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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3497 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità aquiliana;
nella causa civile promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Simonetti;
Parte_1
- attrice - contro
, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. prof. Maria Costanza;
- convenuta - nonché contro
; Controparte_2
- convenuta contumace -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di per fatto illecito commesso ai suoi danni – così
[...] Controparte_2
come accertato in sede di A.T.P. e consistito nell'aver ricevuto errata diagnosi di positività alla sostanza allucinogena “Fenciclidina” formulata in sede di esami tossicologici effettuati nell'immediatezza dell'incidente stradale in cui la Pt_1
era stata coinvolta in data 18.8.2018 verso le ore 14.15 circa.
Costituitasi in giudizio, la struttura ospedaliera vocata ha contestato in fatto ed in diritto le pretese attoree, replicando di aver svolto gli accertamenti obbligatori previsti dall'art. 186 IV e V comma c.d.s. e che non possa trovare applicazione, pertanto, la normativa sulla responsabilità sanitaria di cui alla l. n.
24/2017; sottolineando, quanto al merito, l'insussistenza del nesso di causalità tra il falso positivo e i danni lamentati dall'attrice.
Data la natura documentale della controversia che ha reso superflua l'istruttoria orale, all'udienza dell'8.4.2025 la causa è stata discussa oralmente dai procuratori delle parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
È vero che risulta depositata agli atti la relazione peritale sottoscritta dalle ausiliarie incaricate durante il procedimento di ATP celebratori nel 2021, dott.ssa e , dalla quale si evince che “l'insieme dei punti Controparte_3 Persona_1
critici, precedentemente descritti nello specifico, mettono in dubbio l'esito dell'accertamento tossicologico a cui la Sig.ra è stata sottoposta, quali: Parte_1
test di primo livello (quindi a valenza non legale per quanto precedentemente descritto); il fatto che risulti assente la certificazione (clinica e analitica) che dovrebbe inconfutabilmente dimostrare l'alterazione psico-fisica della Sig.ra Pt_1
al momento dell'incidente. Pertanto risulta inficiata l'intera valutazione dello
[...]
stato psico-fisico del soggetto. Non essendo stati rispettati i parametri internazionali indicati e validati dai tossicologi forensi, come detto, rende il risultato delle indagini eseguite “confutabile” a valenza non legale ed in quanto tale
“non certo” nelle risultanze”. Ciò in quanto, nell'ipotesi della fenciclidina, la stessa sostanza, riscontrata come presente nelle urine della alla data Pt_1
dell'incidente, impiega dai 7 ai 14 giorni ad essere totalmente eliminata dall'organismo umano (pag. 7 relazione peritale).
Pertanto, sottolineano le ccttuu nominate, solo “il sangue costituisce la matrice biologica di elezione per le indagini cliniche e forensi. La concentrazione ematica e/o plasmatica della sostanza ricercata, infatti, consente di stabilire o di escludere la recente assunzione ed è direttamente correlabile allo status psicofisico del soggetto al momento del prelievo”; e ancora “nel test di screening tossicologico
(metodo immunologico - test di primo livello), la “Positività” significa che la sostanza è presente nell'urina in concentrazione superiore al cut-off, ma poiché la concentrazione urinaria della sostanza d'abuso NON è in alcun modo correlata con la concentrazione ematica della sostanza: - non fornisce comunque indicazioni sulla quantità della droga assunta, né sul momento dell'assunzione; - anche se indica l'assunzione probabile della sostanza in analisi, non può fornire indicazioni cliniche sul grado di disabilità psichica e motoria del paziente al momento della produzione del campione (NACB Guideline 11); - inoltre occorre anche tener presente che un risultato di “positività” può essere dovuto alla presenza di sostanze affini che danno cross-reattività con gli analiti in esame, producendo un risultato
“falso positivo”. Per tale motivo, affinché il risultato abbia valenza legale, è necessario che lo stesso venga sottoposto a test di conferma di secondo livello”.
In altre parole, al riscontro di fenciclidina nelle urine – che accerta la precedente assunzione della sostanza, fino a quaranta giorni prima dell'accertamento (pag. 9 della relazione ctu) - avrebbe dovuto effettuarsi test di secondo livello (esame del sangue) al fine di ottenere precise indicazioni cliniche sulla attuale e contestuale disabilità psichica e fisica del paziente;
in mancanza, non vi sono dati che consentano di concludere per “L'ALTERAZIONE PSICO-
FISICA DELLA SIG.RA ”. Parte_1
Fatte tali doverose premesse, in primo luogo appare chiara la differenza intercorrente tra lo stato di alterazione al momento dell'incidente e la eventuale assunzione di fenciclidina nei quaranta giorni precedenti, così come riscontrata nel test di primo livello effettuata dai sanitari dell'ospedale C. Panico: una cosa non esclude l'altra.
Del resto, sette giorni dopo il ricovero, la si sottopose all'esame di Pt_1
secondo livello che escluse la persistenza della sostanza nell'organismo dell'attrice.
In secondo luogo, risulta del tutto assente il nesso causale tra tale positività, falsa o vera che fosse, e i danni lamentati da parte attrice.
È da dirsi che né l'articolo di giornale né il servizio televisivo il cui video è anch'esso depositato agli atti, nel diffondere sui media locali la notizia del grave incidente avvenuto sulla Corsano-Santa Maria di Leuca il 18.8.2018, menzionano le generalità della ricorrente, facendo genericamente riferimento ad una “55enne” di Corsano, “forse” positiva alla fenciclidina, cd. polvere d'angelo, che comporta effetti allucinogeni sugli assuntori.
Quanto al danno psichico di cui la si duole, poi, appare del tutto Pt_1 ragionevole presumere che lo stato di depressione e di ansia lamentato da parte ricorrente sia ricollegabile, ove esistente, al gravissimo incidente in cui la stessa fu coinvolta il 18.8.2018 e in seguito al quale la fu trasportata in codice Pt_1
rosso e ricoverata in rianimazione presso il nosocomio convenuto, per aver perso il controllo dell'auto e aver rischiato di provocare una strage, avendo invaso l'opposta corsia di marcia e aver attinto due automobili, tra cui una vettura in cui viaggiava una bambina di pochi anni, fortunatamente illesa.
I danni patrimoniali, genericamente allegati, sono rimasti del tutto sforniti di prova, anche tenuto conto del fatto che, come allegato dall'attrice nell'atto introduttivo del presente procedimento, la ripetette tempestivamente i test Pt_1
tossicologici, che riportarono risultati negativi;
quanto alle spese sostenute dalla per la sua difesa nel giudizio penale per guida in stato di alterazione Pt_1
psicofisica, trattandosi di procedimento apertosi d'ufficio in seguito all'incidente stradale di cui s'è poc'anzi detto, non possono essere eziologicamente collegati alla condotta ascritta alla struttura convenuta.
Data la peculiarità della vicenda le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 15 aprile 2025
La giudice
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3497 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità aquiliana;
nella causa civile promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Simonetti;
Parte_1
- attrice - contro
, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. prof. Maria Costanza;
- convenuta - nonché contro
; Controparte_2
- convenuta contumace -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di per fatto illecito commesso ai suoi danni – così
[...] Controparte_2
come accertato in sede di A.T.P. e consistito nell'aver ricevuto errata diagnosi di positività alla sostanza allucinogena “Fenciclidina” formulata in sede di esami tossicologici effettuati nell'immediatezza dell'incidente stradale in cui la Pt_1
era stata coinvolta in data 18.8.2018 verso le ore 14.15 circa.
Costituitasi in giudizio, la struttura ospedaliera vocata ha contestato in fatto ed in diritto le pretese attoree, replicando di aver svolto gli accertamenti obbligatori previsti dall'art. 186 IV e V comma c.d.s. e che non possa trovare applicazione, pertanto, la normativa sulla responsabilità sanitaria di cui alla l. n.
24/2017; sottolineando, quanto al merito, l'insussistenza del nesso di causalità tra il falso positivo e i danni lamentati dall'attrice.
Data la natura documentale della controversia che ha reso superflua l'istruttoria orale, all'udienza dell'8.4.2025 la causa è stata discussa oralmente dai procuratori delle parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
È vero che risulta depositata agli atti la relazione peritale sottoscritta dalle ausiliarie incaricate durante il procedimento di ATP celebratori nel 2021, dott.ssa e , dalla quale si evince che “l'insieme dei punti Controparte_3 Persona_1
critici, precedentemente descritti nello specifico, mettono in dubbio l'esito dell'accertamento tossicologico a cui la Sig.ra è stata sottoposta, quali: Parte_1
test di primo livello (quindi a valenza non legale per quanto precedentemente descritto); il fatto che risulti assente la certificazione (clinica e analitica) che dovrebbe inconfutabilmente dimostrare l'alterazione psico-fisica della Sig.ra Pt_1
al momento dell'incidente. Pertanto risulta inficiata l'intera valutazione dello
[...]
stato psico-fisico del soggetto. Non essendo stati rispettati i parametri internazionali indicati e validati dai tossicologi forensi, come detto, rende il risultato delle indagini eseguite “confutabile” a valenza non legale ed in quanto tale
“non certo” nelle risultanze”. Ciò in quanto, nell'ipotesi della fenciclidina, la stessa sostanza, riscontrata come presente nelle urine della alla data Pt_1
dell'incidente, impiega dai 7 ai 14 giorni ad essere totalmente eliminata dall'organismo umano (pag. 7 relazione peritale).
Pertanto, sottolineano le ccttuu nominate, solo “il sangue costituisce la matrice biologica di elezione per le indagini cliniche e forensi. La concentrazione ematica e/o plasmatica della sostanza ricercata, infatti, consente di stabilire o di escludere la recente assunzione ed è direttamente correlabile allo status psicofisico del soggetto al momento del prelievo”; e ancora “nel test di screening tossicologico
(metodo immunologico - test di primo livello), la “Positività” significa che la sostanza è presente nell'urina in concentrazione superiore al cut-off, ma poiché la concentrazione urinaria della sostanza d'abuso NON è in alcun modo correlata con la concentrazione ematica della sostanza: - non fornisce comunque indicazioni sulla quantità della droga assunta, né sul momento dell'assunzione; - anche se indica l'assunzione probabile della sostanza in analisi, non può fornire indicazioni cliniche sul grado di disabilità psichica e motoria del paziente al momento della produzione del campione (NACB Guideline 11); - inoltre occorre anche tener presente che un risultato di “positività” può essere dovuto alla presenza di sostanze affini che danno cross-reattività con gli analiti in esame, producendo un risultato
“falso positivo”. Per tale motivo, affinché il risultato abbia valenza legale, è necessario che lo stesso venga sottoposto a test di conferma di secondo livello”.
In altre parole, al riscontro di fenciclidina nelle urine – che accerta la precedente assunzione della sostanza, fino a quaranta giorni prima dell'accertamento (pag. 9 della relazione ctu) - avrebbe dovuto effettuarsi test di secondo livello (esame del sangue) al fine di ottenere precise indicazioni cliniche sulla attuale e contestuale disabilità psichica e fisica del paziente;
in mancanza, non vi sono dati che consentano di concludere per “L'ALTERAZIONE PSICO-
FISICA DELLA SIG.RA ”. Parte_1
Fatte tali doverose premesse, in primo luogo appare chiara la differenza intercorrente tra lo stato di alterazione al momento dell'incidente e la eventuale assunzione di fenciclidina nei quaranta giorni precedenti, così come riscontrata nel test di primo livello effettuata dai sanitari dell'ospedale C. Panico: una cosa non esclude l'altra.
Del resto, sette giorni dopo il ricovero, la si sottopose all'esame di Pt_1
secondo livello che escluse la persistenza della sostanza nell'organismo dell'attrice.
In secondo luogo, risulta del tutto assente il nesso causale tra tale positività, falsa o vera che fosse, e i danni lamentati da parte attrice.
È da dirsi che né l'articolo di giornale né il servizio televisivo il cui video è anch'esso depositato agli atti, nel diffondere sui media locali la notizia del grave incidente avvenuto sulla Corsano-Santa Maria di Leuca il 18.8.2018, menzionano le generalità della ricorrente, facendo genericamente riferimento ad una “55enne” di Corsano, “forse” positiva alla fenciclidina, cd. polvere d'angelo, che comporta effetti allucinogeni sugli assuntori.
Quanto al danno psichico di cui la si duole, poi, appare del tutto Pt_1 ragionevole presumere che lo stato di depressione e di ansia lamentato da parte ricorrente sia ricollegabile, ove esistente, al gravissimo incidente in cui la stessa fu coinvolta il 18.8.2018 e in seguito al quale la fu trasportata in codice Pt_1
rosso e ricoverata in rianimazione presso il nosocomio convenuto, per aver perso il controllo dell'auto e aver rischiato di provocare una strage, avendo invaso l'opposta corsia di marcia e aver attinto due automobili, tra cui una vettura in cui viaggiava una bambina di pochi anni, fortunatamente illesa.
I danni patrimoniali, genericamente allegati, sono rimasti del tutto sforniti di prova, anche tenuto conto del fatto che, come allegato dall'attrice nell'atto introduttivo del presente procedimento, la ripetette tempestivamente i test Pt_1
tossicologici, che riportarono risultati negativi;
quanto alle spese sostenute dalla per la sua difesa nel giudizio penale per guida in stato di alterazione Pt_1
psicofisica, trattandosi di procedimento apertosi d'ufficio in seguito all'incidente stradale di cui s'è poc'anzi detto, non possono essere eziologicamente collegati alla condotta ascritta alla struttura convenuta.
Data la peculiarità della vicenda le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 15 aprile 2025
La giudice
Caterina Stasi