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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2024, n. 18890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18890 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LI EX, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 30/10/2023 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/10/2023, il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta, ex art. 322 cod. proc. pen. da LI EX, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore in data 13/10/2023, avente ad oggetto la somma di Euro 79.670 sequestrata nell'ambito del procedimento per violazione degli artt. 73 commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto in concorso con il padre LI ES. Con altra ordinanza in pari data, il Tribunale ha dichiarato inammissibile anche la richiesta di riesame proposta avverso l'ulteriore decreto di sequestro preventivo della somma di Euro 4.700, emesso dal G.i.p. in data Penale Sent. Sez. 3 Num. 18890 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 09/04/2024 20/10/2023 con funzione integrativa del precedente, accogliendo la richiesta formulata dal P.M. all'esito di un riconteggio delle somme complessivamente rinvenute. 2. Ricorre per cassazione LI EX, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'errore di valutazione relativo al fatto che il danaro non era custodito nell'abitazione né nell'auto del ricorrente, bensì all'interno del camion da lavoro in uso agli indagati: né il Tribunale aveva chiarito la "connessione eziologica" tra le predette somme e lo stupefacente, dato anche che era stata contestata solo la detenzione e non anche la cessione della droga (tra l'altro di tipo "leggero"); d'altra parte, la ridottissima quantità rinvenuta lasciava presumere una diversa qualificazione giuridica, ovvero la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73. Si censura in definitiva l'assunto del Tribunale, che aveva immotivatamente ritenuto che il danaro fosse provento dell'attività di spaccio. Con specifico riferimento all'art. 85-bis d.P.R. n. 309, si lamenta la mancata considerazione di quanto riferito dal ricorrente in ordine alla provenienza del danaro, frutto della pregressa attività di commercio ambulante svolta in nero e non versata su conto corrente per i debiti con l'Agenzia delle Entrate. Si censura infine l'insufficienza della motivazione addotta quanto al periculum in mora. 3 Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per l'inammissibilità della richiesta di riesame e comunque per la manifesta infondatezza delle censure proposte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico e comunque manifestamente infondato. 2. Il Tribunale di Salerno ha individuato una causa preliminare di inammissibilità delle richieste di riesame formulate dall'odierno ricorrente avverso i decreti di sequestro preventivo delle somme di danaro (decreti confermati, quanto al coimputato LI ES, unicamente nella prospettiva della confisca per sproporzione di cui agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990). In particolare, quanto a LI EX, il Tribunale ha ravvisato un difetto di interesse a proporre ricorso, in considerazione della riconducibilità delle somme sequestrate al solo padre LI ES (ritenuta non controversa alla luce di quanto dedotto dagli stessi indagati: cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di una prospettazione che, per un verso, appare del tutto in linea con un indirizzo interpretativo assolutamente costante, elaborato da questa Suprema Corte (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01, 2 secondo cui «l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro»). Per altro verso, deve qui evidenziarsi che il percorso argomentativo del Tribunale non è stato in alcun modo confutato dalla difesa ricorrente, che si è limitata a dedurre le medesime doglianze formulate da LI ES con riferimento alla sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 aprile 2024 Il Consigli re ièstensore
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/10/2023, il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta, ex art. 322 cod. proc. pen. da LI EX, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore in data 13/10/2023, avente ad oggetto la somma di Euro 79.670 sequestrata nell'ambito del procedimento per violazione degli artt. 73 commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto in concorso con il padre LI ES. Con altra ordinanza in pari data, il Tribunale ha dichiarato inammissibile anche la richiesta di riesame proposta avverso l'ulteriore decreto di sequestro preventivo della somma di Euro 4.700, emesso dal G.i.p. in data Penale Sent. Sez. 3 Num. 18890 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 09/04/2024 20/10/2023 con funzione integrativa del precedente, accogliendo la richiesta formulata dal P.M. all'esito di un riconteggio delle somme complessivamente rinvenute. 2. Ricorre per cassazione LI EX, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'errore di valutazione relativo al fatto che il danaro non era custodito nell'abitazione né nell'auto del ricorrente, bensì all'interno del camion da lavoro in uso agli indagati: né il Tribunale aveva chiarito la "connessione eziologica" tra le predette somme e lo stupefacente, dato anche che era stata contestata solo la detenzione e non anche la cessione della droga (tra l'altro di tipo "leggero"); d'altra parte, la ridottissima quantità rinvenuta lasciava presumere una diversa qualificazione giuridica, ovvero la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73. Si censura in definitiva l'assunto del Tribunale, che aveva immotivatamente ritenuto che il danaro fosse provento dell'attività di spaccio. Con specifico riferimento all'art. 85-bis d.P.R. n. 309, si lamenta la mancata considerazione di quanto riferito dal ricorrente in ordine alla provenienza del danaro, frutto della pregressa attività di commercio ambulante svolta in nero e non versata su conto corrente per i debiti con l'Agenzia delle Entrate. Si censura infine l'insufficienza della motivazione addotta quanto al periculum in mora. 3 Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per l'inammissibilità della richiesta di riesame e comunque per la manifesta infondatezza delle censure proposte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico e comunque manifestamente infondato. 2. Il Tribunale di Salerno ha individuato una causa preliminare di inammissibilità delle richieste di riesame formulate dall'odierno ricorrente avverso i decreti di sequestro preventivo delle somme di danaro (decreti confermati, quanto al coimputato LI ES, unicamente nella prospettiva della confisca per sproporzione di cui agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990). In particolare, quanto a LI EX, il Tribunale ha ravvisato un difetto di interesse a proporre ricorso, in considerazione della riconducibilità delle somme sequestrate al solo padre LI ES (ritenuta non controversa alla luce di quanto dedotto dagli stessi indagati: cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di una prospettazione che, per un verso, appare del tutto in linea con un indirizzo interpretativo assolutamente costante, elaborato da questa Suprema Corte (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01, 2 secondo cui «l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro»). Per altro verso, deve qui evidenziarsi che il percorso argomentativo del Tribunale non è stato in alcun modo confutato dalla difesa ricorrente, che si è limitata a dedurre le medesime doglianze formulate da LI ES con riferimento alla sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 aprile 2024 Il Consigli re ièstensore