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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/09/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice onorario, dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4771 del R.G.A.C. dell'anno 2014, assegnata in decisione all'udienza del 13 dicembre 2024 con concessione dei termini previsti dall'art. 190, vertente:
TRA
Parte 1 Codice Fiscale 1 ), con gli Avv.ti g. Arieta e C. Truscelli;
E
Controparte_1 e Controparte_2 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ed elettivamente domiciliati in Via Gioacchino Da Fiore, 34 88100,
Catanzaro;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 dicembre 2024, le parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi a tutti i propri scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 si rivolgeva all'intestato
Tribunale al fine di contestare il diritto di procedere all'esecuzione non ancora iniziata e, dunque, la pretesa di pagamento (indennità) avanzata dall'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria Servizi Territoriali Provincia di Cosenza nei confronti del sig. Parte 1 con atto del 17.12.2013, prot. n.
2013/20734/DRCAL/CZ2, notificato in data 23.12.2013 ("seconda richiesta di pagamento"), pari ad euro 259.161,86 (duecentocinquantanovecentosessantuno/86), quale indennità per l'occupazione abusiva del terreno patrimoniale dello Stato sito in Scalea (CS) ed allibrato alla scheda n. 448 (ex Campo Volo) dell'inventario dei beni dello Stato della Provincia di Cosenza, per una superficie totale di mq 4.100 circa, catastalmente identificato al foglio di mappa 14 particella 686/parte sulla quale insistono due fabbricati con area esterna asservita, indennità determinata “. tenuto conto del contratto di locazione rep. n. 36 del 22.07.2005 con il quale è stata locata porzione del lotto 168 della superficie di mq 2.648,00 e che, pertanto, l'occupazione dell'intera superficie di mq 4.100 circa è stata calcolata a decorrere dall'anno 2007 (... segue tabella) L'indennità è stata determinata avuto riguardo ai canoni praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe, rivalutata degli indici Istat oltre interessi legali" ;
2. annullamento/nullità/inefficacia/ illegittimità della cartella di pagamento n. 0342014002554702800 emessa dall' CP 3 e notificata in data 26.8.2014 sotto il profilo dell'insussistenza dell'asserito credito di cui sopra, credito posto dall' mediante ruolo ex art. 1 comma 274 L. Controparte 4
311/2004.
Le parti convenute si costituivano in giudizio impugnando e contestando la proposta domandata attrice.
Il Giudice, giusta ordinanza del l'11.08.2015, sollevava d'ufficio l'eccezione di incompetenza "... ex art. 27 c.p.c. sancita dall'art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 per le cause di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposte nei confronti della pubblica amministrazione" e, per l'effetto, invitava le parti ex art. 101 comma 2 cpc ad interloquire sul punto.
Parte attrice sulla detta eccezione si rimetteva alle determinazioni del Giudice.
All'esito di tale confronto il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che, per esigenze di ufficio, era più volte rinviata. All'udienza del 13.12.2024 la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine ex art. 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve confermarsi la giurisdizione dell'A.G.O. La presente controversia ha per oggetto la contestazione di somme che si affermano dovute a titolo di risarcimento del danno subito dall'Amministrazione al di fuori di un rapporto autoritativo e segnatamente per occupazione sine titulo di beni asseritamente facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato. La giurisprudenza sul punto è ormai puntuale e diffusa nell'affermare la giurisdizione della magistratura ordinaria in tutti i casi nei quali le pretese dell'amministrazione riguardino somme dovute per occupazione senza titolo di beni del demanio. Si veda Cass.
SS.UU. Civili, 19 novembre 2001, n. 14543, secondo cui «È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia attinente la pretesa creditoria dell'Amministrazione finanziaria, per somme che si assumano dovute in dipendenza dell'occupazione senza titolo di un bene del demanio, pure se detta controversia riguardi sanzioni amministrative applicate a carico dell'occupante, ed insorga in via di opposizione ad ingiunzione di pagamento, dovendosi escludere sia la giurisdizione delle commissioni tributarie, venendo in discussione materia diversa da quelle di pertinenza delle stesse, sia quella del giudice amministrativo, trattandosi di problematica relativa a rapporti di dare - avere, senza alcuna interferenza su atti o provvedimenti relativi a concessione del bene pubblico». Della questione si è occupato anche il Consiglio di Stato - decidendo sull'appello proposto nei confronti di un precedente (si trattava di Parte 2 sez. I, '
27 settembre 2004, n. 1399)- rammentando che «la S.C. ha chiarito che la controversia avente a oggetto la debenza dello indennizzo a titolo di occupazione abusiva di area demaniale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, riguardando essa i rispettivi diritti soggettivi delle parti nell'ambito di un rapporto paritetico;
né rileva, in contrario, la prospettazione, da parte dell'occupante, dell'esistenza di una concessione desumibile dal comportamento per facta concludentia della p.a., tale prospettazione non potendo di per sé valere a mutare l'oggetto della controversia in un accertamento relativo all'esistenza di una concessione (cfr. Cass. Civ., sez. un., 8 luglio 2003, nr. 10731). In altri termini, in un caso del genere l'esistenza o meno della concessione addotta quale fatto impeditivo di una pretesa patrimoniale avanzata dall'Amministrazione può essere accertata incidentalmente dal giudice ordinario, non costituendo l'oggetto principale del giudizio (cfr. Cass. Civ., sez. un., 16 gennaio 2009, nr. 953). Ciò si ricava, del resto, proprio dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034 e oggi sostituito dall'art. 133, comma 1, lettera b), cod. proc. amm., il quale, nel devolvere al giudice amministrativo la cognizione esclusiva delle controversie relative ai rapporti di concessione di beni pubblici, riserva però all'Autorità giudiziaria ordinaria quelle relative alle pretese patrimoniali ad esse connesse (indennità, canoni e altri corrispettivi), senza che rilevi il titolo in base al quale queste sono azionate (cfr. Cass. Civ., sez. un., 5 marzo 2008, nr. 5912)»
Nel merito deve evidenziarsi che con l'instaurazione del presente giudizio l'attore agisce nei confronti delle amministrazioni convenute, impugnando la richiesta di pagamento, notificata in data 23 dicembre 2013, con la quale si intimava a Parte 1 il pagamento della somma di € 259161,86 a titolo di indennità di occupazione da egli dovuta per l'utilizzo senza titolo “del terreno patrimoniale dello Stato, sito in Scalea, allibrato alla scheda n. 448 (ex Campo Volo) dell'inventario dei beni dello Stato della Provincia di
Cosenza, di mq 4.100 circa, catastalmente identificato al foglio di mappa 14 particella
686/parte sulla quale insistono due fabbricati con area esterna asservita, indennità determinata tenuto conto del contratto di locazione rep. n. 36 del 22.07.2005 con il quale
...
stata locata porzione del lotto 168 della superficie di mq 2.648,00 e che, pertanto, l'occupazione dell'intera superficie di mq 4.100 circa è stata calcolata a decorrere dall'anno 2007 (... segue tabella)
L'indennità è stata determinata avuto riguardo ai canoni praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe, rivalutata degli indici Istat oltre interessi legali".
Richiesta di cui se ne chiede l'annullamento perché ritenuta illegittima.
Trasfondendo i richiamati principi al caso di specie, appare manifesto che la domanda attorea di accertamento della non esigibilità della richiesta di pagamento avanzata dalle
Amministrazioni convenute a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo del terreno sito in Scalea, allibrato alla scheda n. 448 (ex Campo Volo) dell'inventario dei beni dello
Stato della Provincia di Cosenza, identificati come sopra, debba trovare accoglimento.
Premesso, infatti, che la richiesta di pagamento avanzata dall Controparte_2 come sopra detto - non si ricollega ad una precedente consegna dei beni all'attore, ma alla prospettazione della propria qualità di proprietaria, questa avrebbe essere dovuta corredata e suffragata dalla rigorosa dimostrazione dell'esistenza dell'asserito diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene da parte dell'Amministrazione convenuta.
Giova rammentare che l'appezzamento di terreno oggetto del presente giudizio costituisce una porzione del più ampio compendio noto come "ex Campo Volo di Scalea", di cui il convenuto eccepisce la proprietà demaniale in ragione del fatto che l'intero compendio
(che risulta attualmente suddiviso in diversi appezzamenti, identificati in lotti), sarebbe stato oggetto di esproprio avvenuto con decreto n. 11100 del 10 maggio 1941 al fine di realizzare il c.d. "Campo di Fortuna" di Scalea, che- in virtù di ciò - sarebbe entrato a far parte del patrimonio disponibile dello Stato.
Ebbene, non può non rilevarsi come, nell'ambito di tale vicenda, le Amministrazioni convenute non hanno assolto al proprio onere probatorio, non avendo dimostrato la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà: e invero, benché queste deducano che il terreno di cui è causa è stato oggetto di un procedimento ablativo, di fatto nulla producono a sostegno di quanto affermato, non essendo stata fornita alcuna prova della valida conclusione del procedimento di esproprio.
E invero, non è stato riversato in atti il decreto di esproprio in forza del quale il terreno unitamente agli altri facenti parte del compendio "ex Campo Volo” – sarebbe effettivamente entrato a far parte del Demanio dello Stato, onde per cui non può dirsi provata l'eccezione riconvenzionale afferente alla proprietà demaniale dei terreni in questione sollevata dal convenuto.
-Si rammenta, infatti, che - ai sensi dell'art. 50 L. n. 2239 del 1865 – “la proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passa nell'espropriante dalla data di decreto del Prefetto che pronuncia l'espropriazione".
Dalla lettera della norma citata si evince, dunque, che non è sufficiente a radicare il diritto di proprietà in capo allo Stato la mera dichiarazione di pubblica utilità e l'adozione di un, seppur legittimo, decreto di occupazione d'urgenza, laddove questi non siano seguiti dal procedimento definitivo di esproprio concluso nei termini previsti dalla legge, atteso che - come ribadito dalla giurisprudenza - "il comportamento dell'Amministrazione, la quale abbia emanato una valida dichiarazione di pubblica utilità ed un legittimo decreto di occupazione d'urgenza senza tuttavia emanare il procedimento definitivo di esproprio nei termini previsti dalla legge, costituisce illecito permanente nella cui vigenza non decorre la prescrizione, ciò perché in questo manca un effetto traslativo della proprietà, stante la mancanza del provvedimento di esproprio" (T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II,
09/07/2012, n.1374).
E ancora, sulla occupazione d'urgenza non seguita da un provvedimento definitivo di esproprio e sulla natura permanente dell'illecito, si segnala, altresì, la sentenza del T.A.R.
Calabria, Sez. Reggio Calabria: "E' ormai consolidato l'indirizzo, più volte ribadito anche da questo Tribunale (cfr., ex multis, sent. 19 settembre 2016, n. 921), secondo il quale il comportamento tenuto dalla p.a., che abbia emesso una valida dichiarazione di pubblica utilità ed un legittimo decreto di occupazione di urgenza, senza, tuttavia, emanare il provvedimento definitivo di esproprio nei termini previsti dalla legge, debba configurarsi quale illecito permanente e non già quale illecito istantaneo ad effetti permanenti”.
Pertanto, "la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità comporta la sua sopravvenuta inefficacia e la conseguente illiceità del possesso del terreno, a suo tempo acquisito in esecuzione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza".
Alla luce di quanto detto, non può certamente ritenersi provato il diritto di proprietà in capo allo Stato dei beni di cui è causa, atteso che questo non è desumibile dal decreto di occupazione prefettizio e dai successivi decreti ministeriali di dismissione dei beni.
Né, tanto meno può ritenersi il decreto n. 11100 del 10 maggio 1941 come un provvedimento di esproprio, trattandosi del decreto del Prefetto della Provincia di
Cosenza con cui si autorizzava l'occupazione degli immobili di proprietà di Persona_1
[...] successivamente da espropriare per la realizzazione del “Campo di Fortuna” di Scalea, peraltro mai compiuto. Ad abundantiam, deve peraltro rilevarsi che sulla predetta area (e sull'intero compendio), non è mai stato realizzato il “Campo di Fortuna” di Scalea, di talché i terreni non stati neppure interessati da un'irreversibile trasformazione degli stessi.
Tale circostanza la si evince dalla nota dell'Aeronautica Militare 3° Reparto Genio A.M. -
Ufficio Demanio - 1° Sezione del febbraio 2013 (riversata in atti), nella quale si legge che, decaduta l'esigenza di realizzare il "Campo di Fortuna", la procedura di esproprio delle aree interessate "fu bloccata".
In ogni caso, anche laddove tale trasformazione si fosse concretizzata, ciò non avrebbe determinato la legittima ablazione del terreno in capo all'Amministrazione convenuta, giacché in tale evenienza si sarebbe tutt'al più integrata la diversa fattispecie della
"occupazione acquisitiva".
E invero, l'espropriazione c.d. "appropriativa" (che si differenzia dall'occupazione usurpativa perché in quest'ultima, a differenza della prima, manca del tutto la dichiarazione di pubblica utilità), è dalla giurisprudenza pacificamente considerata un illecito a carattere permanente, inidonea a comportare l'acquisizione autoritativa in favore della pubblica Amministrazione del bene occupato. Pertanto, l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, che può essere anche implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve concludersi che le amministrazioni convenute non hanno provato, come sarebbe stato loro onere, il proprio asserito diritto di proprietà sull'area oggetto di giudizio, risalendo ad un acquisto a titolo originario e, quindi, il carattere abusivo dell'occupazione, di talché non può ritenersi fondata la richiesta di pagamento avanzata nei confronti degli odierni attori.
Ciò comporta l'accoglimento della domanda avanzata da parte attrice.
Quanto alle spese del giudizio, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile,, definitivamente pronunciando sulla controversia in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e accerta l'illegittimità della seconda richiesta di pagamento prot. n. 2013/20734, notificata il 23 dicembre 2013;
2. condanna in solido le amministrazioni convenute al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 11283,00 da dividersi tra le parti attrici, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso in Catanzaro, 25 settembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Rosanna Scillone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice onorario, dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4771 del R.G.A.C. dell'anno 2014, assegnata in decisione all'udienza del 13 dicembre 2024 con concessione dei termini previsti dall'art. 190, vertente:
TRA
Parte 1 Codice Fiscale 1 ), con gli Avv.ti g. Arieta e C. Truscelli;
E
Controparte_1 e Controparte_2 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ed elettivamente domiciliati in Via Gioacchino Da Fiore, 34 88100,
Catanzaro;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 dicembre 2024, le parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi a tutti i propri scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 si rivolgeva all'intestato
Tribunale al fine di contestare il diritto di procedere all'esecuzione non ancora iniziata e, dunque, la pretesa di pagamento (indennità) avanzata dall'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria Servizi Territoriali Provincia di Cosenza nei confronti del sig. Parte 1 con atto del 17.12.2013, prot. n.
2013/20734/DRCAL/CZ2, notificato in data 23.12.2013 ("seconda richiesta di pagamento"), pari ad euro 259.161,86 (duecentocinquantanovecentosessantuno/86), quale indennità per l'occupazione abusiva del terreno patrimoniale dello Stato sito in Scalea (CS) ed allibrato alla scheda n. 448 (ex Campo Volo) dell'inventario dei beni dello Stato della Provincia di Cosenza, per una superficie totale di mq 4.100 circa, catastalmente identificato al foglio di mappa 14 particella 686/parte sulla quale insistono due fabbricati con area esterna asservita, indennità determinata “. tenuto conto del contratto di locazione rep. n. 36 del 22.07.2005 con il quale è stata locata porzione del lotto 168 della superficie di mq 2.648,00 e che, pertanto, l'occupazione dell'intera superficie di mq 4.100 circa è stata calcolata a decorrere dall'anno 2007 (... segue tabella) L'indennità è stata determinata avuto riguardo ai canoni praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe, rivalutata degli indici Istat oltre interessi legali" ;
2. annullamento/nullità/inefficacia/ illegittimità della cartella di pagamento n. 0342014002554702800 emessa dall' CP 3 e notificata in data 26.8.2014 sotto il profilo dell'insussistenza dell'asserito credito di cui sopra, credito posto dall' mediante ruolo ex art. 1 comma 274 L. Controparte 4
311/2004.
Le parti convenute si costituivano in giudizio impugnando e contestando la proposta domandata attrice.
Il Giudice, giusta ordinanza del l'11.08.2015, sollevava d'ufficio l'eccezione di incompetenza "... ex art. 27 c.p.c. sancita dall'art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 per le cause di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposte nei confronti della pubblica amministrazione" e, per l'effetto, invitava le parti ex art. 101 comma 2 cpc ad interloquire sul punto.
Parte attrice sulla detta eccezione si rimetteva alle determinazioni del Giudice.
All'esito di tale confronto il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che, per esigenze di ufficio, era più volte rinviata. All'udienza del 13.12.2024 la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine ex art. 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve confermarsi la giurisdizione dell'A.G.O. La presente controversia ha per oggetto la contestazione di somme che si affermano dovute a titolo di risarcimento del danno subito dall'Amministrazione al di fuori di un rapporto autoritativo e segnatamente per occupazione sine titulo di beni asseritamente facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato. La giurisprudenza sul punto è ormai puntuale e diffusa nell'affermare la giurisdizione della magistratura ordinaria in tutti i casi nei quali le pretese dell'amministrazione riguardino somme dovute per occupazione senza titolo di beni del demanio. Si veda Cass.
SS.UU. Civili, 19 novembre 2001, n. 14543, secondo cui «È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia attinente la pretesa creditoria dell'Amministrazione finanziaria, per somme che si assumano dovute in dipendenza dell'occupazione senza titolo di un bene del demanio, pure se detta controversia riguardi sanzioni amministrative applicate a carico dell'occupante, ed insorga in via di opposizione ad ingiunzione di pagamento, dovendosi escludere sia la giurisdizione delle commissioni tributarie, venendo in discussione materia diversa da quelle di pertinenza delle stesse, sia quella del giudice amministrativo, trattandosi di problematica relativa a rapporti di dare - avere, senza alcuna interferenza su atti o provvedimenti relativi a concessione del bene pubblico». Della questione si è occupato anche il Consiglio di Stato - decidendo sull'appello proposto nei confronti di un precedente (si trattava di Parte 2 sez. I, '
27 settembre 2004, n. 1399)- rammentando che «la S.C. ha chiarito che la controversia avente a oggetto la debenza dello indennizzo a titolo di occupazione abusiva di area demaniale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, riguardando essa i rispettivi diritti soggettivi delle parti nell'ambito di un rapporto paritetico;
né rileva, in contrario, la prospettazione, da parte dell'occupante, dell'esistenza di una concessione desumibile dal comportamento per facta concludentia della p.a., tale prospettazione non potendo di per sé valere a mutare l'oggetto della controversia in un accertamento relativo all'esistenza di una concessione (cfr. Cass. Civ., sez. un., 8 luglio 2003, nr. 10731). In altri termini, in un caso del genere l'esistenza o meno della concessione addotta quale fatto impeditivo di una pretesa patrimoniale avanzata dall'Amministrazione può essere accertata incidentalmente dal giudice ordinario, non costituendo l'oggetto principale del giudizio (cfr. Cass. Civ., sez. un., 16 gennaio 2009, nr. 953). Ciò si ricava, del resto, proprio dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034 e oggi sostituito dall'art. 133, comma 1, lettera b), cod. proc. amm., il quale, nel devolvere al giudice amministrativo la cognizione esclusiva delle controversie relative ai rapporti di concessione di beni pubblici, riserva però all'Autorità giudiziaria ordinaria quelle relative alle pretese patrimoniali ad esse connesse (indennità, canoni e altri corrispettivi), senza che rilevi il titolo in base al quale queste sono azionate (cfr. Cass. Civ., sez. un., 5 marzo 2008, nr. 5912)»
Nel merito deve evidenziarsi che con l'instaurazione del presente giudizio l'attore agisce nei confronti delle amministrazioni convenute, impugnando la richiesta di pagamento, notificata in data 23 dicembre 2013, con la quale si intimava a Parte 1 il pagamento della somma di € 259161,86 a titolo di indennità di occupazione da egli dovuta per l'utilizzo senza titolo “del terreno patrimoniale dello Stato, sito in Scalea, allibrato alla scheda n. 448 (ex Campo Volo) dell'inventario dei beni dello Stato della Provincia di
Cosenza, di mq 4.100 circa, catastalmente identificato al foglio di mappa 14 particella
686/parte sulla quale insistono due fabbricati con area esterna asservita, indennità determinata tenuto conto del contratto di locazione rep. n. 36 del 22.07.2005 con il quale
...
stata locata porzione del lotto 168 della superficie di mq 2.648,00 e che, pertanto, l'occupazione dell'intera superficie di mq 4.100 circa è stata calcolata a decorrere dall'anno 2007 (... segue tabella)
L'indennità è stata determinata avuto riguardo ai canoni praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe, rivalutata degli indici Istat oltre interessi legali".
Richiesta di cui se ne chiede l'annullamento perché ritenuta illegittima.
Trasfondendo i richiamati principi al caso di specie, appare manifesto che la domanda attorea di accertamento della non esigibilità della richiesta di pagamento avanzata dalle
Amministrazioni convenute a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo del terreno sito in Scalea, allibrato alla scheda n. 448 (ex Campo Volo) dell'inventario dei beni dello
Stato della Provincia di Cosenza, identificati come sopra, debba trovare accoglimento.
Premesso, infatti, che la richiesta di pagamento avanzata dall Controparte_2 come sopra detto - non si ricollega ad una precedente consegna dei beni all'attore, ma alla prospettazione della propria qualità di proprietaria, questa avrebbe essere dovuta corredata e suffragata dalla rigorosa dimostrazione dell'esistenza dell'asserito diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene da parte dell'Amministrazione convenuta.
Giova rammentare che l'appezzamento di terreno oggetto del presente giudizio costituisce una porzione del più ampio compendio noto come "ex Campo Volo di Scalea", di cui il convenuto eccepisce la proprietà demaniale in ragione del fatto che l'intero compendio
(che risulta attualmente suddiviso in diversi appezzamenti, identificati in lotti), sarebbe stato oggetto di esproprio avvenuto con decreto n. 11100 del 10 maggio 1941 al fine di realizzare il c.d. "Campo di Fortuna" di Scalea, che- in virtù di ciò - sarebbe entrato a far parte del patrimonio disponibile dello Stato.
Ebbene, non può non rilevarsi come, nell'ambito di tale vicenda, le Amministrazioni convenute non hanno assolto al proprio onere probatorio, non avendo dimostrato la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà: e invero, benché queste deducano che il terreno di cui è causa è stato oggetto di un procedimento ablativo, di fatto nulla producono a sostegno di quanto affermato, non essendo stata fornita alcuna prova della valida conclusione del procedimento di esproprio.
E invero, non è stato riversato in atti il decreto di esproprio in forza del quale il terreno unitamente agli altri facenti parte del compendio "ex Campo Volo” – sarebbe effettivamente entrato a far parte del Demanio dello Stato, onde per cui non può dirsi provata l'eccezione riconvenzionale afferente alla proprietà demaniale dei terreni in questione sollevata dal convenuto.
-Si rammenta, infatti, che - ai sensi dell'art. 50 L. n. 2239 del 1865 – “la proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passa nell'espropriante dalla data di decreto del Prefetto che pronuncia l'espropriazione".
Dalla lettera della norma citata si evince, dunque, che non è sufficiente a radicare il diritto di proprietà in capo allo Stato la mera dichiarazione di pubblica utilità e l'adozione di un, seppur legittimo, decreto di occupazione d'urgenza, laddove questi non siano seguiti dal procedimento definitivo di esproprio concluso nei termini previsti dalla legge, atteso che - come ribadito dalla giurisprudenza - "il comportamento dell'Amministrazione, la quale abbia emanato una valida dichiarazione di pubblica utilità ed un legittimo decreto di occupazione d'urgenza senza tuttavia emanare il procedimento definitivo di esproprio nei termini previsti dalla legge, costituisce illecito permanente nella cui vigenza non decorre la prescrizione, ciò perché in questo manca un effetto traslativo della proprietà, stante la mancanza del provvedimento di esproprio" (T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II,
09/07/2012, n.1374).
E ancora, sulla occupazione d'urgenza non seguita da un provvedimento definitivo di esproprio e sulla natura permanente dell'illecito, si segnala, altresì, la sentenza del T.A.R.
Calabria, Sez. Reggio Calabria: "E' ormai consolidato l'indirizzo, più volte ribadito anche da questo Tribunale (cfr., ex multis, sent. 19 settembre 2016, n. 921), secondo il quale il comportamento tenuto dalla p.a., che abbia emesso una valida dichiarazione di pubblica utilità ed un legittimo decreto di occupazione di urgenza, senza, tuttavia, emanare il provvedimento definitivo di esproprio nei termini previsti dalla legge, debba configurarsi quale illecito permanente e non già quale illecito istantaneo ad effetti permanenti”.
Pertanto, "la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità comporta la sua sopravvenuta inefficacia e la conseguente illiceità del possesso del terreno, a suo tempo acquisito in esecuzione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza".
Alla luce di quanto detto, non può certamente ritenersi provato il diritto di proprietà in capo allo Stato dei beni di cui è causa, atteso che questo non è desumibile dal decreto di occupazione prefettizio e dai successivi decreti ministeriali di dismissione dei beni.
Né, tanto meno può ritenersi il decreto n. 11100 del 10 maggio 1941 come un provvedimento di esproprio, trattandosi del decreto del Prefetto della Provincia di
Cosenza con cui si autorizzava l'occupazione degli immobili di proprietà di Persona_1
[...] successivamente da espropriare per la realizzazione del “Campo di Fortuna” di Scalea, peraltro mai compiuto. Ad abundantiam, deve peraltro rilevarsi che sulla predetta area (e sull'intero compendio), non è mai stato realizzato il “Campo di Fortuna” di Scalea, di talché i terreni non stati neppure interessati da un'irreversibile trasformazione degli stessi.
Tale circostanza la si evince dalla nota dell'Aeronautica Militare 3° Reparto Genio A.M. -
Ufficio Demanio - 1° Sezione del febbraio 2013 (riversata in atti), nella quale si legge che, decaduta l'esigenza di realizzare il "Campo di Fortuna", la procedura di esproprio delle aree interessate "fu bloccata".
In ogni caso, anche laddove tale trasformazione si fosse concretizzata, ciò non avrebbe determinato la legittima ablazione del terreno in capo all'Amministrazione convenuta, giacché in tale evenienza si sarebbe tutt'al più integrata la diversa fattispecie della
"occupazione acquisitiva".
E invero, l'espropriazione c.d. "appropriativa" (che si differenzia dall'occupazione usurpativa perché in quest'ultima, a differenza della prima, manca del tutto la dichiarazione di pubblica utilità), è dalla giurisprudenza pacificamente considerata un illecito a carattere permanente, inidonea a comportare l'acquisizione autoritativa in favore della pubblica Amministrazione del bene occupato. Pertanto, l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, che può essere anche implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve concludersi che le amministrazioni convenute non hanno provato, come sarebbe stato loro onere, il proprio asserito diritto di proprietà sull'area oggetto di giudizio, risalendo ad un acquisto a titolo originario e, quindi, il carattere abusivo dell'occupazione, di talché non può ritenersi fondata la richiesta di pagamento avanzata nei confronti degli odierni attori.
Ciò comporta l'accoglimento della domanda avanzata da parte attrice.
Quanto alle spese del giudizio, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile,, definitivamente pronunciando sulla controversia in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e accerta l'illegittimità della seconda richiesta di pagamento prot. n. 2013/20734, notificata il 23 dicembre 2013;
2. condanna in solido le amministrazioni convenute al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 11283,00 da dividersi tra le parti attrici, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso in Catanzaro, 25 settembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Rosanna Scillone