Ordinanza cautelare 26 novembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00077/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fulvio Fameli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, via Carducci, 13;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto di rigetto del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- Imm. d.d. -OMISSIS- e ritualmente notificato in data -OMISSIS-, nonché ogni atto precedente o successivo ad esso collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il consigliere RE SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 28 ottobre 2025, notificato in pari data, -OMISSIS- impugnava il decreto di rigetto del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- Imm. d.d. -OMISSIS-, allo stesso ritualmente notificato in data -OMISSIS-.
Il ricorrente premetteva di essere cittadino -OMISSIS-, regolarmente residente in Italia dall’anno -OMISSIS- e munito di rinnovo del permesso di soggiorno (di seguito anche: “PDS”) con scadenza -OMISSIS-, ottenuto presso la Questura di -OMISSIS-. A seguito della propria domiciliazione presso il Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS- inoltrava kit postale per richiedere il rinnovo del PDS, vedendosi tuttavia notificare avviso di rigetto al quale replicava mediante invio di documentazione lavorativa.
La Questura di Bolzano, nondimeno, emetteva l’impugnato decreto, ritirando contestualmente il permesso di soggiorno ormai scaduto unitamente al kit postale.
L’Amministrazione riscontrava un ritardo di oltre 10 mesi nella presentazione dell’istanza di rinnovo rispetto alla scadenza del permesso di soggiorno, rilevando inoltre che da un controllo del passaporto del ricorrente risultava come il cittadino -OMISSIS- fosse uscito dall’Italia il 5 gennaio 2024 e avesse fatto reingresso una prima volta il 30 maggio 2024 (dopo oltre 4 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno) e che fosse nuovamente uscito l’8 giugno 2024 e avesse fatto reingresso una seconda volta il 28 settembre 2024. Gli ingressi in Italia effettuati non sarebbero altresì avvenuti mediante esibizione alla frontiera del permesso di soggiorno in corso di validità, come richiesto dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. 394/1999, quanto piuttosto in forza degli accordi vigenti volti a consentire ai cittadini di nazionalità -OMISSIS- di fare ingresso nei paesi dell’area Schengen in esenzione di visto per motivi di turismo.
La Questura di Bolzano riteneva, pertanto, che il caso in questione non riguardasse una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato scaduto, come richiesto dal ricorrente, bensì di conversione del permesso di soggiorno per turismo in un permesso di soggiorno per lavoro, circostanza non consentita dalla legge sull’immigrazione.
2. A sostegno del proprio ricorso deduceva il seguente motivi:
2.1. “ Violazione degli artt. 8 e 13 D.P.R. 394/99 affermazione meramente ipotetica dell’ingresso irregolare dello straniero o di conversione rinnovo di permesso in esenzione visto - violazione ed erronea interpretazione dell’art. 4 e 5 comma 4 D.Lgs. n. 286 del 1998 sotto il profilo della violazione del termine di 60 giorni ed ella estensione analogica dei motivi di diniego al rinnovo del permesso – erra affermazione dell’interruzione del soggiorno in Italia per un periodo continuativo superiore a sei mesi – obbligo di valutazione nel merito dell’istanza ”.
Il ricorrente lamentava l’erroneità del ragionamento seguito dall’Amministrazione resistente al fine di giustificare il diniego del titolo richiesto, in quanto fondato sulla ritenuta necessità ai fini del rientro, ai sensi dell’art. 8 cpv. del D.P.R. 394/1999, del possesso di un permesso valido ovvero, in caso di documento scaduto, di un visto di reingresso. Sulla scorta di tale premessa la Questura riteneva che il permesso di soggiorno ottenuto dal ricorrente, rientrato nel territorio nazionale in “esenzione visto” ex art. 13 del D.P.R. 394/1999, non fosse convertibile.
Il ricorrente evidenziava tuttavia di essere titolare di PDS per lavoro subordinato scaduto, unico titolo di cui chiedeva il rinnovo, non assumendo a tal fine alcun rilievo il permesso in esenzione nel frattempo ottenuto. La regolarità del reingresso, avvenuta per l’appunto in esenzione visto, consentiva pertanto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ancorché tale titolo fosse scaduto da oltre 60 giorni. Il termine per il rinnovo rivestiva infatti carattere meramente ordinatorio e il suo mancato rispetto, in presenza degli ulteriori requisiti contemplati dalla normativa di settore, non poteva assumere rilevanza ai fini dell’eventuale diniego.
Né poteva condividersi quanto considerato dall’Amministrazione circa l’assenza del ricorrente dal territorio dello Stato per un periodo continuato di sei mesi, trattandosi di affermazione smentita dai visti apposti sul passaporto del medesimo. Il permesso di soggiorno in possesso del ricorrente, uscito dall’Italia allorquando il titolo era ancora valido, era di durata biennale, non potendosi pertanto ritenere che lo stesso fosse rimasto fuori dal territorio nazionale per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del PDS.
La Questura, in considerazione dell’irrilevanza della tardività della domanda presentata dallo straniero, aveva pertanto l’obbligo di valutare nel merito il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il ricorrente evidenziava quindi di avere ampiamente documentato, attraverso la trasmissione di contratto e buste paga, il possesso di tutti i requisiti, segnatamente un’attività lavorativa e un reddito idoneo al sostentamento, come desumibile dalle buste paga attestanti la percezione di introiti pari a € 2.500,00 netti mensili.
3. In data 14 novembre 2025 si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, depositando in data 19 novembre 2025 memoria difensiva attraverso la quale contestava la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso, di cui chiedeva la declaratoria di irricevibilità, di inammissibilità, di improcedibilità e comunque la reiezione.
4. All’udienza tenutasi in data 11 marzo 2026, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è fondato e merita accoglimento, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
2. Il Collegio ritiene preliminarmente chiarire il quadro normativo sotteso alla disciplina dell’ingresso e del reingresso dei cittadini stranieri nel territorio dello Stato.
L’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito anche “Testo Unico Immigrazione” o “T.U.I.”) dispone che: “ L’ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto ”.
L’art. 5, comma 2, T.U.I. prevede che: “ Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti ”. Il successivo comma 4, nel disciplinare il rinnovo del permesso di soggiorno, dispone testualmente che: “ Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale ”.
L’ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro subordinato sono disciplinati dal successivo art. 22 T.U.I., il cui comma 8 prevede espressamente che: “ Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore ”.
Il reingresso a seguito della scadenza del permesso di soggiorno è regolamentato dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, secondo cui: “ Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di primo grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno ”.
L’ingresso dello straniero per motivi di turismo, sia con visto sia in esenzione di visto, è a sua volta disciplinato dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 394/99, secondo cui: “ Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all’Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni ”.
3. Ciò posto, la difesa erariale muove dall’assunto secondo cui la rinnovazione oggetto di apposita istanza da parte del ricorrente riguarderebbe non già il titolo di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, quanto piuttosto il titolo ottenuto per motivi turistici, risolvendosi pertanto in una non consentita conversione di quest’ultimo in permesso ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 286/1998.
Tale impostazione trova una prima oggettiva smentita nella stessa richiesta di rinnovo prodotta dall’Amministrazione resistente sub doc. 3), dalla quale emerge come il titolo posto a fondamento dell’istanza sia proprio il permesso di soggiorno n. -OMISSIS- rilasciato per il codice “ 16 – lavoro subordinato ”.
Né può condividersi l’ulteriore assunto secondo cui il visto di reingresso per motivi di lavoro subordinato assurgerebbe a condizione imprescindibile per il rinnovo dell’omologo permesso di soggiorno. Ad avviso dell’Amministrazione resistente, in particolare, il ricorrente non avrebbe potuto fare reingresso nel territorio dello Stato in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno in corso di validità, né avrebbe potuto ottenere un visto di reingresso, non avendo presentato, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 394/1999, domanda di rinnovo del documento di soggiorno nel rispetto dei termini (cfr. pag. 5 memoria difensiva del 19 novembre 2025).
Tale argomentazione sottende, di tutta evidenza, la premessa secondo cui il visto di reingresso, ottenibile esclusivamente dallo straniero entro i sessanta giorni dalla scadenza del titolo di soggiorno e in presenza di istanza di rinnovo, assurgerebbe a elemento condizionante tale richiesta.
Le conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione resistente si pongono tuttavia in radicale e insanabile contrasto con la natura meramente ordinatoria del termine per il rinnovo del permesso di soggiorno, come sancita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, nel richiamare e condividere gli approdi ermeneutici cui è a sua volta pervenuta la Corte di Cassazione nella sua massima composizione e valorizzando l’assenza di decadenze o di altro elemento ostativo al compimento tardivo dell’atto, ha avuto modo di sancire che: “ la tardività dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non rappresenta motivo ostativo all’esame nel merito delle ragioni dell’interessato. Il termine previsto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, ai sensi del quale “Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero (...) almeno sessanta giorni prima della scadenza (...), non ha natura perentoria ” (Consiglio di Stato, sez. III, 17 agosto 2022, n. 7156; negli stessi termini Consiglio di Stato, sez. III, 19 febbraio 2025, n. 1410; idem 8 settembre 2022, n. 7849 e 6 agosto 2020, n. 4956; da ultimo, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 28 gennaio 2026, n. 142 e T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 21 novembre 2025, n. 2529). Merita di essere evidenziato come tale statuizione abbia espressamente ritenuto superflua la dimostrazione della sussistenza di una situazione di obiettiva difficoltà o di una causa di forza maggiore idonea a giustificare l’inosservanza del termine per richiedere il rinnovo (cfr. pag. 3, penultimo capoverso: “ Il punto centrale della controversia attiene alla qualificazione del termine indicato dal legislatore per la presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza. Ciò prescindendo dalle giustificazioni addotte dall’appellante e già prospettate con il ricorso introduttivo in ordine alla sua buona fede nel ritardo ”), superando di fatto l’orientamento giurisprudenziale di cui a Consiglio di Stato, sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4492 richiamato a pag. 2 del provvedimento impugnato. In relazione a tale aspetto il provvedimento gravato ha espressamente valorizzato l’assenza di documenti atti a giustificare la mancata presentazione dell’istanza di rinnovo entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del documento di soggiorno, con ciò denotando come il fulcro del diniego fosse ravvisabile proprio nella tardività della domanda presentata dal ricorrente.
Il Collegio ritiene pertanto che, essendo ammissibile il rinnovo del permesso di soggiorno anche oltre il termine contemplato dall’art. 5, comma 4, T.U.I., corrispondente al termine ultimo per munirsi di visto di reingresso ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 394/1999, tale ultimo documento non possa assurgere a condizione essenziale e imprescindibile per l’accoglimento dell’istanza presentata dal ricorrente.
4. Il provvedimento di diniego, in quanto fondato essenzialmente sulla tardività dell’istanza di rinnovo, si profila dunque illegittimo.
L’Amministrazione resistente dovrà conseguentemente valutare la posizione del ricorrente, verificando l’esistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dalla normativa di settore per il conseguimento del titolo anelato. Sotto questo profilo, il Collegio non può esimersi dal rilevare come lo straniero abbia dimesso ampia documentazione finalizzata ad attestare le proprie capacità lavorative e reddituali, non essendo stati peraltro evidenziati dalla Questura di Bolzano, nemmeno in sede di giudizio, eventuali precedenti penali ovvero di polizia idonei a escludere, in capo allo stesso, uno stile di vita nel pieno rispetto delle regole di convivenza civile.
5. Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le parti resistenti Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente -OMISSIS-, liquidate complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
HA BE, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
RE SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE SA | HA BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.