CASS
Sentenza 1 agosto 2022
Sentenza 1 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/08/2022, n. 30361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30361 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 31/3/2022 dal Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza emessa dal g.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria che, decidendo sull'opposizione alla richiesta di restituzione della somma di €281.690,00 sottoposta a sequestro probatorio, confermava la necessità del mantenimento del vincolo cautelare, asseritamente provento del reato di associazione finalizzata al narcotraffico. Nell'ordinanza impugnata, dopo essersi dato conto degli elementi indiziari a carico dell'indagato, alcuni dei quali emersi anche nell'ambito del procedimento di Penale Sent. Sez. 6 Num. 30361 Anno 2022 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 07/07/2022 prevenzione recentemente instaurato, si riteneva che la disponibilità dell'ingente somma di denaro non fosse stata in alcun modo giustificata dal ricorrente, né compatibile con i redditi lecitamente prodotti. Il g.i.p., condividendo le osservazioni svolte dal pubblico ministero, riteneva che la somma di denaro potesse rientrare tra i beni strumentali alla commissione del reato, nonché tra i beni che ne costituiscono il profitto, ritenendo per ciò solo sussistente il presupposto per il mantenimento del sequestro probatorio. 2. Avverso la suddetta ordinanza il ricorrente ha formulato un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro probatorio, pur in assenza dell'indicazione di puntuali esigenze investigative che presuppongono il mantenimento del vincolo. Inoltre, il ricorrente ricostruiva la complessa vicenda che si era dipanata dall'adozione del decreto di sequestro probatorio (in data 12/6/2015), fino all'ordinanza impugnata, segnalando plurime anomalie procedurali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Nei limiti necessari alla decisione del ricorso, è opportuno sintetizzare i passaggi salienti che hanno caratterizzato l'iter processuale del sequestro probatorio: in data 12/6/2015 veniva disposto, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, il sequestro probatorio del denaro, del passaporto di NI CA, nonché dl una bilancia ed un'agenda; il procedimento, nel 2017, veniva trasmesso per competenza alla Procura distrettuale di Reggio Calabria;
in data 15/12/2020, non essendo intervenuto alcun atto di indagine ulteriore, il ricorrente chiedeva il dissequestro dei beni;
a seguito di tale richiesta, il fascicolo veniva trasmesso dalla Procura distrettuale a quella presso il Tribunale di Palmi unitamente alla richiesta di dissequestro, che veniva rigettata;
avverso tale provvedimento veniva proposta opposizione ed il g.i.p. del Tribunale di Palmi, con ordinanza del 13/5/2020, disponeva il dissequestro dei beni con la sola eccezione della somma di denaro, sul presupposto che questa rientrasse tra i beni suscettibili di confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, cod. proc. pen.; 2 il ricorrente rinnovava la richiesta di restituzione, eviclenziando come a distanza di oltre cinque anni dal sequestro non fosse stata neppure esercitata l'azione penale;
tale richiesta veniva rigettata in data 10/6/2021 dalla Procura distrettuale cui, nel frattempo, il fascicolo era stato nuovamente trasmesso per competenza;
avverso tale diniego il ricorrente proponeva opposizione al g.i.p. distrettuale che, con l'ordinanza oggetto del presente ricorso, riteneva legittima la mancata restituzione del denaro sul quale, nel frattempo, era stato anche disposto in via d'urgenza il sequestro nell'ambito di un procedimento di prevenzione. Il ricorrente evidenzia l'assoluta anomalia dell'intero procedimento, caratterizzato dal fatto che, a distanza di sette anni dal sequestro probatorio, nessuna iniziativa sia stata adottata dagli organi inquirenti che si sono avvicendati nella gestione del procedimento, non essendo stata esercitata l'azione penale. 2.1. I ritardi nella trattazione del procedimento, il fatto che a distanza di sette anni la pubblica accusa non abbia adottato alcuna decisione in merito all'esercizio dell'azione, come pure la fluidità e scarsa chiarezza dell'addebito provvisoriamente ipotizzato, sono tutti elementi che, pur potendo integrare irregolarità processuali, non danno luogo a cause di nullità e non inficiano la validità del provvedimento impugnato. 3. Risulta fondata, invece, la dedotta mancanza di motivazione in merito alla perdurante necessità del mantenimento del sequestro probatorio della somma di denaro. A ben vedere, l'ordinanza impugnata si dilunga ampiamente nel ricostruire gli elementi indiziari a carico di NI CA, per desumerne l'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e la disponibilità di un'ingente somma di denaro in contanti. Nell'ordinanza, peraltro, il g.i.p. si sofferma sulla mancanza di giustificazione della provenienza lecita del denaro, mentre manca del tutto l'indicazione delle esigenze probatorie tuttora sussistenti e legittimanti il mantenimento del sequestro. Il provvedimento ablativo, in buona sostanza, viene motivato come se si trattasse di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro, valorizzandosi il nesso di pertinenzialità tra il reato e il denaro, ma in tal modo è stata completamente obliterato il vaglio delle esigenze probatorie che, invece, rappresentano nel caso in esame il presupposto per l'imposizione del vincolo. 3.1. Con riguardo al sequestro probatorio di denaro, la giurisprudenza è, oramai, orientata nel ritenere che il denaro costituente corpo del reato può essere 3 oggetto di sequestro probatorio a condizione che sia data idonea motivazione non solo della sussistenza del nesso di derivazione o di pertinenza fra la somma sottoposta a sequestro ed il reato, ma anche delle specifiche esigenze probatorie in relazione alle quali è necessario sottoporre a vincolo il denaro rinvenuto (Sez.6, n.21122 del 29/03/2017, Peritore, Rv. 270785). Più in generale, è stato ribadito che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.U, n.36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). 3.2. Nel caso di specie, nell'ordinanza impugnata manca qualsivoglia motivazione in ordine alle esigenze probatorie in relazione alle quali sussisterebbe la necessità del mantenimento del sequestro del denaro. Del resto, il dato probatorio rilevante e, cioè, la disponibilità di una elevata somma, occultata con modalità tali da farne sospettare la provenienza illecita, è stato già acquisito e definitivamente consacrato nel verbale di perquisizione, con la conseguenza che il mantenimento del vincolo avrebbe richiesto la specifica indicazione di ulteriori e diverse finalità probatorie, ovvero l'adozione del sequestro preventivo. 3.3. Infine, si sottolinea come l'ordinanza impugnata non chiarisca neppure se il denaro costituisca profitto del reato, ovvero un mezzo per la sua commissione. Il g.i.p., nell'articolata ordinanza resa sul punto, richiama plurime intercettazioni dalle quali emergerebbe che il denaro era necessario per l'acquisto di stupefacente e non apparteneva al ricorrente, il che deporrebbe nel senso che non si trattava di profitto di attività illecite dal medesimo commesse in precedenza. Su tale aspetto, evidentemente centrale ai fini della qualificazione dell'oggetto del sequestro, l'ordinanza è sostanzialmente priva di motivazione. 3.4. In conclusione, si ritiene che il sequestro probatorio del denaro non persegua alcuna finalità probatoria, come dimostra la sostanziale mancanza di accertamenti riguardanti il denaro, nonostante l'amplissimo lasso temporale trascorso dal decreto originario. Quanto detto consente di affermare che l'ablazione del denaro sia stata illegittimamente disposta per finalità preventive, senza, tuttavia, che l'organo inquirente si sia avvalso dell'unico mezzo processuale atto a tale scopo, consistente nella richiesta di sequestro preventivo. 4. Alla luce di tali considerazioni si impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, non residuando spazio neppure per l'annullamento con rinvio. Il notevolissimo tempo trascorso dall'adozione del sequestro, nonché la sostanziale assenza di fondati elementi che possano giustificare il mantenimento 4 2( del vincolo probatorio, sono tali da far ritenere che non vi siano ulteriori elementi positivamente valutabili in sede di merito e che possano condurre alla conferma, sia pur sulla base di un'adeguata motivazione, del sequestro probatorio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nonché il decreto del PM del 12 giugno 2015 limitatamente al denaro in sequestro del quale dispone l'immediata restituzione all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza emessa dal g.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria che, decidendo sull'opposizione alla richiesta di restituzione della somma di €281.690,00 sottoposta a sequestro probatorio, confermava la necessità del mantenimento del vincolo cautelare, asseritamente provento del reato di associazione finalizzata al narcotraffico. Nell'ordinanza impugnata, dopo essersi dato conto degli elementi indiziari a carico dell'indagato, alcuni dei quali emersi anche nell'ambito del procedimento di Penale Sent. Sez. 6 Num. 30361 Anno 2022 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 07/07/2022 prevenzione recentemente instaurato, si riteneva che la disponibilità dell'ingente somma di denaro non fosse stata in alcun modo giustificata dal ricorrente, né compatibile con i redditi lecitamente prodotti. Il g.i.p., condividendo le osservazioni svolte dal pubblico ministero, riteneva che la somma di denaro potesse rientrare tra i beni strumentali alla commissione del reato, nonché tra i beni che ne costituiscono il profitto, ritenendo per ciò solo sussistente il presupposto per il mantenimento del sequestro probatorio. 2. Avverso la suddetta ordinanza il ricorrente ha formulato un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro probatorio, pur in assenza dell'indicazione di puntuali esigenze investigative che presuppongono il mantenimento del vincolo. Inoltre, il ricorrente ricostruiva la complessa vicenda che si era dipanata dall'adozione del decreto di sequestro probatorio (in data 12/6/2015), fino all'ordinanza impugnata, segnalando plurime anomalie procedurali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Nei limiti necessari alla decisione del ricorso, è opportuno sintetizzare i passaggi salienti che hanno caratterizzato l'iter processuale del sequestro probatorio: in data 12/6/2015 veniva disposto, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, il sequestro probatorio del denaro, del passaporto di NI CA, nonché dl una bilancia ed un'agenda; il procedimento, nel 2017, veniva trasmesso per competenza alla Procura distrettuale di Reggio Calabria;
in data 15/12/2020, non essendo intervenuto alcun atto di indagine ulteriore, il ricorrente chiedeva il dissequestro dei beni;
a seguito di tale richiesta, il fascicolo veniva trasmesso dalla Procura distrettuale a quella presso il Tribunale di Palmi unitamente alla richiesta di dissequestro, che veniva rigettata;
avverso tale provvedimento veniva proposta opposizione ed il g.i.p. del Tribunale di Palmi, con ordinanza del 13/5/2020, disponeva il dissequestro dei beni con la sola eccezione della somma di denaro, sul presupposto che questa rientrasse tra i beni suscettibili di confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, cod. proc. pen.; 2 il ricorrente rinnovava la richiesta di restituzione, eviclenziando come a distanza di oltre cinque anni dal sequestro non fosse stata neppure esercitata l'azione penale;
tale richiesta veniva rigettata in data 10/6/2021 dalla Procura distrettuale cui, nel frattempo, il fascicolo era stato nuovamente trasmesso per competenza;
avverso tale diniego il ricorrente proponeva opposizione al g.i.p. distrettuale che, con l'ordinanza oggetto del presente ricorso, riteneva legittima la mancata restituzione del denaro sul quale, nel frattempo, era stato anche disposto in via d'urgenza il sequestro nell'ambito di un procedimento di prevenzione. Il ricorrente evidenzia l'assoluta anomalia dell'intero procedimento, caratterizzato dal fatto che, a distanza di sette anni dal sequestro probatorio, nessuna iniziativa sia stata adottata dagli organi inquirenti che si sono avvicendati nella gestione del procedimento, non essendo stata esercitata l'azione penale. 2.1. I ritardi nella trattazione del procedimento, il fatto che a distanza di sette anni la pubblica accusa non abbia adottato alcuna decisione in merito all'esercizio dell'azione, come pure la fluidità e scarsa chiarezza dell'addebito provvisoriamente ipotizzato, sono tutti elementi che, pur potendo integrare irregolarità processuali, non danno luogo a cause di nullità e non inficiano la validità del provvedimento impugnato. 3. Risulta fondata, invece, la dedotta mancanza di motivazione in merito alla perdurante necessità del mantenimento del sequestro probatorio della somma di denaro. A ben vedere, l'ordinanza impugnata si dilunga ampiamente nel ricostruire gli elementi indiziari a carico di NI CA, per desumerne l'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e la disponibilità di un'ingente somma di denaro in contanti. Nell'ordinanza, peraltro, il g.i.p. si sofferma sulla mancanza di giustificazione della provenienza lecita del denaro, mentre manca del tutto l'indicazione delle esigenze probatorie tuttora sussistenti e legittimanti il mantenimento del sequestro. Il provvedimento ablativo, in buona sostanza, viene motivato come se si trattasse di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro, valorizzandosi il nesso di pertinenzialità tra il reato e il denaro, ma in tal modo è stata completamente obliterato il vaglio delle esigenze probatorie che, invece, rappresentano nel caso in esame il presupposto per l'imposizione del vincolo. 3.1. Con riguardo al sequestro probatorio di denaro, la giurisprudenza è, oramai, orientata nel ritenere che il denaro costituente corpo del reato può essere 3 oggetto di sequestro probatorio a condizione che sia data idonea motivazione non solo della sussistenza del nesso di derivazione o di pertinenza fra la somma sottoposta a sequestro ed il reato, ma anche delle specifiche esigenze probatorie in relazione alle quali è necessario sottoporre a vincolo il denaro rinvenuto (Sez.6, n.21122 del 29/03/2017, Peritore, Rv. 270785). Più in generale, è stato ribadito che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.U, n.36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). 3.2. Nel caso di specie, nell'ordinanza impugnata manca qualsivoglia motivazione in ordine alle esigenze probatorie in relazione alle quali sussisterebbe la necessità del mantenimento del sequestro del denaro. Del resto, il dato probatorio rilevante e, cioè, la disponibilità di una elevata somma, occultata con modalità tali da farne sospettare la provenienza illecita, è stato già acquisito e definitivamente consacrato nel verbale di perquisizione, con la conseguenza che il mantenimento del vincolo avrebbe richiesto la specifica indicazione di ulteriori e diverse finalità probatorie, ovvero l'adozione del sequestro preventivo. 3.3. Infine, si sottolinea come l'ordinanza impugnata non chiarisca neppure se il denaro costituisca profitto del reato, ovvero un mezzo per la sua commissione. Il g.i.p., nell'articolata ordinanza resa sul punto, richiama plurime intercettazioni dalle quali emergerebbe che il denaro era necessario per l'acquisto di stupefacente e non apparteneva al ricorrente, il che deporrebbe nel senso che non si trattava di profitto di attività illecite dal medesimo commesse in precedenza. Su tale aspetto, evidentemente centrale ai fini della qualificazione dell'oggetto del sequestro, l'ordinanza è sostanzialmente priva di motivazione. 3.4. In conclusione, si ritiene che il sequestro probatorio del denaro non persegua alcuna finalità probatoria, come dimostra la sostanziale mancanza di accertamenti riguardanti il denaro, nonostante l'amplissimo lasso temporale trascorso dal decreto originario. Quanto detto consente di affermare che l'ablazione del denaro sia stata illegittimamente disposta per finalità preventive, senza, tuttavia, che l'organo inquirente si sia avvalso dell'unico mezzo processuale atto a tale scopo, consistente nella richiesta di sequestro preventivo. 4. Alla luce di tali considerazioni si impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, non residuando spazio neppure per l'annullamento con rinvio. Il notevolissimo tempo trascorso dall'adozione del sequestro, nonché la sostanziale assenza di fondati elementi che possano giustificare il mantenimento 4 2( del vincolo probatorio, sono tali da far ritenere che non vi siano ulteriori elementi positivamente valutabili in sede di merito e che possano condurre alla conferma, sia pur sulla base di un'adeguata motivazione, del sequestro probatorio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nonché il decreto del PM del 12 giugno 2015 limitatamente al denaro in sequestro del quale dispone l'immediata restituzione all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore