Art. 13.
L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4.850 milioni annui, fara' carico al bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
La copertura dell'onere per l'anno 1974 verra' assicurata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 110 e 112 - rispettivamente per milioni 3.725 e per milioni 675 - e con imputazione della rimanente spesa di milioni 450 ai capitoli 101, 113, 114, 115 e 116 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4.850 milioni annui, fara' carico al bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
La copertura dell'onere per l'anno 1974 verra' assicurata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 110 e 112 - rispettivamente per milioni 3.725 e per milioni 675 - e con imputazione della rimanente spesa di milioni 450 ai capitoli 101, 113, 114, 115 e 116 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.