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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/09/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 25 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 282/24 R.G.
TRA
Pt_1 elett.te domicil. in L'Aquila, Via Vetoio snc rappr. e dif. dall'Avv.to Piera Di Sante giusta procura generale alle liti APPELLANTE E ; CP_1 elett.te domicil. in Teramo, Piazza Garibaldi, n. 46 rappr. e dif. dall'Avv.to Luca Di Giacomantonio giusta procura in atti APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del 16.01.2024 del Tribunale di Teramo.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 25.06.2024 l proponeva appello avverso la Pt_1 sentenza emessa in data 16.01.2024, depositata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento delle domande avanzate da , aveva quantificato in misura pari al 20%, con CP_1
1 decorrenza dal 26.10.2019 i postumi dell'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente in tale data ed aveva condannato l all'erogazione del relativo indennizzo in rendita, Pt_1 con decorrenza dalla medesima data.
L'Istituto censurava la sentenza per avere il Tribunale aderito acriticamente alle conclusioni del C.T.U., senza considerare che in data 02.03.2022 il grado di invalidità del ricorrente era stato concordemente quantificato, in sede di visita medica collegiale, in misura pari al 14%; censurava, altresì, la sentenza per avere il Tribunale erroneamente ancorato la decorrenza dello stato invalidante alla data dell'infortunio, senza considerare che soltanto in data 01.04.2022 il ricorrente aveva chiesto all Pt_1 di quantificare nella maggiore misura del 27% gli esiti del sinistro e che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 1124/1965, la rendita per inabilità permanente parziale decorre dalla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta;
censurava, infine, la sentenza per avere il Tribunale condannato l all'erogazione di una rendita per Pt_1 malattia professionale, pur trattandosi di esiti di un infortunio sul lavoro.
Si costituiva in giudizio , il quale sosteneva la correttezza della CP_1 sentenza impugnata e chiedeva, di conseguenza, il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato e dev'essere accolto per quanto di ragione.
ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Teramo depositato CP_1 in data 11.10.2022, esponendo che in data 26.10.2019 il ricorrente, di professione autista e muratore, aveva subito un infortunio sul lavoro, riportando esiti di fratture al calcagno destro, al perone e alla tibia della gamba destra;
che l'infortunio era stato riconosciuto dall' il quale, in data 02.03.2022, a seguito di visita medica Pt_1 collegiale, ne aveva quantificato in misura pari al 14% i postumi;
che, in realtà, dagli accertamenti medici eseguiti erano emersi postumi tali da comportare un grado complessivo di inabilità permanente pari al 27%; tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di riconoscere la sussistenza del maggiore grado di invalidità e di condannare l all'erogazione dei relativi benefici economici. Pt_1
Nel costituirsi in giudizio, l' ha ribadito la correttezza del proprio operato, Pt_1 rilevando che la valutazione dei postumi in misura pari al 14% era stata effettuata a seguito di visita medica collegiale con esito concorde.
Nel corso del giudizio è stato disposto l'espletamento di C.T.U. medico-legale, all'esito della quale il ricorrente è stato riconosciuto affetto da postumi invalidanti nella misura del 20% con decorrenza “dalla data della domanda amministrativa”.
2 Il Tribunale, ritenute “pienamente condivisibili le risultanze della consulenza medico-legale, atteso che l'indagine peritale [era] stata eseguita correttamente e risulta[va] immune da profili di censurabilità”, ha dichiarato “il diritto del ricorrente all'indennizzo in rendita per malattia professionale, nella misura del 20%” e, per l'effetto, ha condannato l “alla corresponsione in suo favore del predetto Pt_1 indennizzo, da erogarsi in rendita, nella misura e con decorrenza dal 26.10.2019, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo”, nonché al pagamento delle spese di lite e delle spese di C.T.U..
Con il primo motivo di gravame l' censura la sentenza per avere il Tribunale Pt_1 aderito acriticamente alle conclusioni del C.T.U., senza considerare che in data 02.03.2022 il grado di invalidità del ricorrente era stato concordemente quantificato, in sede di visita medica collegiale, in misura pari al 14%.
La censura è infondata.
Invero, dalla C.T.U. di primo grado risulta che “in data 02 marzo 2022 l' Pt_1 aumentava il danno biologico da 10 a 14%” per “esiti di frattura biossea gamba dx 4%; mezzi di sintesi in sede 2%; esiti frattura calcagno 4%; limitazione funzionale caviglia dx di media entità 6%”. Il C.T.U. quantifica, invece, in misura pari al 20% il danno biologico richiamando, a tal fine, le seguenti voci della tabella allegata al D.Lgs n. 38/2000: “292 – esiti di fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale con punteggio fino a 8 (…) 5%; 293 – anchilosi della caviglia in posizione favorevole 90° con punteggio fino a 12 (…) 8%; 296 – esiti di frattura del calcagno apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale con punteggio fino a 8 (…) 6%; 306 – mezzi di sintesi in sede con punteggio fino a 3 (…) 3%; 37 – cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche (…) 4%”.
Pertanto, il maggiore grado di invalidità emerso all'esito della C.T.U. medico- legale discende, da un lato, dal maggiore punteggio attribuito per le voci di danno riconosciute anche dall dall'altro dal riconoscimento del danno estetico, Pt_1
(erroneamente) non considerato dall' Pt_1
Ebbene, l'appellante non formula alcuna doglianza né sotto il primo profilo, né sotto il secondo profilo, limitandosi a rilevare che la quantificazione del danno in misura pari al 14% era stata effettuata a seguito di visita medica collegiale con esito concorde, circostanza che, tuttavia, non appare, di per sé, decisiva, non avendo, di per sé, alcun effetto preclusivo.
Correttamente, perciò, il giudice di prime cure ha ritenuto condivisibili, sul punto, i risultati della C.T.U. espletata.
3 Parzialmente fondato è, invece, il secondo motivo di gravame, con il quale l Pt_1 censura la sentenza per avere il Tribunale erroneamente ancorato la decorrenza dello stato invalidante alla data dell'infortunio, senza considerare che soltanto in data 01.04.2022 il ricorrente ha chiesto all di quantificare nella maggiore misura del Pt_1
27% gli esiti del sinistro e che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 1124/1965, la rendita per inabilità permanente parziale decorre dalla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta.
Quanto alla prima censura, invero il C.T.U. afferma che “il ricorrente (…) è affetto dalle tecnopatie poste in diagnosi, documentate con esame clinico specialistico”, tali da comportare “un danno biologico residuato quantificabile nella misura del 20% con decorrenza a partire dalla data della domanda amministrativa”.
Deve, di conseguenza, escludersi che il maggiore grado di invalidità riconosciuto sia effetto di un aggravamento sopravvenuto;
d'altronde, nella documentazione in atti non c'è alcuna traccia in tale senso e dal confronto tra la valutazione eseguita in sede di visita medica collegiale e la valutazione eseguita dal C.T.U. emerge come la diversa quantificazione dei postumi sia in buona parte legata alla mancata considerazione, in sede amministrativa, del danno estetico.
Quanto, invece, alla seconda censura, in effetti la sentenza impugnata viola il disposto dell'art. 74 D.P.R. n. 1124/1965, ai sensi del quale la rendita per infortunio o malattia professionale “è corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta”; pertanto, poiché nel caso di specie il periodo di inabilità temporanea assoluta è cessato in data 27.04.2020, la rendita deve decorrere dal 28.04.2020 e non dalla data (26.10.2019) dell'infortunio.
Fondato, infine, è il terzo motivo di gravame, con il quale l censura la Pt_1 sentenza per avere il Tribunale condannato l all'erogazione di una rendita per Pt_1 malattia professionale, pur trattandosi di esiti di un infortunio sul lavoro.
Invero, avendo la controversia ad oggetto la quantificazione degli esiti dell'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente in data 26.10.2019, erroneamente il Tribunale ha riconosciuto al ricorrente il diritto ad un indennizzo in rendita per malattia professionale, anziché per infortunio.
Alla luce delle considerazioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, i postumi dell'infortunio sul lavoro occorso a in data 26.10.2019 devono, CP_1 perciò, essere quantificati in misura pari al 20%, con decorrenza dal 28.04.2020; l Pt_1 deve, di conseguenza, essere condannato alla corresponsione, in suo favore, del relativo indennizzo, in rendita, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo di rendita al saldo.
4 Considerato l'esito del giudizio, appare equo disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del presente grado, fermo restando il governo delle spese di primo grado, ivi comprese le spese di C.T.U..
P. Q. M.
La Corte
in riforma della sentenza impugnata, quantifica in misura pari al 20%, con decorrenza dal 28.04.2020, i postumi dell'infortunio sul lavoro occorso a
[...]
in data 26.10.2019 e, per l'effetto, condanna l alla corresponsione, in CP_1 Pt_1 suo favore, del relativo indennizzo, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo di rendita al saldo;
compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite del presente grado, fermo restando il governo delle spese di lite di primo grado, ivi comprese le spese di C.T.U..
L'Aquila, 25 settembre 2025 Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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