Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00324/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01280/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2024, proposto da
Cds Hotels S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del Dirigente dello Sportello Unico delle Attività produttive del Comune di Nardò n. 695 del 28 giugno 2024, trasmessa in data 3 luglio 2024, di conclusione negativa della conferenza di servizi indetta in relazione alla richiesta di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR presentata al SUAP in data 23 ottobre 2023 per la realizzazione di uno stabilimento balneare su area demaniale oggetto della concessione n. 2 del 29 maggio 2023 (rilasciata all’esito di specifica procedura di evidenza pubblica) in Santa Maria al Bagno alla via lungomare Emanuele Filiberto, e segnatamente sul lotto n. 31 in catasto al foglio 126 particella 1411;
- della precedente determinazione dirigenziale n. 345 del 30 aprile 2024 di comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990;
- del parere contrario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 5648-P del 9 aprile 2024 (acquisito in conferenza al prot. n. 0019115) e della successiva conferma di cui alla nota prot. n. 21933 del 24 aprile 2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e del Comune di Nardò;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IO IA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, in qualità di titolare della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa n. 2 del 29 maggio 2023 rilasciata dal Comune di Nardò, in data 23 ottobre 2023 presentava all’amministrazione comunale istanza per il rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica al fine di realizzare alcune manufatti di carattere amovibile e a uso stagionale, funzionali all’esercizio nell’area in concessione dell’attività di stabilimento balneare.
1.1. In data 1 marzo 2024 il Comune di Nardò provvedeva, quindi, all’indizione di una conferenza di servizi ex art. 14 ter l. 241/1990 ai fini dell’esame dell’istanza, nell’ambito della quale, per quanto di specifico interesse, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, con atto prot. n. 5684-P del 9 aprile 2024, formalizzava il proprio parere negativo, in particolare alla luce della ritenuta interferenza del progetto con l’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “ strade panoramiche ” insistente nell’area in base alle previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
1.2. Per tale ragione, il Comune di Nardò, con atto n. 345 del 30 aprile 2024, comunicava alla ricorrente il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990, cui faceva, quindi, seguito il diniego definitivo dell’istanza, disposto con provvedimento n. 691 del 28 giugno 2024.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 26 settembre 2024 e depositato in data 7 ottobre 2024, la ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento di diniego, unitamente agli atti connessi, innanzi a questo TAR, chiedendone l’annullamento sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. n. 241/1990. VIOLAZIONE ART. 146 D.LGS. n. 42/2004. VIOLAZIONE ARTT. 88 e 90 NTA DEL PPTR. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO. CONTRADDITTORIETA’. IRRAZIONALITA’. ILLOGICITA’. SVIAMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”.
A mezzo del primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità sotto molteplici profili del parere della Soprintendenza (e, per l’effetto, del consequenziale diniego adottato dal Comune) e, in particolare, per difetto di istruttoria e motivazione, in quanto, secondo la prospettazione della ricorrente, la determinazione assunta sotto il profilo paesaggistico si sostanzierebbe nei fatti nella negazione della possibilità di realizzare stabilimenti balneari nell’area, formulata senza tenere conto dell’effettiva portata del vincolo e del fatto che l’area in questione sarebbe direttamente destinata dal Piano Comunale delle Coste per siffatta tipologia di interventi (come anche indicato nella concessione di cui la ricorrente è titolare) e che il progetto era stato già valutato favorevolmente dalla Commissione Locale Paesaggio. Nell’ambito del medesimo motivo, la ricorrente ha sostenuto, inoltre, che, a fronte di tali circostanze, il Comune non avrebbe potuto limitarsi a recepire il parere negativo della Soprintendenza, ma avrebbe dovuto stimolare detta amministrazione a proporre le eventuali prescrizioni necessarie a consentire l’autorizzazione del progetto, risultando, quindi, il provvedimento conclusivo illegittimo anche sotto tale profilo.
