Articolo 4 della Legge 13 gennaio 1994, n. 43
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 febbraio 1994
Art. 4. 1. Le cambiali finanziarie sono considerate valori mobiliari per qualsiasi finalita' prevista dall'ordinamento.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente