CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
Massime • 1
In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso.
Commentario • 1
- 1. Alla Consulta la richiesta di aggiungere altro caso di differimento quando la vita carceraria è disumanaAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 17 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 37086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37086 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento