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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3836 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Verbale della udienza del 12 marzo 2025
Il giorno 12 del mese di marzo dell'anno 2025 alle ore 13,30 è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta sul presente verbale, costituisce parte integrante dello stesso ai sensi degli artt. 429 e 437 cpc
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 37754 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 37754 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, discusso alla udienza di cui all'articolo 437 cpc del \2
marzo 2025 e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliato in Roma, viale Parte_1 C.F._1
delle Milizie n. 1 presso il proprio studio e che ri rappresenta da solo ai sensi dell'articolo
86 cpc
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell'Avvocatura TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Emmolo giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma, in data 23 giugno 2023 rep. 22416 racc 11992 Persona_1
APPELLATA
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento in materia di circolazione stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello tempestivamente depositato l'appellante ha proposto gravame innanzi al Tribunale di Roma per la riforma della sentenza n. 9416/2021, in data 19 – 20
aprile 2021 del giudice di pace di Roma, con la quale è stata respinta l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento n. 222000460170 elevato da in CP_1
data 21 dicembre 2020 perché il veicolo sostava senza esporre il titolo di pagamento.
A fondamento del ricorso in primo grado aveva dedotto di essere in possesso del contrassegno per invalidi e che il veicolo targato FR197BD di sua proprietà era stato utilizzato per il suo trasporto. Di conseguenza era insussistente il presupposto richiesto per il pagamento della sosta tariffa avendo diritto al libero parcheggio all'interno delle zone tariffate.
Si era costituita evidenziando che nel veicolo non era esporto il CP_1
contrassegno di libera circolazione e che il veicolo non rientrava tra quelli la cui targa il ricorrente aveva comunicato affinché fosse associata al contrassegno di libera circolazione di cui era in possesso ed allegando la documentazione relativa alla esistenza nella banca dati la sola targa CE309RX con decorrenza dal 4 giugno 2019.
Il Giudice di pace, con sentenza 9416/2021, ha respinto la opposizione evidenziando che non era stato provato che il ricorrente avesse esposto il contrassegno di libera circolazione nel veicolo, né il ricorrente aveva dedotto tale circostanza, che comunque la normativa che regolava l'utilizzo delle zone tariffate per il parcheggio da parte di veicoli in uso a portatori di
RGAC 37754 ANNO 2021 Pag. 2 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
handicap non consentiva il libero parcheggio ove fossero presenti spazi riservati al parcheggio di tali veicoli.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l ha dedotto la erroneità della decisione in Pt_1
quanto non sussisteva alcun obbligo alla comunicazione delle targhe, che il portatore del contrassegno per la libera circolazione quale portatore di handicap aveva diritto alla libera sosta nelle zone tariffate senza pagare il ticket con il solo limite costituito dal fatto che il portatore di handicap si trovasse ad utilizzare il veicolo al momento della sanzione e che la associazione della targa al veicolo fosse necessaria solo per l'accesso alla ZT, non essendo richiesta neppure la proprietà ma il solo utilizzo di un veicolo da parte del titolare del contrassegno di libera circolazione.
Si è costituita CP_1
l'appello ha dedotto che il giudice di primo grado aveva errato in quanto il veicolo targato
CS031HB era a disposizione del figlio disabile e nell'auto era esposto il relativo contrassegno e quindi non aveva la necessità della autorizzazione dell'accesso alla ZTL di
Roma. Aveva errato il giudice di pace nel ritenere non raggiunta la prova della presenza di disabile nel veicolo non avendo motivato sul punto.
Si è costituita eccependo la non appellabilità della sentenza essendo stata CP_1
pronunziata secondo equità.
Nel merito ha dedotto che la corte di cassazione, occupandosi della questione, aveva interpetrato la normativa nel senso che il portatore di handicap non avesse diritto ad essere esonerato dall'obbligo di pagamento in caso di parcheggio nelle zone tariffate anche se non fossero disponibili gli spazi riservati al parcheggio dei portatori di handicap e che per la tutale della mobilità erano previsti gli spazi di sosta riservati, non potendosi ritenere che la gratuità del parcheggio potesse essere considerata una misura a sostegno della mobilità..
Ha ribadito la mancata associazione della targa del veicolo al contrassegno.
RGAC 37754 ANNO 2021 Pag. 3 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
La causa è stata discussa alla udienza del giorno 12 marzo 2025 ai sensi dell'articolo 437,
sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre chiarire che nel giudizio di primo grado l'odierno appellante,
proprietario del veicolo sanzionato, si è limitato ad affermare che la infrazione era stata rilevata il giorno 21 dicembre 2020 e che lui stesso era presente al momento della presunta infrazione.
La documentazione prodotta non ha provato che il veicolo potesse essere individuato come veicolo utilizzato da un portatore di handicap dal momento che non è stato dedotto che avesse elementi in grado di riconoscere tale condizione, per la presenza di modificazioni strutturali o la esposizione del contrassegno di libera circolazione all'interno del veicolo.
E' risultata confermata anche la circostanza che la targa del veicolo sanzionato fosse stata associata al contrassegno di libera circolazione di cui era titolare l'appellante.
Neppure l'appellante ha fornito la prova che il veicolo fosse stato da lui utilizzato direttamente al momento della sanzione, dal momento che non ha contestato la affermazione dell'accertatore relativa alla mancata contestazione immediata per essere assente il proprietario o il conducente, né ha dedotto che ol contrassegno di libera circolazione fosse esposto nel veicolo in originale.
Nel corso del giudizio nessuna richiesta istruttoria risulta essere stata proposta per provare la circostanza della presenza dell'invalido in auto al momento del parcheggio né che il contrassegno di libera circolazione si trovasse esposto all'interno del veicolo.
La comunicazione della targa da associare, che comunque l'appellante era a conoscenza per avere dichiarato la targa di altro veicolo nel 2019, non costituisce un adempimento necessario per il tipo di infrazione contestato, ma è sicuramente un sistema utile per
RGAC 37754 ANNO 2021 Pag. 4 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
consentire a di poter verificare in tempo reale la ricollegabilità di un veicolo CP_1
ad un contrassegno di libera circolazione.
Di conseguenza la mera dichiarazione scritta prodotta dal disabile, che sarebbe stato l'autore della infrazione, non appare tale da poter assurgere al ruolo di prova sia della presenza del disabile sia della esposizione del contrassegno e quindi correttamente il giudice di pace ha ritenuto non raggiunta la prova.
In questa ottica, premesso che al momento della rilevazione della infrazione non sussisteva un diritto del possessore del certificato di libera circolazione alla non pagamento della sosta nelle zone tariffate, in ogni caso il soggetto non avrebbe rispettato l'obbligo di esporre il contrassegno di libera circolazione in originale all'interno del veicolo in posizione visibile,
dal momento che tutte le autorizzazione relativa al parcheggio sulle strisce blu per gli autorizzati, si pensi ad esempio ai residenti, il quali debbono esporre la autorizzazione non essendo il solo fatto di essere residenti la fonte del diritto al mancato pagamento del parcheggio, si deve ritenere che l'appellante non abbia provato sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la esenzione dalla infrazione, non avendo provato che il veicolo fosse da luio utilizzato al momento del parcheggio non potendo avere valenza probatoria in proprio favore una dichiarazione proveniente da un a parte del giudizio e non avendo provato neppure altri elementi diretti a fornire indizi di tale utilizzo diretto, quale ad esempio la presenza del contrassegno di libera circolazione in auto, in posizione visibile.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza del giudice di pace n.
9416/2021.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
RGAC 37754 ANNO 2021 Pag. 5 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
P Q M
Il Tribunale di Roma rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Roma n. 9416/2021 previa integrazione della motivazione.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, così deciso il giorno 12 marzo 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione scritta su sei facciate.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 37754 ANNO 2021 Pag. 6 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
Il giorno 12 del mese di marzo dell'anno 2025 alle ore 13,30 è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta sul presente verbale, costituisce parte integrante dello stesso ai sensi degli artt. 429 e 437 cpc
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 37754 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 37754 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, discusso alla udienza di cui all'articolo 437 cpc del \2
marzo 2025 e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliato in Roma, viale Parte_1 C.F._1
delle Milizie n. 1 presso il proprio studio e che ri rappresenta da solo ai sensi dell'articolo
86 cpc
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell'Avvocatura TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Emmolo giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma, in data 23 giugno 2023 rep. 22416 racc 11992 Persona_1
APPELLATA
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento in materia di circolazione stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello tempestivamente depositato l'appellante ha proposto gravame innanzi al Tribunale di Roma per la riforma della sentenza n. 9416/2021, in data 19 – 20
aprile 2021 del giudice di pace di Roma, con la quale è stata respinta l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento n. 222000460170 elevato da in CP_1
data 21 dicembre 2020 perché il veicolo sostava senza esporre il titolo di pagamento.
A fondamento del ricorso in primo grado aveva dedotto di essere in possesso del contrassegno per invalidi e che il veicolo targato FR197BD di sua proprietà era stato utilizzato per il suo trasporto. Di conseguenza era insussistente il presupposto richiesto per il pagamento della sosta tariffa avendo diritto al libero parcheggio all'interno delle zone tariffate.
Si era costituita evidenziando che nel veicolo non era esporto il CP_1
contrassegno di libera circolazione e che il veicolo non rientrava tra quelli la cui targa il ricorrente aveva comunicato affinché fosse associata al contrassegno di libera circolazione di cui era in possesso ed allegando la documentazione relativa alla esistenza nella banca dati la sola targa CE309RX con decorrenza dal 4 giugno 2019.
Il Giudice di pace, con sentenza 9416/2021, ha respinto la opposizione evidenziando che non era stato provato che il ricorrente avesse esposto il contrassegno di libera circolazione nel veicolo, né il ricorrente aveva dedotto tale circostanza, che comunque la normativa che regolava l'utilizzo delle zone tariffate per il parcheggio da parte di veicoli in uso a portatori di
RGAC 37754 ANNO 2021 Pag. 2 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
handicap non consentiva il libero parcheggio ove fossero presenti spazi riservati al parcheggio di tali veicoli.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l ha dedotto la erroneità della decisione in Pt_1
quanto non sussisteva alcun obbligo alla comunicazione delle targhe, che il portatore del contrassegno per la libera circolazione quale portatore di handicap aveva diritto alla libera sosta nelle zone tariffate senza pagare il ticket con il solo limite costituito dal fatto che il portatore di handicap si trovasse ad utilizzare il veicolo al momento della sanzione e che la associazione della targa al veicolo fosse necessaria solo per l'accesso alla ZT, non essendo richiesta neppure la proprietà ma il solo utilizzo di un veicolo da parte del titolare del contrassegno di libera circolazione.
Si è costituita CP_1
l'appello ha dedotto che il giudice di primo grado aveva errato in quanto il veicolo targato
CS031HB era a disposizione del figlio disabile e nell'auto era esposto il relativo contrassegno e quindi non aveva la necessità della autorizzazione dell'accesso alla ZTL di
Roma. Aveva errato il giudice di pace nel ritenere non raggiunta la prova della presenza di disabile nel veicolo non avendo motivato sul punto.
Si è costituita eccependo la non appellabilità della sentenza essendo stata CP_1
pronunziata secondo equità.
Nel merito ha dedotto che la corte di cassazione, occupandosi della questione, aveva interpetrato la normativa nel senso che il portatore di handicap non avesse diritto ad essere esonerato dall'obbligo di pagamento in caso di parcheggio nelle zone tariffate anche se non fossero disponibili gli spazi riservati al parcheggio dei portatori di handicap e che per la tutale della mobilità erano previsti gli spazi di sosta riservati, non potendosi ritenere che la gratuità del parcheggio potesse essere considerata una misura a sostegno della mobilità..
Ha ribadito la mancata associazione della targa del veicolo al contrassegno.
RGAC 37754 ANNO 2021 Pag. 3 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
La causa è stata discussa alla udienza del giorno 12 marzo 2025 ai sensi dell'articolo 437,
sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre chiarire che nel giudizio di primo grado l'odierno appellante,
proprietario del veicolo sanzionato, si è limitato ad affermare che la infrazione era stata rilevata il giorno 21 dicembre 2020 e che lui stesso era presente al momento della presunta infrazione.
La documentazione prodotta non ha provato che il veicolo potesse essere individuato come veicolo utilizzato da un portatore di handicap dal momento che non è stato dedotto che avesse elementi in grado di riconoscere tale condizione, per la presenza di modificazioni strutturali o la esposizione del contrassegno di libera circolazione all'interno del veicolo.
E' risultata confermata anche la circostanza che la targa del veicolo sanzionato fosse stata associata al contrassegno di libera circolazione di cui era titolare l'appellante.
Neppure l'appellante ha fornito la prova che il veicolo fosse stato da lui utilizzato direttamente al momento della sanzione, dal momento che non ha contestato la affermazione dell'accertatore relativa alla mancata contestazione immediata per essere assente il proprietario o il conducente, né ha dedotto che ol contrassegno di libera circolazione fosse esposto nel veicolo in originale.
Nel corso del giudizio nessuna richiesta istruttoria risulta essere stata proposta per provare la circostanza della presenza dell'invalido in auto al momento del parcheggio né che il contrassegno di libera circolazione si trovasse esposto all'interno del veicolo.
La comunicazione della targa da associare, che comunque l'appellante era a conoscenza per avere dichiarato la targa di altro veicolo nel 2019, non costituisce un adempimento necessario per il tipo di infrazione contestato, ma è sicuramente un sistema utile per
RGAC 37754 ANNO 2021 Pag. 4 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
consentire a di poter verificare in tempo reale la ricollegabilità di un veicolo CP_1
ad un contrassegno di libera circolazione.
Di conseguenza la mera dichiarazione scritta prodotta dal disabile, che sarebbe stato l'autore della infrazione, non appare tale da poter assurgere al ruolo di prova sia della presenza del disabile sia della esposizione del contrassegno e quindi correttamente il giudice di pace ha ritenuto non raggiunta la prova.
In questa ottica, premesso che al momento della rilevazione della infrazione non sussisteva un diritto del possessore del certificato di libera circolazione alla non pagamento della sosta nelle zone tariffate, in ogni caso il soggetto non avrebbe rispettato l'obbligo di esporre il contrassegno di libera circolazione in originale all'interno del veicolo in posizione visibile,
dal momento che tutte le autorizzazione relativa al parcheggio sulle strisce blu per gli autorizzati, si pensi ad esempio ai residenti, il quali debbono esporre la autorizzazione non essendo il solo fatto di essere residenti la fonte del diritto al mancato pagamento del parcheggio, si deve ritenere che l'appellante non abbia provato sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la esenzione dalla infrazione, non avendo provato che il veicolo fosse da luio utilizzato al momento del parcheggio non potendo avere valenza probatoria in proprio favore una dichiarazione proveniente da un a parte del giudizio e non avendo provato neppure altri elementi diretti a fornire indizi di tale utilizzo diretto, quale ad esempio la presenza del contrassegno di libera circolazione in auto, in posizione visibile.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza del giudice di pace n.
9416/2021.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
RGAC 37754 ANNO 2021 Pag. 5 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
P Q M
Il Tribunale di Roma rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Roma n. 9416/2021 previa integrazione della motivazione.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, così deciso il giorno 12 marzo 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione scritta su sei facciate.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 37754 ANNO 2021 Pag. 6 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale