, al punto 2 è stato espressamente indicato: “i crediti oggetto di cessione si riferiscono, quanto alla forma tecnica a: finanziamenti diretti, prestiti personali, carte di credito, aperture di linee di credito, nonché finanziamenti indiretti, cioè finalizzati all'acquisto di beni e/o servizi di cui è titolare”. CP_5 Il contratto che ha dato origine all'esposizione debitoria di e Parte_3 Parte_1
possiede i requisiti indicati nel contratto di cessione, nel quale, dunque, deve Parte_2 dirsi ricompreso. Si tratta, infatti, di un finanziamento indiretto, teso all'acquisto di un veicolo marca modello Hover, e vi è anche il riferimento alla concessione in uso di una carta di credito CP_7
(doc. 3 monitorio). Detta conclusione si pone in linea con la recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi” (Cass. civ. sez. III, 17.09.2025, n. 25547)
Per l'altro, il credito oggetto del contendere risulta nell'elenco delle posizioni oggetto di cessione
(doc. 9 convenuta). Dunque, della avvenuta cessione e dell'oggetto della stessa deve dirsi raggiunta prova per tabulas.
4. Non è accoglibile l'eccezione di nullità del contratto per pretesa difformità della copia rispetto all'originale, trattandosi di una contestazione solo genericamente formulata e non accompagnata dall'indicazione specifica degli aspetti di divergenza tra i due documenti.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza di legittimità, laddove ha statuito: “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. civ., sez. II, 30.10.2018, n. 27633); in assenza del requisito della specificità, la contestazione non può essere accolta.
5. In ordine alla ventilata mancata prova della conclusione del contratto, è appena il caso di osservare che la difesa opponente non ha contestato espressamente l'avvenuta erogazione del credito, che peraltro risulta provata documentalmente (doc. 20 convenuta).
In ogni caso, l'assunto difensivo è confutato dall'estratto conto versato in atti (certificato ex art. 50
T.U.B. – doc. 11 monitorio), dal quale si evince che, almeno per il primo periodo, il rimborso del finanziamento è avvenuto mediante il pagamento delle rate mensili contrattualmente previsto. Ciò, almeno fino alla decadenza dal beneficio del termine risalente al mese di febbraio 2011, dunque dopo circa 3 anni dalla sottoscrizione del contratto e dalla relativa esecuzione.
Non solo;
il contratto risulta validamente concluso a prescindere dalla mancata sottoscrizione del soggetto che ha erogato il finanziamento. Infatti, l'assenza della sottoscrizione integra il vizio di nullità per difetto di forma scritta ex art. 117 T.U.B. solo ove a mancare sia la firma del cliente (nullità funzionale, tesa a tutelare il contraente debole), mentre il consenso dell'operatore finanziario o del soggetto abilitato all'erogazione di credito ben può desumersi da comportamenti concludenti (Cfr.
Cass. civ. sez. I, 02.04.2021, n. 9196), che nella specie sussistono.
6. Venendo all'eccezione di nullità del contratto per difetto di causa, la difesa opponente ha dedotto che l'assunzione dell'obbligo in capo a e , soggetti non Parte_1 Parte_2 beneficiari del finanziamento, sarebbe priva di giustificazione causale talchè la pretesa creditoria sarebbe inesistente o, in subordine, dovrebbe ritenersi integrato un contratto di fideiussione (con conseguente decadenza del creditore procedente ex art. 1957 c.c.).
La tesi attorea non può condividersi.
6.1. Questo giudice non ignora che la questione dell'ammissibilità di un tertium genus tra obbligazione solidale ex art. 1292 c.c. e fideiussione è al centro di un vivace dibattito interpretativo che vede contrapposta la giurisprudenza di merito: si citano ad esempio, nel senso dell'inammissibilità, Trib. Pisa 4.4.2024; Trib. Prato 15.1.2022; Trib. Firenze n. 581/2022, Trib.
Biella 11.3.2021; Trib. Rovigo sent. del 21.1.2021; Trib. Latina sent. 21.10.2020; Trib. Firenze
23.05.2019, mentre hanno ricondotto l'obbligazione in esame all'ambito della solidarietà, tra le tante,
Trib. Bari sent. n. 1573/2024; Trib. Trani, sent. n. 11/2024; Trib. Ancona, n. 1773/2023; Trib. Torre
Annunziata, sent. 1631/2023). Nondimeno, nel panorama delle opzioni ermeneutiche, ritiene di aderire all'orientamento – maggiormente condivisibile - secondo cui ai fini dell'applicazione dell'art. 1292 c.c. (e dunque della riconducibilità del coobbligato ex se al paradigma delle obbligazioni solidali) rileva unicamente che più soggetti, in forza di legge o di titolo contrattuale, siano tenuti alla medesima prestazione, ben potendo l'obbligazione essere assunta nell'esclusivo interesse di uno di essi, circostanza che rileva unicamente nei rapporti interni, come si ricava dalla lettura degli artt. 1298
e 1299 c.c. (Corte d'appello Firenze, sent. n. 936/2025 del 19.5.2025; Corte d'appello di Firenze, sent. n. 878/2025 del 7.5.2025).
Depongono in tal senso argomenti di carattere sistematico e argomenti di carattere squisitamente interpretativo del contratto oggetto del presente giudizio.
6.2. Sul primo versante, si osserva che il nostro ordinamento conosce schemi negoziali che realizzano, dal punto di vista economico, un risultato equipollente a quello della garanzia di un debito altrui.
Si tratta, in particolare, dell'espromissione (art.1272 c.c.), della delegazione cumulativa (art. 1268
c.c.) e dell'accollo cumulativo (art. 1273), tutti accomunati dal risultato pratico per cui il peso del debito altrui è assunto (anche) da un soggetto terzo. Analogo risultato si può conseguire con la promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.) ovvero applicando lo schema dell'obbligazione solidale diseguale (1298 c.c.), che si realizza allorquando l'obbligazione è assunta nell'interesse esclusivo di uno dei debitori mentre, nei rapporti interni, l'intero debito è a carico di uno o più dei soggetti coobbligati. Tali figure, ed in particolare lo schema dell'obbligazione solidale diseguale, presentano profonde differenze con il contratto di fideiussione e con l'obbligazione solidale fideiussoria che da esso trae origine. Per l'origine storica della divergenza tra gli istituti si richiama la citata C.d.A. Firenze, sent.
n. 878/2025; ciò che qui preme sottolineare è che, in concreto, mentre nell'obbligazione solidale diseguale si ha una pluralità di vincoli autonomi e di pari grado, nell'obbligazione solidale fideiussoria il vincolo del fideiussore ha carattere accessorio e sussidiario rispetto a quello dell'obbligato principale.
Ne deriva, come affermato nel precedente sopra richiamato (che si condivide), che “la disciplina della fideiussione (e dell'obbligazione solidale fideiussoria) non può costituire l'archetipo di riferimento per i casi di obbligazioni solidali diseguali. Le norme da applicare andranno ricercate negli artt.1292 ss., ove carenti nella sedes materiae.”.
6.3. Passando all'esame del contratto in atti, si rileva che: a) si tratta di un prestito concesso alla società finalizzato all'acquisto di un'autovettura; Parte_3
b) alle pagg. da 1 a 5, il contratto contiene i dati del richiedente il prestito e che acquisterà l'autovettura e i dati dei due soggetti coobbligati, nonché il prospetto delle condizioni finanziarie;
c) nelle stesse pagine sono presenti le sottoscrizioni del richiedente/cliente e dei coobbligati, i quali rendono, insieme, dichiarazioni, ad esempio, di approvazione specifica di alcune delle condizioni generali di contratto (quali, fra l'altro, quelle relative alla tipologia di credito e alla conclusione del contratto;
alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
alle condizioni di utilizzo del credito;
alle garanzie;
ai pagamenti;
ai ritardi nei pagamenti e alla decadenza dal beneficio del termine), oppure relative all'avvenuta consegna all'una e all'altra parte (cliente e coobbligati) di copia del contratto;
all'elezione di domicilio;
d) a pag. 6 sono contenute le principali condizioni contrattuali, che risultano sottoscritte, nei fogli successivi, anche dai coobbligati.
Ora, l'esame del testo contrattuale e delle principali clausole rilevanti rivela: - che il prestito era richiesto da tutti i sottoscrittori che delegavano a versare il finanziamento al venditore del bene (v. pag. 2 del contratto, Condizioni generali del Prestito Finalizzato, Clausola 1 “Conclusione del contratto”, sottoscritta anche dai coobbligati); - che tanto la società che e Parte_3 Pt_2
hanno sottoscritto una serie di dichiarazioni corrispondenti alle dichiarazioni Parte_1 tipiche delle parti contraenti e che non sono rilasciate dal fideiussore, il quale semplicemente si limita a garantire il debito altrui;
che nel testo contrattuale la definizione di “garanzia” (v. pag. 2 del contratto, Condizioni generali del Prestito Finalizzato, Clausola 2 “Impegni relativi a finanziamenti concessi per acquisto di autoveicoli […]”) ha un'immediata valenza economica e non tipo tecnico- giuridico (garanzia è il valore su cui il finanziatore si può rivalere) e pertanto è tale anche il patrimonio del condebitore (o coobbligato).
Il dato testuale e la collocazione topografica delle sottoscrizioni rendono evidente che le parti non hanno inteso concludere un contratto di finanziamento e contestuale prestazione di fideiussione da parte delle , ma che il contratto di finanziamento è stato concluso da tutti i soggetti Pt_1 sottoscrittori: e hanno assunto la medesima obbligazione della Pt_2 Parte_1 società la quale invece era l'unica destinataria del bene mobile registrato. Parte_3
Come detto nel paragrafo che precede, ai fini dell'applicazione dell'art. 1292 c.c. rileva unicamente che più soggetti, in forza di legge o di titolo contrattuale, siano tenuti alla medesima prestazione
(come accade nella fattispecie in esame), ben potendo l'obbligazione essere assunta nell'esclusivo interesse di uno di essi, circostanza che rileva unicamente nei rapporti interni (v. artt.1298 e 1299
c.c.).
Del resto, nel testo contrattuale non vi è mai menzione della volontà delle parti, richiesta dall'art. 1937 c.c., di concludere un contratto di fideiussione e, a ben vedere, i termini
“fideiussione”/”fideiussori” non compaiono mai. Al contrario, la lettura del documento disvela che l'obbligazione è assunta nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati (la società Parte_3
e ciò è portato a conoscenza dello stesso creditore.
In sintesi, un contratto di finanziamento quale quello azionato nel presente giudizio, con cui la società
A finanzia B (società per l'acquisto di un'autovettura e l'obbligazione di restituzione Parte_3 del prestito è assunta, oltre che da B, anche da C e D (odierne opponenti), ancorché il prestito sia stato concesso nell'esclusivo interesse di B, rientra pianamente nel perimetro d'applicazione degli artt.1292 e 1298 c.c.
A ciò si aggiunga che, nella specie, le opponenti, quali socie di una s.n.c. sarebbero state ex lege responsabili delle obbligazioni patrimoniali assunte dalla società in forza dell'art. 2291 Parte_3
c.c.
6.4. Di conseguenza, non sussiste alcuna nullità ex art. 1418 c.c. del contratto per assenza di causa e non può essere applicata la disciplina della fideiussione, neppure con riferimento all'invocata decadenza ex art 1957 c.c. (la relativa eccezione è quindi infondata, in quanto presuppone l'applicazione di un termine decadenziale estraneo alla fattispecie negoziale intercorsa tra le parti).
7. La difesa attrice ha, infine, contestato il quantum debeatur, eccependo il difetto di prova del credito, nonché l'invalidità della pattuizione del TAEG e degli interessi di mora.
7.1 Quanto al primo profilo, deve prendersi atto del deposito documentale – invero già presente in sede monitoria – dell'estratto conto dell'intero rapporto di finanziamento (doc. 11 monitorio cit.), certificato a cura di un operatore della creditrice cedente Parte_4 Ciò vale a sconfessare l'eccezione di parte attrice, secondo la quale la difesa opposta avrebbe prodotto il solo saldaconto;
in ogni caso, non risulta che il finanziamento sia stato confluito in un rapporto di conto corrente, talché è necessaria e sufficiente, per la ricostruzione dell'andamento del rapporto, la puntuale ricostruzione dell'andamento del rapporto stesso.
7.2 Il TAEG, quale percentuale omnicomprensiva indicativa dei costi del finanziamento, deve contenere tanto gli interessi connessi al capitale finanziato, quanto le spese di istruttoria e ogni altro costo indicato nel contratto, ivi compreso quello assicurativo ove obbligatorio. Non vi sono ricompresi, invece, “le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora” (art. 2 DM 08.07.1992).
Nel caso che ne occupa risulta espressamente indicato il TAEG che per il finanziamento è pari al
9.82%; nella scheda riepilogativa delle condizioni contrattuali sono parimenti indicati il TAN, nonché ogni costo dato dal capitale finanziato e dalle commissioni ivi applicate.
L'assunto per il quale la società creditrice avrebbe applicato, in concreto, un TAEG superiore
(dunque, per la parte in eccesso, non pattuito) non trova adeguato riscontro probatorio e neppure è accompagnata da allegazioni sufficientemente circostanziate, atteso che la perizia prodotta dall'opponente non reca l'indicazione delle modalità di calcolo impiegate per addivenire alla conclusione dell'illegittima applicazione di costi non pattuiti.
7.3 E' del pari infondata la doglianza circa la mancanza di pattuizione per la corresponsione degli interessi di mora. Essi, infatti, risultano oggetto di accordo nel contratto ove si legge, alla voce
“interessi di ritardato pagamento”, il costo pari alla percentuale massima applicabile pro tempore, tenuto conto della L. 108/96 e detratto lo 0,50%.
8. In conclusione, il D.I. opposto è integralmente confermato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza delle opponenti (art. 91 c.p.c.).
Dette spese si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite, dei parametri medi di riferimento (ad eccezione della fase istruttoria, meramente documentale, per cui sono applicati i minimi) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il D.I. n. 210/2022 emesso dal Tribunale di
Pisa in data 12.02.2022; CONDANNA le opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 4/12/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 857 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 11.09.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Pisa, Via della Scuola n. 1 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Alberto Foggia che le rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrici opponenti contro
(P.I. , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Verona, Vicolo San Bernardino n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marco Rossi che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta opposta
Oggetto: “Contratti bancari”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 8.03.2022, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il D.I. n. 210 del 12.02.2022, con il quale il Tribunale di Pisa ha ingiunto loro, in qualità di coobbligate, il pagamento di € 10.750,11 oltre interessi e spese in favore di a saldo dell'esposizione debitoria maturata in forza del contratto di Controparte_1 finanziamento n. 800004763723. A sostegno dell'opposizione, le odierne attrici hanno eccepito: - il difetto di legittimazione attiva della società opposta o, comunque, il difetto di prova della titolarità del diritto di credito per cui è causa;
- la non conformità della copia del contratto di finanziamento all'originale, del quale è contestata l'esistenza; - il difetto di prova del credito azionato, atteso che il titolo contrattuale in tal senso prodotto non reca la firma della finanziante/cedente; - l'irrilevanza del mero saldaconto ai fini della prova del quantum creditorio;
- la nullità del contratto per difetto di causa, in quanto il ruolo di coobbligate è stato assunto dalle comparenti pur non avendo beneficiato del finanziamento;
- in via gradata, qualificando l'assunzione dell'obbligazione quale garanzia fideiussoria, la decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c.; - la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG, che non comprende i costi accessori ed in contratto è stato indicato in misura inferiore a quella effettivamente applicata;
- la mancanza di espressa pattuizione quanto agli interessi moratori, con conseguente invalidità di ogni addebito a tale titolo.
Per tali ragioni, le opponenti hanno domandato all'intestato Tribunale: i) accertarsi il difetto di legittimazione attiva e/o la titolarità del credito;
ii) accertarsi la nullità del contratto;
iii) in via gradata, dichiararsi la creditrice decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c.; iv) accertarsi la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi, con ricalcolo del rapporto dare/avere con applicazione dei tassi BOT;
v) accertarsi la non debenza degli interessi moratori. In ogni caso, con revoca del DI opposto e con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione del 19.10.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1 la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con integrale conferma del D.I. opposto.
Con ordinanza del 23.11.2022 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività formulata dalla difesa opposta;
parimenti, è stato concesso termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo.
La causa è stata istruita documentalmente.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare dell'11.09.2025; in pari data, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il giudizio trae origine dal contratto di “prestito finalizzato” – nonché di rilascio e utilizzo della relativa carta di credito – intercorso tra e (doc. 3 monitorio), avente ad Parte_3 CP_3 oggetto l'erogazione della somma di € 26.043,00 da restituirsi in 48 rate dell'importo di € 648,00 ciascuna, per il quale le odierne opponenti hanno assunto la qualità di “coobbligate”.
