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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9391 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2131/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 18.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 2131/2025
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
SE OL e IE TA, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
- Sede di Napoli in persona del Regionale p.t.,
[...] CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Del Sarto ed elett.te domiciliato in Napoli, alla via
Nuova Poggioreale - ang. S. Lazzaro
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29.01.2025 il ricorrente esponeva:
- di essere iscritto nelle matricole della Gente di Mare di Prima Categoria del Compartimento
Marittimo di Napoli al n. 108945
- di aver lavorato come marittimo a partire dal 22.03.1984;
- di aver lavorato dal 22.03.1984 fino al 05.04.1984 alle dipendenze di un armatore privato,
1 - che a far data dal 16.05.1985 e fino al 02.09.2020 (data di anticipato collocamento in quiescenza), di aver lavorato esclusivamente alle dipendenze della Compagnia di Navigazione
“Caremar Spa”;
- che le sue mansioni nel corso dell'indicato periodo di lavoro erano, nello specifico, quelle di: - mozzo, dal 22.03.1984 al 19.07.1991; - marò, dal 19.07.1991 al 09.01.1993; - marinaio, dal 09.01.1993 al 19.10.1999; - ancora marò, dal 19.10.1999 al 14.07.2005; - di nuovo marinaio, dal 14.07.2005 fino al 02.09.2020;
- che nello svolgimento della propria attività lavorativa - espletata esclusivamente a bordo di natanti veloci - era quotidianamente esposto, per intere giornate di lavoro (anche 12 - 14 ore al giorno), all'azione delle vibrazioni meccaniche che dai potenti motori marini si diffondevano a tutta l'imbarcazione e si trasmettevano a tutto il corpo nonché alle vibrazioni di bassa/media frequenza generate dal moto ondoso e movimento dei natanti su cui è stato imbarcato e trasmesse a tutto il corpo;
- di essere stato sottoposto alla costante e prolungata esposizione alle vibrazioni meccaniche;
a posture incongrue, considerati gli ambienti, in alcuni casi, anche molto angusti dei natanti;
alla continua movimentazione di carichi manuali;
a lavori e a deambulazione su terreni instabili con continui rachi-adattamenti; a continui scuotimenti e sobbalzi dovuti alle condizioni meteo marine, (tutte condizioni che avevano riverberi sulle vertebre);
- che la sua attività si svolgeva con qualsiasi forza del mare (anche agitato), oltre che in ambienti estremamente angusti e con posizioni di lavoro estremamente scomode (in ginocchio e con torsioni del busto);
- di aver sempre presieduto anche alle operazioni di attracco e sbarco, manovrando le pesanti passarelle a mano, sollevandole con la forza delle braccia, oltre a dover garantire tutte le attività manuali di pulizia e picchettaggio, in ambienti anche notevolmente angusti;
- che proprio in ragione della prolungata esposizione ai fattori di rischio sopra richiamati, sviluppava nel corso degli anni, PROTRUSIONI DISCALI MULTIPLE in L3–L4, L4-L5 e marcate a livello dei dischi inter-somatici L5-S1, con compressione sul sacco durale e disturbi trofo - sensitivi e motori.
- che attesa la patologia osteoarticolare contratta, in data 29.10.2021 inoltrava all' CP_1 domanda di riconoscimento dell'origine professionale della patologia contratta;
- che con provvedimento in data 24.02.2022, l' rigettava l'istanza, escludendo CP_1
l'esistenza di un nesso di causalità tra i rischi lavorativi cui era stato esposto e la patologia osteoarticolare denunciata;
2 - che avverso il suddetto provvedimento di diniego, in data 23.03.2022, proponeva rituale opposizione ai sensi dell'art.104 del DPR 1124/1965;
- che l' con provvedimento datato 25.10.2023 rigettava l'istanza, confermando la CP_1 precedente valutazione.
Tanto premesso, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare
l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente come marittimo e i rischi lavorativi cui è stato quotidianamente esposto - come esemplificati nella parte in fatto del presente ricorso - e la patologia osteoarticolare per cui è causa;
b) accertare e dichiarare che la lesione all'integrità psico-fisica (cd. danno biologico) conseguita al ricorrente dalla patologia osteoarticolare sofferta è, in particolare, quantificabile, ai fini della individuazione della inabilità permanente, nella misura percentuale del 10% di danno biologico ovvero in quella misura, eventualmente diversa, maggiore o, in subordine, anche minore, che dovesse essere individuata in corso di causa, con decorrenza dalla data (29.10.2021) della domanda amministrativa ovvero, in subordine, da quella data, eventualmente diversa, che dovesse essere individuata in sede di c.t.u.; c) sulla scorta della percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica di cui al capo b) che precede, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., all'erogazione in CP_1 favore del ricorrente del corrispondente indennizzo in capitale, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
d) condannare l' , in persona CP_1 del legale rappresentante, al pagamento delle competenze di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva evidenziando che la malattia di cui era affetto CP_1 il ricorrente aveva natura degenerativa ed era connessa all'età dello stesso. Con varie argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso, nonché la condanna dell'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari.
Disposta CTU, la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 23/2/2000 n.38 “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali, verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' , CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (…) l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per
3 cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; (…) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso”. Il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che il ricorrente è affetto da postumi invalidanti derivati dall'infortunio sul lavoro nella misura del 10%.
Come risulta dalla CTU espletata “Dall'insieme dei dati anamnestici e clinici ora descritti risulta che, il Sig. presenta una patologia osteoarticolare caratterizzata da Parte_1 spondiloartrosi diffusa con particolar localizzazione al segmento cervicale e lombosacrale con protusioni discali multiple e conseguente rigidità del rachide e limitazioni della mobilità
e della motilità su base antalgica. Si evidenzia altresì una modificazione della postura per rettilinizzazione della lordosi cervicale e lombare, sbandamento in avanti del tronco nella deambulazione. L'esame clinico evidenzia una sofferenza radicolare delle radici del plesso lombosacrale da L1 a S1 per protusioni discali multiple ed avvallamento di D4 e di D11, cuneizzazione di D7, sempre espressione di sovraccarico ripetuto. La sintomatologia dolorosa caratterizzata da cervicalgia e lombalgia cronica è presente da molti anni e pur tenendo conto delle concause extralavorative quali l'età, sesso e conformazione anatomica, queste non spiegano fino in fondo come tali lesioni si siano manifestate in maniera significativa in età relativamente giovane. Pertanto è da ritenere convalidato il nesso concausale con le mansioni svolte dal ricorrente e le lesioni riportate. Il ricorrente è stato esposto per anni a vibrazioni trasmesse all'intero corpo con un impegno muscolare statico e dinamico che hanno avuto ripercussioni sull'apparato osteoarticolare specialmente del rachide in toto. Le vibrazioni continue proprie dei motori e le oscillazioni tipiche dei grandi natanti, determinano una continua e duratura ricerca dell'equilibrio cui sottende tutta la muscolatura ed in particolare quella del tronco e degli arti inferiori che alla lunga determinano contratture che assumono i caratteri di patologia. Le ripercussioni sulle strutture osteoarticolari sono determinate da tali microtraumi ripetuti con fenomeni precoci osteodegenerativi che colpiscono i dischi intervertebrali, le docce paravertebrali e di conseguenza le radici nervose. Le patologie in oggetto, in un primo tempo non tabellate, come malattie professionali, successivamente hanno trovato collocazione nelle tabelle del
4 danno biologico introdotte con il D.M. 12/07/2000 ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b, del D.L. del 23/02/2000 , n. 38 . Per la diagnosi del ricorrente: protusioni discali ed avvallamento delle vertebre dorsali è giusto fare riferimento al codice 213 che prevede un percentuale di danno biologico fino al 12%. La presenza di protusioni discali multiple a livello lombosacrale, con sofferenze radicolari croniche fanno orientare per una patologia osteoarticolare cronica ingravescente. Da quanto finora esposto, tenuto conto della anamnesi, della visita e del riscontro funzionale obiettivo si può concludere che il periziando presenta postumi invalidanti conseguenti all'attività professionale svolta che menomano il suo stato di salute e di benessere psico-fisico nella misura del 10% di invalidità permanente inteso come danno biologico a partire dalla data della domanda amministrativa. Si riconferma compatibile il rapporto causale eziologico tra l'attività svolta dal ricorrente e la patologia riscontrata”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise, non presentando contraddizioni né vizi logici.
In particolare, il CTU, le cui conclusioni possono condividersi, sia per la competenza specifica del tecnico che per la loro coerenza e logicità, ha affermato infatti che possono ritenersi sussistenti i criteri per affermare la ricorrenza del nesso causale, stimando la percentuale di danno invalidante nella misura dell'10% (dieci per cento) sull'incidenza all'attitudine al lavoro generica dell'infortunato.
Deve quindi riconoscersi il danno biologico in tale misura (10%) e condannarsi l'ente al pagamento dell'indennizzo in capitale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha subito, per effetto della malattia professionale, una lesione all'integrità psico-fisica, nella misura del 10%, e per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in CP_1 capitale, ai sensi del D.L.gs. n.38/2000, come indicato in parte motiva, oltre accessori di legge, dalla maturazione al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 oltre spese CP_1 generali al 15%, iva, cpa come per legge, con attribuzione.
- pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto CP_1
5 Si Comunichi.
Napoli, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 18.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 2131/2025
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
SE OL e IE TA, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
- Sede di Napoli in persona del Regionale p.t.,
[...] CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Del Sarto ed elett.te domiciliato in Napoli, alla via
Nuova Poggioreale - ang. S. Lazzaro
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29.01.2025 il ricorrente esponeva:
- di essere iscritto nelle matricole della Gente di Mare di Prima Categoria del Compartimento
Marittimo di Napoli al n. 108945
- di aver lavorato come marittimo a partire dal 22.03.1984;
- di aver lavorato dal 22.03.1984 fino al 05.04.1984 alle dipendenze di un armatore privato,
1 - che a far data dal 16.05.1985 e fino al 02.09.2020 (data di anticipato collocamento in quiescenza), di aver lavorato esclusivamente alle dipendenze della Compagnia di Navigazione
“Caremar Spa”;
- che le sue mansioni nel corso dell'indicato periodo di lavoro erano, nello specifico, quelle di: - mozzo, dal 22.03.1984 al 19.07.1991; - marò, dal 19.07.1991 al 09.01.1993; - marinaio, dal 09.01.1993 al 19.10.1999; - ancora marò, dal 19.10.1999 al 14.07.2005; - di nuovo marinaio, dal 14.07.2005 fino al 02.09.2020;
- che nello svolgimento della propria attività lavorativa - espletata esclusivamente a bordo di natanti veloci - era quotidianamente esposto, per intere giornate di lavoro (anche 12 - 14 ore al giorno), all'azione delle vibrazioni meccaniche che dai potenti motori marini si diffondevano a tutta l'imbarcazione e si trasmettevano a tutto il corpo nonché alle vibrazioni di bassa/media frequenza generate dal moto ondoso e movimento dei natanti su cui è stato imbarcato e trasmesse a tutto il corpo;
- di essere stato sottoposto alla costante e prolungata esposizione alle vibrazioni meccaniche;
a posture incongrue, considerati gli ambienti, in alcuni casi, anche molto angusti dei natanti;
alla continua movimentazione di carichi manuali;
a lavori e a deambulazione su terreni instabili con continui rachi-adattamenti; a continui scuotimenti e sobbalzi dovuti alle condizioni meteo marine, (tutte condizioni che avevano riverberi sulle vertebre);
- che la sua attività si svolgeva con qualsiasi forza del mare (anche agitato), oltre che in ambienti estremamente angusti e con posizioni di lavoro estremamente scomode (in ginocchio e con torsioni del busto);
- di aver sempre presieduto anche alle operazioni di attracco e sbarco, manovrando le pesanti passarelle a mano, sollevandole con la forza delle braccia, oltre a dover garantire tutte le attività manuali di pulizia e picchettaggio, in ambienti anche notevolmente angusti;
- che proprio in ragione della prolungata esposizione ai fattori di rischio sopra richiamati, sviluppava nel corso degli anni, PROTRUSIONI DISCALI MULTIPLE in L3–L4, L4-L5 e marcate a livello dei dischi inter-somatici L5-S1, con compressione sul sacco durale e disturbi trofo - sensitivi e motori.
- che attesa la patologia osteoarticolare contratta, in data 29.10.2021 inoltrava all' CP_1 domanda di riconoscimento dell'origine professionale della patologia contratta;
- che con provvedimento in data 24.02.2022, l' rigettava l'istanza, escludendo CP_1
l'esistenza di un nesso di causalità tra i rischi lavorativi cui era stato esposto e la patologia osteoarticolare denunciata;
2 - che avverso il suddetto provvedimento di diniego, in data 23.03.2022, proponeva rituale opposizione ai sensi dell'art.104 del DPR 1124/1965;
- che l' con provvedimento datato 25.10.2023 rigettava l'istanza, confermando la CP_1 precedente valutazione.
Tanto premesso, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare
l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente come marittimo e i rischi lavorativi cui è stato quotidianamente esposto - come esemplificati nella parte in fatto del presente ricorso - e la patologia osteoarticolare per cui è causa;
b) accertare e dichiarare che la lesione all'integrità psico-fisica (cd. danno biologico) conseguita al ricorrente dalla patologia osteoarticolare sofferta è, in particolare, quantificabile, ai fini della individuazione della inabilità permanente, nella misura percentuale del 10% di danno biologico ovvero in quella misura, eventualmente diversa, maggiore o, in subordine, anche minore, che dovesse essere individuata in corso di causa, con decorrenza dalla data (29.10.2021) della domanda amministrativa ovvero, in subordine, da quella data, eventualmente diversa, che dovesse essere individuata in sede di c.t.u.; c) sulla scorta della percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica di cui al capo b) che precede, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., all'erogazione in CP_1 favore del ricorrente del corrispondente indennizzo in capitale, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
d) condannare l' , in persona CP_1 del legale rappresentante, al pagamento delle competenze di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva evidenziando che la malattia di cui era affetto CP_1 il ricorrente aveva natura degenerativa ed era connessa all'età dello stesso. Con varie argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso, nonché la condanna dell'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari.
Disposta CTU, la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 23/2/2000 n.38 “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali, verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' , CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (…) l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per
3 cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; (…) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso”. Il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che il ricorrente è affetto da postumi invalidanti derivati dall'infortunio sul lavoro nella misura del 10%.
Come risulta dalla CTU espletata “Dall'insieme dei dati anamnestici e clinici ora descritti risulta che, il Sig. presenta una patologia osteoarticolare caratterizzata da Parte_1 spondiloartrosi diffusa con particolar localizzazione al segmento cervicale e lombosacrale con protusioni discali multiple e conseguente rigidità del rachide e limitazioni della mobilità
e della motilità su base antalgica. Si evidenzia altresì una modificazione della postura per rettilinizzazione della lordosi cervicale e lombare, sbandamento in avanti del tronco nella deambulazione. L'esame clinico evidenzia una sofferenza radicolare delle radici del plesso lombosacrale da L1 a S1 per protusioni discali multiple ed avvallamento di D4 e di D11, cuneizzazione di D7, sempre espressione di sovraccarico ripetuto. La sintomatologia dolorosa caratterizzata da cervicalgia e lombalgia cronica è presente da molti anni e pur tenendo conto delle concause extralavorative quali l'età, sesso e conformazione anatomica, queste non spiegano fino in fondo come tali lesioni si siano manifestate in maniera significativa in età relativamente giovane. Pertanto è da ritenere convalidato il nesso concausale con le mansioni svolte dal ricorrente e le lesioni riportate. Il ricorrente è stato esposto per anni a vibrazioni trasmesse all'intero corpo con un impegno muscolare statico e dinamico che hanno avuto ripercussioni sull'apparato osteoarticolare specialmente del rachide in toto. Le vibrazioni continue proprie dei motori e le oscillazioni tipiche dei grandi natanti, determinano una continua e duratura ricerca dell'equilibrio cui sottende tutta la muscolatura ed in particolare quella del tronco e degli arti inferiori che alla lunga determinano contratture che assumono i caratteri di patologia. Le ripercussioni sulle strutture osteoarticolari sono determinate da tali microtraumi ripetuti con fenomeni precoci osteodegenerativi che colpiscono i dischi intervertebrali, le docce paravertebrali e di conseguenza le radici nervose. Le patologie in oggetto, in un primo tempo non tabellate, come malattie professionali, successivamente hanno trovato collocazione nelle tabelle del
4 danno biologico introdotte con il D.M. 12/07/2000 ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b, del D.L. del 23/02/2000 , n. 38 . Per la diagnosi del ricorrente: protusioni discali ed avvallamento delle vertebre dorsali è giusto fare riferimento al codice 213 che prevede un percentuale di danno biologico fino al 12%. La presenza di protusioni discali multiple a livello lombosacrale, con sofferenze radicolari croniche fanno orientare per una patologia osteoarticolare cronica ingravescente. Da quanto finora esposto, tenuto conto della anamnesi, della visita e del riscontro funzionale obiettivo si può concludere che il periziando presenta postumi invalidanti conseguenti all'attività professionale svolta che menomano il suo stato di salute e di benessere psico-fisico nella misura del 10% di invalidità permanente inteso come danno biologico a partire dalla data della domanda amministrativa. Si riconferma compatibile il rapporto causale eziologico tra l'attività svolta dal ricorrente e la patologia riscontrata”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise, non presentando contraddizioni né vizi logici.
In particolare, il CTU, le cui conclusioni possono condividersi, sia per la competenza specifica del tecnico che per la loro coerenza e logicità, ha affermato infatti che possono ritenersi sussistenti i criteri per affermare la ricorrenza del nesso causale, stimando la percentuale di danno invalidante nella misura dell'10% (dieci per cento) sull'incidenza all'attitudine al lavoro generica dell'infortunato.
Deve quindi riconoscersi il danno biologico in tale misura (10%) e condannarsi l'ente al pagamento dell'indennizzo in capitale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha subito, per effetto della malattia professionale, una lesione all'integrità psico-fisica, nella misura del 10%, e per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in CP_1 capitale, ai sensi del D.L.gs. n.38/2000, come indicato in parte motiva, oltre accessori di legge, dalla maturazione al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 oltre spese CP_1 generali al 15%, iva, cpa come per legge, con attribuzione.
- pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto CP_1
5 Si Comunichi.
Napoli, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
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