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. n. 241/1990. VIOLAZIONE ARTT. 146 D.LGS. n. 42/2004. VIOLAZIONE ARTT. 88 e 90 NTA DEL PPTR. VIOLAZIONE SCHEDE PAE 0065 E 00135. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO. IRRAZIONALITA’. ILLOGICITA’. SVIAMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità nel merito delle considerazioni contenute nel parere della Soprintendenza e poste a fondamento della determinazione negativa assunta, evidenziandosi come le stesse non sarebbero effettivamente idonee a dimostrare l’incompatibilità paesaggistica dell’intervento proposto (anche in ragione delle previsioni contenute nelle norme di tutela del vincolo in questione, dalla quali non risulta alcun divieto assoluto alla realizzazione di stabilimenti balneari) e non terrebbero conto delle sue effettive caratteristiche, risolvendosi, pertanto, nella manifestazione di un’aprioristica volontà contraria alla realizzazione del progetto.
2.1. Il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce si è costituito in giudizio in data 7 ottobre 2024 per resistere al ricorso e, in data 8 ottobre 2024, ha provveduto al deposito della documentazione di causa, tra cui anche una relazione informativa predisposta direttamente dall’amministrazione, a mezzo della quale è ribadita la legittimità del parere negativo impugnato.
2.2. Il Comune di Nardò si è costituito in giudizio in data 9 ottobre 2024, depositando una memoria difensiva, con la quale ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ha precisato che, a fronte del parere negativo della Soprintendenza, l’adozione della determinazione finale di rigetto era da considerarsi un atto dovuto.
2.3. Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2026 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare presentata unitamente al ricorso.
2.4. In data 23 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di ricorso formulati, richiamando, in particolare, la sentenza di questo TAR n. 1251/2025, intervenuta su vicenda analoga e insistendo, altresì, sulla contraddittorietà e illegittimità della determinazione assunta dalla Soprintendenza anche in ragione di un parere favorevole rilasciato dalla medesima amministrazione per la realizzazione di un altro stabilimento balneare, a breve distanza dall’area del proposto intervento, di rilevanti dimensioni e ben visibile dal piano strada.
2.5. A esito dell’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene di poter procedere all’esame congiunto delle censure formulate a mezzo dei due motivi di ricorso proposti, in quanto volte sostanzialmente a rappresentare il difetto istruttorio e di motivazione, oltre che la non corretta valutazione della portata del vincolo paesaggistico di riferimento, in cui sarebbe incorsa la Soprintendenza nel rendere il proprio parere negativo.
4. Le censure sono fondate nei sensi e nei termini che seguono.
4.1. Il parere della Soprintendenza, dopo aver descritto l’intervento e richiamato i vincoli gravanti sull’area, addiviene alla determinazione negativa sul progetto sostanzialmente in ragione del rilievo per cui la realizzazione di uno stabilimento balneare nell’area finirebbe per incidere sulle visuali panoramiche del fronte-mare e della costa godibili dal lungomare retrostante l’area in concessione demaniale, collocata, peraltro, in corrispondenza di un belvedere.
4.2. Ciò posto, pur dovendosi rilevare che “ In materia di autorizzazione paesaggistica il giudizio affidato all'Amministrazione preposta è connotato, infatti, da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa ” ed “ è, quindi, sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche ” (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 3892 del 18 aprile 2023), il Collegio non ritiene che nel caso di specie il parere reso dalla Soprintendenza costituisca corretto esercizio della discrezionalità tecnica spettante all’amministrazione in subiecta materia .
4.3. Deve, infatti, darsi continuità all’orientamento già ribadito da questo TAR nella sentenza n. 1251 del 24 luglio 2025, con la quale è stato rilevato che la valutazione di compatibilità paesaggistica non può prescindere dalla specifica natura del vincolo insistente nell’area, né può risolversi, “ ove non sussistano preclusioni di carattere assoluto, nell’automatico divieto di ogni intervento che possa incidere sulla connotazione dell’area in esame, dovendo, piuttosto, l’amministrazione valutare se le opere proposte, in ragione delle loro concrete caratteristiche, risultino armonicamente inseribili o meno nel contesto di riferimento ”.