A ben vedere, non è contestata tra le parti l'avvenuta erogazione della somma finanziata (art. 115
c.p.c.) e la difesa opponente non ha eccepito alcunché quanto al dedotto inadempimento. La controversia verte invece: 1) della titolarità del diritto di credito in capo alla ingiungente, oggetto di eccezione da parte della difesa opponente;
2) della validità del contratto di finanziamento (del quale, in primis, è contestata la conformità tra copia e originale e, in secundis, l'assenza di causa); 3) della validità delle clausole riferite all'applicazione degli interessi;
4) della quantificazione dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
2. Tale il thema decidendum, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
3. In via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalle opponenti deve essere riqualificata in termini di mancata titolarità del diritto di credito controverso, in linea con i principi, che si condividono, di cui a Cass. civ., Sez. Un. 16.2.2016, n. 2951; ne deriva che la questione, di natura processuale, va esaminata unitamente al merito della lite.
Ciò chiarito, le opponenti hanno dedotto che la società ingiungente, quale cessionaria del credito, non avrebbe adempiuto agli oneri imposti dalla normativa di settore (art. 58 T.U.B.) e che, in ogni caso,
l'ingiungente non avrebbe dimostrato che il diritto di credito azionato sarebbe stato compreso tra quelli oggetto di cessione in blocco.
Dette eccezioni non meritano accoglimento.
3.1 Come noto, la disciplina dettata all'art. 58 T.U.B. ha introdotto oneri pubblicitari in deroga all'art. 1264 c.c. al fine di evitare che nell'ipotesi di cessione di crediti in blocco la società cessionaria fosse costretta ad effettuare un considerevole numero di notifiche ai singoli debitori ceduti, nell'ottica di favorire la medesima cessionaria sul piano degli adempimenti formali (rilevanti anche e soprattutto nella successiva fase di recupero dei crediti acquistati). Ove la cessionaria abbia provveduto a notificare la cessione al debitore ceduto, come avvenuto nella specie (cfr. all. da 7 a 10 al ricorso monitorio), detto adempimento assorbe l'onere di pubblicazione di cui all'art. 58 T.U.B. in quanto maggiormente garantista per il debitore ceduto.
3.2 Quanto alla prova dell'inclusione del diritto di credito azionato tra quelli effettivamente ceduti in blocco, dalla copia dell'atto di cessione del 21.03.2011 si ricava che ha ceduto a Parte_4
– poi divenuta – “crediti scaduti derivanti da concessione di finanziamenti Controparte_4 CP_5 di qualsiasi tipo a persone fisiche ed enti collettivi di diritto privato concessi da CP_6 omissis… oggi incorporate da (doc.
7.2 convenuta). Parte_4
E' poi seguita la cessione del 2016 intercorsa tra e (doc. 4 monitorio); stando CP_5 CP_1 alla lettera del contratto, al punto 2 è stato espressamente indicato: “i crediti oggetto di cessione si riferiscono, quanto alla forma tecnica a: finanziamenti diretti, prestiti personali, carte di credito, aperture di linee di credito, nonché finanziamenti indiretti, cioè finalizzati all'acquisto di beni e/o servizi di cui è titolare”. CP_5 Il contratto che ha dato origine all'esposizione debitoria di e Parte_3 Parte_1
possiede i requisiti indicati nel contratto di cessione, nel quale, dunque, deve Parte_2 dirsi ricompreso. Si tratta, infatti, di un finanziamento indiretto, teso all'acquisto di un veicolo marca modello Hover, e vi è anche il riferimento alla concessione in uso di una carta di credito CP_7
(doc. 3 monitorio). Detta conclusione si pone in linea con la recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi” (Cass. civ. sez. III, 17.09.2025, n. 25547)
Per l'altro, il credito oggetto del contendere risulta nell'elenco delle posizioni oggetto di cessione
(doc. 9 convenuta). Dunque, della avvenuta cessione e dell'oggetto della stessa deve dirsi raggiunta prova per tabulas.
4. Non è accoglibile l'eccezione di nullità del contratto per pretesa difformità della copia rispetto all'originale, trattandosi di una contestazione solo genericamente formulata e non accompagnata dall'indicazione specifica degli aspetti di divergenza tra i due documenti.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza di legittimità, laddove ha statuito: “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. civ., sez. II, 30.10.2018, n. 27633); in assenza del requisito della specificità, la contestazione non può essere accolta.
