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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 702/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5153/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.fi.l.gestione Fiscalita'Locale S.p.a - 01240080117
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 202510148000130361 DEPURAZIONE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 456/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 09/10/2025 alla società GE.SE.T S.p.A. ed al
Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio di Sarno, depositato nella segreteria di questa Corte di
Giustizia Tributaria in data 10/11/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da sé stesso, ha impugnato l'Ingiunzione di Pagamento n. 202510148000130361, notificata il 18/09/2025, riferita al mancato pagamento del Contributo Consortile per l'anno 2024, di complessivi € 201,36, già liquidato e richiesto, per quanto annotato nella predetta Ingiunzione, con Avviso di Accertamento n. 4862009104 notificato in data
10/02/2025.
Il ricorrente, ritenendolo illegittimo, ha impugnato il predetto atto impositivo per i seguenti motivi:
- Illegittimità della pretesa, non ricevendo, gli immobili del ricorrente, alcun vantaggio dalle opere di bonifica;
- Difetto di motivazione, non comprendendosi le modalità di calcolo del tributo;
- Nullità, illegittimità, erroneità ed inefficacia dell'Ingiunzione di Pagamento, riferita a terreni che non sono mai stati di proprietà del ricorrente;
- Illegittimità delle spese di notifica, non potendo queste essere addebitate al contribuente;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, insistendo nelle conclusioni con le Memorie illustrative depositate il 29/01/2026.
Il Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio di Sarno, rappresentato e difeso dall'Avv.
Difensore_2, costituito nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 27/01/2026, insistendo sulla correttezza dell'atto impugnato, ha insistito per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
La società GE.SE.T S.p.A. non si è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva questo Giudice che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «
l'omessa notifica di un atto presupposto» – nella specie l'Avviso di Accertamento n. 4862009104 richiamato nell'atto impugnato – costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato» – nella specie l'Ingiunzione di Pagamento n. 202510148000130361 – il quale «si fonda sul mancato pagamento dell'Avviso di Accertamento»; infatti «il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga ».
Al fine di legittimare l'Ingiunzione di Pagamento impugnata, il Consorzio di Bonifica avrebbe dovuto produrre la documentazione comprovante la regolare e tempestiva notificazione dell'atto sottostante a quello impugnato ma, pur costituito nel giudizio, alcuna prova documentale ha versato in atti.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
il ricorso e condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 100,00 oltre oneri accessori, se dovuti,
Salerno, 06/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5153/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.fi.l.gestione Fiscalita'Locale S.p.a - 01240080117
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 202510148000130361 DEPURAZIONE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 456/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 09/10/2025 alla società GE.SE.T S.p.A. ed al
Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio di Sarno, depositato nella segreteria di questa Corte di
Giustizia Tributaria in data 10/11/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da sé stesso, ha impugnato l'Ingiunzione di Pagamento n. 202510148000130361, notificata il 18/09/2025, riferita al mancato pagamento del Contributo Consortile per l'anno 2024, di complessivi € 201,36, già liquidato e richiesto, per quanto annotato nella predetta Ingiunzione, con Avviso di Accertamento n. 4862009104 notificato in data
10/02/2025.
Il ricorrente, ritenendolo illegittimo, ha impugnato il predetto atto impositivo per i seguenti motivi:
- Illegittimità della pretesa, non ricevendo, gli immobili del ricorrente, alcun vantaggio dalle opere di bonifica;
- Difetto di motivazione, non comprendendosi le modalità di calcolo del tributo;
- Nullità, illegittimità, erroneità ed inefficacia dell'Ingiunzione di Pagamento, riferita a terreni che non sono mai stati di proprietà del ricorrente;
- Illegittimità delle spese di notifica, non potendo queste essere addebitate al contribuente;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, insistendo nelle conclusioni con le Memorie illustrative depositate il 29/01/2026.
Il Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio di Sarno, rappresentato e difeso dall'Avv.
Difensore_2, costituito nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 27/01/2026, insistendo sulla correttezza dell'atto impugnato, ha insistito per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
La società GE.SE.T S.p.A. non si è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva questo Giudice che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «
l'omessa notifica di un atto presupposto» – nella specie l'Avviso di Accertamento n. 4862009104 richiamato nell'atto impugnato – costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato» – nella specie l'Ingiunzione di Pagamento n. 202510148000130361 – il quale «si fonda sul mancato pagamento dell'Avviso di Accertamento»; infatti «il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga ».
Al fine di legittimare l'Ingiunzione di Pagamento impugnata, il Consorzio di Bonifica avrebbe dovuto produrre la documentazione comprovante la regolare e tempestiva notificazione dell'atto sottostante a quello impugnato ma, pur costituito nel giudizio, alcuna prova documentale ha versato in atti.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
il ricorso e condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 100,00 oltre oneri accessori, se dovuti,
Salerno, 06/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)