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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3882/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3882 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 27 novembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] C.F. , entrambi elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati in Mugnano di Napoli alla Via Napoli, 77 presso lo studio dell'avv. Baldassarre
Ceparano che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 novembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l' 11 ottobre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 22.10.1979, in regime di comunione dei beni, in costanza del quale sono nati tre figli - (nato a [...] il [...]); (nata a [...] il Per_1 Pt_3
1 V.G. n. 3882/2025
19.10.1984) e (nato a [...] il [...])- attualmente maggiorenni ed Pt_4 economicamente autosufficienti, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 27 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“a. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b. La casa coniugale, sita in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Magellano n. 10, di proprietà della sig.ra , resta assegnata a quest'ultima; Parte_1
c. Il sig. ha già provveduto ad allontanarsi dalla stessa e a trasferire la propria Parte_2 residenza anagrafica presso la casa di proprietà della sorella, , unitamente Parte_5 ai propri beni ed effetti strettamente personali;
d. I coniugi danno atto di aver già suddiviso, tra loro, i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, nonché́ i regali di nozze;
e. I coniugi dichiarano, inoltre, di rinunciare, pertanto, alla corresponsione di eventuali somme a titolo di mantenimento;
f. I coniugi dichiarano di null'altro pretendere reciprocamente, ad eccezione delle obbligazioni derivanti dalle già menzionate condizioni di separazione”.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate, essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
2 V.G. n. 3882/2025
a) pronuncia la separazione personale di nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...]; Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 753, parte II, serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1979) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3882 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 27 novembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] C.F. , entrambi elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati in Mugnano di Napoli alla Via Napoli, 77 presso lo studio dell'avv. Baldassarre
Ceparano che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 novembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l' 11 ottobre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 22.10.1979, in regime di comunione dei beni, in costanza del quale sono nati tre figli - (nato a [...] il [...]); (nata a [...] il Per_1 Pt_3
1 V.G. n. 3882/2025
19.10.1984) e (nato a [...] il [...])- attualmente maggiorenni ed Pt_4 economicamente autosufficienti, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 27 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“a. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b. La casa coniugale, sita in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Magellano n. 10, di proprietà della sig.ra , resta assegnata a quest'ultima; Parte_1
c. Il sig. ha già provveduto ad allontanarsi dalla stessa e a trasferire la propria Parte_2 residenza anagrafica presso la casa di proprietà della sorella, , unitamente Parte_5 ai propri beni ed effetti strettamente personali;
d. I coniugi danno atto di aver già suddiviso, tra loro, i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, nonché́ i regali di nozze;
e. I coniugi dichiarano, inoltre, di rinunciare, pertanto, alla corresponsione di eventuali somme a titolo di mantenimento;
f. I coniugi dichiarano di null'altro pretendere reciprocamente, ad eccezione delle obbligazioni derivanti dalle già menzionate condizioni di separazione”.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate, essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
2 V.G. n. 3882/2025
a) pronuncia la separazione personale di nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...]; Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 753, parte II, serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1979) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
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