TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/12/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
R.G. n. 1447/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. GI RI Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. CC AL Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento R.G. n. 1447/2025 introdotto da
, nata a [...] il [...], con l'Avv. Zarcone Rosalia, che la Parte_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], non costituito in giudizio;
Controparte_1
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 30.10.2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , regolarmente citato Controparte_1
e non costituito in giudizio.
Le parti hanno contratto matrimonio in data 5.10.1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Ficarazzi .
Ciò premesso, è stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale domanda va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis
vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Termini
Imerese, con sentenza n. 1062 del 13.12.2022, passata in giudicato.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate da parte ricorrente.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale, e rimettere la causa dinanzi al
Giudice istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal
Giudice delegato.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ficarazzi, in data 5.10.1996, da e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile di detto Comune al n. 39, parte II, serie A dell'anno 1996;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente
Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
DISPONE la rimessione della causa dinanzi al Giudice istruttore come da separata ordinanza;
RISERVA alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la regolamentazione delle spese di lite tra le parti. Così deciso in Termini Imerese, 5/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
CC AL GI RI
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
R.G. n. 1447/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. GI RI Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. CC AL Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento R.G. n. 1447/2025 introdotto da
, nata a [...] il [...], con l'Avv. Zarcone Rosalia, che la Parte_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], non costituito in giudizio;
Controparte_1
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 30.10.2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , regolarmente citato Controparte_1
e non costituito in giudizio.
Le parti hanno contratto matrimonio in data 5.10.1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Ficarazzi .
Ciò premesso, è stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale domanda va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis
vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Termini
Imerese, con sentenza n. 1062 del 13.12.2022, passata in giudicato.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate da parte ricorrente.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale, e rimettere la causa dinanzi al
Giudice istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal
Giudice delegato.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ficarazzi, in data 5.10.1996, da e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile di detto Comune al n. 39, parte II, serie A dell'anno 1996;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente
Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
DISPONE la rimessione della causa dinanzi al Giudice istruttore come da separata ordinanza;
RISERVA alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la regolamentazione delle spese di lite tra le parti. Così deciso in Termini Imerese, 5/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
CC AL GI RI
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.