Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 24/11/2025, n. 7619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7619 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07619/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05194/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5194 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Leonardo Da Vinci di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
A) del Piano Educativo Individualizzato del 30.09.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” di Aversa (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno alla minore in epigrafe su n. 35 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei
docenti di sostegno, incluso il verbale del Glo del 30.09.2025; C) per l’accertamento del diritto della minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 35 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il decreto monocratico n.-OMISSIS- del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa RI AR LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso, ritualmente proposto e notificato il 10.10.2025, la ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato il Piano Educativo Individualizzato del 30.09.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” di Aversa (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno alla minore in epigrafe su n. 30 ore di frequenza settimanali anziché la copertura totale secondo il rapporto 1:1, pur avendo questi diritto al sostegno intensivo in base all’art. 3 comma 3 della l. 104/92.
La minore è iscritta, per l’anno scolastico 2025-26, alla classe terza presso l’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” di Aversa (Ce).
Con il Pei del 30.09.2025 l’Istituzione Scolastica ha assegnato il servizio del sostegno didattico
nella misura di n. 18 ore su 35 di frequenza settimanale.
1.1.Con decreto monocratico n.-OMISSIS- del 13.10.2025, è stata respinta la richiesta di misure urgenti inaudita altera parte in quanto “il PEI redatto per l’anno in corso il 30.09.2025 non riconosce espressamente che l’alunna necessita dell’aiuto costante dell’insegnante di sostegno (vedi par. 8 ove- dando atto che usufruisce del sostegno per 18 ore, si afferma che frequenta 10 ore laboratoriali fuori del gruppo classe ), né il verbale GL di pari data si esprime chiaramente al riguardo, limitandosi a prendere atto della dichiarazione della madre di voler proporre ricorso al TAR per la copertura totale”.
2. La domanda è affidata alle censure di violazione di legge anche sub specie di violazione dei principi costituzionali e di leggi internazionali, oltre che a varie censure di eccesso di potere sotto diversi profili tra cui la contraddittorietà e il difetto di motivazione.
In particolare si censura la violazione dell’art. 3, c. 2, della L. 104/1992 – che sancisce il diritto della persona disabile alle prestazioni stabilite in suo favore in ragione dell’handicap, tra cui la piena integrazione scolastica, quale diritto fondamentale e dell’art. 2 l. 104/92 che delinea il sistema di tutela dell’inclusione dei disabili, così come specificato dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 275/2016 ha affermato che “il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale”.
3. Le Amministrazioni intimate risultano costituite in giudizio con atto formale.
3.1. In occasione della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è passata in decisione, dopo che il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti della sussistenza dei requisiti per una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
4.La costante giurisprudenza della Sezione e del Tar Campania (cfr. da ultimo Tar Napoli, sez. II, 7102 del 3.11.2025) attribuiscono da anni al sistema di strumenti di cui alla l. 104 del 1992 (in particolare artt. 3 e 12) e al d.lgs. 66 del 2017 (in particolare artt. 7 e 10), il ruolo fondamentale di mezzi per garantire l’inclusione degli alunni con disabilità.
L’importanza del profilo di funzionamento, della proposta del GL e, infine, del PEI nel sistema di tutela dell’alunno con disabilità emerge per legge: la mancanza o l’incompletezza dell’uno o dell’altro, determinano di fatto l’impossibilità dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità.
Essi costituiscono una parte imprescindibile del complesso sistema che il legislatore ha apprestato per pervenire all’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap grave: tale sistema parte dalla programmazione complessiva in materia di organici, per poi giungere, attraverso una serie di passaggi via via sempre più individualizzati, all’attribuzione delle ore di sostegno al singolo studente con disabilità.
Non vi è dunque alcuna possibilità che gli istituti scolastici non garantiscano agli alunni con disabilità il sostegno, di base o intensivo, del quale essi necessitano in forza delle disposizioni di legge e della loro patologia.
È significativo che il d.lgs. 96 del 2019, che ha apportato modifiche sostanziali al testo originario del d.lgs. 66 del 2017, abbia chiarito i rapporti tra i differenti documenti per l’inclusione scolastica, con particolare riferimento al Progetto Individuale: il PEI è ora definito univocamente come “facente parte del progetto individuale” (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all’art. 5 del D.Lgs 66/2017, sostituzione della lettera b), che a sua volta modifica- come detto - il co. 5 dell’art. 12 della l. 104 del 1992) sancendo definitivamente lo statuto del progetto individuale come summa onnicomprensiva degli interventi predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità.
Ne discende che, tra le altre, sono azioni contra legem, e quindi illegittime:
-la mancata redazione del PEI;
-l’attribuzione nel PEI di un numero di ore di sostegno inferiore a quanto previsto dal GL o la mancata quantificazione delle stesse;
-l’attribuzione nel PEI di un numero di ore di sostegno senza la proposta del GL;
-l’attribuzione, da parte dell’istituto scolastico, di un numero di ore di sostegno inferiori a quelle previste dal PEI.
4.1. Tuttavia, nel caso concreto, come illustrato nella motivazione di rigetto del provvedimento monocratico, non risulta una contraddittorietà tra PEI e GL né risulta che il GL abbia chiesto la copertura integrale delle ore di frequenza scolastica.
Pertanto, l’assegnazione di 18 ore di sostegno nel PEI non si pone in contraddizione con conclusioni diverse a cui è pervenuto il GL, che anzi fa riferimento alla decisione di proporre un PEI differenziato, nel quale infatti si afferma che l’alunna frequenta 10 ore laboratoriali fuori del gruppo classe.
L’esigenza di incrementare il numero di ore, pertanto, non proviene dall’organo deputato a farlo (GL) ma direttamente dalla famiglia, che ha fatto verbalizzare – in sede di GL – di aver presentato ricorso al Tar al fine di incrementare la presenza dell’insegnate di sostegno per tutte le ore di frequenza scolastica.
Orbene, nel caso di specie se il Tar accogliesse il ricorso, si sostituirebbe alla Scuola come Amministrazione attiva laddove, allo stato, non emerge la volontà della scuola di coprire l’intero orario scolastico; per contro, dalla lettura degli atti, emerge la circostanza che di tale copertura integrale non vi è bisogno, in quanto la presenza fissa della minore a scuola non è garantita, così che, nonostante la gravità della patologia, non è dato comprendere se della copertura integrale vi è effettivamente bisogno.
A ciò si aggiunge che, erroneamente, da parte della famiglia, si è indicato il ricorso al Tar quale tappa del procedimento amministrativo per l’attribuzione dell’insegnante, ignorando completamente quale sia il ruolo del giudice amministrativo nonché il fatto che la decisione giurisdizionale non può sostituirsi, neanche nei casi di giurisdizione esclusiva, all’operato dell’Amministrazione.
La circostanza di attribuire al giudice amministrativo il ruolo di riequilibratore di un contesto condizionato dalla inerzia dell’Amministrazione scolastica ha un duplice devastante effetto: in primo luogo, quello di ritardare l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità, che deve invece essere assicurata dalla scuola, nella persona del dirigente scolastico e degli organi per legge deputati alla valutazione delle strategie di inclusione; in secondo luogo, quello di danneggiare le finanze dello Stato, come conseguenza della condanna dell’Amministrazione scolastica al pagamento delle spese processuali all’esito dei giudizi – vittoriosi per la quasi totalità.
4.2. Nel caso di specie, questo giudice non può che prendere atto della assenza di qualsivoglia indicazione del GL a favore della copertura integrale delle ore di frequenza della minore.
Naturalmente, nulla esclude che il GL possa rideterminarsi esplicitamente in senso diverso e che la copertura delle ore eventualmente assegnate avvenga tramite insegnanti “in deroga” (cfr. sempre Tar Napoli, cit., 1702/2025).
5. Il ricorso, pertanto, va respinto, con compensazione delle spese processuali in ragione della peculiarità del caso nonché dell’assenza di attività difensiva dell’Avvocatura dello Stato.
.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
RI AR LO, Consigliere, Estensore
RIgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AR LO | AN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.