4.4. L’intervento di che trattasi (relativo all’insediamento di uno stabilimento balneare) non è di per sé incompatibile con il vincolo opposto da parte della Soprintendenza (per come disciplinato dall’art. 88 delle NTA al PPTR) e, anzi, la ricorrente ha provveduto alla presentazione dell’istanza specificamente in quanto titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Nardò proprio per l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare in un’area a ciò destinata dal Piano Comunale delle Coste.
4.5. A fronte di tali presupposti, pertanto, la Soprintendenza, nel rendere il parere paesaggistico non poteva limitarsi a rilevare la potenziale interferenza della realizzazione dello stabilimento con il bene paesaggistico in questione (esito che è, invero, connaturato a qualsiasi innovazione del territorio), ma avrebbe dovuto piuttosto valutare l’effettiva compatibilità di quanto proposto rispetto al contesto di riferimento e alle specifiche esigenze di tutela del vincolo.
4.6. Nel caso di specie, quindi, pur risultando nel parere la valorizzazione di alcune circostanze di sicuro rilievo ai fini della valutazione dell’istanza (e, in particolare, la collocazione dello stabilimento in corrispondenza di un belvedere e la possibile interferenza delle opere con delle specifiche visuali costiere), ciò solo non può tradursi (come, invece, disposto dalla Soprintendenza) nella mera negazione dell’insediabilità dello stabilimento balneare, trattandosi di una conclusione non coerente con la tipologia di vincolo in considerazione (di carattere non assoluto) e con la specifica destinazione dell’area.
4.7. L’amministrazione avrebbe dovuto, invece, valorizzare le suddette circostanze non come ragioni automaticamente impeditive alla realizzazione di un intervento di tale natura, ma quale presupposto per la valutazione in concreto del progetto e degli specifici profili di compatibilità o incompatibilità con il vincolo delle varie opere previste, eventualmente indicando le possibili modifiche da apportare per consentirne l’assenso, considerato, in particolare, che nel caso di specie l’istanza della ricorrente è stata esaminata secondo il modello della conferenza di servizi simultanea, con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 14 ter, co. 3, l. 241/1990.
4.8. A ciò deve aggiungersi, infine, che le valutazioni rese dalla Soprintendenza nel parere impugnato, come documentato da parte della ricorrente, risultano anche incoerenti rispetto al giudizio favorevole espresso con riferimento a un'altra struttura simile e collocata nella medesima area, da ciò ulteriormente discendendo il non corretto esercizio della discrezionalità da parte dell’amministrazione e l’incompletezza dell’istruttoria svolta.
4.9. Conclusivamente, pertanto, il parere reso dalla Soprintendenza è viziato sotto il profilo istruttorio e motivazionale, da ciò discendendo anche l’illegittimità del conseguente provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica emesso dal Comune di Nardò, in quanto motivato unicamente mediante richiamo per relationem al presupposto parere della Soprintendenza.
5. Per quanto detto, quindi, il ricorso deve essere accolto nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 5648-P del 9 aprile 2024 e del conseguente provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica del Comune di Nardò n. 695 del 28 giugno 2024 e fatto salvo il potere/dovere delle suddette amministrazioni di provvedere, ciascuna per quanto di competenza, alla riedizione dell’attività amministrativa nel rispetto di quanto evidenziato con la presente sentenza.
6. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite, non essendo stata accertata l’effettiva assentibilità dell’intervento proposto dalla ricorrente, ma unicamente l’obbligo delle amministrazioni di rideterminarsi sull’istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 5648-P del 9 aprile 2024 e il provvedimento del Comune di Nardò n. 695 del 28 giugno 2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV IA, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
IO IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IA | LV IA |
IL SEGRETARIO