TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 4983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4983 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5464/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 5464-17 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Viscido (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia alla via Serroni n. 11, come da procura in atti
Appellante
Contro
(P.IVA , in persona del procuratore speciale p.t., Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
come da procura speciale per atto Notar Rep n. 82169 del 06.07.2012, con sede legale
[...] Per_1 in Roma a Viale Cesare Pavese n. 385, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Sica (cf.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla Piazza C.F._3
Caduti Civili di Guerra n. 1, come da procura in atti
Appellata
e
“ (P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
Battipaglia (SA) alla via Taverna Delle Rose 149A
Appellata Contumace
conclusioni: come da verbale di udienza del 07.07.2025
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
In data 06.04.2014, in Battipaglia (SA), alle ore 13:30 circa, il sig. mentre attraversava Parte_1 via Bissolati sulle strisce pedonali, veniva investito dal conducente dell'autocarro CO tg. CT230VD, Co di proprietà della ditta ed assicurato con la compagnia odierna Controparte_3 CP_4 appellata, con polizza n. N00974101658520.
A seguito di tale incidente, l'appellante veniva scaraventato a terra ed impattava contro il marciapiede laterale sul quale era presente materiale ghiaioso. Egli riportava dei danni alla persona e, successivamente, veniva trasportato presso l'Ospedale di Battipaglia ove venivano riscontrate ferite multiple in reg. frontale sx ed al padiglione auricolare sx.
Il sig. riteneva che la responsabilità dell'evento dannoso descritto fosse da addebitare ad Pt_1 esclusiva colpa del proprietario dell'autocarro CO tg. CT230VD.
Con raccomandata A/R del 20.06.2014, provvedeva a richiedere il risarcimento dei danni subiti alla ed evidenziava anche che risultava vano ogni tentativo di bonario componimento Controparte_6 della lite.
Ordunque, con atto di citazione del 22.01.2015 ritualmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di LI (SA), la “ quale proprietaria Controparte_3 dell'autocarro IVECO tg. CT230VD assicurato con la per sentir accertare e Controparte_7 dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente l'autocarro nella causazione del sinistro verificatosi nelle circostanze appena descritte e per richiedere, conseguenzialmente, la condanna al pagamento di tutti i danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la la quale eccepiva, in primis, Controparte_8 il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la sig.ra , amministratrice della Parte_2
disconosceva il sinistro de quo dichiarando: “…disconosco il presente sinistro Controparte_3 verificatosi in data 06.04.2014 in località Battipaglia che vede coinvolto un mio veicolo CO AY di colore bianco Tg CT230DV poiché mai verificatosi. In suddetta data il mezzo in oggetto era fermo in deposito...”
Affermava, nel merito, che la responsabilità del sinistro andasse addebitata all'imprudenza e negligenza dello stesso sig. che ometteva di prestare la dovuta attenzione mentre attraversava la strada. Pt_1
Infine, contestava il quantum risarcitorio richiesto, sia per la mancanza del nesso di causalità tra il sinistro e i danni lamentati sia perché questi ultimi apparivano, per la compagnia, spropositati nell'ammontare.
pagina 2 di 7 Espletata la prova testimoniale, il Giudice di prime cure decideva di nominare un consulente medico – legale, Dott. al fine di rendere specifici chiarimenti in ordine all'esistenza del Persona_2 nesso causale e, all'udienza dell'11.01.2017, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n 242/17, emessa in data 20/02/2017 e depositata il 27.02.2017, il Giudice di Pace di
LI (SA) rigettava la domanda ritenendola infondata e non provata e, per l'effetto, condannava l'attore a rifondere le spese di consulenza e di lite, le prime corrispondenti all'acconto consegnato, le seconde liquidate in € 360,00 compensando la restante equivalente quota, dichiara la decisione esecutiva ex art 282 cpc.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato il 31.05.2017, il Sig. impugnava la Pt_1 suddetta sentenza e la causa veniva iscritta al ruolo generale di codesto Tribunale di Salerno con il n.
R.G. 5464/2017 in data 13.06.2017.
Nel proprio atto di gravame, parte appellante lamentava l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di prime cure, il quale non avrebbe tenuto in debita considerazione le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio e della perizia medico-legale di parte, entrambe attestanti la compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica del sinistro. Contestava, altresì, l'illogicità della motivazione con cui il primo giudice aveva ritenuto inattendibili le deposizioni testimoniali e aggiungeva che questi avesse interpretato in modo erroneo il comportamento processuale della compagnia assicuratrice.
Pertanto, chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando che il sinistro per cui è causa si verificava per esclusiva colpa del proprietario dell'autocarro CO tg. CT230VD e chiedendo la condanna di parte appellata al risarcimento di tutti i danni subiti dal quantificati Pt_1 in € 13.721,11, somma comprensiva delle spese di assistenza legale stragiudiziale pari ad € 2.757,74 e di quelle utilizzate per aver effettuato un intervento di chirurgia plastica quantificato in
€ 3.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.09.2017, si costituiva nel presente giudizio la la quale chiedeva il rigetto dell'appello ritenuto Controparte_9 inammissibile e infondato, sottolineando la correttezza della sentenza impugnata e contestando la sussistenza del nesso causale, l'attendibilità delle prove testimoniali e, in ogni caso, il quantum richiesto.
Nello specifico, parte appellata riportava che, né dall'elaborato peritale né dagli specifici chiarimenti resi dal CTU, emergeva in maniera incontrovertibile la sussistenza del nesso eziologico necessario per potere imputare la causa delle lesioni al sinistro descritto.
pagina 3 di 7 Costituitosi così il contraddittorio, con decreto del 27.02.2025, si fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.06.2025, disponendone la trattazione scritta. Le parti depositavano le proprie note conclusive, chiedendo l'accoglimento delle proprie domande.
La presente causa veniva, in data 07.07.2025, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- In primis, va dichiarata la contumacia dell'appellata “ Controparte_3
La ditta “ non si costituiva nel presente giudizio, nonostante la regolarità della Controparte_3 notifica.
Pertanto, se ne dichiara la contumacia.
- Nel merito e in ordine alle risultanze probatorie emerse in primo grado
L'appello è fondato e va accolto.
La responsabilità civile automobilistica ha la principale funzione di coprire il risarcimento dei danni causati a persone e cose, come ad esempio beni mobili e immobili, durante un incidente stradale.
La copertura suddetta riguarda sia i danni alle cose, comprese auto in sosta oppure oggetti di pubblica utilità (es. segnaletica ecc.), sia i danni alla persona (conducenti, passeggeri, pedoni).
In merito, l'articolo 2054 c.c. stabilisce: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.”
Questo implica una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il danno. In assenza di tale prova, il conducente è ritenuto responsabile.
Nella vicenda che ci occupa, il sig. , a seguito dell'evento dell'investimento descritto in Parte_1 precedenza, riportava un trauma cronico non commotivo, con ferite lacero-contuse in regione frontale ed al padiglione auricolare a sinistra.
Il Giudice di prime cure ha erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno, ignorando le conclusioni del CTU, per sostituirvi proprie argomentazioni di carattere non scientifico.
Partendo dalla valutazione delle prove testimoniali, affermava il Giudice di primo grado che il teste, sig. , aveva escluso che fossero intervenute ambulanze laddove, invece, risulta Testimone_1 provato (referto ospedaliero) che il sig. sia stato trasportato al pronto soccorso. Pt_1
A ciò si aggiunga che la circostanza di cui sopra è pienamente compatibile con le dichiarazioni rilasciate dall'altro teste escusso, sig. , il quale chiariva in modo inequivocabile la Testimone_2 dinamica dei soccorsi nell'immediatezza del fatto. Questi dichiarava: "dopo l'impatto... il sig. è Pt_1 stato, su sua richiesta, accompagnato a casa". Ha poi aggiunto: "preciso che ho accompagnato a casa il pagina 4 di 7 sig. dove c'era una signora con i capelli biondi [...] e non so se dopo si è recato all'ospedale, Pt_1 comunque ricordo di aver consigliato la signora di accompagnare il sig. all'ospedale." Pt_1
Si evince facilmente che tali deposizioni confermavano la catena logica e cronologica degli eventi, corroborando la validità della tesi esposta da parte appellante ovvero che, proprio a seguito del consiglio fornito dal sig. , sia stata chiamata effettivamente l'ambulanza del 118 che prelevava il Tes_2 sig. dalla sua abitazione per trasportarlo al pronto soccorso, come attestato anche dal referto Pt_1 medico.
Passando alle valutazioni eseguite dal consulente medico – legale, Dott. questi Persona_2 descriveva le lesioni come compatibili con una forza d'urto, dotata di media energia cinetica e in grado di proiettare la persona al suolo. Da tale precisazione se ne deduce pacificamente la chiara presenza del nesso eziologico tra l'incidente, per come accaduto, e le lesioni riportate dall'appellante.
Specificava, poi, il perito incaricato che l'evento determinava un danno estetico localizzato al volto.
Va detto che il danno di rilevanza estetica rappresenta la forma più complessa e meno codificabile secondo schemi rigidi e parametri valutativi per l'estrema variabilità soggettiva delle alterazioni fisionomiche correlato non solo alla conservazione dei semplici tratti somatici ma anche al mantenimento dell'armonia e della personalità espressiva del soggetto.
Pertanto, la soglia di indennizzabilità del danno va valutata caso per caso e in relazione sia alle caratteristiche somatiche che alle particolarità espressive, psicologiche e sociali.
Il danno estetico si divide genericamente in danno estetico lieve, lieve – moderato, moderato-grave e gravissimo.
Nel caso in esame, l'entità degli esiti è lieve ma la loro localizzazione fa sì che una loro valutazione debba acquisire la percentuale massima della categoria di appartenenza. Invero, ci si trova di fronte a quattro esiti cicatriziali tutti localizzati al volto e tre di essi risultano visibili alla normale distanza interlocutoria.
Il consulente precisava a tal proposito che, essendo i danni estetici di lieve entità valutabili fino al 5% di menomazione dell'integrità psicofisica, appariva giustificato quantificare il pregiudizio fisiognomico del sig. in tale medesima percentuale. Pt_1
Concludeva, pertanto, determinando un danno biologico permanente nella misura del 5%, un'inabilità temporanea parziale al 75% per 8 giorni e al 50% per 15 giorni, oltre alla necessità di un intervento di chirurgia plastica quantificato in € 3.000,00.
pagina 5 di 7 Ordunque, in applicazione delle tabelle per il calcolo del danno biologico di lieve entità, considerando l'età dell'appellante all'epoca dei fatti (anni 33), e tenuto conto della percentuale di danno biologico determinata dal medico-legale competente (5%), e di quelle attribuite a titolo di inabilità temporanea parziale ( al 75% per n. 8 giorni e al 50% per n. 15), emerge un quantum risarcitorio dovuto a parte appellante pari ad € 7.153,00 cui si aggiunge anche la ulteriore somma di € 3.000,00 per il costo dell'intervento di chirurgia plastica ritenuto necessario (onnicomprensivo di ricovero in day hospital e spese collaterali), per un totale di € 10.153,00.
Per tutti i motivi esposti, la domanda di parte appellante va accolta con riforma della sentenza impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n 242/17, emessa dal Giudice di Pace di LI (SA) in data 20/02/2017 e depositata il 27.02.2017, e pronunciata nell'ambito della causa iscritta al R.G. n.
568/2015;
- accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa del proprietario dell'autocarro CO tg. CT230VD e, per l'effetto, condanna e la " Controparte_7 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. , quantificati CP_3 Parte_1 nella somma complessiva di € 10.153,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo;
- condanna le appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 oltre competenze ed onorari di causa come da legge e delle spese del primo grado giudizio oltre spese di CTU, da liquidarsi al procuratore di parte appellante, Avv. Filippo
Viscido, antistatario.
Salerno 1 Dic. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 5464-17 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Viscido (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia alla via Serroni n. 11, come da procura in atti
Appellante
Contro
(P.IVA , in persona del procuratore speciale p.t., Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
come da procura speciale per atto Notar Rep n. 82169 del 06.07.2012, con sede legale
[...] Per_1 in Roma a Viale Cesare Pavese n. 385, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Sica (cf.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla Piazza C.F._3
Caduti Civili di Guerra n. 1, come da procura in atti
Appellata
e
“ (P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
Battipaglia (SA) alla via Taverna Delle Rose 149A
Appellata Contumace
conclusioni: come da verbale di udienza del 07.07.2025
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
In data 06.04.2014, in Battipaglia (SA), alle ore 13:30 circa, il sig. mentre attraversava Parte_1 via Bissolati sulle strisce pedonali, veniva investito dal conducente dell'autocarro CO tg. CT230VD, Co di proprietà della ditta ed assicurato con la compagnia odierna Controparte_3 CP_4 appellata, con polizza n. N00974101658520.
A seguito di tale incidente, l'appellante veniva scaraventato a terra ed impattava contro il marciapiede laterale sul quale era presente materiale ghiaioso. Egli riportava dei danni alla persona e, successivamente, veniva trasportato presso l'Ospedale di Battipaglia ove venivano riscontrate ferite multiple in reg. frontale sx ed al padiglione auricolare sx.
Il sig. riteneva che la responsabilità dell'evento dannoso descritto fosse da addebitare ad Pt_1 esclusiva colpa del proprietario dell'autocarro CO tg. CT230VD.
Con raccomandata A/R del 20.06.2014, provvedeva a richiedere il risarcimento dei danni subiti alla ed evidenziava anche che risultava vano ogni tentativo di bonario componimento Controparte_6 della lite.
Ordunque, con atto di citazione del 22.01.2015 ritualmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di LI (SA), la “ quale proprietaria Controparte_3 dell'autocarro IVECO tg. CT230VD assicurato con la per sentir accertare e Controparte_7 dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente l'autocarro nella causazione del sinistro verificatosi nelle circostanze appena descritte e per richiedere, conseguenzialmente, la condanna al pagamento di tutti i danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la la quale eccepiva, in primis, Controparte_8 il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la sig.ra , amministratrice della Parte_2
disconosceva il sinistro de quo dichiarando: “…disconosco il presente sinistro Controparte_3 verificatosi in data 06.04.2014 in località Battipaglia che vede coinvolto un mio veicolo CO AY di colore bianco Tg CT230DV poiché mai verificatosi. In suddetta data il mezzo in oggetto era fermo in deposito...”
Affermava, nel merito, che la responsabilità del sinistro andasse addebitata all'imprudenza e negligenza dello stesso sig. che ometteva di prestare la dovuta attenzione mentre attraversava la strada. Pt_1
Infine, contestava il quantum risarcitorio richiesto, sia per la mancanza del nesso di causalità tra il sinistro e i danni lamentati sia perché questi ultimi apparivano, per la compagnia, spropositati nell'ammontare.
pagina 2 di 7 Espletata la prova testimoniale, il Giudice di prime cure decideva di nominare un consulente medico – legale, Dott. al fine di rendere specifici chiarimenti in ordine all'esistenza del Persona_2 nesso causale e, all'udienza dell'11.01.2017, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n 242/17, emessa in data 20/02/2017 e depositata il 27.02.2017, il Giudice di Pace di
LI (SA) rigettava la domanda ritenendola infondata e non provata e, per l'effetto, condannava l'attore a rifondere le spese di consulenza e di lite, le prime corrispondenti all'acconto consegnato, le seconde liquidate in € 360,00 compensando la restante equivalente quota, dichiara la decisione esecutiva ex art 282 cpc.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato il 31.05.2017, il Sig. impugnava la Pt_1 suddetta sentenza e la causa veniva iscritta al ruolo generale di codesto Tribunale di Salerno con il n.
R.G. 5464/2017 in data 13.06.2017.
Nel proprio atto di gravame, parte appellante lamentava l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di prime cure, il quale non avrebbe tenuto in debita considerazione le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio e della perizia medico-legale di parte, entrambe attestanti la compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica del sinistro. Contestava, altresì, l'illogicità della motivazione con cui il primo giudice aveva ritenuto inattendibili le deposizioni testimoniali e aggiungeva che questi avesse interpretato in modo erroneo il comportamento processuale della compagnia assicuratrice.
Pertanto, chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando che il sinistro per cui è causa si verificava per esclusiva colpa del proprietario dell'autocarro CO tg. CT230VD e chiedendo la condanna di parte appellata al risarcimento di tutti i danni subiti dal quantificati Pt_1 in € 13.721,11, somma comprensiva delle spese di assistenza legale stragiudiziale pari ad € 2.757,74 e di quelle utilizzate per aver effettuato un intervento di chirurgia plastica quantificato in
€ 3.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.09.2017, si costituiva nel presente giudizio la la quale chiedeva il rigetto dell'appello ritenuto Controparte_9 inammissibile e infondato, sottolineando la correttezza della sentenza impugnata e contestando la sussistenza del nesso causale, l'attendibilità delle prove testimoniali e, in ogni caso, il quantum richiesto.
Nello specifico, parte appellata riportava che, né dall'elaborato peritale né dagli specifici chiarimenti resi dal CTU, emergeva in maniera incontrovertibile la sussistenza del nesso eziologico necessario per potere imputare la causa delle lesioni al sinistro descritto.
pagina 3 di 7 Costituitosi così il contraddittorio, con decreto del 27.02.2025, si fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.06.2025, disponendone la trattazione scritta. Le parti depositavano le proprie note conclusive, chiedendo l'accoglimento delle proprie domande.
La presente causa veniva, in data 07.07.2025, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- In primis, va dichiarata la contumacia dell'appellata “ Controparte_3
La ditta “ non si costituiva nel presente giudizio, nonostante la regolarità della Controparte_3 notifica.
Pertanto, se ne dichiara la contumacia.
- Nel merito e in ordine alle risultanze probatorie emerse in primo grado
L'appello è fondato e va accolto.
La responsabilità civile automobilistica ha la principale funzione di coprire il risarcimento dei danni causati a persone e cose, come ad esempio beni mobili e immobili, durante un incidente stradale.
La copertura suddetta riguarda sia i danni alle cose, comprese auto in sosta oppure oggetti di pubblica utilità (es. segnaletica ecc.), sia i danni alla persona (conducenti, passeggeri, pedoni).
In merito, l'articolo 2054 c.c. stabilisce: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.”
Questo implica una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il danno. In assenza di tale prova, il conducente è ritenuto responsabile.
Nella vicenda che ci occupa, il sig. , a seguito dell'evento dell'investimento descritto in Parte_1 precedenza, riportava un trauma cronico non commotivo, con ferite lacero-contuse in regione frontale ed al padiglione auricolare a sinistra.
Il Giudice di prime cure ha erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno, ignorando le conclusioni del CTU, per sostituirvi proprie argomentazioni di carattere non scientifico.
Partendo dalla valutazione delle prove testimoniali, affermava il Giudice di primo grado che il teste, sig. , aveva escluso che fossero intervenute ambulanze laddove, invece, risulta Testimone_1 provato (referto ospedaliero) che il sig. sia stato trasportato al pronto soccorso. Pt_1
A ciò si aggiunga che la circostanza di cui sopra è pienamente compatibile con le dichiarazioni rilasciate dall'altro teste escusso, sig. , il quale chiariva in modo inequivocabile la Testimone_2 dinamica dei soccorsi nell'immediatezza del fatto. Questi dichiarava: "dopo l'impatto... il sig. è Pt_1 stato, su sua richiesta, accompagnato a casa". Ha poi aggiunto: "preciso che ho accompagnato a casa il pagina 4 di 7 sig. dove c'era una signora con i capelli biondi [...] e non so se dopo si è recato all'ospedale, Pt_1 comunque ricordo di aver consigliato la signora di accompagnare il sig. all'ospedale." Pt_1
Si evince facilmente che tali deposizioni confermavano la catena logica e cronologica degli eventi, corroborando la validità della tesi esposta da parte appellante ovvero che, proprio a seguito del consiglio fornito dal sig. , sia stata chiamata effettivamente l'ambulanza del 118 che prelevava il Tes_2 sig. dalla sua abitazione per trasportarlo al pronto soccorso, come attestato anche dal referto Pt_1 medico.
Passando alle valutazioni eseguite dal consulente medico – legale, Dott. questi Persona_2 descriveva le lesioni come compatibili con una forza d'urto, dotata di media energia cinetica e in grado di proiettare la persona al suolo. Da tale precisazione se ne deduce pacificamente la chiara presenza del nesso eziologico tra l'incidente, per come accaduto, e le lesioni riportate dall'appellante.
Specificava, poi, il perito incaricato che l'evento determinava un danno estetico localizzato al volto.
Va detto che il danno di rilevanza estetica rappresenta la forma più complessa e meno codificabile secondo schemi rigidi e parametri valutativi per l'estrema variabilità soggettiva delle alterazioni fisionomiche correlato non solo alla conservazione dei semplici tratti somatici ma anche al mantenimento dell'armonia e della personalità espressiva del soggetto.
Pertanto, la soglia di indennizzabilità del danno va valutata caso per caso e in relazione sia alle caratteristiche somatiche che alle particolarità espressive, psicologiche e sociali.
Il danno estetico si divide genericamente in danno estetico lieve, lieve – moderato, moderato-grave e gravissimo.
Nel caso in esame, l'entità degli esiti è lieve ma la loro localizzazione fa sì che una loro valutazione debba acquisire la percentuale massima della categoria di appartenenza. Invero, ci si trova di fronte a quattro esiti cicatriziali tutti localizzati al volto e tre di essi risultano visibili alla normale distanza interlocutoria.
Il consulente precisava a tal proposito che, essendo i danni estetici di lieve entità valutabili fino al 5% di menomazione dell'integrità psicofisica, appariva giustificato quantificare il pregiudizio fisiognomico del sig. in tale medesima percentuale. Pt_1
Concludeva, pertanto, determinando un danno biologico permanente nella misura del 5%, un'inabilità temporanea parziale al 75% per 8 giorni e al 50% per 15 giorni, oltre alla necessità di un intervento di chirurgia plastica quantificato in € 3.000,00.
pagina 5 di 7 Ordunque, in applicazione delle tabelle per il calcolo del danno biologico di lieve entità, considerando l'età dell'appellante all'epoca dei fatti (anni 33), e tenuto conto della percentuale di danno biologico determinata dal medico-legale competente (5%), e di quelle attribuite a titolo di inabilità temporanea parziale ( al 75% per n. 8 giorni e al 50% per n. 15), emerge un quantum risarcitorio dovuto a parte appellante pari ad € 7.153,00 cui si aggiunge anche la ulteriore somma di € 3.000,00 per il costo dell'intervento di chirurgia plastica ritenuto necessario (onnicomprensivo di ricovero in day hospital e spese collaterali), per un totale di € 10.153,00.
Per tutti i motivi esposti, la domanda di parte appellante va accolta con riforma della sentenza impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n 242/17, emessa dal Giudice di Pace di LI (SA) in data 20/02/2017 e depositata il 27.02.2017, e pronunciata nell'ambito della causa iscritta al R.G. n.
568/2015;
- accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa del proprietario dell'autocarro CO tg. CT230VD e, per l'effetto, condanna e la " Controparte_7 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. , quantificati CP_3 Parte_1 nella somma complessiva di € 10.153,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo;
- condanna le appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 oltre competenze ed onorari di causa come da legge e delle spese del primo grado giudizio oltre spese di CTU, da liquidarsi al procuratore di parte appellante, Avv. Filippo
Viscido, antistatario.
Salerno 1 Dic. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7