Sentenza 12 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00146/2026REG.PROV.COLL.
N. 03732/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3732 del 2025, proposto da Be.So.Ja S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Velletri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Loredana Mollica Poeta, con domicilio eletto presso il suo studio in Velletri, piazza Cesare Ottaviano Augusto 1;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 20138/2024, resa tra le parti, con ricorso n. 2157/2021,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Velletri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. RA DI e udito per l’appellante l’Avvocato Francesco Rosi;
preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione, formulata per l’appellato, dall’Avvocato Loredana Mollica Poeta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Be.so.ja s.r.l.s. ha convenuto in giudizio il Comune di Velletri per ottenere il risarcimento del danno subito conseguentemente alla ritardata conclusione del contratto di concessione della gestione del bar e dei servizi connessi all’interno del parco di Santa Maria dell’Orto, che, nonostante i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva, a proprio favore, in data 6 febbraio e 7 aprile 2017, è avvenuta solo, all’esito di un ricorso per ottemperanza, in data 27 maggio 2021, essendo stata concessa dall’amministrazione la proroga al precedente gestore in data 29 marzo 2018. Nella domanda introduttiva del giudizio sono stati allegati i seguenti danni: 450.000,00 quale lucro cessante per l’assenza di attività negli anni 2017, 2018 e 2019; 6.500,00 a titolo di danno emergente per la maggiore spesa sostenuta per l’acquisto del bancone e degli arredi, euro 25.000,00 per la perdita delle agevolazione fiscali; euro 80.000,00 per le spese di ristrutturazione del locale; euro 50.00,00 per il danno non patrimoniale.
Il T.a.r., riconosciuta la responsabilità del Comune, che, nonostante le sollecitazioni della ricorrente e la mancata adozione di un provvedimento cautelare di sospensiva, non ha proceduto, dopo l’aggiudicazione, alla stipula del contratto, così violando gli obblighi di buona fede e correttezza nell’attribuzione del bene della vita spettante alla controparte, ha accolto la domanda quantificando il danno in euro 1.500,00. Il giudice di primo grado ha escluso la voce di danno avente ad oggetto il lucro cessante, in quanto la società ricorrente ha concluso il contratto per 6 anni e, cioè, per la medesima durata prevista in sede di aggiudicazione, senza perdere, pertanto, alcun guadagno; quella avente ad oggetto la perdita delle agevolazioni a favore dei concessionari di pubblici servizi, in assenza di elementi idonei a consentire una prognosi sul possibile esito favorevole delle procedure di attribuzione delle stesse e sulla individuazione delle chanches perse; quella avente ad oggetto le spese di ristrutturazione, non essendovi la prova delle buone condizioni del locale nel 2017; quella avente ad oggetto il danno non patrimoniale, in quanto del tutto generica.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l’originario ricorrente e danneggiato, che ha dedotto la carente e contraddittoria motivazione e la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., non avendo la sentenza valutato le voci di danno allegate e provate. In particolare, ad avviso dell’appellante, il giudice di primo grado non ha considerato che il ritardo nella stipula del contratto ha comportato una drastica riduzione dei guadagni in considerazione del periodo di crisi economica determinato dall’emergenza sanitaria del 2020, di cui non si sarebbe risentito in caso di conclusione tempestiva; un aumento dei costi di ristrutturazione per le condizioni della struttura, il cui peggioramento rispetto alla gara non è stato oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione; un aumento dei costi di finanziamento; la perdita di una serie di spese già effettuate (quelle relative all’acquisto del bancone e degli arredi in data 30 agosto 2017, per il corrispettivo di euro 13.500,00, di cui è stata persa la caparra di euro 1.500,00, e che sono stati, invece, acquistati successivamente al maggior costo di euro 18.780,64); la perdita di chanches per l’impossibilità di accedere alle agevolazioni fiscali (esenzione imposta sui redditi, i.r.a.p., i.mu. ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali per lavoro dipendenti), oggetto del bando del 2018 per le zone franche urbane, in cui è incluso il Comune di Velletri, per le quali si sarebbe potuta presentare la domanda entro il 23 maggio 2018, se l’esercizio del bar fosse stato già iniziato.
Si è costituito in giudizio il Comune, concludendo per il rigetto dell’appello.
All’udienza del 18 dicembre 2025, all’esito dello scambio di ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.
2.L’appello è infondato.
In primo luogo la motivazione della sentenza impugnata non è affatto carente o contraddittoria, ma, al contrario, puntuale ed esaustiva. Al contrario, l’appello non è confrontato con le argomentazioni del giudice di primo grado, limitandosi a riproporre le allegazioni respinte.
Ad integrazione della sentenza impugnata può aggiungersi, in ordine al lucro cessante, che laddove la ricorrente avesse stipulato il contratto nel 2017 avrebbe risentito, comunque, dell’emergenza sanitaria, in quanto l’attività esercitata avrebbe inevitabilmente subito una contrazione nel periodo di lock down. Peraltro, la quantificazione dell’asserito lucro cessante, da parte della ricorrente, è inesatta, in quanto non tiene in alcun conto il lucro realizzabile nel periodo complessivo di durata della concessione (ed in particolare negli anni futuri, in cui se il contratto fosse stato stipulato nel 2017, la concessione sarebbe già scaduta). In particolare, nella relazione tecnica prodotta si è effettuato un conteggio dei possibili utili per 6 anni, individuando la perdita per il mancato inizio dell’attività, ma senza affermare e spiegare l’impossibilità di realizzare nel periodo futuro gli stessi guadagni.
Inoltre, in ordine alle spese di ristrutturazione, deve osservarsi che non si vi è stata alcuna mancata contestazione da parte del Comune sul peggioramento delle condizioni del locale e sulle necessarie spese di ristrutturazione, in quanto, da un lato, il Comune ha contestato la sua stessa responsabilità e chiesto il rigetto della domanda e, dall’altro lato, tale voce di danno è stata solo genericamente prospettata nel ricorso introduttivo, per cui, a fronte della genericità dell’allegazione, non può esigersi una contestazione specifica. Peraltro, nella relazione di danno prodotta in primo grado si legge che l’obiettivo della nuova gestione è la riqualificazione del posto, che risponde, quindi, ad una precisa strategia commerciale, più aggressiva rispetto a quella del precedente gestore a conduzione familiare.
Ancora, per quanto concerne le maggiori spese per l’acquisto degli arredi, l’appellante neppure si è confrontato con il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, della prova di spese limitatamente ad euro 9.200,00 e, quindi, per un importo inferiore a quello originariamente concordato nel 2017 di euro 13.500,00.
Infine, per quanto riguarda la perdita delle chanches di conseguimento delle agevolazioni fiscali previste per le zone urbane franche, deve rilevarsi che l’art. 57 del d.l. n. 104 del 2020 ha prorogato il beneficio di cui all’art. 46 del d.l. n. 50 del 2017 e che, quindi, la ricorrente avrebbe potuto presentare la domanda anche nel 2021, circostanza che non è stata neppure allegata e che, quindi, non consente di formulare un giudizio positivo prognostico necessario ai fini del riconoscimento di tale voce di danno. Più precisamente l’art. 46 del d.l. n. 50 del 2017, nel testo novellato dal d.l. n. 104 del 2020, riconosce l’esenzione imposta sui redditi, i.r.a.p., i.mu. ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali per lavoro dipendenti, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021.
3.In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate, stante la riconosciuta responsabilità del Comune e l’integrazione della motivazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO AT, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
RA DI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA DI | GO AT |
IL SEGRETARIO