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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 01/12/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G.341/2021
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 3 novembre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 420 cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 1° dicembre 2025
Il got dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.341/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione avverso avviso di accertamento
PROMOSSA DA
nato a San Giovanni a [...] il 23 dicembre Parte_1
1953 (Codice Fiscale ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Antonio Domenico Ferrante ed elettivamente domiciliato come in atti
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., (C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
NONCHE' CONTRO
(P. IVA: ) in persona del proprio legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Ruotolo ed elettivamente domiciliata come in atti
resistente
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n°0227835 del 27 dicembre 2019, con la quale la nella sua CP_2
Pag. 2 qualità di concessionaria della riscossione per conto del Controparte_1 aveva chiesto “il pagamento della somma di € 90,00 a titolo di (presunto) debito causalizzato da mancato pagamento del canone occupazione suolo per passo carrabile, sanzioni, interessi ed altri oneri connessi”.
A sostegno del ricorso evidenziava la mancanza dei presupposti poiché il ricorrente “non utilizza spazi ed aree pubbliche del Comune di CP_1 in quanto, l'unico accesso, peraltro solo pedonale, per accedere alla Sua abitazione, è costituito da una “pendenza” sul marciapiede pubblico, sussistente da oltre venti anni, in prossimità dell'accesso all'abitazione del ricorrente”.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“annullare l'Ingiunzione di pagamento n°0227835, per mancanza di presupposti, per quanto motivato nella premessa del presente Ricorso;
annullare ogni altro Provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente Con condanna dei resistenti all'integrale pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto
Avvocato per dichiarato anticipo ex art.93 Cpc”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente che CP_2 contestava i motivi di ricorso. In particolare, eccepiva, in via preliminare,
l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per intervenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'ingiunzione di pagamento impugnata, e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze anche in ragione del fatto che “la tassa COSAP è dovuta dal contribuente anche quando non sia modificato il piano stradale con interventi visibili”.
Non si costituiva in giudizio il nonostante la ritualità Controparte_1 delle comunicazioni e notifiche nei suoi confronti, tanto è vero che all'udienza dell'11 maggio 2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 17 ottobre 2022, depositava nota del Controparte_1 del 22 aprile 2022 prot. 00005544/2022, con la quale, tra l'altro, si dava
Pag. 3 atto che “quanto dichiarato dall'interessato corrisponde al vero in quanto non ha mai prodotto istanza per ottenere autorizzazione per passo carrabile di cui al vigente Codice della Strada e non risulta aver mai usufruito di detto accesso”, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Successivamente, in seguito a vari rinvii anche per bonario componimento, veniva fissata udienza per la discussione ai sensi degli artt. 420 c.p.c. e 127 ter c.p.c..
All'udienza del 3 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, lette le note di trattazione per l'udienza sopra indicata, la causa viene decisa come di seguito.
In via preliminare va confermata la contumacia del Controparte_1 come da provvedimento reso all'udienza dell'11 maggio 2021.
Sempre in via preliminare, va osservato che in corso di giudizio è stata assunta agli atti, a mezzo della produzione da parte del ricorrente, nota del Comune di Sapri - Settore Polizia Municipale del 22 aprile 2022 prot.
00005544/2022, nella quale testualmente si legge: “Dagli accertamenti ulteriormente effettuati si evince che quanto dichiarato dall'interessato corrisponde al vero in quanto non ha mai prodotto istanza per ottenere autorizzazione per passo carrabile di cui al vigente Codice della Strada
e non risulta aver mai usufruito di detto accesso”.
Orbene, detta comunicazione ben poteva essere prodotta agli atti, sia perché di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie secondo il rito di trattazione, sia perché la stessa giurisprudenza ne ammette la produzione anche nell'ambito del giudizio per AZ (ex multis, Cass., n. 9504/2024).
Nello specifico, la richiamata nota rappresenta un vero e proprio provvedimento di sgravio reso dalla competente amministrazione creditrice, con la conseguente possibilità di emettere decisione di cessata
Pag. 4 materia del contendere, già richiesta anche da parte ricorrente con le note di trattazione scritta per l'udienza del 17 ottobre 2022.
Invero, un provvedimento di sgravio emesso in pendenza di ricorso determina la cessata materia del contendere. Infatti, verificata la corrispondenza tra quanto oggetto dell'atto di accertamento e quanto oggetto della nota di sgravio, il giudice, prendendo atto della situazione sopravvenuta, non può che applicare il principio della cessazione della materia del contendere (ex multis, Cass., n. 9504/2024).
In particolare, la cessata materia del contendere si verifica allorquando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti per essere sopraggiunti, nel corso del procedimento, eventi estintivi della controversia (ex plurimis, Cass., 28.07.04, n. 14194).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere si verifica anche quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (ex multis,
Cass., 11.09.96, n. 8219; Cass., 12.03.93, n. 2970).
Tenuto conto dell'iter processuale, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.341/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n°0227835 del 27 dicembre 2019, con la quale la nella sua qualità di CP_2 concessionaria della riscossione per conto del Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Lagonegro, 1° dicembre 2025
Il g.o.t.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 5
SEZIONE CIVILE
R.G.341/2021
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 3 novembre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 420 cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 1° dicembre 2025
Il got dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.341/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione avverso avviso di accertamento
PROMOSSA DA
nato a San Giovanni a [...] il 23 dicembre Parte_1
1953 (Codice Fiscale ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Antonio Domenico Ferrante ed elettivamente domiciliato come in atti
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., (C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
NONCHE' CONTRO
(P. IVA: ) in persona del proprio legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Ruotolo ed elettivamente domiciliata come in atti
resistente
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n°0227835 del 27 dicembre 2019, con la quale la nella sua CP_2
Pag. 2 qualità di concessionaria della riscossione per conto del Controparte_1 aveva chiesto “il pagamento della somma di € 90,00 a titolo di (presunto) debito causalizzato da mancato pagamento del canone occupazione suolo per passo carrabile, sanzioni, interessi ed altri oneri connessi”.
A sostegno del ricorso evidenziava la mancanza dei presupposti poiché il ricorrente “non utilizza spazi ed aree pubbliche del Comune di CP_1 in quanto, l'unico accesso, peraltro solo pedonale, per accedere alla Sua abitazione, è costituito da una “pendenza” sul marciapiede pubblico, sussistente da oltre venti anni, in prossimità dell'accesso all'abitazione del ricorrente”.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“annullare l'Ingiunzione di pagamento n°0227835, per mancanza di presupposti, per quanto motivato nella premessa del presente Ricorso;
annullare ogni altro Provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente Con condanna dei resistenti all'integrale pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto
Avvocato per dichiarato anticipo ex art.93 Cpc”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente che CP_2 contestava i motivi di ricorso. In particolare, eccepiva, in via preliminare,
l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per intervenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'ingiunzione di pagamento impugnata, e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze anche in ragione del fatto che “la tassa COSAP è dovuta dal contribuente anche quando non sia modificato il piano stradale con interventi visibili”.
Non si costituiva in giudizio il nonostante la ritualità Controparte_1 delle comunicazioni e notifiche nei suoi confronti, tanto è vero che all'udienza dell'11 maggio 2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 17 ottobre 2022, depositava nota del Controparte_1 del 22 aprile 2022 prot. 00005544/2022, con la quale, tra l'altro, si dava
Pag. 3 atto che “quanto dichiarato dall'interessato corrisponde al vero in quanto non ha mai prodotto istanza per ottenere autorizzazione per passo carrabile di cui al vigente Codice della Strada e non risulta aver mai usufruito di detto accesso”, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Successivamente, in seguito a vari rinvii anche per bonario componimento, veniva fissata udienza per la discussione ai sensi degli artt. 420 c.p.c. e 127 ter c.p.c..
All'udienza del 3 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, lette le note di trattazione per l'udienza sopra indicata, la causa viene decisa come di seguito.
In via preliminare va confermata la contumacia del Controparte_1 come da provvedimento reso all'udienza dell'11 maggio 2021.
Sempre in via preliminare, va osservato che in corso di giudizio è stata assunta agli atti, a mezzo della produzione da parte del ricorrente, nota del Comune di Sapri - Settore Polizia Municipale del 22 aprile 2022 prot.
00005544/2022, nella quale testualmente si legge: “Dagli accertamenti ulteriormente effettuati si evince che quanto dichiarato dall'interessato corrisponde al vero in quanto non ha mai prodotto istanza per ottenere autorizzazione per passo carrabile di cui al vigente Codice della Strada
e non risulta aver mai usufruito di detto accesso”.
Orbene, detta comunicazione ben poteva essere prodotta agli atti, sia perché di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie secondo il rito di trattazione, sia perché la stessa giurisprudenza ne ammette la produzione anche nell'ambito del giudizio per AZ (ex multis, Cass., n. 9504/2024).
Nello specifico, la richiamata nota rappresenta un vero e proprio provvedimento di sgravio reso dalla competente amministrazione creditrice, con la conseguente possibilità di emettere decisione di cessata
Pag. 4 materia del contendere, già richiesta anche da parte ricorrente con le note di trattazione scritta per l'udienza del 17 ottobre 2022.
Invero, un provvedimento di sgravio emesso in pendenza di ricorso determina la cessata materia del contendere. Infatti, verificata la corrispondenza tra quanto oggetto dell'atto di accertamento e quanto oggetto della nota di sgravio, il giudice, prendendo atto della situazione sopravvenuta, non può che applicare il principio della cessazione della materia del contendere (ex multis, Cass., n. 9504/2024).
In particolare, la cessata materia del contendere si verifica allorquando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti per essere sopraggiunti, nel corso del procedimento, eventi estintivi della controversia (ex plurimis, Cass., 28.07.04, n. 14194).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere si verifica anche quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (ex multis,
Cass., 11.09.96, n. 8219; Cass., 12.03.93, n. 2970).
Tenuto conto dell'iter processuale, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.341/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n°0227835 del 27 dicembre 2019, con la quale la nella sua qualità di CP_2 concessionaria della riscossione per conto del Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Lagonegro, 1° dicembre 2025
Il g.o.t.
dott.ssa Carmela Abagnara
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