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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1243/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Presidente e Relatore
BUSACCA ROSSELLA, Giudice
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5525/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012136341000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato e depositato il 17.7.2025, parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2023 9012136341/00, con la quale l'ADER gli ha richiesto, per dieci cartelle esattoriali riferite a Diritto camerale anni 2013 – 2015 – 2016, ritenute da dich. 770 anno 2016, contravvenzione cod. strada anno
2018 – 2021 – 2022, TARES anno 2013 e TARI anno 2015, un totale complessivo di €.10.667,37.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 25 Dpr n. 602/73 a seguito della mancata notifica e della irregolarità della consegna delle cartelle di pagamento.
Assume parte ricorrente che le cartelle presupposte non sono mai state notificate e se comunicate la notifica
è irregolare.
Pertanto, la procedura di riscossione risulterebbe viziata e conseguentemente l'atto impugnato nullo.
2) Nullità degli atti impugnati (cartelle e ruoli) per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche.
3) Nullità dell'atto qui opposto per difetto di motivazione.
4) Prescrizione dei tributi richiesti.
5) Violazione del diritto di difesa.
6) Violazione di legge per mancanza di informazioni al cittadino. Nullità degli atti.
Costituitasi, l'ADER ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Con Ordinanza 2831/25 del 21.10.2025, in pari data comunicata alle parti e segnatamente alla ricorrente presso il domicilio del suo difensore Email_1, è stato così statuito:
< dell'imposta si procede ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 504/92, il quale al comma 3 prevede che “ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento gli Enti Finanziari possono invitare i contribuenti a esibire o a trasmettere atti e documenti.” Nel caso in questione l'Agenzia delle Entrate non ha avviato alcun contraddittorio obbligatorio nel caso specifico.
L'art. 14 del d.lgs.vo n. 546/92 è stato modificato con l'introduzione del comma 6 bis per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. d) del d.lgs.vo 30 dicembre 2023, n. 220, a mente del quale «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti». La mancata evocazione determina, dunque, la necessità di integrare il contraddittorio, poiché la norma non prevede espressamente la decadenza, invece, prevista nel processo amministrativo.
La relazione illustrativa all'art. 14 in questione, invero, ha chiarito che «in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), per deflazionare il contenzioso e garantire in ogni caso una maggiore effettività della tutela, viene introdotta una nuova ipotesi di litisconsorzio, mediante l'inserimento all'interno dell'articolo 14, di un nuovo comma 6-bis che stabilisce, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti. In tal modo si opera una concentrazione in un unico processo di una fattispecie che in passato ha generato una pluralità di giudizi paralleli, atteso che la
Cassazione ha sempre escluso in questa ipotesi l'obbligo di integrazione del contradditorio».
Stante la premessa, si dispone l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica del ricorso agli Enti impositori, da effettuarsi entro giorni trenta dalla comunicazione a cura della Segreteria della presente decisione, con deposito entro i successivi giorni quindici dalla notifica.
I detti termini sono perentori.
Rinvia all'Udienza collegiale del 12.12.2025>>.
Parte ricorrente non ha adempiuto a quanto disposto con la predetta ordinanza.
All'Udienza collegiale del 17.2.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Nessuna parte da evocare si è costituita, intervenendo in giudizio.
Consegue l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 45, comma 1, in combinato disposto con il richiamato art. 14, comma 6 bis, del d.lgs.vo 546/92.
Le spese del processo, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 45, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina - Sezione IX -, dichiara l'estinzione del processo.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17.2.2025.
Il Presidente Rel. Est.
Dr. Pancrazio Maria Savasta
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Presidente e Relatore
BUSACCA ROSSELLA, Giudice
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5525/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012136341000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato e depositato il 17.7.2025, parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2023 9012136341/00, con la quale l'ADER gli ha richiesto, per dieci cartelle esattoriali riferite a Diritto camerale anni 2013 – 2015 – 2016, ritenute da dich. 770 anno 2016, contravvenzione cod. strada anno
2018 – 2021 – 2022, TARES anno 2013 e TARI anno 2015, un totale complessivo di €.10.667,37.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 25 Dpr n. 602/73 a seguito della mancata notifica e della irregolarità della consegna delle cartelle di pagamento.
Assume parte ricorrente che le cartelle presupposte non sono mai state notificate e se comunicate la notifica
è irregolare.
Pertanto, la procedura di riscossione risulterebbe viziata e conseguentemente l'atto impugnato nullo.
2) Nullità degli atti impugnati (cartelle e ruoli) per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche.
3) Nullità dell'atto qui opposto per difetto di motivazione.
4) Prescrizione dei tributi richiesti.
5) Violazione del diritto di difesa.
6) Violazione di legge per mancanza di informazioni al cittadino. Nullità degli atti.
Costituitasi, l'ADER ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Con Ordinanza 2831/25 del 21.10.2025, in pari data comunicata alle parti e segnatamente alla ricorrente presso il domicilio del suo difensore Email_1, è stato così statuito:
< dell'imposta si procede ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 504/92, il quale al comma 3 prevede che “ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento gli Enti Finanziari possono invitare i contribuenti a esibire o a trasmettere atti e documenti.” Nel caso in questione l'Agenzia delle Entrate non ha avviato alcun contraddittorio obbligatorio nel caso specifico.
L'art. 14 del d.lgs.vo n. 546/92 è stato modificato con l'introduzione del comma 6 bis per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. d) del d.lgs.vo 30 dicembre 2023, n. 220, a mente del quale «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti». La mancata evocazione determina, dunque, la necessità di integrare il contraddittorio, poiché la norma non prevede espressamente la decadenza, invece, prevista nel processo amministrativo.
La relazione illustrativa all'art. 14 in questione, invero, ha chiarito che «in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), per deflazionare il contenzioso e garantire in ogni caso una maggiore effettività della tutela, viene introdotta una nuova ipotesi di litisconsorzio, mediante l'inserimento all'interno dell'articolo 14, di un nuovo comma 6-bis che stabilisce, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti. In tal modo si opera una concentrazione in un unico processo di una fattispecie che in passato ha generato una pluralità di giudizi paralleli, atteso che la
Cassazione ha sempre escluso in questa ipotesi l'obbligo di integrazione del contradditorio».
Stante la premessa, si dispone l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica del ricorso agli Enti impositori, da effettuarsi entro giorni trenta dalla comunicazione a cura della Segreteria della presente decisione, con deposito entro i successivi giorni quindici dalla notifica.
I detti termini sono perentori.
Rinvia all'Udienza collegiale del 12.12.2025>>.
Parte ricorrente non ha adempiuto a quanto disposto con la predetta ordinanza.
All'Udienza collegiale del 17.2.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Nessuna parte da evocare si è costituita, intervenendo in giudizio.
Consegue l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 45, comma 1, in combinato disposto con il richiamato art. 14, comma 6 bis, del d.lgs.vo 546/92.
Le spese del processo, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 45, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina - Sezione IX -, dichiara l'estinzione del processo.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17.2.2025.
Il Presidente Rel. Est.
Dr. Pancrazio Maria Savasta