5. In ordine alla ventilata mancata prova della conclusione del contratto, è appena il caso di osservare che la difesa opponente non ha contestato espressamente l'avvenuta erogazione del credito, che peraltro risulta provata documentalmente (doc. 20 convenuta).
In ogni caso, l'assunto difensivo è confutato dall'estratto conto versato in atti (certificato ex art. 50
T.U.B. – doc. 11 monitorio), dal quale si evince che, almeno per il primo periodo, il rimborso del finanziamento è avvenuto mediante il pagamento delle rate mensili contrattualmente previsto. Ciò, almeno fino alla decadenza dal beneficio del termine risalente al mese di febbraio 2011, dunque dopo circa 3 anni dalla sottoscrizione del contratto e dalla relativa esecuzione.
Non solo;
il contratto risulta validamente concluso a prescindere dalla mancata sottoscrizione del soggetto che ha erogato il finanziamento. Infatti, l'assenza della sottoscrizione integra il vizio di nullità per difetto di forma scritta ex art. 117 T.U.B. solo ove a mancare sia la firma del cliente (nullità funzionale, tesa a tutelare il contraente debole), mentre il consenso dell'operatore finanziario o del soggetto abilitato all'erogazione di credito ben può desumersi da comportamenti concludenti (Cfr.
Cass. civ. sez. I, 02.04.2021, n. 9196), che nella specie sussistono.
6. Venendo all'eccezione di nullità del contratto per difetto di causa, la difesa opponente ha dedotto che l'assunzione dell'obbligo in capo a e , soggetti non Parte_1 Parte_2 beneficiari del finanziamento, sarebbe priva di giustificazione causale talchè la pretesa creditoria sarebbe inesistente o, in subordine, dovrebbe ritenersi integrato un contratto di fideiussione (con conseguente decadenza del creditore procedente ex art. 1957 c.c.).
La tesi attorea non può condividersi.
6.1. Questo giudice non ignora che la questione dell'ammissibilità di un tertium genus tra obbligazione solidale ex art. 1292 c.c. e fideiussione è al centro di un vivace dibattito interpretativo che vede contrapposta la giurisprudenza di merito: si citano ad esempio, nel senso dell'inammissibilità, Trib. Pisa 4.4.2024; Trib. Prato 15.1.2022; Trib. Firenze n. 581/2022, Trib.
Biella 11.3.2021; Trib. Rovigo sent. del 21.1.2021; Trib. Latina sent. 21.10.2020; Trib. Firenze
23.05.2019, mentre hanno ricondotto l'obbligazione in esame all'ambito della solidarietà, tra le tante,
Trib. Bari sent. n. 1573/2024; Trib. Trani, sent. n. 11/2024; Trib. Ancona, n. 1773/2023; Trib. Torre
Annunziata, sent. 1631/2023). Nondimeno, nel panorama delle opzioni ermeneutiche, ritiene di aderire all'orientamento – maggiormente condivisibile - secondo cui ai fini dell'applicazione dell'art. 1292 c.c. (e dunque della riconducibilità del coobbligato ex se al paradigma delle obbligazioni solidali) rileva unicamente che più soggetti, in forza di legge o di titolo contrattuale, siano tenuti alla medesima prestazione, ben potendo l'obbligazione essere assunta nell'esclusivo interesse di uno di essi, circostanza che rileva unicamente nei rapporti interni, come si ricava dalla lettura degli artt. 1298
e 1299 c.c. (Corte d'appello Firenze, sent. n. 936/2025 del 19.5.2025; Corte d'appello di Firenze, sent. n. 878/2025 del 7.5.2025).
Depongono in tal senso argomenti di carattere sistematico e argomenti di carattere squisitamente interpretativo del contratto oggetto del presente giudizio.
6.2. Sul primo versante, si osserva che il nostro ordinamento conosce schemi negoziali che realizzano, dal punto di vista economico, un risultato equipollente a quello della garanzia di un debito altrui.
