CASS
Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/07/2024, n. 30821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30821 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE in persona del Ministero pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato contro NC ST nata a [...] il [...] avverso -l'ordinanza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
late le conclusioni del PG che ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria della difesa che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in suboniine, il rigetto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 30821 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 04/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, formulata da TA NC in relazione alla detenzione in carcere subita dal 7/12/2019 all'11/12/2019 e dal 12/12/2019 al 4/11/2020 agli arresti domiciliari. 1.1. Alla NC erano stati addebitati i reati di cui agli artt. 81, 319, 321 e 479 cod pen. per avere, quale impiegata del patronato "Senas" di Fondi, svolto attività di intermediazione tra soggetti che aspiravano ad ottenere pensioni di invalidità e un medico locale che, con asserite false cèrtificazioni stilate senza avere mai effettuato le relative visite, attribuiva patologia psichiatriche inesistenti e/o non obiettivabili. 1.2. Rinviata a giudizio la NC veniva assolta dal Tribunale di Latina per non avere commesso il fatto ritenendo, per un verso, insufficiente la prova che avesse svolto una funzione di intermediazione tra l'utente corruttore e il medico corrotto e, per altro verso, la prova della esistenza di un preventivo accordo tra la NC stessa e il medico. 2. La Corte di appello di Roma, adita quale giudice della riparazione, ha accolto la relativa richiesta avanzata dalla NC, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dall'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo. La Corte della riparazione ha rilevato che la NC, sin dall'interrogatorio di garanzia, si gi resa disponibile a fornire i chiarimenti richiesti nel corso delle indagini spiegando di essersi limitata ad inviare al dott. Quadrino due clienti che si erano presentati presso il patronato "Senas" ai fini dell'ottenimento dell'invalidità civile e di una reversibilità, nulla sapendo dei 100 euro richiesti dal medico. Ha spiegato, inoltre, la NC di avere, personalmente - su richiesta dell'interessato - concordato per suo conto un appuntamento con il medico. 2.1. Ha rilevato la Corte che anche dalle intercettazioni contenute nella richiesta di applicazione della misura cautelare è emerso che la NC si sarebbe limitata a contattare telefonicamente il dott. Quadrino e a indicargli il nome del paziente e la necessità di sottoporsi a visita. Dalla sentenza di assoluzione si evince, ancora, che la NC non ha avuto alcun ruolo in merito alle vicende relative ai signori SE e NN ai quali si è limitata ad indicare il dott. Quadrino. Nella sentenza di assoluzione si è messa in evidenza la mancanza di qualsivoglia 2 accertamento volto a verificare l'esistenza di un previo accordo tra la NC e il dott. Quadrinoavente ad oggetto l'invio di pazienti per il relativo ottenimento,di un certificato medico pur in assenza di visita, né relativamente alla eventuale ripartizione del prezzo della ipotizzata corruzione tra la NC e il Quadrino o tra la NC e gli utenti inviati al medico. Del pari non risulta, secondo i giudici della riparazione che la NC abbia mai presenziato alle visite medicitIZ,Ha concluso la Corte nel senso che l'unica attività posta in essere dalla NC è consistita nell'aver messo in contatto gli utenti del patronato "Senas" o l'avere fissato, per loro, visite mediche con il dott. Quadrino, attività questa che• è stata ritenuta inquadrabile nella prestazione dell'operatrice del patronato. 3. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze proponendo un unico e articolato motivo di impugnazione con il quale ha dedotto la illogicità e insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relazione all'assenza dei presupposti di cui all'art. 314 primo comma cod. proc. pen.. 3.1 Con il ricorso si deduce che la Corte di merito, pur prendendo le mosse dalla sentenza assolutoria per escludere contributi colposi ha omesso di valutare che: a) l'argomento della mancanza di prova circa l'esistenza di un accordo tra la NC e il dott. Quadrino è inconferente con-l'istituto della ingiusta detenzione perché la condotta deve essere valutata non sulla rilevanza penale ma sulla apparenza illic et immediate di potenziale rilevanza' penale;
b) il Tribunale poi, argomenta che a fronte di una situazione obiettivamente sospetta nessuno specifico accertamento è stato effettuato durante le indagini: Il fatto stesso di definire-"sospetta" la situazione era di per sé sufficiente a giustificare la cautela;
c) quale impiegata dell patronato, inoltre, la NC non era affatto tenuta a consigliare medici né a relazionarsi con loro così creando canali privilegiati;
4) la valutazione dell'istante in veste di pseudo-medico che assumeva di conoscere la patologia giusta per un potenziale riconoscimento di invalidità. 4. Ha fatto pervenire memoria la difesa della NC con il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero in quanto manifestamente infondato e, in subordine, il rigetto. 5. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Aldo Esposito, ha chiesto il rigetto del ricorso. 3 Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 2.11 provvedimento impugnato reca la data del 18 maggio 2023 ed è stato depositato il 23 maggio 2023. In data 5 giugno 2023 risulta notificato all'Avvocatura dello Stato e risulta attestata l'esecutività il 21 giugno 2023. 3. In data 8 marzo 2024 è stata notificata all'Avvocatura dello Stato l'ordinanza con la quale la Corte territoriale aveva proceduto alla correzione dell'errore materiale relativamente ai dati anagrafici della ricorrente contenuti nel provvedimento emesso dalla Corte della riparazione. Solo in data 14 marzo 2024 è stato proposto il ricorso oggi in esame, in seguito alla notifica dell'ordinanza di correzione del provvedimento già esecutivo. 4. Da quanto detto discende la inammissibilità del ricorso in quanto proposto a distanza di nove mesi dalla notifica del provvedimento impugnato, peraltro, già dichiarato esecutivo. 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese alla resistente NC TA. Così deciso il 4 giugno 2024 Il consigli -stensore Il Prsinte
