Art. 3. 1. Il Governo e' autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, rivedendo le piante organiche di altri uffici entro il limite delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero.
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21 agosto 1990
21 agosto 1990
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