Si tratta, in particolare, dell'espromissione (art.1272 c.c.), della delegazione cumulativa (art. 1268
c.c.) e dell'accollo cumulativo (art. 1273), tutti accomunati dal risultato pratico per cui il peso del debito altrui è assunto (anche) da un soggetto terzo. Analogo risultato si può conseguire con la promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.) ovvero applicando lo schema dell'obbligazione solidale diseguale (1298 c.c.), che si realizza allorquando l'obbligazione è assunta nell'interesse esclusivo di uno dei debitori mentre, nei rapporti interni, l'intero debito è a carico di uno o più dei soggetti coobbligati. Tali figure, ed in particolare lo schema dell'obbligazione solidale diseguale, presentano profonde differenze con il contratto di fideiussione e con l'obbligazione solidale fideiussoria che da esso trae origine. Per l'origine storica della divergenza tra gli istituti si richiama la citata C.d.A. Firenze, sent.
n. 878/2025; ciò che qui preme sottolineare è che, in concreto, mentre nell'obbligazione solidale diseguale si ha una pluralità di vincoli autonomi e di pari grado, nell'obbligazione solidale fideiussoria il vincolo del fideiussore ha carattere accessorio e sussidiario rispetto a quello dell'obbligato principale.
Ne deriva, come affermato nel precedente sopra richiamato (che si condivide), che “la disciplina della fideiussione (e dell'obbligazione solidale fideiussoria) non può costituire l'archetipo di riferimento per i casi di obbligazioni solidali diseguali. Le norme da applicare andranno ricercate negli artt.1292 ss., ove carenti nella sedes materiae.”.
6.3. Passando all'esame del contratto in atti, si rileva che: a) si tratta di un prestito concesso alla società finalizzato all'acquisto di un'autovettura; Parte_3
b) alle pagg. da 1 a 5, il contratto contiene i dati del richiedente il prestito e che acquisterà l'autovettura e i dati dei due soggetti coobbligati, nonché il prospetto delle condizioni finanziarie;
c) nelle stesse pagine sono presenti le sottoscrizioni del richiedente/cliente e dei coobbligati, i quali rendono, insieme, dichiarazioni, ad esempio, di approvazione specifica di alcune delle condizioni generali di contratto (quali, fra l'altro, quelle relative alla tipologia di credito e alla conclusione del contratto;
alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
alle condizioni di utilizzo del credito;
alle garanzie;
ai pagamenti;
ai ritardi nei pagamenti e alla decadenza dal beneficio del termine), oppure relative all'avvenuta consegna all'una e all'altra parte (cliente e coobbligati) di copia del contratto;
all'elezione di domicilio;
d) a pag. 6 sono contenute le principali condizioni contrattuali, che risultano sottoscritte, nei fogli successivi, anche dai coobbligati.
Ora, l'esame del testo contrattuale e delle principali clausole rilevanti rivela: - che il prestito era richiesto da tutti i sottoscrittori che delegavano a versare il finanziamento al venditore del bene (v. pag. 2 del contratto, Condizioni generali del Prestito Finalizzato, Clausola 1 “Conclusione del contratto”, sottoscritta anche dai coobbligati); - che tanto la società che e Parte_3 Pt_2
hanno sottoscritto una serie di dichiarazioni corrispondenti alle dichiarazioni Parte_1 tipiche delle parti contraenti e che non sono rilasciate dal fideiussore, il quale semplicemente si limita a garantire il debito altrui;
che nel testo contrattuale la definizione di “garanzia” (v. pag. 2 del contratto, Condizioni generali del Prestito Finalizzato, Clausola 2 “Impegni relativi a finanziamenti concessi per acquisto di autoveicoli […]”) ha un'immediata valenza economica e non tipo tecnico- giuridico (garanzia è il valore su cui il finanziatore si può rivalere) e pertanto è tale anche il patrimonio del condebitore (o coobbligato).
Il dato testuale e la collocazione topografica delle sottoscrizioni rendono evidente che le parti non hanno inteso concludere un contratto di finanziamento e contestuale prestazione di fideiussione da parte delle , ma che il contratto di finanziamento è stato concluso da tutti i soggetti Pt_1 sottoscrittori: e hanno assunto la medesima obbligazione della Pt_2 Parte_1 società la quale invece era l'unica destinataria del bene mobile registrato. Parte_3
Come detto nel paragrafo che precede, ai fini dell'applicazione dell'art. 1292 c.c. rileva unicamente che più soggetti, in forza di legge o di titolo contrattuale, siano tenuti alla medesima prestazione
(come accade nella fattispecie in esame), ben potendo l'obbligazione essere assunta nell'esclusivo interesse di uno di essi, circostanza che rileva unicamente nei rapporti interni (v. artt.1298 e 1299
c.c.).
Del resto, nel testo contrattuale non vi è mai menzione della volontà delle parti, richiesta dall'art. 1937 c.c., di concludere un contratto di fideiussione e, a ben vedere, i termini
“fideiussione”/”fideiussori” non compaiono mai. Al contrario, la lettura del documento disvela che l'obbligazione è assunta nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati (la società Parte_3
e ciò è portato a conoscenza dello stesso creditore.
In sintesi, un contratto di finanziamento quale quello azionato nel presente giudizio, con cui la società
A finanzia B (società per l'acquisto di un'autovettura e l'obbligazione di restituzione Parte_3 del prestito è assunta, oltre che da B, anche da C e D (odierne opponenti), ancorché il prestito sia stato concesso nell'esclusivo interesse di B, rientra pianamente nel perimetro d'applicazione degli artt.1292 e 1298 c.c.
A ciò si aggiunga che, nella specie, le opponenti, quali socie di una s.n.c. sarebbero state ex lege responsabili delle obbligazioni patrimoniali assunte dalla società in forza dell'art. 2291 Parte_3
c.c.
6.4. Di conseguenza, non sussiste alcuna nullità ex art. 1418 c.c. del contratto per assenza di causa e non può essere applicata la disciplina della fideiussione, neppure con riferimento all'invocata decadenza ex art 1957 c.c. (la relativa eccezione è quindi infondata, in quanto presuppone l'applicazione di un termine decadenziale estraneo alla fattispecie negoziale intercorsa tra le parti).
7. La difesa attrice ha, infine, contestato il quantum debeatur, eccependo il difetto di prova del credito, nonché l'invalidità della pattuizione del TAEG e degli interessi di mora.
7.1 Quanto al primo profilo, deve prendersi atto del deposito documentale – invero già presente in sede monitoria – dell'estratto conto dell'intero rapporto di finanziamento (doc. 11 monitorio cit.), certificato a cura di un operatore della creditrice cedente Parte_4 Ciò vale a sconfessare l'eccezione di parte attrice, secondo la quale la difesa opposta avrebbe prodotto il solo saldaconto;
in ogni caso, non risulta che il finanziamento sia stato confluito in un rapporto di conto corrente, talché è necessaria e sufficiente, per la ricostruzione dell'andamento del rapporto, la puntuale ricostruzione dell'andamento del rapporto stesso.
7.2 Il TAEG, quale percentuale omnicomprensiva indicativa dei costi del finanziamento, deve contenere tanto gli interessi connessi al capitale finanziato, quanto le spese di istruttoria e ogni altro costo indicato nel contratto, ivi compreso quello assicurativo ove obbligatorio. Non vi sono ricompresi, invece, “le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora” (art. 2 DM 08.07.1992).
Nel caso che ne occupa risulta espressamente indicato il TAEG che per il finanziamento è pari al
9.82%; nella scheda riepilogativa delle condizioni contrattuali sono parimenti indicati il TAN, nonché ogni costo dato dal capitale finanziato e dalle commissioni ivi applicate.
L'assunto per il quale la società creditrice avrebbe applicato, in concreto, un TAEG superiore
(dunque, per la parte in eccesso, non pattuito) non trova adeguato riscontro probatorio e neppure è accompagnata da allegazioni sufficientemente circostanziate, atteso che la perizia prodotta dall'opponente non reca l'indicazione delle modalità di calcolo impiegate per addivenire alla conclusione dell'illegittima applicazione di costi non pattuiti.
7.3 E' del pari infondata la doglianza circa la mancanza di pattuizione per la corresponsione degli interessi di mora. Essi, infatti, risultano oggetto di accordo nel contratto ove si legge, alla voce
“interessi di ritardato pagamento”, il costo pari alla percentuale massima applicabile pro tempore, tenuto conto della L. 108/96 e detratto lo 0,50%.
8. In conclusione, il D.I. opposto è integralmente confermato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza delle opponenti (art. 91 c.p.c.).
Dette spese si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite, dei parametri medi di riferimento (ad eccezione della fase istruttoria, meramente documentale, per cui sono applicati i minimi) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il D.I. n. 210/2022 emesso dal Tribunale di
Pisa in data 12.02.2022; CONDANNA le opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 4/12/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino