Art. 13.
All'esame di idoneita' per il conferimento del grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 e con almeno cinque anni di anzianita' di grado, i quali abbiano riportato nell'ultimo quinquennio la classifica di "ottimo" e non siano sottoposti ad esperimento per rafferma.
Sono esclusi dall'ammissione:
a) coloro i quali per due volte in precedenti esami di idoneita' non siano risultati idonei;
b) coloro i quali nei due anni precedenti la data del bando o successivamente abbiano riportato la sanzione della riduzione di paga di secondo grado o altra piu' grave.
Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla commissione centrale di cui al precedente articolo 5.
All'esame di idoneita' per il conferimento del grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 e con almeno cinque anni di anzianita' di grado, i quali abbiano riportato nell'ultimo quinquennio la classifica di "ottimo" e non siano sottoposti ad esperimento per rafferma.
Sono esclusi dall'ammissione:
a) coloro i quali per due volte in precedenti esami di idoneita' non siano risultati idonei;
b) coloro i quali nei due anni precedenti la data del bando o successivamente abbiano riportato la sanzione della riduzione di paga di secondo grado o altra piu' grave.
Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla commissione centrale di cui al precedente articolo 5.