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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 13/01/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UL SALVATORE, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2977/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 55732500003425 IMU 2019
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400001834 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5122/2025 depositato il
25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 01/07/2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso contro “Publiservizi Srl”, nonché contro il Comune di Caserta avverso il Sollecito di Pagamento n. 55732500003425 del 16.04.2025 di complessivi
€ 1.239,95 emesso dal detto concessionario “Publiservizi Srl” e conseguente ad Avviso di accertamento emesso il 03/07/2024 n. 404024 per IMU/2019 notificato il 02/09/2024.
La ricorrente affida le proprie doglianze ai seguenti motivi: (i) Irregolarità del procedimento per omessa notifica di atti presupposti;
(ii) Prescrizione del credito azionato;
(iii) Nullità dell'intimazione per carenza di adeguata motivazione (iv) Violazione dell'art. 7 co.
5-bis del D.LGS. 546/92 poiché l'atto presupposto al sollecito di pagamento non è mai stato notificato ed il credito risulta prescritto. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento dell'atto impugnato.
In data odierna si è proceduto alla trattazione della controversia, all'esito della quale questo Giudice ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e va rigettato.
In applicazione del principio della ragione più liquida, assorbente tutte le altre, questo Giudice ritiene sufficiente trattare il primo motivo addotto dalla ricorrente volto a far valere la irregolarità del procedimento per omessa notifica di atti presupposti quindi la prescrizione del credito azionato.
Va rilevato che parte resistente ha versato in atti del fascicolo processuale copia dell'Avviso di accertamento n. 404024 emesso il 03/07/2024 notificato alla ricorrente con raccomandata n. RB0001125583 avente riferimento all'identificativo spedizione n. 061022404024 relativamente al quale, a motivo della rilevata assenza della destinataria all'indirizzo di destinazione, l'incaricato alla distribuzione rilascia in data
07/08/2024 presso detto indirizzo regolare Avviso di giacenza.
Considerato che, come tra l'altro ribadito da parte resistente, consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate secondo cui la notifica in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario si intende eseguita decorsi 10 giorni dal rilascio dell'Avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale.
Ciò considerato, tenuto conto che come evidenziato v'è stata regolare notifica dell'Avviso di Accertamento
n. 404024, nessuna decadenza e/o prescrizione può essere accampata in relazione al credito da esso veicolato che invece risulta ormai cristallizzato e irretrattabile.
Alla stregua di quanto innanzi considerato, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Questo Giudice rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in
€ 250,00 comprensive di CUT e spese generali, oltre oneri accessori se dovuti, in favore della costituita
Publiservizi srl.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UL SALVATORE, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2977/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 55732500003425 IMU 2019
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400001834 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5122/2025 depositato il
25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 01/07/2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso contro “Publiservizi Srl”, nonché contro il Comune di Caserta avverso il Sollecito di Pagamento n. 55732500003425 del 16.04.2025 di complessivi
€ 1.239,95 emesso dal detto concessionario “Publiservizi Srl” e conseguente ad Avviso di accertamento emesso il 03/07/2024 n. 404024 per IMU/2019 notificato il 02/09/2024.
La ricorrente affida le proprie doglianze ai seguenti motivi: (i) Irregolarità del procedimento per omessa notifica di atti presupposti;
(ii) Prescrizione del credito azionato;
(iii) Nullità dell'intimazione per carenza di adeguata motivazione (iv) Violazione dell'art. 7 co.
5-bis del D.LGS. 546/92 poiché l'atto presupposto al sollecito di pagamento non è mai stato notificato ed il credito risulta prescritto. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento dell'atto impugnato.
In data odierna si è proceduto alla trattazione della controversia, all'esito della quale questo Giudice ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e va rigettato.
In applicazione del principio della ragione più liquida, assorbente tutte le altre, questo Giudice ritiene sufficiente trattare il primo motivo addotto dalla ricorrente volto a far valere la irregolarità del procedimento per omessa notifica di atti presupposti quindi la prescrizione del credito azionato.
Va rilevato che parte resistente ha versato in atti del fascicolo processuale copia dell'Avviso di accertamento n. 404024 emesso il 03/07/2024 notificato alla ricorrente con raccomandata n. RB0001125583 avente riferimento all'identificativo spedizione n. 061022404024 relativamente al quale, a motivo della rilevata assenza della destinataria all'indirizzo di destinazione, l'incaricato alla distribuzione rilascia in data
07/08/2024 presso detto indirizzo regolare Avviso di giacenza.
Considerato che, come tra l'altro ribadito da parte resistente, consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate secondo cui la notifica in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario si intende eseguita decorsi 10 giorni dal rilascio dell'Avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale.
Ciò considerato, tenuto conto che come evidenziato v'è stata regolare notifica dell'Avviso di Accertamento
n. 404024, nessuna decadenza e/o prescrizione può essere accampata in relazione al credito da esso veicolato che invece risulta ormai cristallizzato e irretrattabile.
Alla stregua di quanto innanzi considerato, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Questo Giudice rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in
€ 250,00 comprensive di CUT e spese generali, oltre oneri accessori se dovuti, in favore della costituita
Publiservizi srl.