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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 16/12/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16 dicembre 2025 R.G.288/2024
Oggi 16 dicembre 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa IN PI è comparso nell'interesse dei ricorrenti l'avv. Fabrizio Mulas il quale conferma difese e conclusioni in atti e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa IN PI, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 288/2024 di R.G. promossa da
, (C.F. ), nata Torpè il 25 marzo 1958, Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ),n. a Torpè il 28 febbraio 1959, coniugi in regime di comunione, entrambi C.F._2
residenti in Torpè, Via Venezia s.n., elettivamente domiciliati in Nuoro in via L. da Vinci n. 40 presso lo studio degli avvocati Michele Mannironi ( CF e Francesca Manca ( C.F. C.F._3
, che pure li rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti rilasciata su C.F._4
foglio separato in data 8 marzo 2024,
RICORRENTI
CONTRO
,n. a Roma il 13.09.1940, residente in [...]
n.187, , n. a Nuoro il 04.10.1966, ivi residente in [...]
n. 67, , n. a Nuoro il 12.09.1968, ivi residente in [...] [...]
n. a Nuoro il 28.09.1974, residente in [...], CP_4 [...]
, n. a Siniscola il 23.05.1933,residente in [...], Controparte_5
n. a Torpè il 13.01.1957, ivi residente in [...], Controparte_6 [...]
, n.a Torpè il 06.07.1953, residente in [...]80101 LIVBNO CP_7 CP_8
n. 3 , n. a Nuoro il 31.10.1944, residente in [...]CP_9 Parte_3
Padovana, Via Alessandro Manzoni n. 29, ,n.a Nuoro il 20 marzo 1949, Parte_4
residente in [...], , n. a Desulo il 12.03.1940, CP_10
residente Cagliari, Via Diego Gregorio Cadello n. 6, n. a Nuoro Controparte_11
il 30.03.1970, residente in [...], n. a CP_12 Nuoro il 10.12.1974, residente in [...], Padenghe sul Garda, , n. a Nuoro CP_13
il 10.12.1974 residente in [...], Padenghe sul Garda, loro eredi o aventi causa,
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , (C.F. ), nata Torpè il 25 marzo Parte_1 C.F._1
1958, , (C.F. ),n. a Torpè il 28 febbraio 1959, coniugi in regime Parte_2 C.F._2
di comunione, entrambi residenti in Torpè, Via Venezia s.n., hanno acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà due immobili di due immobili, entrambi siti in Via Venezia a Torpè, uno destinato a cortile, censito al NCF di quel comune al F.40 part.527 sub.
3 -cat. F/1 di mq 47, già censito al NCT del comune di Torpè al F. 40 part. 527, ex 332 ex 89, piano T, l'altro destinato a cantina, censito al NCF del comune di Torpè al F.40 part.931 sub 3-cat. F/3 piano S1, realizzati su area censita originariamente al NCT al F. 40 particella 527,-ex F. 40 particella 332,,ex F.40 particella 89, confinante con Via Genova, proprietà fam. Capra altra proprietà degli attori, salvo altri,
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. regolarmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essi ricorrenti dei beni indicati in dispositivo. I ricorrenti hanno esposto che sono al possesso dalla metà degli anni ottanta di due immobili, entrambi siti in Via Venezia a Torpè, uno destinato a cortile, censito al NCF di quel comune al
F.40 part.527 sub.
3 -cat. F/1 di mq 47, già censito al NCT del comune di Torpè al F. 40 part. 527, ex
332 ex 89, piano T, l'altro destinato a cantina, censito al NCF del comune di Torpè al F.40 part.931 sub
3-cat. F/3 piano S1, realizzati su area censita originariamente al NCT al F. 40 particella 527,-ex F. 40 particella 332,,ex F.40 particella 89, confinante con Via Genova, proprietà fam. Capra altra proprietà degli attori. I coniugi hanno utilizzato ed utilizzano la piccola cantina e il cortile in quanto facenti Parte_5
parte, (sottostanti) ad altra abitazione di loro proprietà da sempre adibendoli a deposito attrezzi, legnaia e in quello adibito a cantina, custodendovi attrezzatura e in parte a dispensa. Gli stessi immobili a cura degli attori sono stati nel tempo curati, migliorati e mantenuti allo scopo sopraindicato. Nonostante tale situazione di fatto, presso i competenti uffici del Territorio e delle Entrate gli immobili e l'area sulla quale sono stati realizzati sono a vario titolo intestati ai signori n. a Torpè il 13.01.1957, Controparte_6
, n.a Torpè il 06.07.1953, n.a il 1° 12.1894, Controparte_7 Persona_1 Persona_2
deceduta in Siniscola il 07.02.1983 e ai figli, , n.a Siniscola il 7 febbraio 1932, ivi Controparte_14
deceduto il 15.05.2020, ( i cui eredi sono la moglie n.a Roma il 13.09.1940 e i figli CP_1 [...]
, n. a Nuoro il 04.10.1966, , n. a Nuoro 12.09.1968 e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
n. a Nuoro il 28.09.1974), , n.a il 16.12.1926, deceduta in Siniscola, Persona_3 Persona_2
nubile, il 26.12.2016, , n.a Siniscola il 25.03.1933, , n. a Controparte_5 Persona_4
il 18.09.1921, deceduto a Nuoro il 3 .05.1998, coniugato con n.a Persona_2 Persona_5
Nuoro il 07.03.1933, deceduta in Nuoro il 29.01.2009 senza prole, i cui eredi, dopo ricerche, sono stati individuati nei signori , n. a Nuoro il 31.10.1944, ( fratello ), Parte_3 Parte_4
n.a Nuoro il 20 marzo 1949 ( sorella ), , n. a Desulo il 12.03.1940,
[...] CP_10 [...]
n. a Nuoro il 30.03.1970, n. a Nuoro il 10.12.1974, n. Controparte_11 CP_12 CP_13
a Nuoro il 10.12.1974, rispettivamente marito e figli di n. a Nuoro il Persona_6
23.01.1939, deceduta in San Teodoro il 14.08.1999, sorella di Da oltre vent'anni né Persona_5
i formali intestatari catastali né i loro eredi e/o aventi causa hanno mai posseduto gli immobili e tantomeno hanno posto in essere atti interruttivi del possesso esercitato dai ricorrenti
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia degli altri convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 16.12.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i bene oggetto di causa sono stati utilizzati dai ricorrenti da oltre vent'anni: gli stessi, nel corso del tempo, hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, hanno realizzato opere di muratura, pavimentazione, recinzioni, allacci ai servizi
(cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 30.10.2025 ). Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass.
n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa IN PI
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16 dicembre 2025 R.G.288/2024
Oggi 16 dicembre 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa IN PI è comparso nell'interesse dei ricorrenti l'avv. Fabrizio Mulas il quale conferma difese e conclusioni in atti e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa IN PI, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 288/2024 di R.G. promossa da
, (C.F. ), nata Torpè il 25 marzo 1958, Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ),n. a Torpè il 28 febbraio 1959, coniugi in regime di comunione, entrambi C.F._2
residenti in Torpè, Via Venezia s.n., elettivamente domiciliati in Nuoro in via L. da Vinci n. 40 presso lo studio degli avvocati Michele Mannironi ( CF e Francesca Manca ( C.F. C.F._3
, che pure li rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti rilasciata su C.F._4
foglio separato in data 8 marzo 2024,
RICORRENTI
CONTRO
,n. a Roma il 13.09.1940, residente in [...]
n.187, , n. a Nuoro il 04.10.1966, ivi residente in [...]
n. 67, , n. a Nuoro il 12.09.1968, ivi residente in [...] [...]
n. a Nuoro il 28.09.1974, residente in [...], CP_4 [...]
, n. a Siniscola il 23.05.1933,residente in [...], Controparte_5
n. a Torpè il 13.01.1957, ivi residente in [...], Controparte_6 [...]
, n.a Torpè il 06.07.1953, residente in [...]80101 LIVBNO CP_7 CP_8
n. 3 , n. a Nuoro il 31.10.1944, residente in [...]CP_9 Parte_3
Padovana, Via Alessandro Manzoni n. 29, ,n.a Nuoro il 20 marzo 1949, Parte_4
residente in [...], , n. a Desulo il 12.03.1940, CP_10
residente Cagliari, Via Diego Gregorio Cadello n. 6, n. a Nuoro Controparte_11
il 30.03.1970, residente in [...], n. a CP_12 Nuoro il 10.12.1974, residente in [...], Padenghe sul Garda, , n. a Nuoro CP_13
il 10.12.1974 residente in [...], Padenghe sul Garda, loro eredi o aventi causa,
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , (C.F. ), nata Torpè il 25 marzo Parte_1 C.F._1
1958, , (C.F. ),n. a Torpè il 28 febbraio 1959, coniugi in regime Parte_2 C.F._2
di comunione, entrambi residenti in Torpè, Via Venezia s.n., hanno acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà due immobili di due immobili, entrambi siti in Via Venezia a Torpè, uno destinato a cortile, censito al NCF di quel comune al F.40 part.527 sub.
3 -cat. F/1 di mq 47, già censito al NCT del comune di Torpè al F. 40 part. 527, ex 332 ex 89, piano T, l'altro destinato a cantina, censito al NCF del comune di Torpè al F.40 part.931 sub 3-cat. F/3 piano S1, realizzati su area censita originariamente al NCT al F. 40 particella 527,-ex F. 40 particella 332,,ex F.40 particella 89, confinante con Via Genova, proprietà fam. Capra altra proprietà degli attori, salvo altri,
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. regolarmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essi ricorrenti dei beni indicati in dispositivo. I ricorrenti hanno esposto che sono al possesso dalla metà degli anni ottanta di due immobili, entrambi siti in Via Venezia a Torpè, uno destinato a cortile, censito al NCF di quel comune al
F.40 part.527 sub.
3 -cat. F/1 di mq 47, già censito al NCT del comune di Torpè al F. 40 part. 527, ex
332 ex 89, piano T, l'altro destinato a cantina, censito al NCF del comune di Torpè al F.40 part.931 sub
3-cat. F/3 piano S1, realizzati su area censita originariamente al NCT al F. 40 particella 527,-ex F. 40 particella 332,,ex F.40 particella 89, confinante con Via Genova, proprietà fam. Capra altra proprietà degli attori. I coniugi hanno utilizzato ed utilizzano la piccola cantina e il cortile in quanto facenti Parte_5
parte, (sottostanti) ad altra abitazione di loro proprietà da sempre adibendoli a deposito attrezzi, legnaia e in quello adibito a cantina, custodendovi attrezzatura e in parte a dispensa. Gli stessi immobili a cura degli attori sono stati nel tempo curati, migliorati e mantenuti allo scopo sopraindicato. Nonostante tale situazione di fatto, presso i competenti uffici del Territorio e delle Entrate gli immobili e l'area sulla quale sono stati realizzati sono a vario titolo intestati ai signori n. a Torpè il 13.01.1957, Controparte_6
, n.a Torpè il 06.07.1953, n.a il 1° 12.1894, Controparte_7 Persona_1 Persona_2
deceduta in Siniscola il 07.02.1983 e ai figli, , n.a Siniscola il 7 febbraio 1932, ivi Controparte_14
deceduto il 15.05.2020, ( i cui eredi sono la moglie n.a Roma il 13.09.1940 e i figli CP_1 [...]
, n. a Nuoro il 04.10.1966, , n. a Nuoro 12.09.1968 e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
n. a Nuoro il 28.09.1974), , n.a il 16.12.1926, deceduta in Siniscola, Persona_3 Persona_2
nubile, il 26.12.2016, , n.a Siniscola il 25.03.1933, , n. a Controparte_5 Persona_4
il 18.09.1921, deceduto a Nuoro il 3 .05.1998, coniugato con n.a Persona_2 Persona_5
Nuoro il 07.03.1933, deceduta in Nuoro il 29.01.2009 senza prole, i cui eredi, dopo ricerche, sono stati individuati nei signori , n. a Nuoro il 31.10.1944, ( fratello ), Parte_3 Parte_4
n.a Nuoro il 20 marzo 1949 ( sorella ), , n. a Desulo il 12.03.1940,
[...] CP_10 [...]
n. a Nuoro il 30.03.1970, n. a Nuoro il 10.12.1974, n. Controparte_11 CP_12 CP_13
a Nuoro il 10.12.1974, rispettivamente marito e figli di n. a Nuoro il Persona_6
23.01.1939, deceduta in San Teodoro il 14.08.1999, sorella di Da oltre vent'anni né Persona_5
i formali intestatari catastali né i loro eredi e/o aventi causa hanno mai posseduto gli immobili e tantomeno hanno posto in essere atti interruttivi del possesso esercitato dai ricorrenti
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia degli altri convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 16.12.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i bene oggetto di causa sono stati utilizzati dai ricorrenti da oltre vent'anni: gli stessi, nel corso del tempo, hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, hanno realizzato opere di muratura, pavimentazione, recinzioni, allacci ai servizi
(cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 30.10.2025 ). Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass.
n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa IN PI