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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BENANTI LAURA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 911/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009487486000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201300200873 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201300200873 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201300200873 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982014000373118 TARES 2013
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 proponeva ricorso, davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate OS di Siracusa, avverso l'intimazione di pagamento n.
29820249009487486000, notificatagli in data 06/03/2025, per l'importo totale di € 2.181,05, e relativa a n.
2 cartelle di pagamento, a suo dire, mai notificate: 1) n.29820130020008730000, asseritamente notificata in data 19/04/2014, relativa ad IRPEF anno 2010, oltre interessi e sanzioni per l'importo totale di €. 1801,43, iscritta a ruolo dall'Agenzia delle Entrate;
2) n.29820140003731180000, asseritamente notificata in data
13/06/2014, relativa a TARES anno 2013, per l'importo di €.379,62, iscritta a ruolo dal Comune di Avola.
Eccepiva: mancata notifica delle cartelle;
prescrizione; difetto di motivazione per relationem;
5) Annullamento automatico della cartella 29820130020008730000, di importo inferiore a 5000 euro, ai sensi del Decreto Sostegni (art. 4, commi da 4 a 9, decreto legge 22 marzo 2021, n.41 convertito con modificazioni dalla legge
21 maggio 2021, n. 69).
Si costituivano le convenute, chiedendo il rigetto del gravame.
L'ADER produceva le relate di notifica delle cartelle.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
La Corte osserva.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Dalla produzione documentale effettuata dall'Agente della OS si evince che le cartelle di pagamento sono state ambedue consegnate ad un familiare del destinatario e non sono state prodotte le relative raccomandate informative, non essendo sul punto sufficienti gli elenchi riassuntivi prodotti.
L'intimazione impugnata deve quindi annullarsi, con le statuizioni conseguenti sulle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate OS e l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in
€ 100,00, oltre accessori, se dovuti, per ciascuna. Siracusa, 16 gennaio 2026. Il Giudice Dott.ssa Laura
Benanti
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BENANTI LAURA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 911/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009487486000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201300200873 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201300200873 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201300200873 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982014000373118 TARES 2013
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 proponeva ricorso, davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate OS di Siracusa, avverso l'intimazione di pagamento n.
29820249009487486000, notificatagli in data 06/03/2025, per l'importo totale di € 2.181,05, e relativa a n.
2 cartelle di pagamento, a suo dire, mai notificate: 1) n.29820130020008730000, asseritamente notificata in data 19/04/2014, relativa ad IRPEF anno 2010, oltre interessi e sanzioni per l'importo totale di €. 1801,43, iscritta a ruolo dall'Agenzia delle Entrate;
2) n.29820140003731180000, asseritamente notificata in data
13/06/2014, relativa a TARES anno 2013, per l'importo di €.379,62, iscritta a ruolo dal Comune di Avola.
Eccepiva: mancata notifica delle cartelle;
prescrizione; difetto di motivazione per relationem;
5) Annullamento automatico della cartella 29820130020008730000, di importo inferiore a 5000 euro, ai sensi del Decreto Sostegni (art. 4, commi da 4 a 9, decreto legge 22 marzo 2021, n.41 convertito con modificazioni dalla legge
21 maggio 2021, n. 69).
Si costituivano le convenute, chiedendo il rigetto del gravame.
L'ADER produceva le relate di notifica delle cartelle.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
La Corte osserva.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Dalla produzione documentale effettuata dall'Agente della OS si evince che le cartelle di pagamento sono state ambedue consegnate ad un familiare del destinatario e non sono state prodotte le relative raccomandate informative, non essendo sul punto sufficienti gli elenchi riassuntivi prodotti.
L'intimazione impugnata deve quindi annullarsi, con le statuizioni conseguenti sulle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate OS e l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in
€ 100,00, oltre accessori, se dovuti, per ciascuna. Siracusa, 16 gennaio 2026. Il Giudice Dott.ssa Laura
Benanti