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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/12/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3284/2025 R.V.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di ES -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 3284/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: operaio reddito: 16.351,85 euro netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Samuel Lorenzetto presso cui ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina: bielorussa Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaia reddito: nessuno con l'Avv. Alberto Balbo presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a AN (PD) il 23.8.2014 (anno 2014, Numero 5, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente il 23.10.2016 Per_1 Per_2
e il 20.9.2019
1 CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di trasferire la propria residenza ove lo ritengano, salva la comunicazione della variazione di residenza ex art. 337 sexies, ultimo comma, c.c. dando comunque atto che la signora continuerà la conduzione dell'immobile sito in AN Parte_2
(PD) viale dei Tigli n.70 già a lei concesso in locazione ed adibito a casa coniugale e che il Sig. si impegna a rilasciare entro 10 giorni dal deposito del presente Pt_1 ricorso provvedendo a prelevare tutti i propri effetti personali e quanto di propria pertinenza.
2) Le figlie minori e rimarranno affidate ad entrambi i genitori che ne Per_2 Per_1 eserciteranno la responsabilità in maniera condivisa. Avranno abitazione prevalente presso l'abitazione in cui risiede la madre. L'amministrazione ordinaria sarà disgiunta. Tutte le principali decisioni attinenti invece all'educazione, all'istruzione e alla salute di e dovranno essere prese di comune Per_2 Per_1 accordo tra i genitori e secondo criteri condivisi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni delle stesse. Per l'effetto, quindi, ogni genitore si impegna ad informare l'altro circa l'esistenza di eventuali problemi relativi alle figlie minori di cui sia venuto a conoscenza, sia per ciò che attiene l'educazione e/o istruzione, sia per quanto riguarda lo stato di salute fisico e psichico delle medesime. I genitori si obbligano a consultarsi reciprocamente in ogni questione che riguarda la crescita religiosa, i problemi educativi, le scelte sociali, la salute (anche in casi di non gravità) delle figlie minori;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie anche in forma disgiunta ogniqualvolta lo desideri, previo avviso anche telefonico, alla madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi delle minori, nonché con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. 3) In ogni caso e nell'eventualità di disaccordo tra i ricorrenti, il diritto di visita delle minori viene regolato come segue: a) in coincidenza del turno di lavoro dalle 06.00 alle 14.00 della Sig.ra Parte_2
(dal lunedì al venerdì), le figlie pernotteranno presso il padre e rimarranno con lui dalla domenica sera alle 21.30. Lo stesso avrà cura di accompagnarle a scuola al mattino (dal lunedì al venerdì) e la madre provvederà a prelevare le figlie dalla scuola al termine delle lezioni (previsto per le ore 16.00) e le terrà con sé fino a dopo cena avendo cura di accompagnarle dal padre alle ore 21.30. b) in coincidenza del turno di lavoro dalle 14.00 alle 22.00 della Sig.ra Parte_2
(dal lunedì al venerdì), le figlie pernotteranno presso la madre. Il padre avrà cura di prelevare le figlie a scuola al termine delle lezioni (previsto per le ore 16.00) e le terrà con sé fino alle ore 22.15 circa quando la madre, al ritorno dal lavoro, le preleverà dal padre per tenerle con sé la notte ed accompagnarle a scuola il giorno successivo (dal lunedì al venerdì). c) in coincidenza del turno di lavoro dalle 22.00 alle 06.00 della Sig.ra Parte_2
(dal lunedì al venerdì), le figlie pernotteranno presso il padre e la madre avrà cura di prelevare le figlie al termine della scuola (previsto per le ore 16.00) ed accompagnarle presso il padre dopocena alle 21.30. Lo stesso le accompagnerà a scuola il mattino seguente.
2 È fatta salva ogni modifica che i genitori vorranno concordare anche in base alle diverse mutevoli evenienze ed esigenze delle figlie. d) per quanto riguarda i fine settimana le figlie trascorreranno i weekend in forma alternata con ciascun genitore presso il quale pernotteranno. In caso di mutamento del diritto di visita come sopra decritto, resta valida la regola secondo la quale i genitori alterneranno tra di loro i viaggi verso le rispettive abitazioni o dalla scuola o da luoghi sportivi.
-vacanze e festività: cinque giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni durante quelle pasquali, compresi ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua, oltre a 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi, queste ultime, previamente entro il 31 maggio di ogni anno. Durante i cd. “ponti”, compresi quelli infra-annuali e primaverili, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, le altre festività e ricorrenze e compleanni, la minore rimarrà con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
la presente previsione, in caso conflitto, prevale sul calendario di visite settimanali.
4) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra la somma Pt_1 Parte_2 mensile di € 300,00 (trecento/00 e cioè per meglio specificare euro 150,00 a figlia) a titolo di concorso al mantenimento delle figlie entro il giorno 20 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
5) L'assegno unico e universale per i figli a carico, o sostegno economico equipollente, sarà riconosciuto in capo alla sig.ra nella misura del Parte_2
100%, quale collocataria presso l'abitazione coniugale, a decorrere dalla data di deposito del ricorso e ciò anche per quanto riguarda il concorso al mantenimento. Le detrazioni fiscali inerenti ai figli sono al 50% per ciascun genitore. 6) È posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie relative alle figlie minori, in misura pari al 50% per entrambi i genitori secondo criteri del Protocollo del CNF del 2017 che si intende integralmente riportato.
8) Le parti si obbligano reciprocamente a comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località.
9) Le spese di lite e le successive sono compensate tra le parti, le spese di contributo unificato suddivise al 50% tra le stesse con obbligo di rimborso a favore di chi le abbia anticipate.
10) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
11) I coniugi chiedono l'omologa e le comunicazioni di Legge presso gli Organi Comunali.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
3 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e , Per_1 Per_2 entrambe minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 3284/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Parte_2
AN (PD) il 23.8.2014, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, l'11 dicembre 2025
Il Presidente estensore
PA Di ES
4
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di ES -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 3284/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: operaio reddito: 16.351,85 euro netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Samuel Lorenzetto presso cui ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina: bielorussa Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaia reddito: nessuno con l'Avv. Alberto Balbo presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a AN (PD) il 23.8.2014 (anno 2014, Numero 5, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente il 23.10.2016 Per_1 Per_2
e il 20.9.2019
1 CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di trasferire la propria residenza ove lo ritengano, salva la comunicazione della variazione di residenza ex art. 337 sexies, ultimo comma, c.c. dando comunque atto che la signora continuerà la conduzione dell'immobile sito in AN Parte_2
(PD) viale dei Tigli n.70 già a lei concesso in locazione ed adibito a casa coniugale e che il Sig. si impegna a rilasciare entro 10 giorni dal deposito del presente Pt_1 ricorso provvedendo a prelevare tutti i propri effetti personali e quanto di propria pertinenza.
2) Le figlie minori e rimarranno affidate ad entrambi i genitori che ne Per_2 Per_1 eserciteranno la responsabilità in maniera condivisa. Avranno abitazione prevalente presso l'abitazione in cui risiede la madre. L'amministrazione ordinaria sarà disgiunta. Tutte le principali decisioni attinenti invece all'educazione, all'istruzione e alla salute di e dovranno essere prese di comune Per_2 Per_1 accordo tra i genitori e secondo criteri condivisi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni delle stesse. Per l'effetto, quindi, ogni genitore si impegna ad informare l'altro circa l'esistenza di eventuali problemi relativi alle figlie minori di cui sia venuto a conoscenza, sia per ciò che attiene l'educazione e/o istruzione, sia per quanto riguarda lo stato di salute fisico e psichico delle medesime. I genitori si obbligano a consultarsi reciprocamente in ogni questione che riguarda la crescita religiosa, i problemi educativi, le scelte sociali, la salute (anche in casi di non gravità) delle figlie minori;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie anche in forma disgiunta ogniqualvolta lo desideri, previo avviso anche telefonico, alla madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi delle minori, nonché con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. 3) In ogni caso e nell'eventualità di disaccordo tra i ricorrenti, il diritto di visita delle minori viene regolato come segue: a) in coincidenza del turno di lavoro dalle 06.00 alle 14.00 della Sig.ra Parte_2
(dal lunedì al venerdì), le figlie pernotteranno presso il padre e rimarranno con lui dalla domenica sera alle 21.30. Lo stesso avrà cura di accompagnarle a scuola al mattino (dal lunedì al venerdì) e la madre provvederà a prelevare le figlie dalla scuola al termine delle lezioni (previsto per le ore 16.00) e le terrà con sé fino a dopo cena avendo cura di accompagnarle dal padre alle ore 21.30. b) in coincidenza del turno di lavoro dalle 14.00 alle 22.00 della Sig.ra Parte_2
(dal lunedì al venerdì), le figlie pernotteranno presso la madre. Il padre avrà cura di prelevare le figlie a scuola al termine delle lezioni (previsto per le ore 16.00) e le terrà con sé fino alle ore 22.15 circa quando la madre, al ritorno dal lavoro, le preleverà dal padre per tenerle con sé la notte ed accompagnarle a scuola il giorno successivo (dal lunedì al venerdì). c) in coincidenza del turno di lavoro dalle 22.00 alle 06.00 della Sig.ra Parte_2
(dal lunedì al venerdì), le figlie pernotteranno presso il padre e la madre avrà cura di prelevare le figlie al termine della scuola (previsto per le ore 16.00) ed accompagnarle presso il padre dopocena alle 21.30. Lo stesso le accompagnerà a scuola il mattino seguente.
2 È fatta salva ogni modifica che i genitori vorranno concordare anche in base alle diverse mutevoli evenienze ed esigenze delle figlie. d) per quanto riguarda i fine settimana le figlie trascorreranno i weekend in forma alternata con ciascun genitore presso il quale pernotteranno. In caso di mutamento del diritto di visita come sopra decritto, resta valida la regola secondo la quale i genitori alterneranno tra di loro i viaggi verso le rispettive abitazioni o dalla scuola o da luoghi sportivi.
-vacanze e festività: cinque giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni durante quelle pasquali, compresi ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua, oltre a 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi, queste ultime, previamente entro il 31 maggio di ogni anno. Durante i cd. “ponti”, compresi quelli infra-annuali e primaverili, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, le altre festività e ricorrenze e compleanni, la minore rimarrà con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
la presente previsione, in caso conflitto, prevale sul calendario di visite settimanali.
4) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra la somma Pt_1 Parte_2 mensile di € 300,00 (trecento/00 e cioè per meglio specificare euro 150,00 a figlia) a titolo di concorso al mantenimento delle figlie entro il giorno 20 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
5) L'assegno unico e universale per i figli a carico, o sostegno economico equipollente, sarà riconosciuto in capo alla sig.ra nella misura del Parte_2
100%, quale collocataria presso l'abitazione coniugale, a decorrere dalla data di deposito del ricorso e ciò anche per quanto riguarda il concorso al mantenimento. Le detrazioni fiscali inerenti ai figli sono al 50% per ciascun genitore. 6) È posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie relative alle figlie minori, in misura pari al 50% per entrambi i genitori secondo criteri del Protocollo del CNF del 2017 che si intende integralmente riportato.
8) Le parti si obbligano reciprocamente a comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località.
9) Le spese di lite e le successive sono compensate tra le parti, le spese di contributo unificato suddivise al 50% tra le stesse con obbligo di rimborso a favore di chi le abbia anticipate.
10) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
11) I coniugi chiedono l'omologa e le comunicazioni di Legge presso gli Organi Comunali.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
3 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e , Per_1 Per_2 entrambe minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 3284/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Parte_2
AN (PD) il 23.8.2014, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, l'11 dicembre 2025
Il Presidente estensore
PA Di ES
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