Versione
31 agosto 1978
31 agosto 1978
Art. 6.
Le domande intese ad ottenere l'assegnazione delle terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate sono sottoposte al parere delle commissioni previste dall'articolo 3 per l'accertamento delle condizioni stabilite dalla presente legge. Il parere deve essere emesso entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 nel rispetto del principio del contraddittorio.
Sulla domanda di assegnazione provvede con decreto, entro quindici giorni, il presidente della regione, in conformita' al parere delle commissioni predette.
Il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennita', di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa, salvo il rimborso eventualmente dovuto dall'assegnatario per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione, previo parere delle apposite commissioni di cui all'articolo 3.
Al tribunale amministrativo regionale, limitatamente ai provvedimenti riguardanti le terre insufficientemente coltivate, ferma restando la giurisdizione di legittimita', sono estesi in materia di contenzioso ed ai fini decisionali i poteri di cognizione e di istruzione.
Le domande intese ad ottenere l'assegnazione delle terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate sono sottoposte al parere delle commissioni previste dall'articolo 3 per l'accertamento delle condizioni stabilite dalla presente legge. Il parere deve essere emesso entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 nel rispetto del principio del contraddittorio.
Sulla domanda di assegnazione provvede con decreto, entro quindici giorni, il presidente della regione, in conformita' al parere delle commissioni predette.
Il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennita', di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa, salvo il rimborso eventualmente dovuto dall'assegnatario per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione, previo parere delle apposite commissioni di cui all'articolo 3.
Al tribunale amministrativo regionale, limitatamente ai provvedimenti riguardanti le terre insufficientemente coltivate, ferma restando la giurisdizione di legittimita', sono estesi in materia di contenzioso ed ai fini decisionali i poteri di cognizione e di istruzione.
Commentario • 1
- 1. Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: i limiti tracciati dalla ConsultaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 luglio 2004 · 0.6763831
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 10/10/1983, n. 301Provvedimento: […] E non va taciuto, da ultimo, che con l'art. 6, ultimo comma, della legge n. 440 del 1978 sono stati "estesi" i poteri di cognizione e di istruzione del giudice amministrativo di legittimità per quel che riguarda i provvedimenti relativi a terre insufficientemente coltivate.Leggi di più...
- agricoltura·
- legge·
- concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate ai contadini·
- sindacabilita' in quanto tuttora applicabili.·
- legislazione di emergenza, adottata con riferimento a situazioni di carattere oggettivo·
- non fondatezza della questione.·
- sent. 301/83 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- concessione di terre incolte ai contadini·
- insussistenza·
- sua efficacia ex nunc·
- assunta violazione degli artt. 3, 24, 42, 43, 44, 97 e 113 cost.·
- sent. 301/83 b. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- norme ad essa anteriori nella stessa materia