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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 15420/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. vg. 15420/2024 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SPAOLONZI RICCARDO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 21/06/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Pt_2
1 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica principale presso la madre. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio a week-end alterni dal sabato mattina al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola. Inoltre, durante la settimana potrà vederlo e tenerlo con sé dal martedì pomeriggio, quando lo andrà a prelevare a scuola, fino al giovedì mattina, quando a scuola lo riaccompagnerà.
DISPONE che:
- durante le vacanze di Natale i genitori vedranno e terranno con loro il figlio, alternativamente, un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio. A partire dall'anno
2024 quando starà con la mamma dal 24 al 30 dicembre;
Per_1
- durante l'estate i genitori terranno il figlio per due settimane continuative per ciascuno. Durante questo periodo verrà sospesa la normale calendarizzazione. Inoltre ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio, per una ulteriore settimana jolly, in periodo da concordare e definire tra i genitori con largo anticipo;
ovviamente sempre in periodo di vacanza scolastica di Per_1
- altre feste comandate e/o ricorrenze verranno concordate di volta in volta dai genitori.
DISPONE che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio la somma mensile di € 500,00. Somma rivalutabile, annualmente, seguendo le variazioni dell'indice Istat. Le spese extra mantenimento saranno a carico dei genitori al 50%, in
2 ottemperanza al Protocollo di intesa del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno Unico verrà trattenuto in maniera esclusiva dalla mamma.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. vg. 15420/2024 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SPAOLONZI RICCARDO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 21/06/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Pt_2
1 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica principale presso la madre. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio a week-end alterni dal sabato mattina al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola. Inoltre, durante la settimana potrà vederlo e tenerlo con sé dal martedì pomeriggio, quando lo andrà a prelevare a scuola, fino al giovedì mattina, quando a scuola lo riaccompagnerà.
DISPONE che:
- durante le vacanze di Natale i genitori vedranno e terranno con loro il figlio, alternativamente, un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio. A partire dall'anno
2024 quando starà con la mamma dal 24 al 30 dicembre;
Per_1
- durante l'estate i genitori terranno il figlio per due settimane continuative per ciascuno. Durante questo periodo verrà sospesa la normale calendarizzazione. Inoltre ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio, per una ulteriore settimana jolly, in periodo da concordare e definire tra i genitori con largo anticipo;
ovviamente sempre in periodo di vacanza scolastica di Per_1
- altre feste comandate e/o ricorrenze verranno concordate di volta in volta dai genitori.
DISPONE che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio la somma mensile di € 500,00. Somma rivalutabile, annualmente, seguendo le variazioni dell'indice Istat. Le spese extra mantenimento saranno a carico dei genitori al 50%, in
2 ottemperanza al Protocollo di intesa del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno Unico verrà trattenuto in maniera esclusiva dalla mamma.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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