Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/05/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.5.2025 , nella causa iscritta al n. 1973 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nata a [...] , rappresentato e difeso giusta procura a Parte_1 margine del ricorso dall'avv. Elvira Pancari, 1 presso il cui studio in Solopaca alla via Roma
n. 58 elegge domicilio;
RICORRENTE
CONTRO
l' in persona del legale Controparte_1
Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Morreale per procura generale alle liti, rep n. 37590, del 23.1.2023, a rogito dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, elettivamente domiciliato in Benevento, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della
Sede provinciale dell'Istituto sito in Via Foschini n. 28, ;
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
,rappresentata e difesa, per mandato in calce alla memoria, dall'Avv. Ettore Freda, presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla Via Carlo del Balzo n. 59
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.5.2024 e ritualmente notificato, ha proposto un' ISTANZA
Parte_2
chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento
[...] opposta nonché di 6 avvisi di addebito richiamati nell'intimazione.
Parte opponente ha eccepito la decadenza ex art.25 d.lgs 46/1999, la mancata notifica degli avvisi di addebito nonché la prescrizione dei contributi.
CP_ Si è costituito l' con memoria depositata il 14.1.2025 chiedendo il rigetto del ricorso.
L' si è costituita con memoria depositata il 28,.4.2025 Controparte_2 eccependo la nullità del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo .
Come è noto, nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito.
Ne consegue, pertanto, che, ove il ricorso sia privo, dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il ricorso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata (cfr.
Cass. 27 maggio 2008, n.13825; cui adde ex plurimis: Cass. 5 febbraio 2008, n.2732; 16 gennaio 2007, n.820; 27 agosto 2004 n.17976, 23 marzo 2004 n.5794).
Occorre altresì rimarcare che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (Cass. S.U. 17 giugno 2004, n. 11353) e costituisce, del pari, ius receptum che, nel rito di lavoro, si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che, ai sensi degli artt.414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro, nel ricorso introduttivo, quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate al ricorso (cfr. al riguardo:
Cass. Sez.Un. 17 giugno 2004, n.11353 cit., cui adde: Cass. Sez.Un., 20 aprile 2005, n.8202;
Cass., sez. Un. 23 gennaio 2002, n.761).
Inoltre, deve osservarsi che il mero deposito di documenti anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite non può supplire alla carenza della causa petendi e del petitum, atteso che uno è il piano delle allegazioni – in relazione al quale, solo, va valutata la
“completezza” del ricorso – altro è il piano delle produzioni documentali destinato a venire in rilievo in una fase processuale logicamente e cronologicamente distinta ed in funzione esclusivamente probatoria di quanto già oggetto di precedente allegazione.
Né, a parere del giudicante, la nullità del ricorso si presta ad essere sanate, similmente a quanto avviene per l'atto di citazione, attraverso una estensione analogica del meccanismo processuale delineato dall'art.164 comma 5 c.p.c.: appare, infatti, incompatibile con un processo, quale quello del lavoro, caratterizzato- almeno nell'originario disegno normativo - da concentrazione e speditezza e da un rigido sistema di preclusioni, volto alla immediata definizione del thema decidendi, qualsiasi successiva integrazione della domanda i cui fatti costituitivi non risultino compiutamente esposti nell'atto introduttivo del giudizio.
Ciò premesso, sussiste, nel caso di specie, la violazione delle disposizioni dell'art. 414 n. 3
c.p.c, in quanto la parte ricorrente ha omesso di determinare l'oggetto.
Nel dettaglio nell'intestazione del ricorso si legge “ISTANZA DI SOSPENSIONE DI
ISCRIZIONE IPOTECARIA” e nelle conclusioni la parte dichiara di impugnare un'intimazione di pagamento ma al ricorso non risulta allegato alcun atto né la parte, dopo la richiesta di chiarimenti del Giudice, ha depositato la documentazione richiesta nel termine perentorio fissato con ordinanza del 1.2.2025 (il termine scadeva 15 giorni prima dell'udienza del 16.5.2025)
In definitiva non appare determinato l'oggetto del ricorso in quanto non è in alcun modo individuabile l'atto impugnato.
Ciò impedisce al giudicante di decidere in ordine alle eccezioni proposte e verificare la fondatezza o meno dell'opposizione.
Ritenuto che per le motivazioni sopra espresse risulta indeterminato l'oggetto dell'opposizione, va dichiarata l'inammissibilità della domanda azionata.
*
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti stante la natura in rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, dott.ssa Adriana Mari , definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
• dichiara l'inammissibilità della domanda;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, il 19.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari