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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG NI Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3353 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 28/10/1958 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 17/12/1962 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Dante n. 44, presso lo studio dell'avv. Alleri Maurizio che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 08/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) I coniugi, mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, manifestano il consenso e si autorizzano vicendevolmente a vivere separatamente.
Art. 2) La Sig.ra unitamente ai figli e continuerà ad abitare CP_1 Persona_1 Persona_2 presso la casa coniugale sita in Palermo in Via M. Scoto n. 14 di cu la stessa è comproprietaria unitamente ai fratelli, e per la quale la stessa provvederà personalmente al pagamento delle spese correnti a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il Sig. si trasferirà a stretto Parte_1 giro presso altra abitazione.
Art. 2) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli e ancora economicamente non autosuffienti, Persona_1 Persona_2 la somma complessiva di €. 300,00 mensili (€. 150,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione ISTAT, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie in favore dei figli saranno corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno e secondo il Protocollo in atti vigente presso il Tribunale di Palermo adottato dal Tribunale di Palermo, al quale si rimanda.
Art. 3) Entrambi i ricorrenti si impegnano a comunicare reciprocamente ogni eventuale futura variazione reddituale propria e/o dei figli.
Art. 4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento della stessa la somma di €. 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese.
Art. 5) In ordine al regime di visita del padre con i figli, ormai maggiorenni, verranno direttamente gestiti tra loro liberamente.
Art. 6) Il Sig. porterà con sé tutti i propri oggetti personali, non essendovi altro di Parte_1 specifico da dividere con la Sig.ra ”. Controparte_1
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 08/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 03/09/1986 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 752 - P. II – serie A - Anno 1986).
2 Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
RG NI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG NI Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3353 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 28/10/1958 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 17/12/1962 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Dante n. 44, presso lo studio dell'avv. Alleri Maurizio che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 08/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) I coniugi, mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, manifestano il consenso e si autorizzano vicendevolmente a vivere separatamente.
Art. 2) La Sig.ra unitamente ai figli e continuerà ad abitare CP_1 Persona_1 Persona_2 presso la casa coniugale sita in Palermo in Via M. Scoto n. 14 di cu la stessa è comproprietaria unitamente ai fratelli, e per la quale la stessa provvederà personalmente al pagamento delle spese correnti a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il Sig. si trasferirà a stretto Parte_1 giro presso altra abitazione.
Art. 2) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli e ancora economicamente non autosuffienti, Persona_1 Persona_2 la somma complessiva di €. 300,00 mensili (€. 150,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione ISTAT, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie in favore dei figli saranno corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno e secondo il Protocollo in atti vigente presso il Tribunale di Palermo adottato dal Tribunale di Palermo, al quale si rimanda.
Art. 3) Entrambi i ricorrenti si impegnano a comunicare reciprocamente ogni eventuale futura variazione reddituale propria e/o dei figli.
Art. 4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento della stessa la somma di €. 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese.
Art. 5) In ordine al regime di visita del padre con i figli, ormai maggiorenni, verranno direttamente gestiti tra loro liberamente.
Art. 6) Il Sig. porterà con sé tutti i propri oggetti personali, non essendovi altro di Parte_1 specifico da dividere con la Sig.ra ”. Controparte_1
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 08/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 03/09/1986 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 752 - P. II – serie A - Anno 1986).
2 Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
RG NI
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