Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 37086
CASS
Sentenza 8 giugno 2023

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Massime1

In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso.

Commentario1

  • 1Alla Consulta la richiesta di aggiungere altro caso di differimento quando la vita carceraria è disumanaAccesso limitato
    Carmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 17 marzo 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 37086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37086
Data del deposito : 8 giugno 2023

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