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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 4419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4419 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario dott.ssa Valeria Langella pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12393 del Ruolo Generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: assicurazione contro i danni vertente
TRA
Il sig. nato a [...] il [...]– c.f. Parte_1
, res.te in San Salvo (CH) alla via Marco Polo n.12, C.F._1 elettivamente domiciliato in Pozzuoli alla via Campi Flegrei n.28, presso lo studio dell'Avv. Emiliano Maddaluno - c.f. , P.IVA . C.F._2 P.IVA_1
Attore
E in persona del legale rapp.te pro tempore, p. Controparte_1 iva , con sede legale in Bologna - 40128 - alla Via Stalingrado, 45 ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti, in Napoli alla Via Del Parco
Margherita n. 4, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Ferri c.f. , C.F._3
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti introduttivi e comparse conclusionali.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, premettendo di esser proprietario della autovettura MERCEDES GLC 220 tg FL084EE, coperta da polizza assicurativa anche per furto totale o parziale con polizza stipulata con CP_2
in data 30.10.2019 n. 1/71843/30/171676135 e valevole sino al 30.10.2020,
[...] esponeva che in data 22.01.2020 alle ore 21.30 circa il veicolo suddetto veniva regolarmente chiuso a chiave e parcheggiato in Giugliano in Campania (Na) loc.
Varcaturo alla Via Vicinale i Gelsi n.4 . Il giorno seguente (23.01.2020) “nel recuperare
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il veicolo si constatava che il predetto veicolo era stato oggetto di furto parziale da parte di ignoti”. Tale furto aveva interessato” l'impianto completo di navigatore satellitare installato di serie con rispettivo alloggiamento del gruppo del cambio, i quattro sedili interni, i quattro pneumatici con rispettivi cerchi in lega. Inoltre risultava danneggiato il cruscotto con vari graffi alla carrozzeria. Il veicolo poi veniva adagiato su dei massi”. Veniva presentata denuncia di furto alla Legione Carabinieri
Campania Tenenza CC Pozzuoli e la autovettura in parola veniva periziata da perito della odierna convenuta. “Ciò nonostante, la compagnia non ha ancora provveduto ad indennizzare l'istante” evidenziava l'attore, quantificando i danni subiti come da preventivo versato in atti nella somma di euro 30.729,25. Concludeva, quindi, chiedendo “previo accertamento dell'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta per il denegato indennizzo in conseguenza dell'evento furto meglio descritto in narrativa, condannare la convenuta a pagare al sig. Parte_1 la somma di euro 30.729,25 ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali.” Con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando in Controparte_1 fatto e diritto la pretesa attorea.
In via preliminare la suddetta compagnia assicurativa eccepiva il mancato esperimento della negoziazione assistita, invero non applicabile alla fattispecie in esame trattandosi di contratto assicurativo per garanzia cd. “CVT” (Corpi Veicoli
Terrestri). Nel merito, poi, osservava che la predetta autovettura “priva di antifurto sonoro, veniva parcheggiata in località Varcaturo, in un vialetto in una zona buia e poco frequentata”. Eccepiva, altresì, una scopertura assicurativa del veicolo de quo del 20% sul quantum assicurato (pari ad euro 34.000,00) per l'ipotesi di furto totale o parziale. Rilevava, inoltre, che l'autovettura in parola veniva ispezionata da perito presso sede diversa da quella ove era occorso il fatto di cui è causa, così come CP_3 narrato e che non era stata prodotta dalla parte attrice una fattura di trasporto del veicolo presso la sede diversa da quella ove era occorso il furto (cfr. pagg.
3-4 della comparsa di costituzione). La convenuta evidenziava, altresì, che aveva la possibilità ex contractu di ritirare il “relitto”, ma che l'attore negava tale possibilità e che a circa quattro mesi dagli eventi di cui è causa, quest'ultimo rivendeva l'autovettura
“integra in tutte le sue parti” a terzi al prezzo di mercato di 34 mila euro. In ogni caso, esplicitava anche la disponibilità dell'attore a fornire la documentazione tutta comprovante le riparazioni effettuate prima della vendita innanzi detta, osservando che però di fatto tale documentazione non veniva mai fornita alla compagnia (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione). Pertanto, in assenza di tale documentazione, la convenuta manifestava la propria impossibilità ad indennizzare trattandosi di furto parziale. Concludeva, quindi, chiedendosi il rigetto integrale della domanda attorea per le causali innanzi motivate, con vittoria di spese e competenze di lite. La causa veniva ritualmente istruita e con provvedimento del 14.10.2025 venivano
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assegnati i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. all'esito dei quali la causa veniva introitata a sentenza.
Il giudizio di cui trattasi, ha quindi ad oggetto la fattispecie dell'inadempimento ex contractu, con particolare riferimento a contratto assicurativo nell'ipotesi di furto totale o parziale e rapina di autoveicolo (cd. “garanzie CVT”).
La domanda spiegata dall'attore è fondata, provata nei suoi elementi fattuali e, pertanto, deve essere accolta.
Preliminarmente, devesi rilevare la procedibilità della domanda attorea non essendo la stessa nel caso de quo soggetta a negoziazione assistita (prevista nel caso di risarcimento danni da circolazione veicoli) in ragione della materia di cui trattasi
(garanzia assicurativa CVT).
In punto di diritto non pare inutile osservare che in materia di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte, negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto impedimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (così, per tutte, Cass. civ., Sez. U., 30 ottobre 2001, n.
13533, in Foro it., 2002, I, 770).
Se ciò è vero in linea generale, è altrettanto vero che in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (in questo senso, in giurisprudenza, Cass. civ., n. 17/1987 e Cass. civ., n. 1081/1978; si v., ancora, Cass. civ., n. 4426/1997). D'altro canto, “in tema di riparto dell'onere probatorio tra assicuratore ed assicurato il criterio è dato dall'applicazione della norma di cui all'art. 1900 c.c., per cui è compito dell'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo” (cfr. Cass. civ., sez. III 27 settembre 2011 n. 19734). Inoltre, ai sensi dell'art. 1905 c.c.: “l'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro”.
In definitiva, quindi, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento rientrante nell'oggetto della garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno del quale si chiede il ristoro (Cass. civ., sez. III, 21/12/2017, n. 30656 in Resp. Civ., Prev. 2018, 1, 257).
La giurisprudenza ha poi successivamente precisato che: l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale
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circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo; mentre l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea (così, da ultimo,
Cass. civ., sez. III, 09/11/2023, n. 31251).
Alle regole di riparto degli oneri probatori appena richiamate fa da corollario il principio secondo cui il rischio della causa ignota (o comunque della mancata prova a riguardo) grava sulla parte onerata della dimostrazione del fatto incerto: qualora all'esito dell'istruttoria la causa del danno rimanga sconosciuta ovvero non sia possibile ricondurla con sufficiente grado di probabilità ad un evento coperto dalla garanzia assicurativa, la domanda dell'assicurato non potrà trovare accoglimento.
Ora, incontestato, come detto, il contratto di assicurazione stipulato tra le parti in causa, comprendente oltre la garanzia per responsabilità civile (R.C.A.) la garanzia furto totale e parziale (garanzie tutte espressamente previste alla voce CVT ossia
Corpi Veicoli Terrestri) valevole dal 30.10.2019 sino al 30.10.2020 e quindi operante al momento del furto parziale (22.01.2020), i danni lamentati a causa dell'evento descritto, rientrano tra le ipotesi coperte dalla garanzia assicurativa prestata dalla convenuta Compagnia. Nel caso in esame, deve premettersi che nessuna delle parti ha fornito le condizioni contrattuali cui richiama il contratto di polizza allegato in atti, per cui non si comprendono nemmeno le doglianze della compagnia nell'evidenziare che l'autoveicolo de quo non sarebbe stato dotato di sistema di antifurto sonoro, atteso che tale circostanza non si evince ex contractu e comunque non è stata provata dalla convenuta. Mentre risulta provato in atti che il veicolo de quo era dotato di “sistemi di sicurezza”, come previsti e dichiarati nella polizza, atteso che la presenza del dispositivo satellitare, documentata per tabulas è annoverata proprio nella categoria dei cd. “sistemi di sicurezza”.
L'attore ha dato prova della propria legittimazione attiva n.q. di contraente della polizza in parola (cfr. documentazione allegata alla citazione) nonchè del titolo alla base dell'allegata pretesa e, in secondo luogo, dell'esistenza dell'evento di danno coperto dalla garanzia assicurativa, fermo lo scoperto previsto da contratto nella misura del 20% per il che una parte del danno espressa in misura percentuale o cifra fissa resta a carico dell'assicurato.
Nel caso che occupa la polizza prevedeva uno scoperto di “euro 400-20%”. In atti è stato documentato, altresì, che l'attore ha assolto all'onere di installare a bordo del veicolo che è stato poi oggetto di furto, come detto, l'ulteriore dispositivo satellitare previsto da contratto accessorio della Alfa Evolution Technology.
L'attore ha dimostrato, quindi, con riferimento all' “an” della domanda, come emerso sostanzialmente dall'istruttoria, la circostanza che l'auto per cui è causa nelle circostanze di tempo e luogo indicate nel libello introduttivo, era stata effettivamente usata dal soggetto indicato dall'attore (sig.ra ), ed era stata oggetto Persona_1 di furto parziale, come minuziosamente descritto nella denuncia alle Autorità versata
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in atti, ad opera di terzi rimasti ignoti. Ciò giustifica il diritto dell'attore nella qualità di contraente del veicolo assicurato con anche per le garanzie CVT, Controparte_2 ad ottenere, dalla convenuta, l'indennizzo previsto in polizza. L'attore ha altresì provato di aver fatto ispezionare il veicolo de quo da tecnico fiduciario della convenuta, circostanza pure documentata in atti.
Non appaiono, invece, condivisibili le eccezioni della convenuta società di assicurazione, in quanto nel corso del giudizio si sono rivelate esser mere asserzioni prive di riscontro probatorio, non avendo peraltro la stessa compagnia prodotto in atti eventuali condizioni generali della polizza da cui avrebbero dovuto desumersi (a titolo esemplificativo se l'autoveicolo oggetto del furto parziale avesse dovuto da contratto esser dotato di sistema antifurto sonoro come scrive la convenuta, o di sistema di sicurezza – come previsto in polizza- che è stato effettivamente montato sul veicolo assicurato (dispositivo satellitare come risulta nella predetta polizza pag.
5 in cui chiaramente è anche menzionato il numero da chiamare del Servizio Clienti
Alfa Evolution nel solo caso di furto totale del veicolo e/o rapina).
Dall'escussione testimoniale della sig.ra all'udienza del Persona_1
19.09.2024, dichiaratasi amica del figlio dell'attore ( ), la quale Controparte_4 aveva in uso il veicolo oggetto di furto parziale in occasione dell'evento di cui è causa, si rileva che la teste ha confermato quanto riportato nel libello introduttivo.
Più precisamente, la teste ha dichiarato: “confermo integralmente la relativa circostanza e ciò posso dire in quanto in quell'occasione avevo guidato io l'autovettura e l'avevo parcheggiata, tant'è che a seguito del furto parziale ho sporto io la denuncia e confermo tutto quanto dichiarato nella denuncia. Preciso, tuttavia che trattavasi del 2020 e non del 2010.” Il Giudice autorizzava la correzione dell'errore materiale inerente all'anno dell'evento su richiesta dell'Avv. Maddaluno in occasione dell'udienza in parola e disponeva proseguirsi con l'escussione del teste.
Ed ancora, la sig.ra precisava, “avevo parcheggiato lì perché lì si trova Per_1
l'abitazione di mia madre presso la quale mi ero trattenuta la notte. In quell'occasione avevo la disponibilità dell'autovettura perché avevo accompagnato all'aeroporto con l'autovettura del padre e quindi era rimasta a Controparte_4 me. Di ritorno dall'aeroporto mi ero recata a casa di mia madre. Nella zona dove avevo parcheggiato trovano accesso varie ville, perciò non è del tutto isolata, ma all'epoca non vi era illuminazione. Non mi sono preoccupata perché in quella strada vengono parcheggiate anche altre autovetture ed anche in passato l'ho utilizzata per il parcheggio.”ADR: “invero mi risulta che in passato, sia pure sporadicamente, vi sia stato qualche episodio di furto e di danneggiamento.”Sul capo B) “Vero è che alle ore
7.30, circa, del giorno 23.01.2010, nel recuperare il veicolo Mercedes GLC 220 tg.FL084EE, si constatava che lo stesso era stato oggetto di furto parziale da parte di ignoti;
” risponde: “confermo la relativa circostanza.”Sul capo C) “Vero è che ignoti si erano introdotti all'interno del veicolo Mercedes GLC220 tg.FL084EE, forzando ed asportando la maniglia lato guida ed avevano rubato l'impianto completo di
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navigatore satellitare installato di serie con il rispettivo alloggiamento, il gruppo del cambio, i quatto sedili interni, i quattro pneumatici con relativi cerchi in lega. Inoltre, avevano danneggiato il cruscotto con vari graffi alla carrozzeria;
” risponde:
“confermo integralmente quanto riportato nel capo che mi viene letto. Ricordo bene di aver chiuso la sera prima l'autovettura e ne avevo conservato le chiavi. Non so se l'autovettura era dotata di antifurto.”Sul capo D) “Vero è che il veicolo Mercedes
GLC220 tg.FL084EE veniva, poi, adagiato su alcuni massi.” risponde: “è vero. Non ho fatto alcuna foto dello stato del veicolo. Quando ho visto il veicolo in quello stato ho chiamato . Non so dove si trovasse perché non mi ricordo dove era
CP_4 CP_4 diretto quando è partito. sarebbe tornato dopo un paio di giorno perché
CP_4 quando lo accompagnai all'aeroporto mi disse che avrei potuto tenere un paio di giorni l'autovettura e poi ci saremmo sentiti. Prima dell'episodio riferito non era capitato in precedenza che mi lasciasse la macchina. Non ricordo se
CP_4 CP_4 era andato a fare un viaggio di piacere o di lavoro. Non ricordo che lavoro
CP_4 facesse all'epoca. era solo un mio amico che avevo conosciuto un annetto
CP_4 circa prima perché facevamo parte della stessa comitiva. Quando la mattina ho chiamato a telefono per avvertirlo dell'accaduto è venuto dopo circa
CP_4 CP_4 un paio d'ore anzi due o tre ore, adesso non ricordo bene. Preciso che mi
CP_4 disse di accompagnarlo all'aeroporto ma non disse se partiva o no. Quando
CP_4 sopraggiunse non ricordo se fece foto alla macchina, ma penso di sì. La denuncia l'ho effettuata il giorno dopo e l'ho fatta io perché l'auto l'avevo parcheggiata io.
CP_4 non fece prelevare l'autovettura subito ma solo dopo alcuni giorni, ma non mi ricordo di preciso quanti giorni dopo. Non so che cosa abbia poi fatto
CP_4 dell'autovettura. L'episodio non ha influito sul mio rapporto di amicizia con ,
CP_4 ma comunque non abbiamo avuto più modo di rivederci e non gli ho chiesto che cosa avesse fatto dell'autovettura.” Il Giudice mostra alla teste le tre foto allegate dalla convenuta assicurazione. La teste dichiara: “riconosco l'autovettura delle foto. Il luogo in cui il veicolo si trova al momento delle foto non è più quello in cui io l'avevo parcheggiata e l'auto risulta sistemata su mattoni diversi dalle pietre che io ho rinvenuto al momento dell'accaduto.”
La teste ha dunque, confermato i fatti di cui già alla denuncia allegata in citazione del
23.01.2020 prot. verbale NACS022020VD900203 sporta dalla sig.ra Persona_1 presso la Stazione dei Carabinieri di Pozzuoli. Devesi evidenziare, inoltre, che nella stessa si evince anche che la sig.ra allorquando si recava a ritirare Per_1
l'autoveicolo e si rendeva conto che era stato oggetto di furto, richiedeva immediatamente l'intervento della pattuglia dei Carabinieri. Si legge testualmente nel citato documento “per tale episodio ho chiesto intervento di sopralluogo dei
Carabinieri il 23.10.2020 h 8.10 che non veniva effettuato perché l'operatore mi invitava presso gli Uffici per sporgere formale denuncia”. Le condizioni in cui si trovava il veicolo, che era stato adagiato su dei massi essendo state sottratte anche le ruote, sono state denunciate dalla sig.ra , unitamente a tutto quanto era stato Per_1
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sottratto dal veicolo (parti interne ed esterne come precisate). Privo di pregio è stato l'interrogatorio formale dell'attore, occorso all'udienza del 14.02.2025, non avendo dichiarato circostanze a sé sfavorevoli.
Confermate quindi dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione in atti le circostanze a supporto dell'an debeatur, in relazione al quantum debeatur, devesi osservare quanto segue, l'importo deve essere indennizzato da contratto in ragione del valore commerciale al momento della stipula della relativa polizza assicurativa per furto parziale o totale decurtato del 20% in ragione dello scoperto previsto in polizza, come calcolato dal perito della (Perito L. Giugliano- cfr. Controparte_2 perizia tecnica allegata alla comparsa di costituzione) nell'elaborato peritale in atti e dunque nella misura di euro 25.200,00 senza riconoscimento alcuno dell'IVA non essendo state prodotte dall'attore fatture sulla eventuale sostituzione dei pezzi oggetti di furto.
Tale importo è stato quantificato dal perito della convenuta stante il valore commerciale del suddetto autoveicolo che è stato dichiarato in “buono stato” nella perizia e che viene computato in base al “codice Infocar” ossia alle quotazioni del valore di vendita, indicate da Quattroruote, essendo l'assicurazione prestata per il valore commerciale del veicolo, fermo il limite del valore assicurato indicato in
Polizza (ovvero euro 34.300,00).
Nella liquidazione dell'indennizzo dovuto al verificarsi del furto e/o rapina del mezzo assicurato non può, peraltro, aversi riguardo solo al valore del bene assicurato dichiarato in polizza, non costituendo detto valore quello che il mezzo aveva all'atto dell'evento, dovendosi considerare anche altri elementi oggettivamente espressivi del valore del bene assicurato, tra cui il prezzo di acquisto del bene da parte del soggetto assicurato. Vale infatti rilevare come la giurisprudenza, in particolare di merito (cfr. Trib. Napoli sent. 26.07.2023 n. 3450/2023; Trib. Pavia sent. 10.60.2022 n.
828/2022; Corte Appello di Bari sent. 19.12.2022 n. 1800/2022), ha ritenuto il prezzo di acquisto del bene oggettivo (nel caso in esame pari ad euro 34.300,00) elemento indicativo del relativo valore, in quanto indice espressivo del valore di mercato del bene all'atto dell'acquisto, da porre a base della valutazione, tenendo conto del tempo intercorso da tale momento a quello di verificazione del furto per l'incidenza del normale deprezzamento dovuto all'uso ed al fattore temporale.
Questo Tribunale, ritiene dunque che il valore commerciale indicato in polizza, decurtato nella misura del valore effettivo del veicolo al momento del furto ad euro
31.500,00 (in linea con la valutazione presa a parametro per la stipula della polizza in oggetto, avente come riferimento la quotazione di Quattroruote) e decurtato del 20% in ragione dello scoperto di cui in polizza sia congruo al valore -euro 25.200,00 - che dovrà essere indennizzato dalla in favore dell'attore. Controparte_2
L'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, avendo natura di debito di valore, assolve alla funzione di reintegrare il patrimonio dell'assicurato in conseguenza di un danno subito deve essere quantificato tenuto conto degli effetti della
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sopravvenuta svalutazione della moneta (Cass., 11 gennaio 2007, n. 395; Cass., 7 maggio 2009 n. 10488; Cass., 28 luglio 2015 n. 15868 e Cass. 6711/2021 per la applicazione anche d'ufficio della rivalutazione). Inoltre, il mancato pagamento spontaneo da parte della convenuta dell'indennizzo dovuto all'attrice in forza del contratto di assicurazione giustifica il pagamento all'attrice anche degli interessi compensativi maturati per non aver tempestivamente ottenuto l'equivalente pecuniario del bene danneggiato, che si reputa equo quantificare in misura corrispondente agli interessi legali, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite, secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa degli interessi richiamati, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata
(o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa per effetto della rivalutazione, a partire dal momento iniziale sino a quello della liquidazione, nei singoli periodi trascorsi. Alla luce delle suesposte considerazioni deve, quindi, essere condannata la al Controparte_1 pagamento in favore del sig. di complessivi € 25.200,00 Parte_1 oltre rivalutazione e interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicati i parametri medi previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche in relazione al valore della presente controversia e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica, II sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Valeria Langella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto, accertata e dichiarata la copertura assicurativa della polizza n. n. 1/71843/30/171676135 stipulata dalla società attrice con , condanna la , in persona del Controparte_2 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dal sig.
[...]
, nato a [...] il [...]– c.f. , Parte_1 C.F._1 quantificati in €. 25.200,00 oltre interessi legali e rivalutazione da computarsi dal giorno dell'evento lesivo e fino al dì dell'effettivo soddisfo,
2) condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore al pagamento in favore dell'Avv. Emiliano Maddaluno dichiaratosi antistatario, delle spese diritti ed onorari di lite oltre oneri di legge, se dovuti nonché rimborso forfettario, come per legge, che si quantificano ex DM 55/2014 in ragione dello scaglione di riferimento (da euro 26.000,00 ad euro 52.000) in euro 7.616,00 oltre rimborso del contributo unificato versato pari a totali euro 545,00 (euro 518C.U.+27 marca da bollo).
Pag. 8 di 9 Aversa, 09 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Valeria Langella
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