late le conclusioni del PG che ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria della difesa che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in suboniine, il rigetto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 30821 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 04/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, formulata da TA NC in relazione alla detenzione in carcere subita dal 7/12/2019 all'11/12/2019 e dal 12/12/2019 al 4/11/2020 agli arresti domiciliari. 1.1. Alla NC erano stati addebitati i reati di cui agli artt. 81, 319, 321 e 479 cod pen. per avere, quale impiegata del patronato "Senas" di Fondi, svolto attività di intermediazione tra soggetti che aspiravano ad ottenere pensioni di invalidità e un medico locale che, con asserite false cèrtificazioni stilate senza avere mai effettuato le relative visite, attribuiva patologia psichiatriche inesistenti e/o non obiettivabili. 1.2. Rinviata a giudizio la NC veniva assolta dal Tribunale di Latina per non avere commesso il fatto ritenendo, per un verso, insufficiente la prova che avesse svolto una funzione di intermediazione tra l'utente corruttore e il medico corrotto e, per altro verso, la prova della esistenza di un preventivo accordo tra la NC stessa e il medico. 2. La Corte di appello di Roma, adita quale giudice della riparazione, ha accolto la relativa richiesta avanzata dalla NC, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dall'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo. La Corte della riparazione ha rilevato che la NC, sin dall'interrogatorio di garanzia, si gi resa disponibile a fornire i chiarimenti richiesti nel corso delle indagini spiegando di essersi limitata ad inviare al dott. Quadrino due clienti che si erano presentati presso il patronato "Senas" ai fini dell'ottenimento dell'invalidità civile e di una reversibilità, nulla sapendo dei 100 euro richiesti dal medico. Ha spiegato, inoltre, la NC di avere, personalmente - su richiesta dell'interessato - concordato per suo conto un appuntamento con il medico. 2.1. Ha rilevato la Corte che anche dalle intercettazioni contenute nella richiesta di applicazione della misura cautelare è emerso che la NC si sarebbe limitata a contattare telefonicamente il dott. Quadrino e a indicargli il nome del paziente e la necessità di sottoporsi a visita. Dalla sentenza di assoluzione si evince, ancora, che la NC non ha avuto alcun ruolo in merito alle vicende relative ai signori SE e NN ai quali si è limitata ad indicare il dott. Quadrino. Nella sentenza di assoluzione si è messa in evidenza la mancanza di qualsivoglia 2 accertamento volto a verificare l'esistenza di un previo accordo tra la NC e il dott. Quadrinoavente ad oggetto l'invio di pazienti per il relativo ottenimento,di un certificato medico pur in assenza di visita, né relativamente alla eventuale ripartizione del prezzo della ipotizzata corruzione tra la NC e il Quadrino o tra la NC e gli utenti inviati al medico. Del pari non risulta, secondo i giudici della riparazione che la NC abbia mai presenziato alle visite medicitIZ,Ha concluso la Corte nel senso che l'unica attività posta in essere dalla NC è consistita nell'aver messo in contatto gli utenti del patronato "Senas" o l'avere fissato, per loro, visite mediche con il dott. Quadrino, attività questa che• è stata ritenuta inquadrabile nella prestazione dell'operatrice del patronato. 3. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze proponendo un unico e articolato motivo di impugnazione con il quale ha dedotto la illogicità e insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relazione all'assenza dei presupposti di cui all'art. 314 primo comma cod. proc. pen.. 3.1 Con il ricorso si deduce che la Corte di merito, pur prendendo le mosse dalla sentenza assolutoria per escludere contributi colposi ha omesso di valutare che: a) l'argomento della mancanza di prova circa l'esistenza di un accordo tra la NC e il dott. Quadrino è inconferente con-l'istituto della ingiusta detenzione perché la condotta deve essere valutata non sulla rilevanza penale ma sulla apparenza illic et immediate di potenziale rilevanza' penale;
b) il Tribunale poi, argomenta che a fronte di una situazione obiettivamente sospetta nessuno specifico accertamento è stato effettuato durante le indagini: Il fatto stesso di definire-"sospetta" la situazione era di per sé sufficiente a giustificare la cautela;
c) quale impiegata dell patronato, inoltre, la NC non era affatto tenuta a consigliare medici né a relazionarsi con loro così creando canali privilegiati;
4) la valutazione dell'istante in veste di pseudo-medico che assumeva di conoscere la patologia giusta per un potenziale riconoscimento di invalidità. 4. Ha fatto pervenire memoria la difesa della NC con il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero in quanto manifestamente infondato e, in subordine, il rigetto. 5. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Aldo Esposito, ha chiesto il rigetto del ricorso. 3 Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 2.11 provvedimento impugnato reca la data del 18 maggio 2023 ed è stato depositato il 23 maggio 2023. In data 5 giugno 2023 risulta notificato all'Avvocatura dello Stato e risulta attestata l'esecutività il 21 giugno 2023. 3. In data 8 marzo 2024 è stata notificata all'Avvocatura dello Stato l'ordinanza con la quale la Corte territoriale aveva proceduto alla correzione dell'errore materiale relativamente ai dati anagrafici della ricorrente contenuti nel provvedimento emesso dalla Corte della riparazione. Solo in data 14 marzo 2024 è stato proposto il ricorso oggi in esame, in seguito alla notifica dell'ordinanza di correzione del provvedimento già esecutivo. 4. Da quanto detto discende la inammissibilità del ricorso in quanto proposto a distanza di nove mesi dalla notifica del provvedimento impugnato, peraltro, già dichiarato esecutivo. 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese alla resistente NC TA. Così deciso il 4 giugno 2024 Il consigli -stensore Il Prsinte