Sentenza 28 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/03/2026, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01967/2026REG.PROV.COLL.
N. 06301/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6301 del 2025, proposto da
EF RE, CE RE, IC RE e NN MA DI, rappresentati e difesi dall'avvocato NC Galanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mondolfo, non costituito in giudizio;
nei confronti
ZA DE CO, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 401/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. RA LL AR e uditi per le parti gli avvocati Si dà atto che l'avv. NC Galanti ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I signori EF RE, CE RE, IC RE e NN MA DI, proprietari di edificio residenziale situato in via Guido D’Arezzo, ai civici 14 e 16, hanno impugnato l’autorizzazione n. 666 del 2023 rilasciata dal Comune di Mondolfo, avente ad oggetto la concessione di passo carrabile su via Guido D’Arezzo n. 9 per un’ampiezza di metri 5,40, in favore della signora ZA DE CO, e l’autorizzazione n. 681 del 2024 rilasciata dal Comune di Mondolfo, avente ad oggetto la realizzazione di idonea segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra di entrata/uscita dal passo carrabile n. 666/2023 per l’ampiezza di m 5,40 x 2,00 sul lato opposto della strada.
3. Il Tar Marche, con sentenza 28 maggio 2025 n. 401, ha respinto il ricorso.
4. I signori EF RE, CE RE, IC RE e NN MA DI hanno appellato la sentenza con ricorso n. 6301 del 2025.
5. All’udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello è infondato.
7. Con il primo motivo gli appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto che il Comune non abbia agito in assenza di potere e che l’autorizzazione n. 681 del 2024 “ non sarebbe tuttavia necessaria poiché meramente esplicativa del divieto di sosta “ex lege” di cui all’art. 158, comma 2, lett. a), del Codice della strada che, appunto, vieta di parcheggiare autoveicoli “allo sbocco dei passi carrabili ”.
Gli appellanti, ammettendo che il Comune non ha agito in assenza di potere (“ È corretto che il Comune non abbia agito in totale assenza di potere ”), hanno censurato la pronuncia in quanto:
- “ seguendo il ragionamento del TAR ”, la segnaletica orizzontale sull’area dei ricorrenti avrebbe dovuto essere apposta immediatamente, al momento della concessione del passo carrabile con l’autorizzazione n. 666 del 2 dicembre 2023, invece il divieto di sosta è stato apposto soltanto un anno dopo, con l’autorizzazione n. 681 del 5 marzo 2024, a seguito di apposita istanza e istruttoria;
- l’art. 46 comma 5 del regolamento del Comune di Mondolfo per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l’art. 44 comma 8 del d. lgs. n. 507 del 1993 richiedono un apposito provvedimento che disponga il divieto di sosta;
- “ detto vincolo può essere apposto soltanto su un’area di proprietà dell’ente, non certo sull’area di un privato cittadino, come risulta dal fatto che è previsto il pagamento di un canone in favore dell’amministrazione (art. 46 co. 5 e 6 del citato Regolamento Comunale) e di una tassa (vd. art. 44 comma 8 del citato D. Lgs. 507/1993) ”;
- l’estensione del divieto di sosta su suolo privato non può trovare giustificazione neppure nel richiamo all’art. 158 comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 285 del 1992 in quanto tale disposizione “ vieta la sosta allo sbocco del passo carrabile, ossia all’uscita del passo, ma non consente di estendere il divieto sul fondo privato antistante, senza consenso del proprietario e senza un valido titolo legittimante ”.
Pertanto l’autorizzazione n. 681 del 2024 “ non può ritenersi un atto meramente accessorio ed esplicativo della precedente aut. n. 666/2023 ”.
Gli appellanti hanno altresì censurato l’affermazione del Tar secondo cui il divieto di sosta “ gioca anche a favore dei RE ”.
7.1. Il motivo è infondato.
7.2. L’autorizzazione n. 681 del 5 marzo 2024, su cui si appuntano le censura di parte appellante, già ricorrente in primo grado, consente alla titolare del passo carraio di cui all’autorizzazione n. 666 del 2023 di apporre segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra di entrata/uscita da detto passo carrabile per l’ampiezza di m 5,40 x 2,00 sul lato opposto della strada (“divieto di sosta” a confine con il muro di recinzione dei ricorrenti, così il Tar).
L’autorizzazione n. 681 del 2024 è adottata, secondo quanto riferito nel preambolo del provvedimento, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del regolamento comunale approvato con deliberazione n. 147 del 2020, oltre che ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del d. lgs. n. 285 del 1992 e degli artt. 45 e 46 del regolamento di attuazione.
Ai sensi dell’art. 46 comma 5 del regolamento comunale approvato con deliberazione n. 147 del 2020 “ Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l’attuazione di provvedimenti influenti sull’assetto del traffico urbano. In tali casi, è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra, secondo le modalità indicate nell’atto autorizzativo ”.
Nello stesso senso dispone l’art. 44 comma 8 del d. lgs. n. 507 del 1993, in base al quale “ I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso ”.
Gli artt. 22, 26 e 27 del d. lgs. n. 285 del 1992 disciplinano le modalità di rilascio delle autorizzazioni, fra le quali quelle alla costruzione del passo carraio, e l’ente competente a rilasciarle
Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del d.P.R. m. 495 del 1992, di attuazione del d. lgs. n. 285 del 1992, “ Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93 ”.
