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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6547 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 374/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Vinciguerra Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 374/2021 R.G. - avente ad oggetto appello proposto avverso la sentenza n. 6751/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia, in data 12.10.2020, nei procedimenti riuniti iscritti ai numeri 95322/2002 R.G. e
13/2011 R.G. - vertenti tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. , rappresentati e difesi dall'Avvocato Alberto
[...] C.F._4
Barbieri, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Casamicciola
Terme, Via Castiglione, n. 33;
appellanti
(c.f. ), (c.f.: Parte_5 C.F._5 Parte_6
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni Regine, C.F._6 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Forio (NA), Via Casa
Lombardi, n. 55;
appellati nonché
(c.f. ), Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
(c.f. ) e (c.f. quali C.F._8 Controparte_3 C.F._9 eredi di , rappresentati e difesi dall'Avvocato Antonio Iacono, Persona_1 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Viale
NG n. 65;
pagina 1 di 4 appellati/interventori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 13.11.2025, per la quale ne è stata disposta, ex art. 127 ter cpc, la celebrazione mediante il sistema della trattazione scritta, nessuna delle parti ha depositato note e la causa è stata quindi rinviata, ex art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., all'udienza dell'11.12.2025, andata anch'essa deserta.
Ebbene, stante la non comparizione delle parti a quest'ultima udienza, ed essendo, dunque, mancata la partecipazione delle stesse per due eventi, la Corte ha riservato la causa in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 127 ter cpc;
presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, la mancata partecipazione delle parti all'udienza cartolare del 13.11.2025 e a quella dell'11.12.2025.
E va detto che, sebbene uno dei procedimenti riuniti sia stato instaurato in primo grado in epoca antecedente al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta, in ogni caso trova comunque applicazione anche la normativa prevista dall'art. 127 ter cpc.
Occorre infatti tener conto anche della recente riforma dell'ordinamento processuale, introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che, nel consentire che le udienze di svolgano anche mediante collegamenti audiovisivi ovvero siano sostituite dal deposito di note scritte (art. 127, terzo comma, c.p.c.), ha sia sancito l'equivalenza della trattazione scritta all'udienza (come si evince dal quinto comma dell'articolo
127-ter, c.p.c., secondo cui il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti), sia regolato specificamente gli effetti derivanti dal mancato deposito delle note entro il termine perentorio assegnato dal giudice, in modalità analoghe a quelle previste dagli attuali articoli 181
e 309 c.p.c. in caso di mancata comparizione delle partip all'udienza.
Le disposizioni contenute negli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter c.p.c., va poi rilevato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, compresi, quindi, quelli iniziati prima del 25 giugno 2008. Ne discende che, per espressa volontà del legislatore, ove sia disposta la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note scritte entro il termine assegnato in base al secondo comma, dal mancato deposito delle note anche entro il nuovo termine di cui al quarto comma, ovvero dalla mancata comparizione all'udienza fissata a norma della medesima disposizione deriva l'estinzione anche dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, i quali, altrimenti, sarebbero soggetti, in caso di mancata comparizione a due udienze successive, alla disciplina degli articoli 181 e 309 c.p.c. anteriore alla riforma del 2008. pagina 2 di 4 La riformulazione della normativa sullo svolgimento delle udienze e la sua espressa estensione a tutti i processi in corso alla data del 1° gennaio 2023 fa ritenere che tra le discipline transitorie dettate rispettivamente dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149 e dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 vi sia una relazione d'incompatibilità.
Infatti, l'applicazione dell'articolo 56 del D.L. n. 112 e, quindi, la mera cancellazione dal ruolo dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, ove le parti non compaiano in due udienze successive (situazione perfettamente equivalente a quelle del mancato deposito delle note scritte entro i due termini perentori successivi e della mancata comparizione all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c., e, pertanto, produttiva degli stessi effetti, come dispone l'ultimo comma dell'articolo
127-ter), determinerebbe la disapplicazione della normativa che l'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022 estende anche ai processi anzidetti.
Né potrebbe ipotizzarsi un diverso esito del processo determinato dalla scelta del giudice, di carattere meramente ordinatorio, di tenere udienza nelle forme previste dagli articoli 127 e 127-bis, ovvero di adottare le modalità sostitutive ma del tutto equipollenti di cui all'articolo 127-ter.
Pertanto, l'articolo 56 del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui limita ai soli processi instaurati dalla data della sua entrata in vigore l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 181, primo comma, c.p.c., deve ritenersi tacitamente abrogato ai sensi dell'articoli 15 delle disposizioni sulla legge in generale, perché incompatibile con le nuove disposizioni sopra richiamate, situazione che appunto si verifica quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, talché dall'applicazione e osservanza di una legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, data la persistente assenza delle parti, si intendono maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile.
Attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso pagina 3 di 4 la sentenza n. 6751/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in data 12.10.2020, nei procedimenti riuniti, iscritti ai numeri 95322/2002 R.G. e 13/2011
R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, in data 11.12.2025.
Il Consigliere relatore dott. Fabio Magistro
Il Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Vinciguerra Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 374/2021 R.G. - avente ad oggetto appello proposto avverso la sentenza n. 6751/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia, in data 12.10.2020, nei procedimenti riuniti iscritti ai numeri 95322/2002 R.G. e
13/2011 R.G. - vertenti tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. , rappresentati e difesi dall'Avvocato Alberto
[...] C.F._4
Barbieri, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Casamicciola
Terme, Via Castiglione, n. 33;
appellanti
(c.f. ), (c.f.: Parte_5 C.F._5 Parte_6
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni Regine, C.F._6 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Forio (NA), Via Casa
Lombardi, n. 55;
appellati nonché
(c.f. ), Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
(c.f. ) e (c.f. quali C.F._8 Controparte_3 C.F._9 eredi di , rappresentati e difesi dall'Avvocato Antonio Iacono, Persona_1 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Viale
NG n. 65;
pagina 1 di 4 appellati/interventori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 13.11.2025, per la quale ne è stata disposta, ex art. 127 ter cpc, la celebrazione mediante il sistema della trattazione scritta, nessuna delle parti ha depositato note e la causa è stata quindi rinviata, ex art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., all'udienza dell'11.12.2025, andata anch'essa deserta.
Ebbene, stante la non comparizione delle parti a quest'ultima udienza, ed essendo, dunque, mancata la partecipazione delle stesse per due eventi, la Corte ha riservato la causa in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 127 ter cpc;
presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, la mancata partecipazione delle parti all'udienza cartolare del 13.11.2025 e a quella dell'11.12.2025.
E va detto che, sebbene uno dei procedimenti riuniti sia stato instaurato in primo grado in epoca antecedente al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta, in ogni caso trova comunque applicazione anche la normativa prevista dall'art. 127 ter cpc.
Occorre infatti tener conto anche della recente riforma dell'ordinamento processuale, introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che, nel consentire che le udienze di svolgano anche mediante collegamenti audiovisivi ovvero siano sostituite dal deposito di note scritte (art. 127, terzo comma, c.p.c.), ha sia sancito l'equivalenza della trattazione scritta all'udienza (come si evince dal quinto comma dell'articolo
127-ter, c.p.c., secondo cui il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti), sia regolato specificamente gli effetti derivanti dal mancato deposito delle note entro il termine perentorio assegnato dal giudice, in modalità analoghe a quelle previste dagli attuali articoli 181
e 309 c.p.c. in caso di mancata comparizione delle partip all'udienza.
Le disposizioni contenute negli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter c.p.c., va poi rilevato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, compresi, quindi, quelli iniziati prima del 25 giugno 2008. Ne discende che, per espressa volontà del legislatore, ove sia disposta la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note scritte entro il termine assegnato in base al secondo comma, dal mancato deposito delle note anche entro il nuovo termine di cui al quarto comma, ovvero dalla mancata comparizione all'udienza fissata a norma della medesima disposizione deriva l'estinzione anche dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, i quali, altrimenti, sarebbero soggetti, in caso di mancata comparizione a due udienze successive, alla disciplina degli articoli 181 e 309 c.p.c. anteriore alla riforma del 2008. pagina 2 di 4 La riformulazione della normativa sullo svolgimento delle udienze e la sua espressa estensione a tutti i processi in corso alla data del 1° gennaio 2023 fa ritenere che tra le discipline transitorie dettate rispettivamente dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149 e dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 vi sia una relazione d'incompatibilità.
Infatti, l'applicazione dell'articolo 56 del D.L. n. 112 e, quindi, la mera cancellazione dal ruolo dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, ove le parti non compaiano in due udienze successive (situazione perfettamente equivalente a quelle del mancato deposito delle note scritte entro i due termini perentori successivi e della mancata comparizione all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c., e, pertanto, produttiva degli stessi effetti, come dispone l'ultimo comma dell'articolo
127-ter), determinerebbe la disapplicazione della normativa che l'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022 estende anche ai processi anzidetti.
Né potrebbe ipotizzarsi un diverso esito del processo determinato dalla scelta del giudice, di carattere meramente ordinatorio, di tenere udienza nelle forme previste dagli articoli 127 e 127-bis, ovvero di adottare le modalità sostitutive ma del tutto equipollenti di cui all'articolo 127-ter.
Pertanto, l'articolo 56 del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui limita ai soli processi instaurati dalla data della sua entrata in vigore l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 181, primo comma, c.p.c., deve ritenersi tacitamente abrogato ai sensi dell'articoli 15 delle disposizioni sulla legge in generale, perché incompatibile con le nuove disposizioni sopra richiamate, situazione che appunto si verifica quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, talché dall'applicazione e osservanza di una legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, data la persistente assenza delle parti, si intendono maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile.
Attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso pagina 3 di 4 la sentenza n. 6751/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in data 12.10.2020, nei procedimenti riuniti, iscritti ai numeri 95322/2002 R.G. e 13/2011
R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, in data 11.12.2025.
Il Consigliere relatore dott. Fabio Magistro
Il Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra
pagina 4 di 4