Ordinanza collegiale 21 maggio 2025
Sentenza breve 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 03/12/2025, n. 21831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21831 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21831/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05167/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 5167 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco La Gattuta, elettivamente domiciliato in Roma, viale Anicio Gallo n. 194, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) il provvedimento di esclusione emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco - Direzione centrale per l’Amministrazione generale, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 238 del 14.11.2018, in seguito al giudizio espresso, in data 06.03.2025, dalla Commissione medica: “ Lieve Deficit misto bilaterale con soglia audiometrica rilevata all’occhio destro di 30 dB calcolata come media delle frequenze 500, 1000, 2000, 3000 Hz; Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera f ”; 2) il verbale della Commissione medica nella parte in cui ha espresso il predetto giudizio; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, il dott. IO IL, come specificato nel verbale;
Verbalizzato il preavviso di cui all'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il ricorrente presentava domanda per la partecipazione alla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento n. 238 del 14.11.2018.
Il ricorrente, in data 06.03.2025, veniva sottoposto alle visite mediche per gli accertamenti dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, previsti dal bando del concorso.
A seguito di istanza di accesso agli atti, era trasmesso al ricorrente, in data 31.03.2025, il verbale della Commissione, in forza del quale veniva disposta l'esclusione dal concorso, a motivo del giudizio negativo espresso dalla Commissione medica: “ Lieve Deficit misto bilaterale con soglia audiometrica rilevata all’occhio destro di 30 dB calcolata come media delle frequenze 500, 1000, 2000, 3000 Hz; Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera f ”.
Il ricorrente, in data 08.04.2025, si sottoponeva a visita otorinolaringoiatrica e ad esame audiometrico, presso il Poliambulatorio “Cariati” di Napoli, che restituiva valori di soglia uditiva compatibili con una diagnosi di “ Lievissima ipoacusia percettiva bilaterale sulle alte frequenze ”.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato e depositato il 26.04.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione D.M. 04.11.2019 n. 166, art. 1, comma 1, lett. f); eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, omessa indicazione, sia nel bando, che nel decreto impugnato, del metodo prescritto e seguito per la misurazione della idoneità uditiva dei partecipanti al concorso; erroneità dell'accertamento eseguito dalla commissione medica in relazione alla misurazione ed accertamento della idoneità uditiva del ricorrente.
Si costituisce l’Amministrazione intimata per resistere nel giudizio.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questa Sezione dispone istruttoria mediante verificazione.
All’esito della verificazione compiuta presso l’Ispettorato di Sanità della Marina militare, il ricorrente è giudicato non idoneo.
Seguono note di udienza del ricorrente.
Nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025, sussistendone i presupposti e verbalizzatone il preavviso, la causa è trattenuta per la decisione di merito con sentenza breve.
II – Il ricorso è infondato.
III – Il D.M. 04.11.2019 n. 166, all’art. 1, comma 1, lett. f), prescrive, per la qualifica di Vigile del fuoco il possesso del seguente requisito fisico: “ f) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per 3 ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz ”.
Stando al verbale della Commissione medica concorsuale datato 06.03.2025, il ricorrente è inidoneo, poiché affetto da “ Lieve Deficit misto bilaterale con soglia audiometrica rilevata all’occhio destro di 30 dB calcolata come media delle frequenze 500, 1000, 2000, 3000 Hz; Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera f ”.
In sede di verificazione istruttoria, disposta da questo T.a.r., è stato confermato che il ricorrente è affetto da “ ipoacusia mista bilaterale di grado lieve-moderato con soglia audiometrica rilevata all’orecchio destro di 27,5 db calcolata come media delle frequenze 500, 1000, 2000 e 3000 hz. soglia audiometrica rilevata all’orecchio sinistro di 28,75 db calcolata come media delle frequenze 500, 1000, 2000 e 3000 hz ”.
Lo stesso collegio verificatore ha, altresì, confermato che l’imperfezione riscontrata nel ricorrente risulta di entità tale da non consentire l’impiego in sicurezza del candidato in attività addestrative e operative, proprie della vita professionale di Vigile del fuoco.
Deve, pertanto, essere disattesa la prospettazione di cui alle note di udienza del ricorrente, a tenore della quale “ Pur concordando sulla sussistenza di parametri relativi alla capacità uditiva eccedenti i limiti stabiliti dal D.M. n. 166 del 04.11.2019 per l’arruolamento con la qualifica di Vigile del Fuoco, dev’essere in proposito considerato che i valori rilevati in tal sede sono compatibili con un quadro di lieve ipoacusia bilaterale di grado minimo, con soglie appena superiori al limite massimo di 25 dB previsto dai protocolli medico-legali di idoneità fisica per l’arruolamento nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Inoltre, il Sig. Troise non presenta sintomatologia otoneurologica, ed in particolare in particolare nega la presenza di acufeni, vertigini, instabilità posturale o altri disturbi dell’equilibrio ”.
La verificazione tecnica – qui disposta in sede istruttoria - ha, nella sostanza, confermato il giudizio della Commissione medica concorsuale. La patologia riscontrata, invero, ha sensibili riflessi menomanti, sicché non può essere destituito di fondamento il giudizio della Commissione medica concorsuale, a tenore del quale non sussistono in capo al ricorrente i requisiti per il reclutamento, quali previsti dal bando di concorso e dalle vigenti normative.
IV – Tutte le censure del ricorso sono da ritenersi infondate.
Vi è stata da parte dell’Amministrazione corretta applicazione della normativa di settore, adeguata istruttoria e sufficiente motivazione, nella decisione di ritenere inidoneo il ricorrente.
Considerato che l’attività del Vigile del fuoco è particolarmente impegnativa e stressante sul piano fisico-attitudinale, per le mansioni che essa comporta, è congruo pretendere da chi la svolga una perfetta integrità fisica, di guisa che anche una lieve patologia può risultare pregiudizievole per l’espletamento di quei particolari compiti.
Non può affatto ritenersi che la patologia da cui è affetto il ricorrente siano perfettamente in linea con i parametri fisici prescritti dal D.M. 4 novembre 2019 n. 166.
A nulla rileva che la Commissione medica esaminatrice non abbia indicato gli strumenti diagnostici utilizzati. Nel giudizio medico contestato non è riscontrabile alcun manifesto errore né travisamento. Il giudizio, peraltro, è stato confermato in sede di verificazione tecnica.
Spetta alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione di valutare se il deficit fisico riscontrato nel ricorrente, all’esito degli esami clinico-diagnostici eseguiti, sia limitativo dell’idoneità e pregiudizievole per l’assunzione nel ruolo dei Vigili del fuoco. Il giudice amministrativo non può sostituire la sua valutazione a quella dell’Amministrazione, ancor più se quel giudizio è sostanzialmente confermato in sede di verificazione istruttoria, come è accaduto nel caso di specie.
V – A margine, deve considerarsi che “ il contestato accertamento sanitario da un lato risponde alla peculiare posizione di status del pubblico dipendente (soggetto alla facoltà dell’Amministrazione di sottoporlo in qualsiasi tempo alla verifica della permanenza del requisito: Cons. St., VI, 21 febbraio 2008, n. 620 ), dall’altro avrebbe dovuto condurre, sulla base del suo esito negativo, ad un atto di decadenza collegato all’accertamento negativo dei requisiti richiesti per la nomina, quale naturale effetto del mancato verificarsi di una delle condizioni cui la legge subordina l’assunzione, per di più in presenza, come accade appunto nel caso di specie, di esplicita riserva, apposta all’atto di nomina, del futuro accertamento sanitario ” (cfr.: Cons. Stato III, n. 5911 del 28.11.2014).
Infine, va rilevato che la terza Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 13.4.2016 n. 1476, nell'esaminare il motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità delle disposizioni ministeriali, laddove prevedono, per l’accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, requisiti psico-fisici più restrittivi, rispetto a quanto previsto per i Vigili del fuoco volontari, ha ritenuto il motivo di impugnazione infondato, alla stregua dello specifico precedente della Sezione n. 2055 del 24 aprile 2015, affermando che non è illogico “ che si richiedano siffatti, più rigorosi requisiti, alla cui esaustiva motivazione si fa rinvio, ex art. 74 c.p.a… Questo comporta che non trova alcuna fondatezza neppure l’evocato profilo di contraddittorietà dell’attività amministrativa articolato sul presupposto dell'asserita idoneità riscontrata al ricorrente nel periodo in cui egli ha svolto il vigile su base volontaria, apparendo in ogni caso più che ragionevole il più alto grado di severità selettiva del personale adottato dall'Amministrazione per l'assunzione del Vigile del fuoco in servizio permanente, attesa anche la valenza specifica e più impegnativa delle funzioni che quest'ultimo è chiamato ad espletare in via continuativa ( Cons. St., III, 13 novembre 2015, n. 5196) ”.
VI - In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio sono compensate. Le spese di verificazione, da liquidarsi con separato atto, sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Pone a carico del ricorrente le spese della verificazione tecnica, da liquidarsi con separato atto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IO IL, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.