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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 4391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4391 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4080/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, , con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Parte_1 Parte_2 C.F._1 Avv.ti MICALI FRANCESCO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , contumace CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, nei termini di legge, ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso gli esiti della C.T.U. disposta nel procedimento sommario, riunito al presente contestualmente alla fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c..
Non si è costituito l' del quale va dichiarata la contumacia. CP_1
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati. TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il ricorso in opposizione è infondato.
Come si evince anche dalla relazione del C.T.U. nominato nella presente sede non sussistono i presupposti per il riconoscimento del maggiore requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte attrice.
Il C.T.U. nominato nella presente sede ha confermato gli esiti della fase sommaria giudicando parte ricorrente Invalida al 46%, con decorrenza giugno 2023.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro,
immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Risultano, pertanto, pienamente confermati gli esiti della precedente relazione disposta nel corso del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
L'accoglimento parziale della domanda, peraltro già positivamente accolta in sede sommaria, ed il rigetto delle rimanenti così come del resto della presente opposizione, volta al riconoscimento di una percentuale maggiore, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- DICHIARA che il requisito sanitario di parte ricorrente è quello di cui alla relazione del
C.T.U. nominato nella presente fase di merito ed in atti (invalidità nella misura del 46% con decorrenza giugno 2023);
- RIGETTA, per il resto, il ricorso;
- COMPENSA le spese.
- PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' ; CP_1
Così depositato, in Catania, lì 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 2
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4080/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, , con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Parte_1 Parte_2 C.F._1 Avv.ti MICALI FRANCESCO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , contumace CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, nei termini di legge, ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso gli esiti della C.T.U. disposta nel procedimento sommario, riunito al presente contestualmente alla fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c..
Non si è costituito l' del quale va dichiarata la contumacia. CP_1
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati. TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il ricorso in opposizione è infondato.
Come si evince anche dalla relazione del C.T.U. nominato nella presente sede non sussistono i presupposti per il riconoscimento del maggiore requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte attrice.
Il C.T.U. nominato nella presente sede ha confermato gli esiti della fase sommaria giudicando parte ricorrente Invalida al 46%, con decorrenza giugno 2023.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro,
immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Risultano, pertanto, pienamente confermati gli esiti della precedente relazione disposta nel corso del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
L'accoglimento parziale della domanda, peraltro già positivamente accolta in sede sommaria, ed il rigetto delle rimanenti così come del resto della presente opposizione, volta al riconoscimento di una percentuale maggiore, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- DICHIARA che il requisito sanitario di parte ricorrente è quello di cui alla relazione del
C.T.U. nominato nella presente fase di merito ed in atti (invalidità nella misura del 46% con decorrenza giugno 2023);
- RIGETTA, per il resto, il ricorso;
- COMPENSA le spese.
- PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' ; CP_1
Così depositato, in Catania, lì 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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