Nel caso di specie non vi è evidenza che il passo carraio oggetto dell’autorizzazione n. 666 del 2023 sia costituito da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o da una modifica del piano stradale e quindi che rientri nella definizione del primo periodo del comma 4 dell’art. 44 del d. lgs. n. 507 del 1993.
Pertanto, esso rientra nell’ipotesi di cui al secondo periodo di cui all’art. 46 comma 3 del d.P.R. n. 495 del 1992, con la conseguenza che il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo e il posizionamento del relativo segnale sono subordinati ad apposita richiesta, come avvenuto nel caso di specie.
Né rileva specificamente il fatto che lo stesso art. 46 comma 3 del d.P.R. n. 495 del 1992 faccia riferimento alla richiesta di occupazione del suolo pubblico e quindi presupponga la proprietà pubblica della strada.
Gli stessi articoli 22, 26 e 27 del d. lgs. n. 285 del 1992 e l’art. 46 comma 1 del d.P.R. n. 495 del 1992 intesta il potere al proprietario della strada (“ La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente ”).
Nondimeno, l’intervento e il potere pubblico di regolamentazione delle strade si fonda sull'uso pubblico delle stesse, non sulla titolarità dei diritti reali pubblici (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2025 n. 1632). Le strade vicinali sono infatti assimilate alle strade comunali ai sensi dell'art. 2 comma 6 del d. lgs. n. 285 del 1992.
Pertanto, l'amministrazione può disciplinare il transito e l'uso delle strade anche senza averne la proprietà. Infatti, “ l'uso pubblico giustifica, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree, anche private, alle norme del codice della strada” e infatti “l'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 assimila le strade vicinali a quelle comunali, nonostante le prime siano per definizione di proprietà privata, in caso di destinazione ad uso pubblico ” (Cons. St., sez. V, 27 ottobre 2023 n. 9282).
Quindi il potere di adottare l’autorizzazione n. 681 del 2024 trova fonte nelle disposizioni sopra richiamate, che non richiedono la proprietà pubblica dell’area.
Le censure non sono quindi in tal senso conducenti, non rilevando la proprietà del bene, né il fatto che l’autorizzazione n. 681 del 204 (non) produca effetti favorevoli per gli appellanti.
Dal provvedimento risulta altresì che è stata svolta istruttoria, considerato il verbale di sopralluogo redatto dalla polizia locale, dal quale emerge che “ le caratteristiche dimensionali della strada non consentono, qualora sia presente un veicolo in sosta sul lato opposto del passo carrabile il libero accesso allo stesso ”.
Si legge infatti nella nota 12 febbraio 2024 che “ la larghezza della carreggiata ” risulta “ essere di m.5,10 ”, pertanto “ le caratteristiche dimensionali della strada non consentono, qualora sia presente un veicolo in sosta sul lato opposto del passo carrabile il libero accesso allo stesso ”.
Risulta così integrata la condizione posta dall’art. 44 comma 8 del d. lgs. n. 507 del 1993 per apporre di divieto di sosta nell’area antistante il passo carraio, cioè la richiesta dei titoli di quest’ultimo e quindi le esigenze correlate al relativo utilizzo.
In tale prospettiva la ridotta larghezza della strada giustifica il divieto di sosta, finalizzato a consentire la fruizione del passo carraio.
Non è quindi meritevole di accoglimento la censura di parte appellante volta a sostenere che è “incomprensibile” il riferimento alla “limitata larghezza dell’area degli appellanti”.
Né gli appellanti hanno specificamente dedotto la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli sulla viabilità, cioè sulle esigenze che l’art. 44 comma 8 del d. lgs. n. 507 del 1993 richiede di contemperare con le istanze del titolare del passo carraio.
In tal senso va interpretato il riferimento del Tar alla viabilità e al fatto che il Comune avrebbe “ dato priorità all’interesse pubblico volto a garantire fluidità e sicurezza del traffico lungo la (stretta) via Guido d’Arezzo, inducendo i residenti a parcheggiare le auto nei loro cortili anziché lasciarle sulla strada ”.
8. Con ulteriore motivo parte appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondato il vizio di procedura.
8.1. Il Tar ha osservato che:
- “ questa doglianza viene dedotta in termini essenzialmente formali poiché i ricorrenti non spiegano quale utile contributo o quale informazione supplementare avrebbero potuto fornire all’amministrazione affinché si determinasse in modo diverso ”;
- vi è stato un sopralluogo e quindi un’istruttoria;
- non emergono poi elementi per ritenere che il Comune abbia ignorato il fatto che la via Guido D’Arezzo potrebbe essere, quantomeno in parte, ancora di proprietà privata.
8.2. Si conferma che la censura risulta essere dedotta in modo generico e senza dare conto delle ragioni che parte ricorrente, qui appellante, avrebbe potuto opporre al rilascio dell’autorizzazione n. 681 del 2024.
Né non sono state evidenziate circostanze attinenti agli interessi che, in base alla sopra richiamata disciplina di settore, debbono essere contemperati dall’amministrazione in sede di adozione di un siffatto provvedimento.
In tale contesto risulta generico il mero cenno, contenuto nel ricorso introduttivo, all’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai ricorrenti “ proprietari dell’area ”, ostativa alla relativa partecipazione.
Ne deriva la conferma della pronuncia sul punto, considerato anche quanto osservato da parte appellante in merito al fatto che “ l’argomentazione del TAR si inserisce nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di avvio del procedimento ”.
8.3. Il motivo è quindi infondato.
9. In conclusione, l’appello va respinto.
10. Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC LL, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
RA LL AR, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LL AR | NC LL |
IL SEGRETARIO